Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 febbraio 2020, n. 3073 - Utilizzo e accesso di ponti elettrici. Responsabilità del Coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 10/02/2020

 

Fatto

 

 

 

Con sentenza in data 21 gennaio 2015 numero 426 la Corte di Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del Tribunale della sede e, per l'effetto, condannava C.S., in solido con il fallimento della società TARGET S.r.l., a risarcire A.P.I del danno subito a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 6 aprile 2001.
La Corte territoriale estendeva allo C.S. la responsabilità accertata nel primo grado nei confronti della impresa edile datrice di lavoro.
Osservava che l'ingegnere C.S. era stato incaricato dal datore di lavoro del coordinamento per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e della direzione dei lavori.
Egli aveva predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento che - ai sensi dell'articolo 12, comma uno, decreto legislativo nr. 494/1996— doveva contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive.
Dalla relazione di polizia giudiziaria redatta dopo l'infortunio risultava che il piano di sicurezza non conteneva le necessarie procedure operative in relazione all'utilizzo ed all'accesso dei due ponti elettrici.
La difesa richiamava l’ordine di servizio numero 7/2001, nel quale lo C.S. indicava gli adempimenti necessari per mettere in sicurezza i ponti elettrici, interdicendone nelle more l'utilizzo.
Tuttavia il successivo comportamento dello C.S. aveva concorso a causare l’evento.
Era emerso dall'istruttoria che egli fosse pienamente consapevole della mancata esecuzione delle prescrizioni indicate nell'ordine di servizio, perché non si era provveduto all'acquisto dei materiali. Non era sufficiente il semplice divieto d' uso dei ponti elettrici, in quanto non vi era la prova che tale divieto fosse stato comunicato ai lavoratori ed indicato con cartelli visibili nè che l'impiego dei ponti fosse stato impedito con ostacoli materiali.
Ai sensi dell'articolo 5 'decreto legislativo 496/1996, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori aveva l'obbligo di vigilare sull'applicazione delle disposizioni di sicurezza previste dal piano e proporre al committente in caso di gravi inosservanze, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
I testi avevano confermato le modalità del verificarsi dell'infortunio. Il lavoratore era salito sul ponte elettrico per recuperare alcuni utensili e nello scendere aveva scavalcato il parapetto laterale e messo i piedi sulla mantovana, che era caduta facendolo precipitare al suolo.
Secondo lo C.S. il fatto si era verificato fuori dall'orario di lavoro ma nessun teste lo aveva confermato; anzi, la circostanza che il verbale ispettivo recasse l'orario delle 17 faceva presumere, tenendo conto dei tempi necessari per l'intervento degli ispettori, che l'incidente si fosse verificato nel normale orario di cantiere.
Nulla era emerso in ordine al dedotto concorso di colpa del lavoratore.
La sentenza di patteggiamento nella sede penale costituiva quanto meno un indizio di responsabilità dello C.S., che andava dunque dichiarata ai sensi dell'articolo 2043 codice civile.
L' appello del lavoratore sulla quantificazione del danno era generico, senza alcuna contestazione delle tabelle del Tribunale di Roma applicate dal primo giudice.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso C.S., articolato in cinque motivi, cui gli intimati non hanno opposto difese
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice procedura civile— violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 codice procedura civile e degli articoli 5 e 12, comma uno, decreto legislativo 494/1996.
Ha dedotto l'erroneità dell'affermazione della sentenza impugnata secondo cui egli era stato incaricato dalla società datrice di lavoro; dagli atti emergeva che egli aveva lavorato per incarico del condominio committente ( Condominio di Via delle Cave).
La impresa appaltatrice, TARGET Srl, aveva un proprio responsabile per la sicurezza, signor Tonino P..
Ha altresì censurato la sentenza per avergli addebitato omissioni nella fase progettuale deducendo che il piano di sicurezza e coordinamento redatto in fase di progetto può essere adeguato in corso d'opera, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 494/1996.
Nella fattispecie di causa con l'ordine di servizio numero 7 del 20 marzo 2001 egli aveva indicato una procedura dettagliata da mettere in atto prima di utilizzare il ponte elettrico, inibendone l'uso. Nell'ambito delle proprie competenze aveva ordinato il transito delle persone sul piano all'altezza della mantovana-parasassi soltanto dopo avere montato un'altra fila di cavalle, complete in ogni loro parte. Detto ordine di servizio era stato controfirmato dal responsabile della sicurezza della società appaltatrice, che aveva assunto la responsabilità del rispetto della procedura.
Dalla prova per testi (testi M. e C., tecnici della prevenzione infortuni) risultava che se vi fosse stato un parapetto esterno alla mantovana, come prescritto con l'ordine di servizio, l’operaio non sarebbe rovinato al suolo.
