Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 10 febbraio 2020, n. 018/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57.
B.U.R. 19 febbraio 2020, n. 8

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'articolo 63, il quale prevede che la Regione, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro e li disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale;
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ed in particolare l'articolo 1, commi da 34 a 36, che prevede la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento mediante l'adozione di accordi in sede di conferenza permanente Stato-Regioni;
VISTO il “Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, emanato con proprio decreto 19 marzo 2018, n. 057/Pres.;
PRESO ATTO che la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, nella seduta del 28 novembre 2019 ha espresso parere favorevole sul testo del “Regolamento di modifica al Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2276, con cui è stato approvato in via preliminare il testo delle modifiche ed stata disposta la sua trasmissione al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
PRESO ATTO che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 20 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole sul testo delle modifiche;
VISTO il testo del “Regolamento di modifica al Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57” e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2020, n. 91;
 

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57”, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 

FEDRIGA
 

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57.

art. 1 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57 (Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) dopo le parole: “può essere interrotto” è inserita la seguente: “unilateralmente”.

art. 2 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 è sostituito dal seguente:
«3. In considerazione di quanto definito al comma 1 e al fine di assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro, i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) possono stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti di cui al comma 2 per l'attivazione di percorsi di tirocinio.».

art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Costituiscono condizioni ostative per l'attivazione di tirocini da parte del soggetto ospitante:
a) avere in corso di attuazione, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario con ricorso alla CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà difensiva, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l'assegno di solidarietà, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
b) prevedere nel piano formativo individuale del tirocinante attività equivalenti a quelle dei lavoratori che nella medesima unità operativa e nei dodici mesi precedenti siano stati oggetto di:
1) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 68/1999;
2) licenziamenti collettivi;
3) licenziamenti plurimi;
4) licenziamenti per superato periodo di comporto, salvo che i lavoratori licenziati non siano stati sostituiti con altri lavoratori;
5) licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, salvo che i lavoratori licenziati non siano stati sostituiti con altri lavoratori;
6) licenziamenti per fine appalto, salvo che i lavoratori non siano stati riassorbiti dal nuovo appalto;
7) risoluzione del rapporto di lavoro di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro;
8) procedure concorsuali in corso, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.»;
b) al comma 4, dopo le parole: “contratti di solidarietà di tipo espansivo” sono aggiunte le seguenti: “ovvero contratti di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 148/2015”.

art. 4 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1, le parole: “istruzione professionale, secondaria, superiore e terziaria” sono sostituite dalle seguenti: “istruzione secondaria superiore o terziaria, istruzione e formazione professionale (IeFP), formazione tecnica superiore (ITS);”;
b) al comma 2, le parole: “istruzione secondaria o terziaria” sono sostituite dalle seguenti: “istruzione secondaria superiore o terziaria, istruzione e formazione professionale (IeFP), formazione tecnica superiore (ITS)”.

art. 5 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto, fatte salve le proroghe nel rispetto della durata massima e delle condizioni previste dall'articolo 10. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) e f).»;
b) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso di pubbliche amministrazioni, tale limitazione non opera qualora il soggetto promotore sia una struttura amministrativa che, pur appartenendo al medesimo ente, sia distinta dal punto di vista organizzativo e funzionale dalla struttura ospitante.”;
c) al comma 8, la parola: “accessorio” è sostituita dalla seguente: “occasionale”.
d) il comma 9 è abrogato.

art. 6 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:
«0a) in ciascuna unità operativa senza dipendenti a tempo indeterminato o determinato non possono essere inseriti tirocinanti;»;
b) al comma 3 dopo le parole: “che hanno unità operative” sono inserite le seguenti: “sul territorio regionale” e le parole: “oltre la quota di contingentamento sopra prevista,” sono sostituite dalle seguenti: “oltre la quota di contingentamento del dieci per cento di cui al comma 1, lettera c), presso le proprie unità operative regionali,”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al presente articolo, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. I tirocini di cui al comma 3 non si computano ai fini della quota di contingentamento.»;
d) al comma 5, le parole: “comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2,”;
e) al comma 6 le parole: “limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante” sono soppresse.

art. 7 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. La rubrica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 è sostituita dalla seguente: “attestazione finale”.

art. 8 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Nel caso in cui per esigenze organizzative o produttive il soggetto ospitante effettui una riduzione di orario nelle giornate di presenza del tirocinante, rimane a carico del soggetto ospitante l'obbligo di erogare per intero l'indennità spettante al tirocinante.».
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di tirocini attivati in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali non vi è obbligo di erogazione dell'indennità di tirocinio.».
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5 bis. Nel caso di tirocini attivati in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio può essere eventualmente corrisposta dal soggetto ospitante, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista ai sensi del comma 1, primo e secondo periodo.
5 ter. Nel caso di tirocini attivati in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di partecipazione eventualmente corrisposta dal soggetto ospitante è cumulabile con l'ammortizzatore percepito anche oltre l'indennità minima di tirocinio prevista ai sensi del comma 1 primo e secondo periodo.».

art. 9 modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il PFI prevede la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che devono essere finalizzate:
a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non sia già posseduta;
b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro;
c) ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.»
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis L'attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, per via telematica.»

art. 10 sostituzione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 è sostituito dal seguente: «Art. 26 attestazione finale
1. Per i tirocini di cui al presente capo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 12.»

Art. 11 modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 la parola: “36” è sostituita dalla seguente: “37”.

Art. 12 modifica all'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 57/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 57/2018 la parola: “certifica” è sostituita dalla seguente: “riporta”.
art. 13 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA