Categoria: 2020
Visite: 2561

Tipologia: Ipotesi di accordo CIA
Data firma: 6 febbraio 2020
Validità: 01.03.2020 - 31.12.2023
Parti: Gruppo Feltrinelli e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Coordinamento RSA/RSU
Settori: Commercio, Feltrinelli
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

1. Introduzione e contesto
Art. 1 Strategie, occupazione e politiche attive del lavoro
Art. 2 Sfera di applicazione
Art. 3 Relazioni sindacali
3.1 Modello di relazioni

3.1.1 Diritti d’informazione
3.2 Permessi retribuiti RSA/RSU
3.4 Ambiente di lavoro, sicurezza e benessere sul luogo di lavoro
3.5 Assemblee
4. Organizzazione del lavoro
Art. 4.1. Orari di apertura
Art. 5 Calendarizzazione annuale delle aperture e delle ferie
Art. 6 Indennità forfettaria per lavoro domenicale e festivo
Art. 7 Indennità forfettarie aggiuntive per lavoro domenicale e festivo
Art. 8 Premio di risultato
Art. 9 Comunicazione dei regimi di orario settimanali del personale full-time
Art. 10 Orario di lavoro settimanale del personale full-time

 

Art. 11 Personale part-time
11.1 Part-time post maternità
11.2 Part-time verticale
4. Le persone del gruppo

Art. 12 Permessi speciali
Art. 13 Fruizione dei permessi retribuiti residui
Art. 14 Integrazione malattia
Art. 15 Superminimo di gruppo
Art. 16 Salario d’ingresso
Art. 17 Diritto di precedenza, contratti a tempo determinato
Art. 18 Inquadramenti, mansioni, percorsi di formazione e aggiornamento professionale
18.1 Formazione e aggiornamento professionale
18.2 Prestito libri in conto visione
18.3 Permessi per studio
Art. 19 Molestie sessuali e violenza di genere
Art. 20 Concorso spese pasto giornaliero
Art. 21 Infortuni sul lavoro
Art. 22 Badge di riconoscimento
Art. 23 Acquisti dipendenti
Art. 24 Gestione e applicazione del CIA
Art. 25 Trattamento fiscale e contributivo
Art. 26 Decorrenza e durata


Ipotesi di accordo contratto integrativo aziendale dall’01/03/2020 al 31/12/2023

Addì, 6 febbraio 2020 presso gli uffici di Confcommercio Imprese per l’Italia - Milano, Lodi, Monza e Brianza tra A.V. assistita da M.S., per conto di: Librerie Feltrinelli srl, Finlibri srl, Librerie delle Stazioni srl, (di seguito denominate Gruppo) e le OO.SS Nazionali e Territoriali Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs […] e al Coordinamento nazionale dei delegati RSA/RSU, è stato raggiunto l'accordo per il Contratto Integrativo Aziendale che annulla e sostituisce l’accordo sottoscritto in data 30 Gennaio 2012.

1. Introduzione e contesto
Art. 2 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Integrativo al CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi si applica ai Dipendenti di tutti i Punti di Vendita del Gruppo costituito dalle Società Librerie Feltrinelli srl, Finlibri srl e Librerie delle Stazioni srl.
Si riconosce alle OO.SS firmatarie il presente CIA il diritto all’informazione preventiva, su base nazionale, in merito ad eventuali operazioni finanziarie o societarie che possano avere incidenza sostanziale sull’occupazione e sull’organizzazione del lavoro.

Art. 3 Relazioni sindacali
3.1 Modello di relazioni

Nel riconfermare il modello di relazioni sindacali proprio del Gruppo, che ha consentito di consolidare un clima di reciproca correttezza teso al conseguimento di obiettivi aziendali attraverso anche un processo di informazioni/comunicazioni ai vari livelli, si riconosce come centrale il principio basato sullo scambio preventivo e reciproco delle informazioni sulle principali materie, ciascuno nella propria sfera di responsabilità.
Negli ultimi anni, infatti, anche a seguito dei complessi accordi raggiunti sui contratti di solidarietà in un contesto di esuberi riguardante l’intero retail Feltrinelli, il clima di relazioni tra Azienda e parti sociali è costantemente migliorato, garantendo velocità ed efficacia nello scambio di informazioni relative ad ogni situazione specifica, anche e soprattutto a livello territoriale.

3.1.1 Diritti d’informazione
La Direzione fornirà annualmente, di norma entro il primo quadrimestre per il Gruppo e per i singoli formati che lo compongono, a livello nazionale e, periodicamente, alle OO.SS. territoriali, informazioni sull’andamento produttivo, sulla composizione dell’organico e sull’organizzazione del lavoro, anche al fine di esaminare congiuntamente e di cogliere tutti gli argomenti finalizzati alle opportunità per raggiungere i previsti obiettivi economici e produttivi, fatto salvo il rispetto dei diversi ruoli ricoperti dalle Parti firmatarie e delle responsabilità assunte da queste ultime.
In particolare competono al:
- livello Nazionale le informazioni e le verifiche sulle tendenze nonché sui test che si andranno ad attivare anche in tema di innovazioni tecnologiche/organizzative e sulla loro ricaduta sull’attività lavorativa. Compete a livello nazionale, quando opportuno, la verifica e il confronto in materia di criteri generali dell’organizzazione del lavoro e della formazione.
- livello Territoriale la verifica e informazione su: applicazione della normativa in tema di orari commerciali, cambiamenti organizzativi anche con riferimento alla gestione degli orari, impiego delle risorse umane. Per rendere più agevole l’analisi di specifiche problematiche, potranno essere realizzati incontri informativi anche a livello di macro - area territoriale;
- livello di PDV l’informazione preventiva dei delegati sindacali, attraverso la eventuale effettuazione di riunioni a fronte di rilevanti interventi di carattere organizzativo sia a livello di test che di implementazione definitiva. Ciò al fine di rendere sempre più trasparente il livello di scambio informativo Azienda/OO.SS.
Nel rispetto di quanto sopra esposto e, con l’obiettivo di migliorare costantemente il sistema di reciproco scambio informativo tra Azienda e Rappresentanza Sindacale, la Società si impegna a rendere disponibili, per tutti i lavoratori dipendenti - anche di nuova assunzione - copie del presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) in modalità online. A tal fine, ogni lavoratore potrà farne richiesta alla direzione del singolo Punto di Vendita di appartenenza.

3.2 Permessi retribuiti RSA/RSU
[…]
Fatti salvi i diritti di cui alla L. 300/70, con particolare riferimento all’art. 18, a prescindere dalle dimensioni di organico del Punto di Vendita, fermo restando quanto previsto nel presente CIA, nell’ottica del modello di relazioni sopra richiamato, verrà riconosciuta egualmente, qualora a livello di Comune non sussistano i requisiti di cui al CCNL applicato, la possibilità di nominare una RSA per ogni sigla firmataria del presente CIA.
Detta possibilità di nomina, indipendentemente dai Punti di Vendita interessati, non potrà superare Nr. 4 RSA per ogni sigla sindacale a livello di Gruppo.
[…]

3.4 Ambiente di lavoro, sicurezza e benessere sul luogo di lavoro
La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza sarà costituita complessivamente fino a 9 componenti a livello di Gruppo.
Ognuno dei Componenti potrà disporre, per l’espletamento dei compiti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, di permessi retribuiti pro-capite pari a n° 73 (settantatré) ore complessive annue in aggiunta alle n° 30 annue (trenta) ove previste dagli accordi interconfederali.
Il monte ore annuo così determinato è da intendersi come limite massimo complessivo usufruibile dall’insieme dei componenti.
Ai soli fini della presente regolamentazione ed, a copertura delle spese previste dagli RLS per l’espletamento del loro incarico, verrà riconosciuto il rimborso delle spese, sulla base di quanto previsto dalla Procedura aziendale in vigore, nella misura complessiva massima annua di Euro 7.000,00 (settemila/00).
Si riconferma la prassi in essere che prevede la prenotazione delle spese di trasporto da. parte dell’agenzia di viaggio aziendale. Per quanto concerne invece le spese di vitto, l’Azienda- provvederà al rimborso piè di lista - sulla base della vigente Policy di Gruppo - dietro presentazione di idonei giustificativi.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie forniranno alla Direzione aziendale l’elenco degli RLS entro il 31 gennaio di ogni esercizio.
La Direzione dichiara la propria disponibilità ad incontrarsi con le OO.SS. per verificare la congruenza di quanto precede in presenza di rilevanti modifiche dimensionali di Gruppo.

3.5 Assemblee
Fermo restando il diritto a 12 ore di Assemblea retribuita secondo le previsioni di cui al CCNL, le Rappresentanze Sindacali dei Dipendenti e le OO.SS. riconoscono la necessità di non condurre - entro i limiti del possibile - Assemblee dei lavoratori in orario di apertura dei Punti di Vendita. Di conseguenza le RSA/RSU, o in assenza di queste, le OO.SS. firmatarie del presente CIA convocheranno di norma le riunioni dei dipendenti, in forza ai Punti di Vendita di appartenenza, al di fuori dell’orario di apertura.
In tutti i casi in cui sussiste il diritto di Assemblea, le ore a ciò destinate saranno retribuite, con la normale retribuzione oraria ordinaria, nella misura di 12 (dodici) ore annue previste dal CCNL anche se effettuate fuori orario di apertura dei Punti di Vendita.
Nei Punti di vendita ove non sussiste il diritto di Assemblea di cui al punto precedente, la RSA di cui al CCNL applicato o, in sua assenza, le OO.SS. firmatarie del presente CIA potranno convocare riunioni, all’interno dei Punti di Vendita, fuori degli orari di apertura che saranno retribuite, nel limite di 4 ore annue, agli appartenenti a Punti di Vendita che occupino da 11 a 15 dipendenti.

