Decreto ministeriale 13 maggio 1996 - Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996


 


Il Ministro dell'ambiente:

Visto il comma 2, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n 245, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti;
Visto il comma 3, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che, per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, prevede che il fabbricante, non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza allegato alla notifica purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio, ma deve tenere conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza;
Visto il comma 1, dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attività connesse all'applicazione del decreto stesso;
Considerato in particolare che ai sensi del predetto articolo le norme generali di sicurezza nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono aver implicazioni per rischi di incidenti rilevanti, sono stabiliti dal Ministero dell'ambiente in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
Viste le proposte della conferenza di servizi di cui al citato art. 14 in data 15 gennaio 1996 e in data 1° marzo 1996;

D e c r e t a :

Articolo 1

1. Le modifiche delle attività industriali assoggettate all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono individuate nell'allegato al presente decreto.

Articolo 2

1. Il fabbricante che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 deve presentare all'ispettorato regionale o interregionale e al comando provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco competenti per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve in particolare indicare:
a ) se la modifica modifica comporta l'incremento della quantità di sostanze pericolose o categorie di sostanze o preparati pericolosi inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già evidenziata come possibile fonte di incidente rilevante nel più recente rapporto di sicurezza;
b ) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi "estremamente infiammabili" o "facilmente infiammabili" in impianti o depositi con sostanze o preparati rientranti nella stessa categoria di pericolosità o in categoria inferiore;
c ) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi nell'ambito della stessa classe o di classe di pericolosità inferiore;
d ) se la modifica comporta l'incremento della quantità della sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi superiore al 10% ed inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito.
3. Il fabbricante è tenuto a conservare ed a rendere disponibile ad ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche di cui al comma 2, lettera d ).

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area.
2. Il fabbricante deve comunque tenere conto delle modifiche delle attività in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza ai sensi del comma 1, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.


Allegato 1
MODIFICAZIONI ALLE ATTIVITA' ESISTENTI CHE COMPORTANO IMPLICAZIONI PER I RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

La modifica comporta, rispetto al più recente rapporto di sicurezza presentato:
1) Incremento della quantità della sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi, superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già evidenziata come possibile fonte di incidente rilevante nel più recente rapporto di sicurezza presentato;
2) Introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste negli allegati II e III del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 e successive modificazioni;
3) Introduzione di nuove tipologie, o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultino più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione;
4) Smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici.