Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo CIA
Data firma: 11 febbraio 2020
Parti: Inwit e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni, RSU
Settori: Servizi, TLC, Inwitt
Fonte: ugltelecomunicazioni.org


Sommario:

 

Premessa
Ferie e permessi
1 Ferie
2 Ferie ex Accordo 11 giugno 2018
3 Permessi annui retribuiti
4 Permessi retribuiti individuali
5 Conto ore individuale
6 Bonus fruizione spettanze
7 Permessi a recupero
7 Festività nazionale del 1 novembre 2020- norma transitoria 2020
8 Disposizioni finali
Orario di lavoro
Durata normale dell'orario di lavoro

Pause dal lavoro (Decreto Legislativo n. 66/2003)
Flessibilità tempestiva

 

Reperibilità
Interventi in regime di reperibilità
Riposo compensativo
Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
Giorni festivi
Buono pasto
Regolamentazioni specifiche
Sede e posto normale di lavoro
Mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa
Trasferimenti
Permessi solidali
Tutele specifiche - Portatori di handicap
Trattamento di malattia
Disposizione finale


Verbale di accordo

Addì 11 febbraio 2020, in Roma, tra Inwit spa e le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni, unitamente alla RSU Inwit

Premesso che
- le Parti intendono salvaguardare la capacità competitiva dell’Azienda migliorandone l'efficienza operativa e la produttività del lavoro, individuando al contempo soluzioni orientate a realizzare la conciliazione tra i tempi di lavoro e la vita personale;
- con gli accordi del 9 gennaio 2019 e 4 dicembre 2019 Tim spa e le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni, unitamente al Coordinamento nazionale RSU TIM hanno dato attuazione agli impegni assunti 1’11 giugno 2018 con l’Accordo siglato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di secondo livello di contrattazione;
- Le Parti con la presente intesa intendono completare un analogo percorso per Inwit spa
le Parti convengono quanto segue

Ferie e permessi
7 Permessi a recupero

7.1 Come fattore di modernizzazione delle organizzazioni e di flessibilizzazione dei processi produttivi, l’Azienda conferma la volontà di individuare possibili azioni da mettere in campo per generare un contesto lavorativo favorevole ai propri dipendenti volto a rafforzare il rapporto fiduciario e di collaborazione, il senso di responsabilità e autodisciplina che caratterizzano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nella convinzione che le persone siano un asset prioritario grazie al quale è possibile il raggiungimento di livelli di efficienza e produttività sempre più competitivi.
Al riguardo le Parti convengono quanto segue:
a) I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con livello inquadramentale fino al 5° (ivi compreso il livello retributivo 5S) - ovvero il restante personale direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione - possono fruire di permessi a recupero, secondo i massimali annuali di cui al presente paragrafo, compensando la minore presenza con prestazioni aggiuntive da rendere nei tre mesi di calendario successivi alla mancata prestazione.
b) Il monte ore di permessi a recupero è pari a 24 ore annuali per il personale full time, da riproporzionare per il personale part time. Nel caso di assunzione in corso d’anno, i predetti permessi saranno riproporzionati.
c) Tali permessi possono essere accordati, fruiti nonché recuperati compatibilmente con le esigenze di servizio; le richieste devono pervenire anticipatamente e secondo le modalità indicate dall’Azienda.
d) I permessi possono essere fruiti da un minimo di 30 minuti a un massimo di ore e frazioni corrispondenti all’intera giornata lavorativa. I permessi devono essere fruiti in unica soluzione senza frazionamenti nell’ambito della stessa giornata.
e) Il recupero delle ore avviene con prestazioni della durata minima di 30 e massima di 90 minuti giornalieri. Il recupero non può essere operato in più periodi nella stessa giornata e deve essere effettuato in continuità con il normale orario di lavoro. Esclusivamente per il personale direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione il recupero può avvenire - nell’ambito della fascia oraria di presidio della struttura di appartenenza - sia anticipando l’ora di inizio della prestazione sia in coda all'orario di lavoro.
f) Le ore eventualmente non recuperate saranno trattenute nel foglio paga del mese successivo a quello di scadenza del periodo di recupero. In tal caso, l’Azienda si riserva di non accordare al lavoratore ulteriori permessi a recupero per periodi successivi.
g) Le ore di permesso a recupero, di cui al presente paragrafo, saranno trattate ai fini retributivi come ore di prestazione ordinaria, con conseguente esclusione del riconoscimento di maggiorazioni per lavoro festivo e notturno per i recuperi eventualmente effettuati nelle giornate/orari in questione.
h) Il presente istituto non è cumulabile con i permessi studio di cui al paragrafo 2.11 del Regolamento Aziendale.
7.2 Inoltre, a far data dal 1 gennaio 2020, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con livello inquadramentale fino al 5° (ivi compreso il livello retributivo 5S) - ovvero il restante personale direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione - che al mese di novembre abbiano esaurito tutte le spettanze previste dal presente Accordo (capitoli 1, 2, 3 e 4), possono fruire di 8 ore di permessi a recupero, compensando la minore presenza con prestazioni aggiuntive da rendere entro gennaio dell’anno successivo.
7.5 Il recupero delle ore avviene con prestazioni della durata minima di 30 e massima di 90 minuti giornalieri. Il recupero non può essere operato in più periodi nella stessa giornata e deve essere effettuato in continuità con il normale orario di lavoro. Il personale operante in archi di turnazione può recuperare sia anticipando l’ora di inizio del turno sia posticipandone il termine, fermo restando l'orario di presidio della struttura di
7.3 Tali permessi possono essere accordati, fruiti nonché recuperati compatibilmente con le esigenze di servizio; le richieste devono pervenire anticipatamente e secondo le modalità indicate dall’Azienda.
7.4 I permessi possono essere fruiti per un minimo di 30 minuti e per un massimo di ore e frazioni corrispondenti all’intera giornata lavorativa. I permessi devono essere fruiti in unica soluzione senza frazionamenti nell’ambito della stessa giornata.
7.5 Il recupero delle ore avviene con prestazioni della durata minima di 30 e massima di 90 minuti giornalieri. Il recupero non può essere operato in più periodi nella stessa giornata e deve essere effettuato in continuità con il normale orario di lavoro. Il personale operante in archi di turnazione può recuperare sia anticipando l’ora di inizio del turno sia posticipandone il termine, fermo restando l'orario di presidio della struttura di appartenenza. Le ore eventualmente non compensate non saranno retribuite e l'Azienda si riserva di non accordare al lavoratore ulteriori permessi a recupero per periodi successivi.

Orario di lavoro
Durata normale dell'orario di lavoro

1. La durata normale dell’orario settimanale di lavoro è pari a 38 ore e 10 minuti.
2. Nei confronti del personale effettivamente operante in archi di turnazione per la copertura di un arco orario giornaliero almeno pari a 15 ore, la durata normale dell’orario di lavoro settimanale è di 37 ore e 40 minuti.
I suddetti orari di lavoro assorbono le riduzioni orarie previste dal CCNL Tlc 1 febbraio 2013 sino a concorrenza delle stesse, secondo quanto disposto dall’art. 26, comma 13, del CCNL Tlc 1 febbraio 2013.
a) Personale normalista
È considerato normalista il personale non operante in archi di turnazione, con un orario settimanale di 38 ore e 10 minuti, articolato sui 5 giorni lavorativi fissi dal lunedì al venerdì.
2. Al predetto personale è riconosciuta una flessibilità in ingresso così modulata:
a. dalle 8.00 alle 9.30 per tutte le sedi aziendali;
b. restano confermati i diversi regimi di flessibilità in ingresso vigenti per il personale non turnista in servizio presso settori operativi, secondo le peculiari specificità territoriali/organizzative in essere.
3. Ferma restando la tassatività delle previsioni prima riportate, in accordo con il vigente protocollo di relazioni industriali, è rimesso al confronto con la RSU la valutazione di eventuali transitorie modulazioni della flessibilità in ingresso, a fronte di eccezionali situazioni che impattino significativamente sulle condizioni logistiche del contesto di riferimento.
4. L’attestazione di accesso alle sedi aziendali costituisce un obbligo che ciascun lavoratore è tenuto a rispettare per motivi di censimento del personale in caso di emergenza. Per la rilevazione degli accessi i lavoratori devono utilizzare il badge - su supporto plastico ovvero su eventuale dispositivo alternativo - assegnato nominativamente dall’azienda.
5. L’attestazione giornaliera delle presenze avviene con lo stesso badge utilizzato per l’attestazione degli accessi ovvero, laddove operativi, attraverso software installati su dotazioni aziendali assegnate al personale per motivi di servizio.
6. Il personale normalista inquadrato fino al livello 5 - ivi compreso il personale con livello retributivo 5S - attesta la propria presenza in servizio almeno quattro volte al giorno, con compensazione giornaliera dell’orario di lavoro ove non diversamente stabilito in relazione al profilo professionale; tali attestazioni avvengono al momento dell’accesso nei locali aziendali, a inizio e termine dell’intervallo meridiano e all’uscita dai locali aziendali, attraverso i sistemi di rilevazione in uso.
7. Il predetto personale può modulare la durata effettiva dell’intervallo meridiano da un minimo di 30 a un massimo di 60 minuti, con compensazione giornaliera dell’orario di lavoro.
I lavoratori che intendano fruire della flessibilità in parola, la cui scelta avviene discrezionalmente volta per volta, non possono in ogni caso anticipare l’uscita rispetto all’orario applicato nella struttura di appartenenza, corrispondente per un lavoratore normalista full-time alle 16.38.
In assenza di attestazioni dell'intervallo meridiano, la durata dell’intervallo stesso sarà pari a un’ora.
L’intervallo meridiano sarà collocato in un arco temporale individuato, di norma, tra le 12.30 e le 14.30.
8. Per il personale con compensazione giornaliera dell’orario di lavoro, sono considerate, salvo che ricorra un idoneo titolo di assenza, assenze ingiustificate:
- gli ingressi successivi al termine della fascia di flessibilità;
- tutte le uscite anticipate rispetto all’orario minimo;
- la ripresa del servizio successiva al termine massimo fissato per l’intervallo meridiano.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per il personale con contratto di lavoro part-time di livello fino al 5, ove la durata e le modalità della prestazione resa prevedano la fruizione dell’intervallo meridiano.
10. Il personale inquadrato ai livelli 6 e 7, indipendentemente dal grado di occupazione, assicura la propria prestazione lavorativa, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale addetto all’unità di appartenenza; detto personale è tenuto ad attestare la presenza una sola volta, normalmente all’inizio dell’attività lavorativa, con compensazione dell’orario su base settimanale.
11. I Quadri, ferma restando l’articolazione della propria prestazione giornaliera e la possibilità di modulare detta prestazione in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell’unità di appartenenza e, di massima, in correlazione temporale con l’orario applicabile al personale ivi addetto, attestano la propria presenza in servizio attraverso i sistemi di rilevazione in uso di norma una sola volta al giorno, con compensazione dell’orario settimanale su base mensile.
12. Con specifico riferimento al personale di livello 6, 7 e ai Quadri si precisa che, in assenza di registrazioni effettuate tramite i sistemi in uso (ad esempio, tornelli aziendali, lettori di presenza, e così via) nella fascia di intervallo meridiano, di norma 12.30 - 14.30, la durata dell’intervallo stesso sarà considerata pari a un’ora.
13. Tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello inquadramentale di appartenenza, sono tenuti a registrare le uscite e le entrate determinate da motivi di servizio.
b) Personale turnista
1. È considerato turnista il personale non ricompreso nella definizione di cui alla lettera a), comma 1, del presente paragrafo.
2. L’attestazione di accesso alle sedi aziendali costituisce un obbligo che ciascun lavoratore è tenuto a rispettare per motivi di censimento del personale in caso di emergenza. Per la rilevazione degli accessi i lavoratori devono utilizzare il badge - su supporto plastico ovvero su eventuale dispositivo alternativo - assegnato nominativamente dall’azienda.
3. L'attestazione giornaliera delle presenze avviene con lo stesso badge utilizzato per l’attestazione degli accessi ovvero, laddove operativi, attraverso software installati su dotazioni aziendali assegnate al personale per motivi di servizio.
4. Al personale turnista operante su turnazioni rigide è riconosciuta la facoltà di recuperare nella medesima giornata gli eventuali ritardi in ingresso, ove ricorrano le seguenti condizioni:
- articolazione di almeno tre turni a copertura delle esigenze di presidio del settore: la facoltà di recupero è consentita solo per il turno/i diversi dal primo e dall’ultimo;
- articolazione del turno/i intermedi sfalsati in parziale sovrapposizione con altri turni; al converso, la articolazione di turnazioni in stretta sequenzialità non consente, di norma, la possibilità di compensare il ritardo, prevalendo l’esigenza di puntuale copertura del servizio, non suscettibile di soluzioni di continuità.
La predetta facoltà di compensare il ritardo nella stessa giornata potrà essere, in via generale, esercitata nel limite di 20 minuti giornalieri, 120 minuti mensili, per un massimo di 10 episodi.

Pause dal lavoro (Decreto Legislativo n. 66/2003)
1. Per i lavoratori il cui orario di lavoro giornaliero continuato eccede la durata di sei ore, le pause dal lavoro sono disciplinate come di seguito indicato:
a) per il personale non addetto ad attività di videoterminale ex D.Lgs. n. 81/2008 che, durante la pausa dal lavoro, è tenuto a restare a disposizione nei pressi del luogo ove svolge la sua prestazione di lavoro al fine di poter intervenire in caso di necessità e/o urgenza, la predetta pausa - di durata pari a 10 minuti - si intende retribuita. In caso di intervento il dipendente completerà la fruizione della suddetta pausa al termine dell’intervento stesso;
b) per il personale addetto ad attività di videoterminale e soggetto a pause ex D.Lgs. n. 81/2008, la pausa centrale retribuita di cui al predetto Decreto - di durata pari a 15 minuti - si intende a tutti gli effetti sospensiva dell’attività lavorativa assolvendo, pertanto, la funzione della pausa di durata pari a 10 minuti di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
2. La previsione di una pausa non muta il carattere di continuità della prestazione e la tipologia di orario (che quindi non diviene "spezzato”), con conseguente applicazione delle norme che a esso fanno riferimento.

Flessibilità tempestiva
1. Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del CCNL Tlc 1 febbraio 2013, per specifiche oggettive esigenze finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio da soddisfare in modo tempestivo e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell’orario di lavoro, l’azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione.
Di volta in volta, ai sensi di quanto previsto all’art. 26, comma 2, CCNL Tlc 1 febbraio 2013, non oltre 48 ore prima dell’inizio delle relative attività, l’azienda fornirà specifica comunicazione alla RSU in merito alle predette esigenze tecnico-produttive, alla tipologia delle attività espletande, alla tempistica prevista.
2. Con cadenza semestrale è previsto un incontro con la RSU volto a una ricognizione compiuta, a consuntivo, delle attività espletate in regime di art. 26, comma 2, CCNL Tlc 1 febbraio 2013 nel semestre precedente; nel corso di tale incontro sarà data evidenza dei volumi di attività, della ricorrenza delle singole tipologie, della durata media dei singoli interventi, delle professionalità maggiormente coinvolte e di ogni altro aspetto ritenuto rilevante al fine di assicurare la migliore gestione delle ricadute nei confronti del personale interessato.
Le parti confermano l’intento di agevolare una distribuzione omogenea delle attività in regime di art. 26, comma 2, CCNL Tlc nel bacino delle risorse aventi, nel singolo contesto organizzativo e territoriale di volta in volta interessato, le corrispondenti professionalità.
3. Per le ore di prestazione effettuate in regime di flessibilità tempestiva e non coincidenti con la collocazione ordinaria dell’orario di lavoro, sarà corrisposta una maggiorazione del 25%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 30 del vigente CCNL Tlc. La predetta maggiorazione non è cumulabile con eventuali maggiorazioni spettanti a altro titolo.
Nelle ipotesi di variazione della collocazione della prestazione lavorativa di cui all’art. 26, comma 2, del CCNL Tlc 1 febbraio 2013, al fine di garantire il rispetto dell’intervallo temporale di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 66/2003, sono stabilite le seguenti modalità:
a. l’istituto della flessibilità tempestiva sarà applicato per interventi di almeno 4 ore;
b. al fine di garantire il riposo continuativo di undici ore fra un turno e l’altro, il turno ordinario antecedente è ridotto rispetto alla durata normale per un massimo di tre ore e/o anticipato valutando eventuali necessità del dipendente e, comunque, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative del servizio rispetto alla sua collocazione;
c. la prestazione lavorativa non effettuata a causa di tale meccanismo è recuperata, di norma, nell’arco dei trenta giorni immediatamente successivi alla variazione della prestazione di cui sopra con la protrazione dell'orario giornaliero di lavoro e con la possibilità di frazionare il recupero delle ore lavorate in più giornate, contemperando le disponibilità indicate dal dipendente con le esigenze di servizio e comunque per periodi minimi di trenta minuti. Le prestazioni effettuate a titolo di recupero, sono compensate con una maggiorazione del 30%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 30 del vigente CCNL Tlc.
Nel confermare il comune intento di agevolare una distribuzione ampia e omogenea delle attività espletande in regime di art 26, comma 2. le parti condividono l’opportunità di apprestare ulteriori misure compensative nelle ipotesi in cui la ricorrenza pro capite di tali cambi turno si realizzi in maniera particolarmente significativa.
In tal senso, ove nel mese solare gli interventi in art. 26, comma 2 richiesti al singolo lavoratore superino il numero di uno la durata del turno antecedente l’intervento in flessibilità tempestiva è rimodulata nella quantità necessaria a garantire il rispetto del riposo continuativo giornaliero di 11 ore; in tale ipotesi, per la prestazione lavorativa non effettuata a causa della rimodulazione del predetto turno, non sarà richiesta alcuna prestazione a recupero.
5. Al fine di agevolare i dipendenti ai quali è richiesto il cambio turno in relazione alle esigenze di cui all’art. 26, comma 2, del CCNL Tlc 1 febbraio 2013, con collocazione in orario notturno del turno modificato, sono di norma apprestate le disponibilità logistiche previste per gli interventi in reperibilità, con particolare riguardo all’utilizzo dell’automezzo sociale.

Reperibilità
1. [...] La reperibilità non può essere richiesta per un periodo inferiore a 8 ore per le prestazioni con inizio nella fascia oraria tra le 22.00 e le 07.00 nonché, di norma, per quelle prestate nelle giornate di domenica e festività infrasettimanali; per le restanti fasce orarie e/o giornate la reperibilità non sarà inoltre, di norma, richiesta per periodi inferiori alle 4 ore.
L’azienda può richiedere la reperibilità per periodi inferiori nei suddetti orari/giorni relativamente comunque a prestazioni di reperibilità con inizio tra le 07.00 e le 22.00 in caso di specifiche motivazioni tecniche e/o commerciali.
2. Conformemente all’art. 27, comma 2, del CCNL Tlc 1 febbraio 2013 il periodo di reperibilità sarà comunicato al lavoratore con un preavviso minimo di 48 ore.
3. L’azienda non disporrà turni di reperibilità nei giorni in cui il lavoratore risulti assente - per l’intera giornata lavorativa - a titolo di ferie, malattia o nelle giornate di sospensione per riduzione oraria e, comunque, per assenze a qualsiasi titolo nel caso l’assenza si prolunghi continuativamente per più giornate; in tale ultimo caso, non saranno effettuati turni di reperibilità ricadenti nel periodo compreso tra le giornate di assenza.
4. L’implementazione di nuove reperibilità aventi carattere non transitorio sarà di norma preceduta da un incontro preventivo - anche in videoconferenza - con la RSU unitamente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Tlc, volto a conclamare le sottese esigenze di servizio, la tipologia delle attività espletande in regime di reperibilità, le professionalità coinvolte, la platea di lavoratori interessati., le regole di ingaggio ove non riconducibili alle prassi/procedure operative già in essere.
5. In casi di particolare urgenza connessi a esigenze produttive emergenti, l’implementazione delle nuove reperibilità potrà eccezionalmente realizzarsi con carattere di immediatezza, previa informativa alla RSU e, comunque, nel rispetto del preavviso di almeno 48 ore per i singoli lavoratori interessati. Nei 15 giorni successivi si procederà in maniera compiuta all’incontro di cui al capoverso precedente.
6. L’implementazione di reperibilità connesse a esigenze transitorie sarà comunque lì accompagnata da idonea comunicazione informativa alla RSU. Si assume come transitoria la reperibilità implementata per una durata non eccedente tre mesi.
7. Con cadenza annuale si procederà ad un incontro con le rappresentanze delle unità produttive interessate volto a tracciare un consuntivo delle reperibilità in essere.
8. A tutti i lavoratori in reperibilità sono riconosciuti trattamenti economici tra loro non cumulabili e differenziati per il periodo di disponibilità e per quello di intervento.

Riposo compensativo
1. Ferma restando la disciplina del lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno di cui al CCNL Tlc 1 febbraio 2013, per i dipendenti che nel giorno di riposo settimanale - ovvero in ore notturne - siano chiamati ad effettuare interventi in reperibilità (sul sito o da remoto) ovvero siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale, il riposo compensativo - da intendersi anche quale misura di protezione appropriata - è regolato secondo quanto disciplinato nei seguenti commi.
Ai fini del riconoscimento del riposo compensativo per interventi da remoto resi in regime di reperibilità saranno presi in considerazione solo interventi pari o superiori a mezz’ora; saranno considerati pari a mezz’ora anche interventi complessivamente di durata inferiore purché nel numero minimo di tre.
2. Nel caso di lavoro supplementare, straordinario o di interventi in reperibilità sul sito o da remoto effettuati nel giorno di riposo settimanale, il riposo compensativo sarà pari a:
a) mezza giornata lavorativa nel caso di intervento o sommatoria di più interventi la cui durata sia inferiore a una giornata lavorativa ovvero nel caso di interventi avvenuti a cavallo delle 02.00 o a cavallo delle 05.00 o nella fascia 02.00 - 05.00;
b) a una giornata lavorativa nel caso di intervento o sommatoria di più interventi la cui durata sia pari o superiore a una giornata lavorativa ovvero nel caso in cui un intervento sia iniziato prima delle 02.00 e terminato dopo le 05.00.
Il riposo compensativo di cui ai punti a) e b) deve essere fruito il giorno immediatamente successivo alla giornata di riposo settimanale; lo stesso concorre ad assicurare l’intervallo di 24 ore consecutive dal termine dell’ultimo intervento in reperibilità o prestazione straordinaria e l’inizio del nuovo turno di lavoro. Al contempo, tale intervallo dovrà essere sempre garantito indipendentemente dalla durata del riposo compensativo stesso. A tal proposito si precisa che l’orario di inizio della ripresa dell’attività lavorativa sarà arrotondato per eccesso alla mezz’ora più vicina in caso di frazioni di ora.
Nel caso in cui in reperibilità siano effettuati almeno tre interventi da remoto, di durata complessiva inferiore a 30 minuti il riposo compensativo maturato concorrerà ad assicurare un intervallo di 24 ore consecutive dal termine dell’ultimo intervento da remoto e l’inizio del nuovo turno di lavoro e comunque tale intervallo dovrà essere sempre garantito indipendentemente dalla durata del riposo compensativo stesso.
3. Nel caso di lavoro supplementare, straordinario o di interventi in reperibilità sul sito o da remoto effettuati in ore notturne, ad esclusione delle ore notturne collocate nelle giornate di riposo settimanale, il riposo compensativo sarà riconosciuto secondo le seguenti modalità.
3.1 Per interventi in reperibilità o prestazioni di lavoro supplementare/straordinario iniziati e terminati prima delle 02.00 e/o iniziati e terminati dopo le 05.00, il riposo compensativo sarà pari al tempo eccezionalmente eccedente le 13 ore lavorative risultante dalla sommatoria tra la prestazione ordinaria e prestazioni in straordinario e/o interventi in reperibilità.
3.2 Per interventi in reperibilità o prestazioni di lavoro supplementare/straordinario effettuati a cavallo delle 02.00 e/o a cavallo delle 05.00, il riposo compensativo sarà pari a mezza giornata.
In tale fattispecie, solo nel caso in cui la durata complessiva dell’intervento/i sommata alla prestazione ordinaria ecceda le 13 ore in misura superiore a mezza giornata di lavoro, il riposo compensativo sarà pari al tempo eccedente le 13 ore lavorative e comunque non superiore a una giornata lavorativa. A tal proposito, si precisa che l’orario di inizio della ripresa dell’attività lavorativa sarà arrotondato per eccesso alla mezz’ora più vicina in caso di frazioni di ora.
3.3 Nel caso di uno o più interventi in reperibilità o prestazioni di lavoro supplementare/straordinario ricadenti all’interno della fascia 02.00 - 05.00, il riposo compensativo sarà pari a mezza giornata.
3.4 Nel caso di un unico intervento in reperibilità o di un’unica prestazione di lavoro supplementare/straordinario iniziato prima delle 02.00 e terminato dopo le 05.00, il riposo compensativo sarà pari a una giornata.
4. In caso di cumulo degli interventi di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2 e 3.3, il riposo compensativo sarà riconosciuto secondo le modalità di cui al punto 3.2.
5. Ai fini del riposo compensativo, per mezza giornata s’intende metà del normale orario di lavoro giornaliero.
6. Nei predetti casi i riposi compensativi non possono dar luogo a recupero di prestazioni, né a decurtazioni della normale retribuzione mensile, né possono essere sostituiti da compenso alcuno.
7. Qualora nel giorno seguente la domenica o quello in precedenza fissato come giorno di riposo settimanale il dipendente sia già libero dal servizio per festività infrasettimanale o per giorno "libero lavorativo”, il riposo compensativo sarà fatto godere nella prima giornata lavorativa immediatamente successiva. Analogamente si procederà qualora le esigenze di carattere eccezionale, per le quali il dipendente è stato chiamato in servizio, si protraggano oltre il giorno di riposo. Viceversa, qualora il giorno della prestazione supplementare o straordinaria notturna il dipendente risulti poi assente dal servizio - fatta eccezione per i casi di malattia e infortunio - la mezza giornata o la giornata intera di riposo compensativo non sarà concessa, restando totalmente assorbita dall’assenza (fatta eccezione per il lavoro supplementare o straordinario prestato in ore notturne nelle giornate di riposo settimanale).

Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
1. Il lavoro supplementare o straordinario deve sempre essere richiesto dal Responsabile.
[…]
5. A tutto il personale è altresì riconosciuto il diritto al riposo compensativo in presenza di una prestazione resa secondo le modalità e i tempi definiti dalle specifiche disposizioni di cui al precedente capitolo “Riposo Compensativo”.
[…]