Tipologia: CCNL
Data firma: 23 gennaio 2020
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2022
Parti: CRI e Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl
Settori: CRI-Terzo settore
Fonte: cnel

Sommario:

 

Ipotesi di accordo
Premessa
Parte generale
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto

Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Disposizioni generali)
Art. 3 (Inscindibilità delle norme contrattuali)
Art. 4 (Condizioni di miglior favore)
Art. 5 (Decorrenza e durata)
Titolo II Relazioni e diritti sindacali
Art. 6 (Relazioni sindacali, obiettivi e strumenti)
Art. 7 (Diritto di informazione e confronto)
Art. 8 (Contrattazione)
Art. 9 (Rappresentanze sindacali)
Art. 10 (Assemblea)
Art. 11 (Permessi per cariche sindacali)
Art. 12 (Contributi sindacali)
Art. 13 (Conciliazione in sede sindacale)
Art. 14 (Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali)
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 (Assunzione di personale)
Art. 16 (Documenti di assunzione)
Art. 17 (Visita medica)
Art. 18 (Periodo di prova)
Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 (Mansioni e variazioni temporanee delle stesse)
Art. 20 (Cumulo delle mansioni)
Art. 21 (Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica)
Art. 22 (Patrocinio legale del lavoratore par atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio)
Art. 23 (Ritiro patente)
Art. 24 (Utilizzo dal mezzo proprio per ragioni di servizio)
Art. 25 (Esclusione dalle quote di riserva)
Art. 26 (Orario di lavoro)
Art. 27 (Deroghe all'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003)
Art. 28 (Riposo settimanale)
Art. 29 (Festività)
Art. 30 (Ferie)
Art. 31 (Diritto allo studio)
Art. 32 (Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale, ECM)
Art. 33 (Permessi e recuperi)
Art. 34 (Permessi straordinari)
Art. 35 (Rapporti di lavoro a tempo parziale)
Titolo V Disciplina specifica del rapporto contrattuale
Art. 36 (Rapporti di lavoro a termine)
Art. 37 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 38 (Percentuali complessive di ammissibilità)
Art. 39 (Apprendistato)

 

Titolo VI Norme comportamentali e disciplinari
Art. 40 (Doveri del personale)
Art. 41 (Ritardi ed assenze)
Art. 42 (Provvedimenti disciplinari)
Titolo VII Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro

Art. 43 (Assenze per malattia e infortunio)
Art. 44 (Assenza prolungata di malattia)
Art. 45 (Congedo straordinario per gravi motivi familiari)
Art. 46 (Aspettativa non retribuita)
Art. 47 (Tutela della salute ed ambiente di lavoro)
Titolo VIII Classificazione del personale
Art. 48 (Il sistema di classificazione del personale)
Art. 49 (Declaratoria dei livelli)
Art. 50 (Inquadramento, condizioni economiche)
Art. 51 (Passaggio di posizione, di categoria, norma di qualificazione e progressione professionale)
Titolo IX Retribuzioni
Art. 52 (Posizioni economiche)
Art. 53 (Paga giornaliera e orarla)
Art. 54 (Reperibilità)
Art. 55 (Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno)
Art. 56 (Banca delle ore)
Art. 57 (Indennità per servizio ordinario notturno e festivo)
Art. 58 (Assegni familiari o aggiunta di famiglia)
Art. 59 (Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga)
Art. 60 (Tredicesima mensilità)
Art. 61 (Abiti di servizio)
Art. 62 (Missioni e trasferte)
Art. 63 (Premio incentivante e di performance)
Art. 64 (Assistenza Domiciliare)
Art. 65 (Ulteriori Indennità)
Titolo X Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 66 (Preavviso)
Art. 67 (Risoluzione del rapporto di lavoro)
Art. 68 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 69 (Cambio di gestione)
Titolo XII Diritti e tutele del lavoratore
Art. 70 (Tutela della diversità)
Art. 71 (Pari opportunità)
Art. 72 (Unioni civili)
Art. 73 (Tutela delle lavoratrici vittime di violenza)
Art. 74 (Attività di volontariato)
Art. 75 (Attività sociali, culturali e ricreative)
Art. 76 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche)
Art. 77 (Tutela dei dipendenti con disabilità)
Art. 78 (Tutela della maternità e paternità)
Art. 79 (Assistenza Sanitaria Integrativa)
Art. 80 (Previdenza complementare)
Art. 81 (Contributo di servizio contrattuale - Stampa e distribuzione contratto di lavoro)
Allegati


CCNL per il personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana e da altre realtà del terzo settore

Ipotesi di accordo
In data 23 gennaio 2020 presso la sede della CRI di Via Toscana, 12, si sono incontrati l'Associazione della Croce Rossa Italiana (“Croce Rossa Italiana”) […], e Cgil Fp […], Cisl Funzione Pubblica […], Uil-Fpl [...], con l'obiettivo di trovare un accordo per sottoscrivere un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente non dirigente della Croce Rossa Italiana nonchè di altre realtà operanti nell'ambito socio - sanitario, assistenziale, educative e del Terzo Settore.

Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (di seguito anche il “CCNL”) ha la finalità di:
- garantire ai lavoratori destinatari di tale CCNL una nuova regolamentazione del rapporto di lavoro che venga incontro alle mutate esigenze delle associazioni destinatarie e della comunità dei lavoratori e che tenga canto dei recenti interventi legislativi;
- consentire ai lavoratori di avere una regolamentazione specifica che valorizzi le singole professionalità e le specificità dei compiti di ciascuno;
- offrire ai lavoratori destinatari di tale CCNL strumenti di flessibilità compatibili con le esigenze di servizio;
- demandare alla contrattazione collettiva integrative la regolamentazione di alcuni istituti normativi ed economici così da differenziare, a seconda delle esigenze dei singoli Enti che intendano aderire o applicare ii presente CCNL, la loro discipline.
[…]
Il perseguimento dei predetti obiettivi presuppone altresì un nuovo approccio alla regolamentazione
dei rapporti di lavoro del personale impiegato nei servizi assistenziali che si sostanzia nella definizione di un quadro di regole da applicarsi a tutti gli operatori del settore.

Parte generale
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro del personale della Croce Rossa Italiana nonché di altre organizzazioni di volontariato, delle fondazioni, delle Organizzazioni Non Governative, delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, nonché di tutti gli altri Enti appartenenti al Terzo Settore.
2. Oltre la parte normative esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto ii personale dipendente non dirigente.

Art. 2 (Disposizioni generali)
1. Per quanta non previsto dal presente CCNL si fa espresso rinvio ai regolamenti eventualmente emanati dai singoli Enti e, in subordine, alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto private in quanta applicabili.
2. I lavoratori devono, inoltre, osservare le norme regolamentari emanate dall'Ente da cui dipendono, salvo che queste siano contrarie a norme di legge o alle disposizioni del presente CCNL.

Titolo II Relazioni e diritti sindacali
Art. 6 (Relazioni sindacali, obiettivi e strumenti)

1. Le parti si impegnano ad avere relazioni sindacali, dinamiche e qualificate quali fattori capaci di incidere positivamente sulla produttività delle strutture degli Enti, sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati a favore dei cittadini.
2. Le parti si impegnano altresì a costruire relazioni stabili tra gli Enti e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, e finalizzata al comune obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità de1 lavoro, la valorizzazione professionale di tutti i lavoratori, di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché consentire di affrontare in maniera partecipata i cambiamenti in atto e i conseguenti processi di riorganizzazione e riordino.
3. Le parti individuano nella contrattazione, nel confronto e nell'informazione, ai livelli previsti dal presente CCNL, gli strumenti per attuare ii presente modello di relazioni sindacali.

Art. 7 (Diritto di informazione e confronto)
L'informazione e il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
1. Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
2. Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislative ed ai bisogni dei cittadini;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo state di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative volte anche alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello territoriale (provinciale e/o regionale)
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al data occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convezione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
- Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno a livello regionale per analizzare i dati relativi all'utilizzo delle deroghe previste dall'art. 27 del CCNL.
C) Livello di Ente
Ferme restando le competenze proprie degli Enti, questi garantiranno, ave richiesta, dalla RSA/RSU e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale nonchè quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
3. Il confronto si avvia su richiesta scritta delle RSA/RSU e/o delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Art. 8 (Contrattazione)
1. La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- primo livello: nazionale;
- secondo livello aziendale.
2. Sano titolari della contrattazione di secondo livello le RSU o laddove non presenti, le RSA e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014.
3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative, congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
4. Costituiscono oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa le seguenti materie:
- individuazione dei criteri relativi:
a) ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
b) alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
c) alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale, tra le quali specifiche indennità;
d) alla progressione orizzontale del personale;
e) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;
- formulazione delle linee di indirizzo per la garanzia e per ii miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;
- le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;
- le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 26, 27 e 55 del presente CCNL;
- la regolamentazione dei tempi di vestizione ai sensi dell'art. 61;
- alla determinazione dell'epoca e della durata dei turni di ferie per gli Enti con organico al 1 gennaio superiore a 50 dipendenti;
- la determinazione dei premi di produttività;
- la determinazione dei piani di welfare;
- ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto.

Art. 9 (Rappresentanze sindacali)
1. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e costituita dalle Rappresentanze sindacali unitarie, RSU, o in loro assenza dalle Rappresentanze sindacali aziendali, RSA.
2. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale e composta dalla RSU o, in sua assenza, dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
[…]

Art. 10 (Assemblea)
1. In relazione a quanta previsto dall'art. 20 L. n. 300/1970, i lavoratori anno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU (RSA) e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
2. Gli Enti dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all’art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
[…]

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 17 (Visita medica)

1. Prima dell'assunzione, il lavoratore dovrà essere sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui è destinato a fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
2. La visita medica sarà a cura del medico competente o dei Dipartimenti di prevenzione della ASL a scelta del datore di lavoro e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto dal medico competente a visita medica periodica per controllarne lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
4. Le periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
5. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a carico del datore di lavoro.

Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 (Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica)

1. L'idoneità fisica su richiesta del lavoratore o su iniziativa dell'Ente e certificata da parte del medico competente. Il medico competente sulla base dei risultati delle visite mediche, esprime per iscritto, dando copia del medesimo referto, al datore di lavoro e al lavoratore uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- Inidoneità totale permanente
Gli Enti esperiranno ogni utile tentativo per ii recupero del dipendente, riconosciuto inidoneo in via permanente all'espletamento delle mansioni attribuitegli, in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svelte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.
Qualora gli Enti non dispongano di mansioni compatibili equivalenti, ma solo di una mansione inferiore a livello professionale, il dipendente dichiarato totalmente inidoneo in via permanente potrà, su richiesta, essere adibito alla mansione inferiore disponibile, previo patto di demansionamento di cui all'art. 19, comma 7 del presente CCNL, che preveda l'attribuzione del livello relative alla nuova mansione ed il mantenimento "ad personam” del trattamento di fatto goduto prima del mutamento.
A giudizio dell'Ente, l'assegnazione alla nuova mansione inferiore potrà avvenire anche previa novazione del rapporto di lavoro con attribuzione, nel contratto novato, del livello di inquadramento e del trattamento economico corrispondente alle nuove mansioni di assunzione.
- Inidoneità totale temporanea
Gli Enti, nel caso in cui il dipendente venga dichiarato dalle istituzioni preposte temporaneamente inidoneo alle mansioni attribuitegli, esperiranno ogni utile tentativo per il recupero dello stesso in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.
- Inidoneità parziale permanente
Gli Enti esperiranno ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, riconosciuto parzialmente inidoneo in via permanente all'espletamento delle mansioni attribuitegli, in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.
Qualora gli Enti non dispongano di mansioni compatibili equivalenti, ma solo di una mansione inferiore a livello professionale, il dipendente dichiarato parzialmente inidoneo in via permanente potrà su richiesta, essere adibito alla mansione inferiore disponibile, previo patto di demansionamento di cui all'art. 19, comma 7 del presente CCNL, che preveda l'attribuzione del livello relative alla nuova mansione ed il mantenimento "ad personam" del trattamento di fatto goduto prima del mutamento.
A giudizio dell'Ente, l'assegnazione alla nuova mansione inferiore potrà avvenire anche previa novazione del rapporto di lavoro con attribuzione, nel contratto novato, del livello di inquadramento e del trattamento economico corrispondente alle nuove mansioni di assunzione.
- Inidoneità parziale temporanea
Gli Enti, nel caso in cui il dipendente venga dichiarato dalle istituzioni preposte parzialmente inidoneo in via temporanea alle mansioni attribuitegli, esperiranno ogni utile tentativo per il recupero dello stesso in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svelte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.
2. Contro i giudizi del medico competente e ammesso ricorso entro 30 giorni dal giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, modifica, revoca del giudizio stesso.
3. Ove esperite, con esito negative, tutte le previste azioni per il recupero a servizio attivo e proficuo lavoro, come sopra indicate, il rapporto di lavoro può essere risolto.

Art. 26 (Orario di lavoro)
1. Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale e fissato in 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni, secondo l'Organizzazione del Lavoro.
2. In conformità a quanta previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi a far data dal 1°giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto. Ciò e reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall'Ente, anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.).
3. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Ente con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri: a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana.
4. I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al 1 ° comma.
[…]
6. In relazione alle peculiarità del settore, si stabilisce che non è possibile frazionare l'orario di lavoro.

Art. 27 (Deroghe all'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003)
1. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore.
2. Le parti, così come previsto dal comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di deroghe ai limiti ed alle disposizioni previste dagli articoli 7 e 13 del predetto D.Lgs., convengono sul fatto che l'assoluta peculiarità delle attività degli Enti rientranti nel settore dell'emergenza-urgenza, caratterizzata da interventi che per loro natura possono avere durata non programmabile, necessita di una regolamentazione contrattuale specifica sugli orari che contemperi il duplice obiettivo di garantire operatività e tutela degli Enti ed il diritto al riposo ed alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
3. Condizioni oggettive ed eccezionali in cui è ammessa la deroga agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 66/2003:
a) servizi di emergenza-urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro;
b) prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;
c) nell'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero;
d) chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell'art. 54 del presente CCNL;
e) trasferimenti a lunga percorrenza intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore;
f) eventi di maxi-emergenza, nazionali ed internazionali;
g) grandi eventi non programmabili, in tempi congrui, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o Organismi nazionali, regionali o provinciali;
h) attività umanitarie straordinarie.
4. Nel caso in cui la prestazione in deroga si aggiunga all'orario settimanale verrà retribuita come lavoro straordinario secondo le maggiorazioni previste dall'art. 55 del CCNL.
5. Su richiesta del lavoratore le ore di straordinario potranno essere accantonate nella banca ore secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 55 e dall'art. 56 del CCNL.
6. Nel caso in cui la prestazione in deroga non comporti un aumento dell'orario di lavoro settimanale il riposo compensativo previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 si intende usufruito.
7. In presenza di uno dei casi sopraelencati l'orario di lavoro dei lavoratori notturni potrà superare le 8 ore di media nelle 24 ore. Il periodo su cui va misurata la prestazione media del lavoratore è la settimana lavorativa.
8. Come previsto dall'art. 8 del presente CCNL l'analisi ed il monitoraggio dell’utilizzo delle deroghe verrà effettuato in sede di contrattazione decentrata, a livello regionale, con cadenza semestrale.

Art. 28 (Riposo settimanale)
1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con la domenica.
2. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata quale normale giornata di lavoro e la prestazione sarà retribuita secondo quanta previsto dal successivo art. 57.
3. Il riposo settimanale e irrinunciabile. In caso di operatori turnisti, è considerato di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal turno.

Art. 35 (Rapporti di lavoro a tempo parziale)
[…]
(iv) Trasformazione del rapporto di lavoro
25. Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
26. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita o conservative, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
(vi) Priorità alla trasformazione gel rapporto di lavoro
27. È riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale:
- ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli, o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente;
- nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della L. 5 n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; in caso di richiesta del lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992.
[…]
31. Al di fuori dei casi precedenti, l'Ente, al momento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a tempo parziale, cercherà di favorire le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni, indicate secondo valori decrescenti di priorità:
1. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;
2. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;
3. assistenza diretta e continuativa, nei confronti di figlio di età non superiore a 3 anni;
4. situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo;
5. particolari e comprovate esigenze di carattere familiare e personale.
32. L'Ente favorisce per un periodo determinato il part-time per le lavoratrici al rientro della maternità, fino al compimento di 3 anni del bambino, senza successiva variazione temporale dell'orario di lavoro così come stabilito in sede di concessione del part-time.

Titolo V Disciplina specifica del rapporto contrattuale
Art. 36 (Rapporti di lavoro a termine)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti è a tempo indeterminato.
2. È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018 e s.m.i.
(i) Apposizione del termine e durata massima
[…]
5. Ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i. e fermo restando il limite complessivo previsto dall’art. 38 “Percentuali complessive di ammissibilità", il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell'Ente al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Enti che occupano più di 3 dipendenti; per gli Enti che occupano fino a 3 lavoratori è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori ed i contratti di collaborazione.
6. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.
7. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
- nella fase di avvio di nuove attività o di nuove convenzioni con enti pubblici e privati per un periodo di 12 mesi;
- per sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- con i lavoratori di età superiore a 50 anni.
[…]
(vi) Esclusioni e divieti
15. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a tempo determinato, i rapporti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2015.
16. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte degli Enti che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(vii) Principio di non discriminazione
17. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'Ente per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile, con la natura del contratto a tempo determinato.
[…]
22. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
[...]

Art. 37 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
1. I contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.
2. Al lavoratore assunto con contratto di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
3. Annualmente, l'Ente che utilizza il contratto di somministrazione di lavoro è tenuta a comunicare alle RSA ovvero alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero di contratti di somministrazione vigenti, la durata di ciascuno di essi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
4. È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione negli Enti nei casi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015.

Art. 38 (Percentuali complessive di ammissibilità)
1. Le Parti concordano che, in ogni Ente che applica il presente CCNL, l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine ex art. 36 e in somministrazione ex art. 37, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza all’Ente al 1 gennaio dell'anno di assunzione.
2. Le parti concordano che in caso di eventi di maxi emergenza nazionali e internazionali, grandi eventi non programmabili in tempi congrui, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o Organismi nazionali, regionali o provinciali, attività umanitarie straordinarie, nonché in caso di assunzione di lavoratori a tempo determinato in ottemperanza all’art. 69 gli Enti potranno limitatamente alle fattispecie elencate superare la percentuale indicata nell'art. 36, comma 5 e nell’art. 38, comma 1 del presente CCNL, informando tempestivamente le OO.SS. firmatarie del CCNL.

Art. 39 (Apprendistato)
1. Le parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione alla tipologia del contratto di apprendistato professionalizzante previsto art. 41, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015.
2. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 41, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libi; strumento idoneo.
(i) Ammissibilità
3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche nei livelli A, B, C, D, E di cui all’art. 48 del CCNL.
4. Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie individuate dalla l. n. 502/1992 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale.
5. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti firmatarie a livello nazionale si riuniranno entro 60 giorni per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
(ii) Assunzione: requisiti del contratto, limiti numerici e di età
a) Requisiti del contratto

6. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova, e contiene l’indicazione:
della prestazione oggetto del contratto;
della durata del periodo di apprendistato;
del periodo di prova;
del trattamento economico;
della qualifica e del relativo livello che saranno acquisiti al termine del periodo di apprendistato.
7. Al contratto deve essere allegato il piano formativo individuale che dovrà altresì essere consegnato al lavoratore entro e non oltre 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
b) Proporzione numerica
8. Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare complessivamente il 100% dei lavoratori qualificati/specializzati in forza. Per i datori di lavoro che occupano più di 9 lavoratori il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori qualificati/specializzati). Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati/specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
c) Limiti di età
9. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
[…]
f) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
15. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un’interruzione superiore ad un anno.
16. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa; che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
17. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.
18. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all’atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
g) Obblighi del datore di lavoro
19. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
i) di impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
ii) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
iii) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
iv) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
v) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.
[…]
h) Doveri dell'apprendista
21. L'apprendista deve:
i) seguire le istruzioni del datore di lavoro ai fini della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
ii) prestare la sua opera con la massima diligenza;
iii) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione individuati all'interno del plano formativo;
iv) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'organizzazione.
i) Trattamento normativo
22. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
23. L'orario di lavoro corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato.
24. Resta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e sono computate nell'orario di lavora.
25. Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
26. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
27. L'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 81/2008, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche previste dalla normativa vigente e dal presente CCNL.
28. Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 66/2003; pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
[…]
k) Durata dell'apprendistato
34. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla categoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
categoria A -18 mesi;
categoria B - 24 mesi;
categorie C - D - E 36 mesi.
[…]
m) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
37. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
38. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
n) Tutor aziendale
39. All'avvio dell'attività formativa, dovrà essere individuato un tutor interno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l’apprendimento sul luogo di lavoro.
40. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
o) Durata e contenuti della formazione
41. L'apprendistato professionalizzante prevede un impegno formativo suddiviso tra la formazione di base e trasversale e la formazione professionalizzante o di mestiere per l'acquisizione delle competenze tecnico pratiche inerenti alla qualifica da conseguire.
42. La formazione di base o trasversale è presso strutture di formazione accreditate avvalendosi, ove possibile, dell'offerta formativa pubblica.
43. Tale formazione deve avere quale oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
organizzazione della qualità aziendale;
relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
diritti e doveri del lavoratore e delle Associazioni;
legislazione del lavoro e contrattazione collettiva.
44. Così come previsto dalle linee guida della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome del 17 ottobre 2013 la durata dell'offerta formativa pubblica è determinata, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:
120 ore per apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o scuola secondaria di I grado;
80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale;
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
45. Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
46. I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti e specialistiche, sono definiti in base alla tipologia di inquadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente CCNL.
47. Tale formazione sarà erogata all'interno dell'Associazione e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento e con esercitazioni e dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell’apposito libretto formativo allegato al piano formativo individuale.
48. La durata della formazione professionalizzante è quantificata in base alla categoria professionale di riferimento come di seguito indicato:

Livello

Durata Periodo apprendistato

Ore totali di formazione nel periodo

A

18 mesi

100

B

24 mesi

120

C-D-E

36 mesi

180

49. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario di lavoro.
50. L'eventuale frequenza dell’apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche relative all’area tecnica sarà computata come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel suo libretto formativo.
51. Per ogni ulteriore dettaglio relativo al piano formativo si rinvia all’Allegato n. 1

Titolo VI Norme comportamentali e disciplinari
Art. 40 (Doveri del personale)

1. In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore, oltre al rispetto del dovere di diligenza di cui all’art. 2104 cod. civ., e all’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ., deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà, subordinando ogni azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.
2. Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria dell’Ente ove svolge la prestazione lavorativa, oltre ad attenersi alle disposizioni impartite dalla stessa secondo la struttura organizzativa.
3. Sono obblighi del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene;
[…]
- uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
[…]

Art. 42 (Provvedimenti disciplinari)
[…]
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente CCNL, alla contrattazione integrativa di secondo livello, ai regolamenti interni a ciascun Ente e del contratto individuale di lavoro dà luogo, a seconda della gravità dell’infrazione e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
5) licenziamento con o senza preavviso.
4. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente art. 41 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
g. esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
h. tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
[…]
k. ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
5. Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a. nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[...]
c. recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di tre anni dalla applicazione della prima sanzione;
[...]
e. introduzione sul posto di lavoro di persone estranee senza regolare permesso dell’Ente;
f. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
j. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
m. accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichi lo svolgimento delle proprie mansioni;
n. accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell’orario di lavoro;
o. per atti di libidine commessi nell’ambito dell’Ente.
6. La predetta elencazione ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo dei casi che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti disciplinari.
7. Nei casi più gravi è sempre fatta salva la possibilità per l’Ente di provvedere alla sospensione cautelare del lavoratore per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Titolo VII Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 43 (Assenze per malattia e infortunio)

