PROTOCOLLO D’INTESA

TRA
 

l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato “Inail”, con sede in Roma Via IV Novembre, 144, ***, rappresentato dal Presidente sig. Franco Bettoni

E

l'Unione Petrolifera, di seguito indicata come “UP” o “Associazione”, *** con sede in Roma Piazzale Luigi Sturzo n. 31, rappresentata dall'Ing. Claudio Spinaci nella Sua qualità di Presidente
Di seguito indicate come “le Parti”:
 

PREMESSO CHE

- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) attribuisce all'Inail il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'Inail persegue le finalità sopra citate privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, datoriali e sindacali;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l'Unione Petrolifera riunisce le principali aziende petrolifere che operano in Italia nell'ambito della raffinazione del petrolio, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi e dei biocarburanti, anche attraverso strutture strategiche per l'approvvigionamento del Paese in molti settori.
- l'Unione Petrolifera ha manifestato l'interesse a sottoscrivere con l'Istituto un Protocollo d'Intesa volto a implementare, anche attraverso specifiche attività di ricerca, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore petrolifero;
 

PRESO ATTO CHE

- l'Unione Petrolifera intende attivare nell'ambito della filiera petrolifera iniziative volte a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo la cultura della sicurezza e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 

CONSIDERATO CHE

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con le finalità di incidere sull'andamento degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, attraverso specifiche attività di ricerca;
- in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte secondo quanto previsto dal presente Protocollo, le sinergie tra l'Inail e Unione Petrolifera, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro della filiera petrolifera;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 

Art. 1
Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
Con il presente Protocollo sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla ricerca e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, intendono realizzare congiuntamente. In particolare, le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:
1) promuovere la sperimentazione presso le Aziende associate ad Unione Petrolifera interessate, anche mediante esperienze pilota, strumenti, procedure e sistemi già realizzati da Inail o da Aziende associate, quali ad esempio:
a) sistemi di monitoraggio dell'integrità delle attrezzature,
b) sistemi di monitoraggio integrato delle condizioni del lavoratore per ambienti di lavoro difficili,
c) dispositivi per addestramento al lavoro sicuro in ambienti confinati e sospetti d'inquinamento,
d) sistemi di movimentazione assistita,
e) procedure per la gestione del rischio chimico per i lavoratori esposti a contaminazione delle matrici ambientali,
con la finalità di condividere conoscenze e metodologie volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) valutare la partecipazione a progetti di R&S, anche finanziati dall'Unione Europea;
3) approfondire temi concernenti:
a) l'approccio alla sicurezza dei lavoratori e all'esposizione ai rischi emergenti connessi all'utilizzazione di macchine che sfruttano tecnologie additive in ambito industriale,
b) le implicazioni di sicurezza relativamente alla produzione ed all'impiego di:
- sostanze, in particolare quelle di recente utilizzo nelle attività produttive e/o usate in forme associate o in processi innovativi, tali da necessitare una specifica caratterizzazione e valutazione dei rischi dei lavoratori ad essi esposti,
- combustibili da fonte rinnovabile;
4) promuovere iniziative comuni di confronto tra le Parti attraverso l'organizzazione di workshop o seminari di approfondimento specifici.
Tali forme di collaborazione tra le Parti saranno regolate attraverso la stipula di specifici accordi attuativi del presente Protocollo di Intesa, con l'eventuale coinvolgimento delle Aziende associate interessate, che provvederanno ad attuare gli accordi previo accordo con le rappresentanze dei lavoratori nelle sedi aziendali.
 

Art. 2
Comitato paritetico di Coordinamento

Le finalità previste all'art. 1 del presente Protocollo d'Intesa sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di Coordinamento composto da tre referenti di ciascuna Parte.
Il Comitato paritetico di Coordinamento predispone i piani semestrali e annuali delle attività e dei progetti delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi.
Il Comitato paritetico di Coordinamento nello sviluppo delle attività congiunte, può prevedere il coinvolgimento di esperti, nonché di referenti di altre Amministrazioni le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali secondo i criteri definiti dal Comitato paritetico di Coordinamento.
 

Art. 3
Obblighi delle parti

L'Inail e Unione Petrolifera, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di compartecipazione possibilmente paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Art. 4
Oneri economici

Salvo diversa regolamentazione espressamente prevista negli atti di cui al successivo art. 5, le spese relative al proprio personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 1 e le spese relative alle proprie risorse strumentali e ambientali messe a disposizione per lo svolgimento dei progetti comuni, sono a carico di ciascuna delle Parti.
I costi per l'acquisto di eventuali ulteriori risorse strumentali o i costi per il personale aggiuntivo che si rendesse necessario acquisire, esclusivamente al fine di realizzare le attività di cui all'art. 1 del presente Accordo, saranno ripartiti secondo quanto stabilito negli atti di cui al successivo art. 5.
 

Art. 5
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'art. 1, comma 3, dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i responsabili scientifici per l'attività di ricerca;
- gli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell'immagine ed alle pubblicazioni;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'Intesa.
 

Art. 6
Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
 

Art. 7
Tutela della riservatezza

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
L'utilizzo dei loghi delle Parti nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d'intesa non richiede il consenso della Parte interessata. Tale consenso sarà invece richiesto nel caso in cui l'utilizzo dei loghi sia straordinario o ecceda l'ambito delle attività predette.
 

Art. 8
Proprietà intellettuale e industriale

Nell'ambito dello sviluppo di attività di informazione e formazione, l'INAIL acquisisce ogni diritto - in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione de qua e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono - riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mette in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambe le parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
Nell'ambito dello sviluppo di attività di ricerca, ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Accordo (“Background”). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Accordo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale delle Parti e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale (“Risultati Congiunti”), resteranno di proprietà comune delle Parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto (“Accordo di Gestione Congiunta”) per ciascuno degli accordi attuativi di cui all'art. 5, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell'Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 7, le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca.
 

Art. 9
Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo.
 

Art. 10
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Art.11
Durata

Il presente Protocollo d'intesa, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata.
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
 

Art. 12
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa sorgere dal presente Protocollo d'intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
 

Art. 13
Registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

24 febbraio 2020

per l'Unione Petrolifera
Il Presidente
f.to Claudio Spinaci

 

per l'Inail
Il Presidente
f.to Franco Bettoni


Fonte: inail.it