Regione Sicilia
Assessorato della salute
Decreto Assessoriale 22 luglio 2011, n. 1374/2011

L’Assessore per la Salute

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, recante “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
VISTO il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell’allegato I;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;
VISTO il Decreto Legislativo 28 luglio 2008, n. 145 recante 1"Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga e direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009, recante “Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, art. 3, comma 2 - Articolazione delle strutture intermedie del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della sanità”;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
VISTO l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato emanato il “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTA la Circolare 10 maggio 2010, n. 1269 “Linee guida per l’organizzazione dell’area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), Prescrizioni per la compilazione delle Schede dati di sicurezza;
CONSIDERATO che la tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli, rientra tra le funzioni ed i compiti di Servizi ed Aree del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale;
RITENUTO di dover procedere al recepimento dell’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
 

DECRETA

Art. 1

- E’ recepito, per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano, l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana del 7 dicembre 2009 n. 285, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”, che prevede tra l’altro la individuazione dell’Autorità Competente Regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006;
 

Art. 2

- è individuata nel Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato della Salute l’Autorità competente regionale per l’attuazione e i controlli del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (CLP);
 

Art. 3

- è approvato l’allegato 1 al presente decreto, nel quale sono indicati i compiti e le funzioni della suddetta Autorità Competente Regionale per l’attuazione e i controlli del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (CLP);
 

Art. 4

- è incaricato il Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute alla predisposizione degli atti necessari per l’attuazione degli adempimenti indicati all’allegato 1;
 

Art. 5

- con un successivo decreto, su proposta dell’Autorità Competente Regionale per l’attuazione del Regolamento, si provvederà all’individuazione delle strutture deputate alle attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali necessari all’accertamento dell’osservanza alle norme CE 1907/2006 e s.m.i e al regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i, anche secondo le indicazioni dell’Autorità Competente Nazionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
 

Art. 6

- i proventi delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse nel territorio della Regione Sicilia, derivanti dalla mancata applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i, saranno destinati ad apposito capitolo di entrata del bilancio regionale, per il finanziamento delle attività necessarie all’ implementazione e l’attuazione del “REACH”;
 

Art. 7

- le funzioni di segreteria, di supporto operativo e tecnico-organizzativo richieste per il funzionamento dell’Autorità Competente Regionale verranno assicurate, dal Dipartimento per le Attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute; con apposita disposizione del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento saranno individuate le unità di personale da destinare alle anzidette attività;
 

Art. 8

- il Servizio 3 del DASOE provvedere a comunicare il presente atto al Ministero della Salute, quale Autorità Competente Nazionale, nonché agli Enti ed Organismi interessati;
 

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
 

ALLEGATO 1
AUTORITÀ COMPETENTE REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH)

L’Autorità Competente Regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), di seguito “Autorità competente regionale” ha sede presso il Dipartimento Attività Sanitarie Ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute.
L’Autorità Competente Regionale svolge le seguenti funzioni:
a) Istituisce con atto di determinazione dirigenziale un Comitato Tecnico Regionale (CTR) di esperti in materia di Regolamento (CE) n. 1907/2006 e in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi, che assicuri funzioni di supporto tecnico-operativo alle attività proprie dell’Autorità competente regionale; l’Autorità Competente Regionale (ACR) può avvalersi anche di personale con competenze specifiche, secondo modalità individuate di volta in volta dalla stessa ;
b) stabilisce e mantiene i rapporti con l’Autorità Competente Nazionale (ACN) per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le altre Autorità Competenti presenti sul territorio nazionale ed europeo;
c) elabora il piano delle attività di vigilanza in ordine al programma di controllo di cui al punto 6.1 dell’All. A dell’Accordo in parola;
d) adotta su proposta del CTR il piano delle attività di informazione e formazione e ne cura l’attuazione sul territorio regionale;
e) adotta e diffonde su proposta del CTR documenti di supporto alle attività di controllo sul territorio regionale;
f) coordina le attività di controllo in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato 1 del D.M. 22 novembre 2007;
g) individua il personale addetto ai controlli, in materia di REACH e CLP, sul territorio regionale tra quello che opera nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP), preferibilmente afferente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L), fornito di specifica formazione per ispettori REACH e CLP, autorizzandolo ad accedere al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale (REACH.IT), nel rispetto delle indicazioni fomite dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dell’autorità competente per l’applicazione del REACH in Italia; l’Autorità Competente Regionale dispone conseguentemente la nomina del personale autorizzato avente funzioni di vigilanza con atto di determinazione dirigenziale, specificandone il territorio di competenza nelle AA.SS.PP ;
h) individua, su proposta ed atti di indirizzo emanati dall’Autorità Competente Nazionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), gli uffici competenti per le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni a seguito di violazioni commesse sul territorio regionale e derivanti dalla mancata applicazione del Regolamento “REACH” e s.m.i;
i) chiede l’istituzione di un apposito capitolo di spesa per i proventi introitati per le violazioni commesse nel territorio della Regione Sicilia derivanti dalla mancata applicazione del Regolamento “REACH” e s.m.i, a seguito di atti di indirizzo emanati dall’Autorità Competente Nazionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
 

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano 29 ottobre 2009