Regione Liguria
Legge Regionale 6 febbraio 2020, n. 2
Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale
B.U.R. 12 febbraio 2020, n. 1
 

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:
 

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha per oggetto l'individuazione di strumenti e modalità per migliorare la sicurezza dei lavoratori; essa è tesa al riconoscimento della specifica pericolosità delle autostrade liguri e promuove la diffusione della conoscenza del tasso di incidentalità risultante da rilevazioni ufficiali come metodo per definire le azioni e gli interventi più appropriati, atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
2. La Regione, in considerazione della particolare conformazione e tortuosità della rete autostradale ligure tale da determinare specifiche e complesse problematiche a partire dall'allestimento dei cantieri collocati lungo il percorso delle proprie tratte, promuove e sostiene iniziative anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, alla anticipazione dei rischi e alla realizzazione di misure formative aggiuntive al fine di garantire la più ampia tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati in presenza di traffico nei cantieri per la manutenzione autostradale e, più in generale, di tutti i lavoratori occupati nell'ambito autostradale ligure.
 

Articolo 2
(Azioni regionali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché delle competenze di tutti i soggetti che operano sulla piattaforma autostradale, persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso:
a) la promozione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, di accordi per individuare azioni integrate e congiunte atte a risolvere le maggiori criticità di rischio e garantire migliori condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori;
b) la realizzazione di azioni per coinvolgere gli enti gestori delle tratte autostradali e sensibilizzare le imprese affidatarie dei lavori di manutenzione o comunque operanti nell'ambito autostradale;
c) la promozione e il sostegno di iniziative formative aggiuntive destinate ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori in materia di sicurezza e salute.
 

Articolo 3
(Progetti regionali per la sicurezza)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti destinati a garantire nell'ambito autostradale ligure il pieno svolgimento delle attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e/o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (RLSS) definite all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 9 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e attuate secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
2. La Giunta regionale con provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative dei progetti di cui al comma 1 prevedendo l'obbligo di corredare i progetti stessi con specifici accordi sindacali ad esclusione del caso in cui il soggetto proponente sia rappresentato da un organismo paritetico di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008.
 

Articolo 4
(Intese per la sicurezza dei lavoratori)

1. La Regione, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, promuove la realizzazione di intese atte a rafforzare le competenze e le azioni di coordinamento dei RLS, dei RLST e/o dei RLSS e a garantire l'esercizio del diritto di accedere ai luoghi di lavoro collocati all'interno della piattaforma autostradale attraverso piani triennali formativi di certificazione.
 

Articolo 5
(Tavolo per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito autostradale ligure)

1. È istituito il Tavolo per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito autostradale ligure, di seguito denominato Tavolo, con funzioni di monitoraggio, confronto e approfondimento della sicurezza dei lavoratori che interagiscono in ambito autostradale, nonché dei livelli di rischio delle singole tratte autostradali e delle azioni conseguenti.
2. Il Tavolo opera come articolazione permanente della Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 ed è composto da:
a) un rappresentante della Giunta regionale indicato dal Presidente della Giunta regionale che convoca e presiede la prima riunione;
b) i rappresentanti delle province e della Città metropolitana;
c) i rappresentanti degli enti gestori autostradali;
d) i rappresentanti delle ASL liguri;
e) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative e datoriali delle categorie di lavoratori operanti sulla piattaforma autostradale.
3. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
4. La Giunta regionale può invitare ai lavori del Tavolo altri soggetti non ricompresi nell'elenco di cui al comma 2 la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo stesso.
5. Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale con proprio personale.
 

Articolo 6
(Regime di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui alla presente legge vengono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
 

Articolo 7
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022 - esercizio 2020, come segue:
- prelevamento di euro 120.000,00 dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 3 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 2 “Formazione professionale” - Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 febbraio 2020
 

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti