Tipologia: Accordo
Data firma: 6 febbraio 2020
Validità: 01.03.2020
Parti: Fastweb e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni, Coordinamento RSU
Settori: Servizi, TLC, Fastweb
Fonte: ugltelecomunicazioni.org

Sommario:

 

Premessa
A. Welfare & permessi
1. Turni genitori
2. Trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale temporanee per il personale turnista del Customer Care
3. Permessi cd. "a recupero" per i genitori
4. Permessi cd. "a recupero acausali"
5. Assistenza ai figli con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia cd. DSA)
6. Congedo Matrimoniale
7. Congedo Parentale
8. Permessi per visite mediche
B. Orario di lavoro
1. Flessibilità in ingresso ed orario di lavoro
2. Smart Working
3. Contratto di lavoro a Tempo parziale
4. Adeguamenti orari per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale

 

5. Flessibilità oraria
6. Commissione Paritetica Inquadramento
C. Reperibilità - Lavoro programmato - Riposo compensativo
1. Reperibilità

2. Lavoro Programmato
3. Riposo compensativo
D. Nuovi trattamenti economici e normativi
1. Ferie
2. Riduzione dell'orario di Lavoro e Permessi in sostituzione delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54 del 5 marzo 1977
E. Ferie solidali
F. Smonetizzazione 4 novembre e festività coincidenti con la domenica
G. Buono pasto
H. Festività coincidenti con il giorno di riposo lavoratori turnisti
I. Trasferta


Verbale di accordo

Addì, 06 febbraio 2020, in Milano, tra le Soc. Fastweb S.p.A. e Fastweb Air S.r.l. […] e la Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilcom Uil - Ugl Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali […], unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU

Premesso che
- l'Accordo del 31 maggio 2017 relativo ai trattamenti normativi per il personale di Fastweb S.p.A. e per Fastweb Air S.r.l., ha cessato i propri effetti al 31 dicembre 2019.
- a tal fine Fastweb e Fastweb Air e le Organizzazioni Sindacali, unitamente alle RSU interessate, hanno convenuto di incontrarsi al fine di raggiungere un'intesa in merito ai nuovi trattamenti economici e normativi che l'Azienda, nel tenere conto dell'attuale situazione del mercato delle Telecomunicazioni, siano comunque coerenti e supportino la strategia di investimento che l'Azienda, sta sviluppando e svilupperà nel triennio 2020-2022 investimenti sono volti a garantire sempre più una diffusione dei servizi a banda larga nel sistema paese (progetto FTTX), ad aumentare sempre più la copertura, a erogare una qualità del servizio confrontabile alle attuali reti di accesso in fibra, a incrementare la crescita dei ricavi aziendali, a raggiungere livelli di efficienza e produttività sempre più competitivi; adottare misure volte alla conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro.
- Fastweb e Fastweb Air applicano il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (di seguito CCNL TLC).
- Fastweb e Fastweb Air ritengono che per la vigenza del Piano Industriale 2020 - 2022 il perimetro Aziendale non è interessato da operazioni straordinarie che vadano a modificarne gli assetti ad oggi in essere.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
Le premesse formano parte integrante del presente verbale.
Le condizioni del presente accordo si applicano ai lavoratori di Fastweb e Fastweb Air.

A. Welfare & permessi
2. Trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale temporanee per il personale turnista del Customer Care

L'Azienda conferma che, al fine di agevolare una migliore conciliazione dei tempi lavorativi con quelli familiari delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, la possibilità per le madri turniste, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Customer Care, di poter trasformare, al rientro della maternità e fino al compimento del 6° anno di vita del bambino, il proprio rapporto di lavoro in un contratto a tempo parziale orizzontale della durata giornaliera di 4 ore o di 6 ore.
Al compimento del 7° anno del bambino/a l'orario di lavoro settimanale/giornaliero sarà ricostituito nella dimensione precedente.
Resta ferma la possibilità per la lavoratrice, di richiedere il mantenimento della riduzione dell'orario di lavoro sopra indicata a tempo indeterminato; tale richiesta sarà accolta dall'Azienda compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive.
Quanto sopra troverà applicazione anche nei confronti dei padri secondo le medesime modalità tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti confermano che potranno fruire di detta riduzione temporanea dell'orario di lavoro un numero massimo pari al 10% della forza occupata nel servizio di riferimento.
Tale istituto troverà applicazione anche per i lavoratori (madri e padri) cd. "normalisti" compatibilmente coi le esigenze tecnico organizzative e produttive.
L'istituto di cui sopra potrà essere esteso anche alle unità organizzative denominate Flagship sempre che esistano i presupposti e solo a valle dell'esito di una verifica relativa alla sussistenza delle esigenze tecnico organizzative e produttive. Le parti si danno atto che nuove iniziative di business formeranno oggetto di apposito incontro a Livello Nazionale tra le parti firmatarie del presente Accordo.

8. Permessi per visite mediche
Fermo restando che le visite mediche, le cure ambulatoriali, gli accertamenti clinici, le analisi di laboratorio devono essere effettuati fuori dall'orario di lavoro, l'Azienda riconoscerà, a tutto il personale dipendente, un numero massimo di 20 ore di permesso retribuito su base annua per "Visita Medica Specialistica". Il lavoratore dovrà comunicare all'Azienda la data e l'orario di effettuazione della visita medica con un anticipo, di norma, non inferiore a 5 giorni; il dipendente inserirà autonomamente il giustificativo di assenza parziale nello ex sportello del dipendente e sarà tenuto a registrare l'inizio ed il termine della porzione di giornata lavorata tramite timbratura di ingresso ed uscita.
Il tempo in cui il lavoratore è considerato assente dal servizio a titolo di "Visita Medica Specialistica" a fini di cui sopra è quello necessario all'espletamento delle Visite/accertamenti e contenuto nella certificazione medica, nonché quello di spostamento e recarsi verso il luogo di cura.
Resta confermato che il lavoratore che usufruisce di detto permesso retribuito dovrà comunque prestare nell'arco della giornata interessata una prestazione lavorativa pari ad almeno la metà del proprio profilo orario giornaliero.
Successivamente il lavoratore dovrà consegnare al rientro in Azienda idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria interessata con indicazione dell'orario (di inizio e di fine) ovvero in mancanza di quest'ultimo, della fascia oraria di effettuazione della visita medica o dell'accertamento medico stesso.
Quanto sopra, nel limite delle 20 ore annue, deve intendersi esteso anche ai genitori, coniugi, figli, conviventi more uxorio, parte in regime di unione civile.

B. Orario di lavoro
1. Flessibilità in ingresso ed orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore distribuite dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e dei lavoratori soggetti ad archi di turnazione con riposo variabile.
A decorrere dal primo maggio 2020, per i lavoratori full-time che operano in orario base (non soggetti ad archi di turnazione) alla luce delle evoluzioni organizzative e strutturali Aziendali, le parti, anche al fine di agevolare una sempre migliore conciliazione vita lavoro, ritengono di concordare sulla riduzione della prestazione lavorativa settimanale di due ore portando l'orario settimanale a 38 ore.
[…]
L'inizio del normale orario di lavoro è fissato alle ore 8.30.
Nei confronti di tutto il personale che opera in orario base, non soggetto quindi ad archi di turnazione, è riconfermata una flessibilità in ingresso dalle ore 8.00 alle ore 10.00, con ricomposizione giornaliera dell'orario di lavoro che deve tener conto anche dell'intervallo meridiano al fine di completare il proprio normale orario di lavoro giornaliero. L'intervallo meridiano per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno è pari a 60 minuti collocabili nella fascia oraria compresa, di norma, tra le ore 12.00 e le ore 14.00
[…]
Ove di necessità e per motivi organizzativi, si dovessero creare le condizioni che necessitano la presenza nell'unità organizzativa di almeno un lavoratore nelle fasce mattutina 8.30-10 e pomeridiana 17.30-19.00, le Parti si rincontreranno per definire modalità e contenuti.
Per quanto attiene agli accordi in essere relativi alle giornate del 23 e 30 dicembre 2020 verranno rimodulate e armonizzate all'interno del presente accordo.

2. Smart Working
Le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione formano i capisaldi attorno al quale l'organizzazione del lavoro dovrà necessariamente trovare nuove modalità di espressione delle prestazioni lavorative.
La tecnologia e la digitalizzazione dei processi consentono sempre di più lo svolgimento delle attività lavorative in un'ottica di maggiore flessibilità, favorendo l'armonizzazione delle esigenze di conciliazione dei tempi vita lavoro, nonché di un incremento della produttività. Con l'obiettivo, quindi, di rafforzare il senso di appartenenza, la produttività aziendale, il wellness dell'organizzazione, l'Azienda offre al lavoratore la possibilità di lavorare in modalità "smart working", prevedendo, pertanto, forme alternative di prestazione lavorativa anche al di fuori dei locali aziendali, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e con le esigenze aziendali, in coerenza con l'introduzione della Legge n. 81/2017 e successive modifiche e alla policy aziendale.
Lo "smart working" è orientato a garantire un rapporto di lavoro che, attraverso questa modalità di organizzazione ed esecuzione dello stesso, diventi sempre più incentrato sugli obiettivi da raggiungere, sul dialogo tra responsabili diretti e collaboratori.
La prestazione resa in modalità "smart working" sarà pari a:
- 6 giorni al mese a partire dal 1 maggio 2020 di cui una giornata frazionabile in due mezze giornate su richiesta del lavoratore;
- 8 giorni al mese a partire dal 1 maggio 2021 di cui una giornata frazionabile in due mezze giornate e su richiesta del lavoratore.
Le giornate di "smart working" sono cumulabili nell'arco della stessa settimana per un massimo di due giorni.
La possibilità di lavorare in “smart working" sarà subordinata alla sottoscrizione di un apposito accordo individuale tra Azienda e lavoratore.
Le parti si riservano di definire un protocollo d'intesa di tutta la parte normativa legata allo strumento dello "smart working”, entro il 1° maggio 2020.
Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato in quest'accordo, si rimanda alla policy aziendale, fino al raggiungimento del protocollo d'intesa.
Le parti si incontreranno per ampliare lo strumento dello "smart working" nei reparti oggi non considerati, valutando anche la fattibilità per i lavoratori del Contact Center.

3. Contratto di lavoro a Tempo parziale
L'Azienda agevolerà l'accoglimento, in linea con quanto previsto in materia dall'art. 18 del vigente CCNL TLC, favorendo le richieste di trasformazione da contratto di lavoro a tempo pieno a contratto di lavoro a tempo parziale preferibilmente a 20/30 ore settimanali.

6. Commissione Paritetica Inquadramento
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica composta da n. 2 componenti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente Intesa e con rappresentanti della Direzione Human Capital, al fine di effettuare una verifica congiunta delle professionalità.
[…]

C. Reperibilità - Lavoro programmato - Riposo compensativo
1. Reperibilità

A parziale modifica e novazione di quanto previsto dagli accordi aziendali vigenti in materia le parti concordano quanto segue.
[…]
Le parti confermano quanto già previsto dall'art. 27 del vigente CCNL TLC, ovvero che la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'Azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti ed il presidio del mercato di riferimento, si precisa che per intervento s'intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito della segnalazione di allarme fino al ripristino dell'anomalia che l'ha causata.
L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici da remoto messi a disposizione dall'Azienda o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità. In ogni caso il lavoratore dovrà mettersi nelle condizioni di prestare la propria opera nel minor tempo possibile.
Si conviene che la reperibilità non può coincidere con assenze dal lavoro di qualsiasi tipo per l'intera giornata salvo casi eccezionali.
- L'istituto della reperibilità, applicato esclusivamente ai livelli professionali di cui al presente accordo, viene esercitato unicamente dal personale che svolge le attività di seguito elencate:
- Network, Project Management & Service Operations: include attività di ripristino servizio e corretto funzionamento apparati, rete, funzionalità degli impianti (a titolo esemplificativo Network Operations Backbone Authority Operations: prestazioni obbligatorie contenute nel "Repertorio delle prestazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs 259/2003";
- Fraud Management: presidio per prevenire scenari di frode e reagire ai comportamenti fraudolenti a danno dell'Azienda;
- Facility Management: include attività di gestione e manutenzione delle Sedi Fastweb;
Le parti valuteranno congiuntamente, in funzione dello sviluppo del Business, nuove figure professionali che accederanno all'istituto in questione.
[…]
Le parti concordano che le madri che ne faranno richiesta scritta all'Ufficio-Risorse Umane e per conoscenza al loro Responsabile, fino al compimento del 3° anno del bambino, non saranno collocate in reperibilità.
Quanto sopra troverà applicazione anche nei confronti dei padri secondo le medesime modalità tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs 151/2001 e successive modificazioni.
Le parti intendono istituire una Commissione paritetica composta da n. 1 componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente Intesa e con 4 rappresentanti della Direzione Human Capital, al fine di effettuare una verifica sull'applicazione dell'istituto della reperibilità, lavoro programmato e riposo compensativo.
A fronte della prestazione in reperibilità nella giornata del venerdì con conseguente recupero nel venerdì successivo, per entrambe le giornate il lavoratore godrà delle medesime condizioni aziendali.

3. Riposo compensativo
A seguito di interventi effettuati tra le ore 22:00 e le ore 07:00 per interventi pari o superiori alle 4 ore) del giorno lavorativo successivo ovvero nei giorni di domenica e festivi viene riconosciuto un riposo compensativo così come di seguito riportato:
- a fronte di almeno 2 interventi di durata fino ad 1 ora il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 2 ore;
- a fronte di interventi di durata complessiva compresa tra 1 e 4 ore il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 4 ore;
- a fronte di interventi di durata complessiva superiore a 4 ore il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 8 ore;
- a fronte di interventi di durata complessiva inferiore ad 8 ore, nelle giornate di domenica e festivi, il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 8 ore;
- a fronte di interventi di durata complessiva compresa pari o superiore a 8 ore, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 8 ore;
- a fronte della richiesta nello sportello del dipendente del riposo compensativo di 8 ore, al Lavoratore
verrà riconosciuto il buono pasto giornaliero.
- a fronte di interventi di durata complessiva inferiore a 4 ore prestati nella giornata di sabato diurno il lavoratore maturerà un riposo compensativo di 4 ore;
- a fronte di interventi di durata complessiva superiore alle 4 ore e fino alle 8 ore prestati nella giornata di sabato diurno il lavoratore maturerà un riposo compensativo di 8 ore;
Il lavoratore dovrà fruire del suddetto riposo compensativo secondo lo schema di seguito riportato:
Il riposo compensativo sarà goduto:
- nella stessa giornata in cui è stato effettuato l'intervento per il lavoro svolto dopo le ore 24;
- nella giornata successiva a quella in cui è stato effettuato l'intervento per il lavoro svolto entro le ore 24.
- nella giornata immediatamente successiva a quella in cui è stato effettuato l'intervento per il lavoro svolto la domenica ed i festivi.
Ai lavoratori inquadrati nei livelli 6°, 7° e Quadro che prestano l'attività lavorativa in lavoro programmato nella giornata di sabato, verrà riconosciuto il riposo compensativo da effettuarsi il primo giorno successivo non festivo. Le parti confermano che, in relazione a tale istituto, sussiste un regime di protezione appropriato rispetto ai fini della normativa vigente in materia di riposo giornaliero.
Le parti intendono istituire una Commissione paritetica composta da n. 1 componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente Intesa e con 4 rappresentanti della Direzione Human Capital, al fine di effettuare una verifica sull'applicazione dell'istituto della reperibilità, lavoro programmato e riposo compensativo.

L'azienda comunicherà alle RSU con cadenza annuale la consuntivazione della formazione erogata, certificando il numero di ore, le persone coinvolte e la tipologia di formazione.
Fastweb condanna ogni forma di comportamento discriminatorio, violento, aggressivo o molesto in applicazione dell'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto tra Asstel e le organizzazioni sindacali in data 16 gennaio 2019.
[…]
Le parti concordano che per le materie non normate e non novellate dal presente accordo restano validi gli accordi vigenti alla data di sottoscrizione della presente intesa e le prassi in atto.
[…]