Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 105/2015 PER IL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE

TRA
 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ***, con sede a Trieste in via Carducci n. 6, rappresentata dal Direttore Centrale, Ing. Massimo Canali, domiciliato per la carica presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

E

la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste, in via Del Teatro Romano, ***, rappresentato dal Direttore Regionale, ing. Eros Mannino, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia,

E

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del Friuli Venezia Giulia (INAIL), con sede a Trieste, in via Galatti, 1/1, ***, rappresentato dal Direttore Regionale del Friuli Venezia Giulia, dott. Fabio Lo Faro, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale INAIL del Friuli Venezia Giulia,
di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”:
 

PREMESSO CHE

1. la Direttiva europea 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose sostituisce integralmente, a partire dal 1 giugno 2015, la direttiva 96/82/CE e la direttiva 2003/105/CE;
2. il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) ha recepito la Direttiva europea 2012/18/UE;
3. il D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. b) e la definizione delle tariffe per i controlli;
4. ai sensi degli articoli 7 e 9 del succitato decreto legislativo, la Regione, ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate e del coordinamento delle attività ispettive, oltre ad avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, può stipulare una Convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
5. l'articolo 4, comma 22 della Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ha stabilito che la tariffa per le ispezioni negli stabilimenti a rischio incidente rilevante di “soglia inferiore” è ridotta del 50% rispetto a quella prevista alla Tabella II - Appendice 1 - dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015;
 

CONSIDERATO CHE

6. ai fini del coordinamento delle succitate attività ispettive, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2324/2018 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha dato mandato alla Direzione centrale ambiente ed energia:
a) di stipulare una Convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ai fini del coordinamento delle attività ispettive;
b) di istituire per ogni impianto da sottoporre a ispezione una Commissione ispettiva incaricata di effettuare le visite ispettive ordinarie e straordinarie composta da 3 (tre) componenti in possesso requisiti di cui al punto 7.2 dell'Allegato H al decreto legislativo 105/2015, dei quali uno appartenente all'ARPA FVG o alla Regione Autonoma FVG, uno appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed uno appartenente all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
c) di predisporre la disciplina inerente alle modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale correlate all'attività ispettiva i cui oneri sono a carico dei gestori;
 

RILEVATO CHE

7. si rende necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), chiarendo le modalità anche contabili per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 27 del D.Lgs. 105/2015;
8. ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), ARPA FVG svolge attività di supporto tecnico-scientifico a favore degli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
 

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 

Art. 1 - Valore delle premesse
1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Oggetto
1. La presente convenzione disciplina:
a) le modalità di collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco (Direzione regionale VVF) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per lo svolgimento delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'articolo 27 del Decreto legislativo 105/2015;
b) l'entità e le modalità di versamento degli importi dovuti agli Enti che partecipano alle visite ispettive negli stabilimenti di soglia inferiore.
2. Le attività ispettive sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il Gestore possa comprovare:
a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito.

Art. 3 - Compiti della Regione
1. La Regione, avvalendosi del personale e del supporto tecnico-scientifico di ARPA FVG:
a) promuove la collaborazione con la Direzione Regionale VVF e con l'INAIL per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del controllo dei rischi di incidente rilevante, relativi agli stabilimenti di soglia inferiore;
b) effettua le ispezioni ordinarie, straordinarie, supplementari presso gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, incaricando per ogni impianto da sottoporre a ispezione una Commissione ispettiva composta da tre componenti in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 dell'Allegato H del Decreto, dei quali di uno appartenente all'ARPA FVG o alla Regione Autonoma FVG, uno appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed uno appartenente all'INAIL;
c) predispone tutti gli atti necessari per l'avvio di ciascuna ispezione;
d) conferisce apposito incarico ai componenti della Commissione ispettiva per l'effettuazione delle ispezioni;
e) determina la tariffa e comunica al gestore le modalità di versamento della stessa alla Regione. La tariffa è da ritenersi omnicomprensiva e gli oneri di missione rimangono a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza dei componenti della Commissione incaricata;
f) riscuote i proventi derivanti dagli oneri finanziari a carico dei gestori dovuti per lo svolgimento delle ispezioni sulla base delle tariffe determinate nella Tabella 1;
g) versa, entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, la quota spettante per le attività ispettive effettivamente svolte e concluse nell'anno precedente, come risultanti dai verbali di ispezione;
h) adotta, sentito il Comitato tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia (CTR) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 105/2015, i provvedimenti discendenti dagli esiti dell'attività ispettiva svolta dalla Commissione incaricata, comunicando al gestore dello stabilimento interessato le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni.

Art. 4 - Compiti della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco
1. La Direzione Regionale VVF comunica alla Regione, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni, i nominativi dei dirigenti o dei funzionari tecnici, in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, al fine di consentire la composizione della Commissione ispettiva alla quale attribuire specifico incarico.
2. L'impegno del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è subordinato alla prioritaria esigenza di controllo degli stabilimenti di soglia superiore.