[…]
II. Infortunio sul lavoro
9. L'infortunio sul lavoro (anche “in itinere"), anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 47 (Tutela della salute ed ambiente di lavoro)
1. Le parti si impegnano a promuovere la cultura e la consapevolezza della ti e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
2. La tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori è garantita dalla Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41) come principio assoluto e - per gli aspetti di interesse generale - dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e s.m.i. nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
3. Premettendo che tutti i soggetti che operano nel luogo di lavoro sono coinvolti nell'organizzazione aziendale finalizzata all'individuazione e all'attuazione delle misure di sicurezza idonee a salvaguardare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e delle lavoratrici, in attuazione del citato D.Lgs. n. 81/2008 è istituita a livello di Ente la figura di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4. Per l'espletamento delle funzioni del Rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito, come di seguito determinato:
- Enti che occupano fino a 50 dipendenti: un’ora per addetto fino a 12 ore annue
- Enti che occupano oltre 50 dipendenti: un’ora per addetto fino a 20 ore annue.

Titolo IX Retribuzioni
Art. 54 (Reperibilità)

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del lavoratore dall'obbligo di intervenire secondo le indicazioni ricevute nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in sede di contrattazione di secondo livello.
2. Tale istituto è da intendersi come strumento teso ad incrementare l'efficienza delle strutture e l'efficacia dell'intervento a fronte delle esigenze straordinarie atte a garantire un servizio di continuità e qualità con professionalità interne al servizio stesso.
3. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato, mentre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 29 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
4. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora.
5. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
6. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere durata inferiore alle 4 ore. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

Art. 55 (Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno)
1. Il lavoro supplementare e straordinario:
- non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro;
- ha carattere eccezionale e deve rispondere ad effettive esigenze di servizio;
- deve essere richiesto e/o espressamente autorizzato dall'organizzazione;
- il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di Ente.
2. È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali, mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
3. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è pari a 150 ore annue complessive per ogni singolo lavoratore, elevabile fino a 250 ore per comprovate esigenze tecnico - organizzative.
4. Non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui al comma precedente, le ore di lavoro supplementare e/o straordinario, prestate per far fronte a condizioni oggettive ed eccezionali di cui all’art. 27 lettere F, G, H del presente CCNL.
5. Si considera lavoro in orario:
- notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6;
- festivo quello eseguito nelle festività di cui all’art. 29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
[…]

Art. 56 (Banca delle ore)
1. È Istituita la banca delle ore, attraverso l’accantonamento delle ore di lavoro straordinario di cui all’art. 55.
2. L’accantonamento, per le ore fino alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario.
3. L’accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 (centocinquanta) avverrà in maniera automatica.
4. Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l’anno di maturazione e per quello successivo.
5. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso.
[…]

Art. 61 (Abiti di servizio)
[…]
2. Inoltre, ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono essere forniti tutti i dispositivi di protezione, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. La quantificazione dei tempi di vestizione e le modalità di fruizione degli stessi, se dovuti, sono demandati alla contrattazione di secondo livello.

Art. 65 (Ulteriori Indennità)
[…]
c. Indennità di rischio da radiazioni
Al personale sottoposto a rischio da radiazioni di classificazione “A", da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 1995 n. 230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni dell’importo pari ad € 1.300,00 lorde annue, elevabili in sede di contrattazione aziendale. Ai suddetti compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
[…]
g. Indennità di rischio.
Potranno essere determinate in sede di contrattazione aziendale specifiche indennità connesse allo svolgimento di particolari attività in speciali condizioni di rischio.
h. Indennità speciali per Paesi a rischio.
Al personale dipendente che venga inviato per conto dell’Ente a qualsiasi titolo in uno dei Paesi classificati come a rischio guerra e/o epidemie gravi spetterà una indennità dell’importo che sarà determinato in sede di contrattazione aziendale. L’indennità di cui alla presente lettera è cumulabile con la successiva indennità per sede estera.
[…]

Titolo XII Diritti e tutele del lavoratore
Art. 70 (Tutela della diversità)

1. Il Presente CCNL si prefigge di tutelare ogni tipo di diversità all'interno dell’Ente.
2. Per tale ragione, viene implementata una politica di “Diversity Management con lo scopo di promuovere il rispetto e l'integrazione delle diversità a livello culturale, etnico e anche a livello di orientamento sessuale e dell’identità di genere per dar vita ad un ambiente di lavoro che affondi le proprie radici nel concetto di inclusività.
3. A tal fine, l’Ente si impegna a promuovere attività annuale di informazione e monitoraggio della politica di inclusione attraverso le modalità concordate tra le parti, di cui alla contrattazione collettiva di secondo livello.

Art. 71 (Pari opportunità)
1. Ai fini di una piena e puntuale applicazione del D.Lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni è data facoltà alle parti di costituire a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da un componente designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell’Ente, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente.
2. Possono, inoltre, essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali, purché aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti.
3. La struttura associativa assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento.
4. Le risorse per il loro funzionamento saranno reperite prioritariamente attraverso finanziamenti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 73 (Tutela delle lavoratrici vittime di violenza)
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di proiezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 3 mesi. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
2. Il datore di lavoro corrisponde l’indennità secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. La lavoratrice può, su richiesta, usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni. Oltre al predetto congedo, la lavoratrice vittima di violenza di genere ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita per ulteriori 30 giorni.

Art. 76 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche)
1. Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
a. concessione di un’aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate:
b. concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c. riduzione dell’orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[…]

Art. 77 (Tutela dei dipendenti con disabilità)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a. concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b. concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c. riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto, compatibilmente con le esigenze di servizio;
d. il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
[…]

Art. 78 (Tutela della maternità e paternità)
1. A tutela della conciliazione vita-lavoro, le Parti si impegnano a garantire la tutela della maternità e della paternità attraverso misure specifiche atte ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori dipendenti.
2. Le lavoratrici gestanti hanno diritto di assentarsi dal lavoro per l’esecuzione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche senza decurtazione della retribuzione qualora coincidenti con l’orario di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 23.11.1996 n. 645 e successive integrazioni o modifiche. Di tali esami dovrà essere prodotta all’Ente datore di lavoro idonea documentazione giustificativa.
3. Le lavoratrici in stato di gravidanza non potranno essere adibite al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui al D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 e successivi aggiornamenti.
4. La tutela ed il sostegno della maternità e della paternità sono regolati dal D.Lgs. 26.3.2001 n. 151e s.m.i.
5. Congedo di maternità obbligatorio.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice non potrà essere adibita ad attività lavorativa per la durata complessiva di cinque mesi a cavallo del parto ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza e tre mesi dopo il parto. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, nel rispetto de le normative in materia, la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima la data presunta del parto e durante i quattro mesi successivi ad esso ovvero nei cinque mesi successivi al parto previa specifica autorizzazione da parte del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, avallato dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro.
La lavoratrice ha altresì l’obbligo di assentarsi dal lavoro nel periodo intercorrente tra la data presunta del parto come sopra certificata ed il parto effettivo.
In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto.
Prima dell’inizio del periodo di astensione la lavoratrice dovrà consegnare all' Ente datore di lavoro il certificato medico contenente la data presunta del parto.
Entro 30 giorni dopo il parto la lavoratrice madre dovrà consegnare il certificato di nascita. Tali norme si applicano anche alla madre adottiva o affidataria, tenuto conto dell'effettivo ingresso del minore in famiglia, secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.
[…]
Divieto di lavoro notturno.
Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro dalle ore 24.00 alle ore 6.00. Fino a tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa il padre convivente non sono obbligati a prestare lavoro notturno. Fino ai dodici anni di età del figlio purché convivente, la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a prestare lavoro notturno. Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della L.5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni Inoltre le lavoratrici/lavoratori di cui al presente articolo non sono tenuti alla reperibilità notturna.
[…]
11. Diritto al rientro.
Al termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo espressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso Comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse mansioni o mansioni equivalenti. Lo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.
[…]
15. Riposi giornalieri.
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di usufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un’ora ciascuno. Nel caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo risposo di un’ora. I riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se ne avvalga o non sia lavoratrice; gli stessi sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.
[…]
17. Figli con disabilità grave
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:
a. i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
b. prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. […]
c. permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
18. Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:
a. i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
b. il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto
19. Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore spettano:
a. i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
20. Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), ai parenti e agii affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:
a. tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
21. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme in vigore in materia.