Ha contestato la sentenza anche per quanto affermato in ordine alle sue responsabilità per il comportamento successivo all'adozione dell'ordine di servizio. Ha dedotto l'omesso esame del fatto che, per quanto a sua conoscenza, il ponte elettrico non era in uso.
Era il capo cantiere, responsabile della sicurezza per l'impresa appaltatrice, il soggetto obbligato al controllo giornaliero del rispetto dell'ordine di servizio. Nessuna norma gli imponeva di verificare che il divieto di uso del ponte elettrico fosse comunicato ai lavoratori ed indicato con cartelli visibili o che l'uso fosse impedito con ostacoli materiali. 
Il motivo è inammissibile.
Benché formalmente qualificato in termini di violazione di norme di diritto, esso investe l'accertamento dei fatti operato nella sentenza impugnata, in particolare in ordine al soggetto che lo aveva incaricato come responsabile per la sicurezza, al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 12 comma 1 D.Lgs. 494/1996, ratione temporis applicabile, al contenuto dell'ordine di servizio adottato ed al comportamento tenuto nel periodo successivo.
Trattasi di accertamenti impugnabili in questa sede di legittimità con la specifica allegazione di un fatto storico— oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo potenzialmente decisivo— non esaminato nella sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.dv.
La censura, pur riqualificata, non supera il vaglio di ammissibilità.
Quanto alla qualità dello C.S. di responsabile per conto del committente dei lavori, non viene specificato da quali atti del giudizio di merito essa risultava e, comunque, il fatto difetterebbe di decisività, in quanto ciò che rileva in causa è la assunzione dell'obbligo di sicurezza delle lavorazioni. E' del pari evidente che la presenza di un ulteriore responsabile della sicurezza, incaricato dal datore di lavoro, avrebbe determinato una condivisione e non una limitazione di responsabilità.
Quanto all'inadempimento agli obblighi di progettazione, la affermazione dell'odierno ricorrente secondo cui la esigenza della adozione di misure di sicurezza sarebbe sorta solo in corso d'opera resta del tutto priva di riferimento agli atti di causa e, comunque, appare anch' essa priva di decisività rispetto ai successivi inadempimenti ascritti allo C.S. dalla sentenza impugnata.
Il giudice del merito ha infatti accertato, all'esito dell'istruttoria, «che l'ing. C.S. era pienamente consapevole che le prescrizioni indicate nell'ordine di servizio non erano state eseguite dalla società». Il ricorrente, piuttosto che evidenziare gli atti di causa dai quali risultava il «fatto decisivo» idoneo a revocare in dubbio tale accertamento, assume in questa sede che per quanto a sua conoscenza l'utilizzo del ponte era sospeso, chiedendo così direttamente a questa Corte di rivalutare il merito.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice procedura civile— violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 codice procedura civile, 2087, 2043 e 2697 codice civile,in relazione alla mancanza di prova dei fatti a fondamento della domanda.
Ha esposto che le modalità dell'infortunio erano state contestate; la sua responsabilità era stata accertata nella sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 2043 cod.civ sicché era a carico del lavoratore l'onere probatorio.
Il fatto non era stato provato nel suo materiale accadimento, in quanto i testi ( signori F. e C.), tecnici della Asl, erano intervenuti successivamente.
L'affermazione della sentenza impugnata secondo cui i testi avevano confermato le modalità dell'infortunio non era dunque conforme alle risultanze processuali.
La Corte territoriale affermando che nessun teste aveva confermato che l'infortunio fosse avvenuto dopo l'orario di lavoro violava l'articolo 2697 cod.civ. in quanto era piuttosto a carico del lavoratore la prova che l'infortunio si fosse verificato durante l'orario di lavoro; anche la presunzione tratta dall'ora in cui erano intervenuti gli ispettori contrastava con gli articoli 115 e 116 cod.proc.civ nonché con l'articolo 2697 cod.civ.: non era dimostrato quale fosse l’orario di cantiere e da dove provenissero gli ispettori.
Quanto al nesso di causalità, l’accertamento contrastava con le risultanze processuali,dalle quali era emerso che egli aveva impartito istruzioni all'impresa ed interdetto l'uso del ponte (ordine di servizio nr. 7/2001).
Infine, la colpa doveva essere esclusa per le prescrizioni impartite, firmate dal responsabile per la sicurezza dell'impresa. 
Il motivo è inammissibile.
Al pari del primo motivo esso impropriamente evoca la violazione di norme di diritto per porre in discussione l'accertamento di fatti storici, in questo caso relativi alle modalità ed al momento dell'infortunio.
All'accertamento compiuto dalla Corte territoriale il ricorrente oppone una propria personale valutazione dell'esito dell'istruttoria piuttosto che allegare un fatto storico preciso, di rilievo decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata benché risultante dagli atti di causa.
