Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto 16 dicembre 2019
Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto.
G.U. 11 febbraio 2020, n. 34

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)» ed in particolare l'art. 1, comma 250, in materia di diritto al conseguimento della pensione di inabilità per il lavoratore affetto da malattie connesse all'esposizione all'amianto;
Visto il decreto del 31 maggio 2017 con cui sono stati disciplinati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-bis, inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che riconosce la pensione di inabilità ai lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-ter, inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» ed in particolare l'art. 1, comma 117 in materia di benefici previdenziali in favore degli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1, comma 276, che istituisce un fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2020, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 275, come modificato dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori di cui al richiamato art. 1, comma 275, che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» ed in particolare l'art. 13 in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», ed in particolare l'art. 1, comma 240, nella parte in cui riconosce ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la liquidazione del trattamento di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni;
 

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della pensione di inabilità ai lavoratori indicati nel seguente art. 2.
 

Art. 2
Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ivi compresi coloro che:
a) In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell'INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possono far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
 

Art. 3
Requisiti

1. La pensione di inabilità di cui all'art. 1 spetta a coloro i quali sono in possesso:
a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;
b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, come previsto dall'art. 2, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
 

Art. 4
Domanda di accesso al beneficio

1. Per l'anno 2019, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all'INPS entro il 31 dicembre 2019.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
3. Le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, da presentare all'INPS sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
4. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 3, l'INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.
5. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.
 

Art. 5
Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio

L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4, comunica all'interessato:
a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;
c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.
 

Art. 6
Incompatibilità e incumulabilità

La pensione di inabilità di cui al presente decreto:
a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
 

Art. 7
Disposizioni finali

1. Per quanta non espressamente previsto dall'art. 1, commi 250 e 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. L'INPS, d'intesa con l'INAIL, provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alla pensione di inabilità di cui al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.
3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 144