Art. 5 - Compiti dell'INAIL
1. L'INAIL si impegna a comunicare alla Regione, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni, i nominativi dei dirigenti o dei funzionari tecnici, in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H del Decreto, al fine di consentire la composizione della Commissione ispettiva alla quale attribuire specifico incarico.
2. Il personale appartenente all'INAIL da designare quale componente delle commissioni ispettive di cui al comma 1, è individuato dalla Direzione Regionale INAIL del Friuli Venezia Giulia, in relazione all'accertamento da effettuare, tra quelli in possesso dei requisiti di cui all'allegato H al Decreto.
3. L'impegno del personale appartenente all'INAIL è subordinato alla prioritaria esigenza di controllo degli stabilimenti di soglia superiore.

Art. 6 - Attività successive all'ispezione
1. Al termine dell'ispezione, la Commissione incaricata redige il Rapporto Finale di Ispezione e lo trasmette al Servizio competente della Regione.
2. Ai fini della disamina del Rapporto di cui al comma 1, il Servizio regionale competente si avvale del supporto tecnico del CTR di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 105/2015, chiedendo l'inserimento dell'esame del Rapporto finale di ispezione nell'ordine del giorno della prima seduta utile del CTR medesimo.
3. Il CTR trasmette il verbale della seduta relativo allo stabilimento “di soglia inferiore” al Servizio competente della Regione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 7 - Tariffe a carico dei Gestori e ripartizione fra Enti partecipanti alla visita ispettiva
1. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 105/2015 la tariffa relativa alle ispezioni negli stabilimenti “di soglia inferiore” di competenza della Regione è posta interamente a carico del gestore.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 22 della Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50% rispetto a quella prevista alla Tabella II - Appendice 1 - dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015.
3. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore con il Modulo di cui all'allegato 5 del Decreto, sezione A2.
4. Sono fatte salve le disposizioni in merito alle riduzioni previste al punto 3.2 dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015, ai sensi del quale le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.

TAB. 1: TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI

Tariffa espressa in euro

Classe stabilimento

 

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

1.579,86

1.970,31

2.354,79

2.769,27

3.904,65

Prima verifica ispettiva in stabilimento soggetto ad AIA e con sistema di certificazione volontario

1.263,888

1.576,248

1.883,832

2.215,416

3.123,72

Successive visite ispettive

1.045,23

1.315,53

1.579,86

1.850,16

2.625,09

Successive visite ispettive in stabilimento soggetto ad AIA e con sistema di certificazione volontario

836,184

1.052,424

1.263,888

1.480,128

2.100,072

6. Il Direttore del Servizio regionale competente determina l'importo della tariffa come individuato in Tabella 1 e comunica al gestore l'importo da versare mediante bonifico bancario intestato a:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - codice IBAN ***; causale del versamento: “CAP 1950 - codice ministeriale Azienda - oneri ispezioni incidente rilevante soglia inferiore”.
7. La Regione determina l'importo della tariffa, suddividendola in tre quote uguali corrispondenti ai tre Enti il cui personale ha svolto le attività di ispezione svolte e concluse nell'anno precedente, riscontrate nei verbali finali di ispezione e provvede, entro il primo semestre dell'anno finanziario, a versare la quota spettante all'Ente qualificato.
8. Resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza la presenza di eventuali uditori durante i sopralluoghi nello stabilimento, la cui presenza non prevede alcun onere aggiuntivo.
9. Agli oneri derivanti da eventuali ispezioni straordinarie, previste dal D.Lgs. 105/2015, si provvede secondo le modalità di cui ai commi precedenti e con gli importi relativi alla seconda verifica ispettiva qualora si siano già effettuate le verifiche ordinarie.
10. Le somme versate alla Regione si intendono fuori campo IVA in quanto trattasi di collaborazione tra Enti Pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune e non di attività commerciale.

Art. 8 - Responsabile dell'esecuzione contrattuale
1. Al fine di coordinare in modo ottimale lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione e di vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:
- per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: il Direttore pro tempore del Servizio regionale competente, dott. Glauco Spanghero;
- per la Direzione Regionale VVF: il Direttore regionale pro tempore ing. Eros Mannino;
- per l'INAIL: il Direttore regionale pro tempore dott. Fabio Lo Faro.

Art. 9 - Modifiche
1. La presente convenzione potrà essere modificata, dietro richiesta motivata delle Parti, mediante Atto integrativo sottoscritto dalle Parti medesime.

Art. 10 - Durata
1. La presente convenzione, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di un anno, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti prima della scadenza.

Art. 11 - Diritto di recesso
1. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto previa comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno trenta (30) giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 12 - Impegni assicurativi
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale, che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dall'accordo medesimo.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti, è tenuto ad uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività ispettiva, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento affinché possano tempestivamente avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Art. 13 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardi le informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo stesso.
2. Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, oggetto del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto della convenzione stessa, secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 14 - Foro competente
1. Le Parti accettano, anche in base al principio di leale collaborazione, di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
2. Nel caso non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Tar Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. A), numero 2), del Decreto legislativo 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Art. 15 - Sottoscrizione, registrazione e spese
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 l'accordo è sottoscritto esclusivamente con firma elettronica.
2. La presente convenzione sarà registrata e assunta al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.
3. Il presente atto collaborazione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II).
4. Nel caso di registrazione l'importo della spesa sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (art. 57 D.P.R. 131/86).
5. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72, Allegato B, art.16.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente


Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Il Direttore Centrale, Ing. Massimo Canali
Per la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco
Il Direttore, ing. Eros Mannino
Per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Il Direttore, dott. Fabio Lo Faro