PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

Inail Direzione territoriale di Brescia (d’ora in avanti “INAIL”) con sede in Brescia in Via Cefalonia, 52, ***, in persona del direttore pro-tempore dott. Ennio Bozzano

e

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia (d’ora in avanti “Ordine”) con sede legale a Brescia in Via E. Salgari, 43/B, *** qui rappresentato dal Presidente Provinciale pro-tempore dott. Gianluigi Moretti

e

Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro - Unione Provinciale di Brescia - (d’ora in avanti “ANCL”) con sede legale a Brescia in Via E. Salgari, 43/B, ***, qui rappresentata dalla Presidente Provinciale pro-tempore dott.ssa Emilia Serpelloni
 

premesso che:

a) INAIL pratica una sistematica politica di confronto attivo con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e con gli ordini professionali;
b) i Consulenti del Lavoro svolgono il ruolo di primaria importanza nella gestione delle posizioni assicurative aziendali;
c) INAIL, Ordine e ANCL nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni hanno sempre perseguito l’obiettivo nella qualità del servizio reso al cliente;
d) INAIL, Ordine e ANCL concordano nel ritenere che la categoria dei Consulenti del Lavoro sia una interfaccia insostituibile nei rapporti con le aziende, al fine di poter fornire un servizio più efficiente, anche garantendo soluzioni organizzative sul piano della qualità;
e) le parti convengono sulla necessità e opportunità di ampliare le occasioni di confronto per sviluppare ed adottare ogni utile iniziativa tesa a migliorare il servizio reso alle aziende;
f) l’attuazione dei rispettivi compiti istituzionali e associativi risulta più efficiente ed efficace se improntata alla politica del confronto tra Inail e i Consulenti del Lavoro;
g) la Direttiva CEE 253 del 1984 e il decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992 riconoscono ai professionisti nello svolgimento delle loro funzioni la titolarità di un ruolo sociale e dinamico nell’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali;
 

tutto ciò premesso, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli,
si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1
Temi del protocollo

In linea generale formeranno oggetto di confronto le problematiche connesse alle disposizioni legislative, alla introduzione di innovazioni operative da parte dell’istituto e altri argomenti di cui si ravvisi la necessità, in base a quando potrà emergere dal Tavolo tecnico così come previsto al punto successivo.
 

Art. 2
Istituzione di tavoli di confronto e gruppi di lavoro

Presso la Direzione territoriale dell’Inail di Brescia, come già concordato a livello nazionale, sarà istituito un Tavolo tecnico permanente che esplicherà le sue funzioni attraverso incontri periodici tra funzionari dell’istituto e rappresentanti dei Consulenti del Lavoro, designati dai Consigli provinciali di Ordine e ANCL. Il Tavolo tecnico, salva la continuità dell’azione amministrativa, sarà il luogo dove verranno affrontate tutte le necessità emergenti nel rapporto Consulenti del Lavoro/Inail, concernenti materie o attività che richiedano l’intervento dei Consulenti del Lavoro, allo scopo di individuare soluzioni che consentano di superare le difficoltà o anomalie riscontrate, di tipo normativo, amministrativo e operativo.
 

Art. 3
Scambio di informazioni

Nella logica della trasparenza, essendo comune interesse dei contraenti lo svolgimento delle rispettive funzioni in un contesto sempre più funzionale, le parti si impegnano a uno scambio di informazioni e suggerimenti consistenti:
• per l’Inail, nella messa a disposizione di un flusso continuo di comunicazione istituzionale anche mediante la divulgazione di articoli, avvisi e comunicati ufficiali da diffondere attraverso i canali di informazione dei Consulenti del Lavoro;
• per i Consulenti, nella fornitura di elenchi a livello provinciale attestanti la rappresentatività territoriale e la tipologia delle aziende.
Attraverso questo scambio di informazioni le parti potranno inoltre analizzare reciprocamente, nel rispetto della diversità di ruolo, i possibili effetti derivanti dalle norme al fine di incidere in maniera più significativa sulle scelte di comune interesse.
 

Art. 4
Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le parti da sempre sono impegnate a promuovere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, consapevoli che la prevenzione non sia solo un aspetto di carattere normativo ma un valore per tutti, indipendentemente da ruoli e mansioni.
I Consulenti del Lavoro, che attraverso un percorso formativo hanno acquisito specifiche competenze in materia, sì rendono disponibili a supportare le Aziende nella realizzazione dei percorsi formativi sulla sicurezza, funzionali a una reale sensibilizzazione al rischio e alla prevenzione.
Le parti si impegnano ad organizzare convegni/eventi, tesi alla promozione e diffusione della cultura della prevenzione, della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
 

Art. 5
Lotta all’abusivismo

Fermo restando che l’attività di assistenza e consulenza a favore delle aziende è regolata dalla legge n. 12/1979, che stabilisce contenuti e limiti di tale attività, così come recepito nelle fonti regolamentari interne, l’Inail ed i Consulenti del Lavoro concordano sulla necessità di predisporre e attuare ogni misura idonea a garantire una corretta e puntuale osservanza delle disposizioni normative afferenti la professione di Consulente del Lavoro ed a reprimere ogni possibile forma di esercizio abusivo della professione medesima.
A tal fine, si rende indispensabile che i soggetti abilitati alla professione per lo svolgimento dei compiti inerenti all’attività di consulenza, di cui all’articolo 1 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, siano in possesso, nel momento di accesso all’INAIL, del documento comprovante l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro; mentre, i dipendenti/collaboratori degli studi di consulenza, ove autorizzati a sostituire il titolare, devono essere muniti di specifica delega. Correlativamente, l’Inail si impegna ad individuare e a concordare con i Consulenti del Lavoro modalità dirette ad eliminare ogni attività da parte di soggetti non abilitati o autorizzati allo svolgimento di attività professionale.
I Consulenti del Lavoro, si impegnano ad effettuare mediante monitoraggio costante l’aggiornamento tempestivo delle iscrizioni e delle cancellazioni dall’Albo dei Consulenti disponibile sul sito dell’ordine.
 

Art. 6
Utilizzazione dei mezzi informatici

Avuto riguardo all’avvertita esigenza di operare un interscambio di informazioni attraverso l’uso del mezzo informatico, le parti ne convengono l’uso costante unitamente ai canali di posta elettronica ordinaria e certificata.
 

Art. 7
Piani di attività

Le parti ritengono opportuno procedere, nel corso degli incontri periodici del Tavolo tecnico, ad individuare obiettivi di comune interesse, da valorizzare nell’ambito di conseguenti azioni di formazione e informazione per una migliore gestione della nuova realtà di relazioni fra Pubblica Amministrazione ed utenza.
 

Art. 8
Contenimento del contenzioso

L’Inail e i Consulenti del Lavoro si impegnano a contenere al massimo il contenzioso amministrativo e giudiziario in materia contributiva, attivando a tal fine ogni opportuna attività.
 

Art. 9
Durata

Le parti convengono che il presente Protocollo avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione e che sarà oggetto di verifica entro i sei mesi successivi per valutarne congiuntamente la funzionalità ed apportare eventuali modifiche.
 

Art. 10
Tutela della Privacy

Le parti si impegnano a garantire che le attività indicate nel presente protocollo si realizzino nel rispetto della disciplina dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

Letto, confermato e sottoscritto

Brescia, 22 gennaio 2020


Fonte: inail.it