Categoria: Normativa statale
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile
Ordinanza 25 febbraio 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 639).
G.U. 26 febbraio 2020, n. 48

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale Soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;
Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
 

Dispone:

Art. 1
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale

1. Al fine di garantire il tempestivo ed efficace superamento del contesto di criticità di cui in premessa, anche in ragione dell'aggravamento del medesimo, il Dipartimento della protezione civile provvede, in ragione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020. Gli ordini di acquisto del Dipartimento della protezione civile e delle Amministrazioni di cui al comma 2 hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso. È inoltre fatto divieto di esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile.
2. Le amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico ed il Ministero della salute provvedono direttamente ed autonomamente alle acquisizioni dei dispositivi di cui al comma 1 previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la possibilità delle regioni e province autonome di acquistare direttamente.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure di acquisizione già espletate o già in corso oltre che dei contratti già conclusi per l'acquisizione dei dispositivi di cui al comma 1.
4. Le imprese che producono o distribuiscono in Italia i dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 comunicano quotidianamente al Dipartimento della protezione civile il numero e la tipologia dei dispositivi prodotti.
 

Art. 2
Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020

1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticità di cui in premessa, al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, le parole da «- 35» a «entro il periodo emergenziale» sono sostituite dalle seguenti «- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga al comma 18 dell'articolo 35, è possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione».
2. Al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 dopo le parole «nei confronti di ANAC» sono aggiunte le seguenti «- 93 e 103, ove necessario e previa adeguata motivazione».
 

Art. 3
Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori

1. Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.
 

Art. 4
Donazioni ed atti di liberalità

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche per l'eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori di cui all'articolo 3.
 

Art. 5
Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2020
 

Il Capo del Dipartimento: Borrelli