Il contenuto dell'ordine di servizio emanato costituisce, poi, un fatto esaminato nella sentenza impugnata (e ritenuto non decisivo ad escludere il nesso di causalità a fronte della consapevolezza da parte dello C.S. della mancata esecuzione dell'ordine).
Con il terzo motivo ( erroneamente rubricato come secondo) il ricorrente ha denunciato — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice procedura civile— violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 codice procedura civile, del DPR 547/1955, dell'articolo 1227, comma due, codice civile.
Ha esposto di avere dedotto sin dall'atto di costituzione che il sinistro si era verificato per imperizia del lavoratore che, senza motivazione, in orario non lavorativo e senza autorizzazione, si era portato su una bilancia cui era interdetto l’accesso.
Ha censurato la sentenza per avere affermato che nulla era emerso in ordine al concorso di colpa del lavoratore.
Ha evidenziato che la stessa Corte territoriale,nel ricostruire la dinamica dell’infortunio, affermava che il lavoratore era salito sul ponte per recuperare alcuni utensili e che per scendere aveva scavalcato il parapetto laterale e messo i piedi sulla mantovana.
Tale condotta costituiva violazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del DPR 547/1995. 
La censura è infondata.
Invero il fatto, accertato in sentenza, che il lavoratore per scendere dal ponte elettrico aveva scavalcato il parapetto laterale in sé non costituisce un comportamento colposo rilevante ex articolo 1227 cod.civ. , dovendo altresì verificarsi se vi fosse o meno una via d'uscita alternativa e conforme alle disposizioni di sicurezza. Per quanto risulta dallo stesso ricorso, infatti, il lavoratore allegava che «l'accesso al ponte elettrico auto sollevante era possibile solo scavalcando il parapetto laterale» ( si veda alla pagina 4 del ricorso, primo capoverso).
Con il quarto motivo viene dedotta— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice procedura civile— violazione e falsa applicazione degli articoli 445 codice procedura penale e del decreto legislativo 496/1996, per avere la sentenza considerato quale indizio di responsabilità l'avvenuta applicazione della pena su richiesta delle parti nella sede penale.
Si assume che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare il contenuto della sentenza penale; nel procedimento penale era stata contestata la violazione dell'articolo 4, comma uno lettera a), DPR 494/1996 in relazione alla progettazione delle opere.
Nella fase dell'esecuzione egli aveva emanato l’ordine di servizio numero 7/2001, idoneo a prevenire l’infortunio, tanto che nessun reato gli era stato contestato.
La giurisprudenza affermava che dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) non discendeva alcuna ammissione di responsabilità nella sede civile.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata è conforme ai principi costantemente enunciati da questa Corte, cui va assicurata in questa sede continuità, essendosi ritenuto (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 07/02/2019, n.3643 e giurisprudenza ivi richiamata ) che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., pur se priva del vincolo del giudicato, costituisce un importante elemento probatorio per il giudizio civile, in quanto presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova; ne consegue che qualora il giudice del merito intenda disconoscere tale efficacia probatoria egli ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una propria insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede.
Né rileva la individuazione nel capo di imputazione penale della regola di condotta violata, essendo decisiva, piuttosto, l'ammissione di responsabilità per l'infortunio.
Con il quinto motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice procedura civile— violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 codice procedura civile, 2697, 2043 e 2059 codice civile in relazione all'importo del danno liquidato (euro 30.226,51 per danno non patrimoniale).
Il ricorrente ha censurato la sentenza perché priva di motivazione ed ha assunto che il quantum dei danni era stato contestato e non provato.
Il motivo è inammissibile.
La contestazione del danno anche in questo caso è veicolata con la deduzione della violazione di norme di diritto invece che con la allegazione di un vizio della motivazione.
Neppure appare pertinente la censura formulata in relazione all'articolo 2697 cc. La violazione della regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è solo in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.
Nella fattispecie di causa la quantificazione del danno è stata operata in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, già utilizzate dal primo giudicante, come risulta dalla motivazione.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione delle parti intimate.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art. 1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 25 settembre 2019