4. Organizzazione del lavoro
Art. 4.1. Orari di apertura

La definizione degli orari di apertura e chiusura dei Punti di Vendita è determinata dalla Direzione in funzione di:
- localizzazione del Punto di Vendita;
- regolamentazioni di legge, locali, Centri Commerciali o Stazioni in cui il Punto di Vendita è inserito;
- specificità delle esigenze della clientela.
Quanto sopra è correlato anche alla calendarizzazione di cui all’art. 5.
Preso atto della dinamica degli orari di apertura del settore commercio sopra richiamata, si riconosce il diritto alla informazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori aziendali e/o Territoriali sul cambiamento strutturale di orari di apertura dei singoli Punti di Vendita, ciò con particolare riferimento all’apertura festiva e serale.

11.1 Part-time post maternità
In deroga a quanto previsto dal CCNL applicato, troveranno accoglimento le richieste di passaggio temporaneo a Part-Time post maternità, fino al raggiungimento di tre anni di età del bambino, nell’ambito del 4% della forza occupata nel Punto di Vendita.
Ferme restando le previsioni percentuali di cui sopra le Parti concordano che vi sarà ugualmente il diritto di fruizione da parte di una dipendente per Punto di Vendita anche laddove la percentuale non dovesse determinare un’unità, solo a fronte di soluzioni organizzative sostenibili da parte dell’Azienda.

4. Le persone del gruppo
Art. 12 Permessi speciali

Permessi per visite mediche
I Dipendenti potranno fruire di permessi per visite mediche e/o cure c/o esami specialistici: detti permessi saranno retribuiti nel limite di 20 (venti) ore annue (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre), dietro presentazione di idonei giustificativi per l’assenza.

Art. 19 Molestie sessuali e violenza di genere
In applicazione agli accordi nazionali Cgil-Cisl-Uil-Confmdustria del 25.01.2016 nonché alla convenzione OIL n. 111 e alla raccomandazione OIL (C190), Le parti ritengono inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro e La Feltrinelli si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo e le molestie sessuali e la violenza sono in ogni caso inaccettabili.
Le parti firmatarie il presente Contratto Integrativo Aziendale condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza riconoscendo il diritto di tutti ad un inondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie ivi comprese la violenza e le molestie di genere.
Le Parti condividono che:
a) L’espressione di violenza e molestie sul luogo di lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;
b) L’espressione "violenza e molestie di genere "indica la violenza e le molestie nei confronti di lavoratrici o lavoratori in ragione del loro sesso o genere, o colpiscono in modo sproporzionato persone di sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
Esse possono costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati, o da parte di terzi, come ad esempio, i clienti e possono variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono l’intervento delle pubbliche autorità.
E’ interesse di tutte le parti firmatarie il presente accordo, agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o di violenza, con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti con la dovuta tempestività; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; è necessaria una accurata attenzione al rischio di accuse strumentali e false che, qualora accertate, saranno con pari severità sanzionate. Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze Feltrinelli adotterà misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
La Feltrinelli non tollererà rappresaglie o intimidazioni contro una lavoratrice o lavoratore che riceva e denunci problemi o accadimenti relativi a qualsiasi tipo di molestia sessuale, che faccia una denuncia e/o prenda parte in una procedura relativa ad una caso di presunte molestie sessuali.
Le vittime saranno tutelate c riceveranno sostegno e, su loro richiesta, verranno eventualmente assistite in un processo di reinserimento.
Feltrinelli unitamente a Filcams-Fisascat-Uiltucs si impegnano a valutare nell’arco della vigenza del presente contratto integrativo aziendale la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso le lavoratrici e i lavoratori e i clienti a contrasto di questi inaccettabili fenomeni.
In particolare Feltrinelli e RSU/RSA unitamente alle OO.SS. territoriali concorderanno iniziative comuni da realizzare anche al fine una maggiore informazione e formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sui contenuti del presente capitolo e sulle iniziative previste nel caso

Art. 24 Gestione e applicazione del CIA
Le Parti si impegnano, nello spirito di valorizzazione del modello di Relazioni Sindacali contenuto nel presente CIA, a trasferire alle proprie strutture i contenuti dello stesso anche per quanto attiene il superamento in via preventiva di eventuali controversie interpretative e/o gestionali e/o applicative.