Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 17-1036
Trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 del Dlgs 81/08 e smi tramite il sistema MUDE Piemonte alle AASSLL del Piemonte.
B.U.R. 27 febbraio 2020, n. 9
 

A relazione dell'Assessore Icardi:
Premesso che:
- con DGR 4-296 del 12 luglio 2010, è stato avviato il progetto MUDE Piemonte con la finalità di dematerializzare, semplificare e standardizzare le procedure edilizie nel territorio Piemontese;
- con D.D. 601 del 27 settembre 2010, è stato approvato un accordo di collaborazione tra amministrazioni e la costituzione di un gruppo di lavoro per la progettazione e la realizzazione di una piattaforma informatica e per la redazione di modelli unici informatici per la presentazione delle istanze;
- attualmente la Regione mette a disposizione dei comuni o loro forme associative il sistema MUDE Piemonte. Il sistema è accessibile all'indirizzo www.mude.piemonte.it
- il sistema MUDE Piemonte consente la compilazione guidata e assistita della modulistica unificata da parte del professionista, nonché l'inoltro telematico delle istanze relative ai procedimenti edilizi alle amministrazioni competenti;
- nei Comuni piemontesi, oltre al MUDE, sono utilizzate piattaforme informatiche che gestiscono il front e il back office di SUAP e SUE in grado di garantire l'interoperabilità con il sistema informativo regionale;
- l'art. 99 comma 1 del D.lgs. 81/2008: “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'Azienda Sanitaria Locale e all'Ispettorato territoriale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, alle Prefetture territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
1. cantieri di cui all'art. 90 comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
2. cantieri che inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
3. cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini - giorno;
- l'Allegato XII prevede che il contenuto della notifica preliminare contenga le seguenti informazioni:
1. data della comunicazione;
2. indirizzo del cantiere;
3. committente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
4. natura dell'opera;
5. responsabile dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
6. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
7. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
8. data presunta di inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere;
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere;
12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori (€);
- l'art. 99 comma 3 del D.lgs. 81/08 prevede che gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 51 del medesimo decreto possano chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza;
- l'art. 54 del D.lgs. 81/08 prevede che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi;
- l'art. 90 comma 9 lettera c del D.lgs. 81/08 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, trasmetta all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (ora SCIA), copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a e b dell'art. 90 comma 9.
Considerato che:
- nel 2014, con D.D. DB20 n. 972 del 30.11.2010, la Regione Piemonte ha affidato al CSI- Piemonte la realizzazione di procedure informatizzate per l'inoltro telematico della notifica preliminare da parte del committente o responsabile dei lavori verso le Aziende Sanitarie Locali, basandosi e utilizzando il sistema MUDE Piemonte, e avviando una sperimentazione, con il coinvolgimento dei Servizi di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPreSAL) delle ASL di Novara, Vercelli, Alessandria e Torino 3;
- nell'ambito del Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e Fillea Cgil Piemonte, Filca Cisl Piemonte, Feneal Uil Piemonte (quali rappresentanti delle parti sindacali del comparto costruzioni) per lo sviluppo di collaborazioni nell'ambito della materia della salute e sicurezza nei cantieri, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2019, n. 19-8883, la Regione, al fine di semplificare le procedure previste dal comma 3 dell'art. 99 del D.lgs. 81/08, si è impegnata, tra l'altro, affinché gli organismi paritetici del settore delle costruzioni abbiano accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari attraverso le ASL;
- l'ANCE Piemonte Valle d'Aosta, con una nota prot. n. 98 del 15 aprile 2019, ha espresso la volontà di collaborare con l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte per assicurare il “flusso delle notifiche preliminari in via esclusivamente telematica e in tempo reale”;
- al momento, l'acquisizione dei dati non è automatica per gli Ispettorati Territoriali del lavoro e per le Prefetture e il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere, nei casi previsti dalla normativa, via PEC copia del file di notifica preliminare firmata digitalmente ai due enti. E' obiettivo della Regione realizzare sistemi interoperabili che, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) superino la trasmissione delle informazioni via PEC con protocollazione automatica.
Ritenuto opportuno:
- disporre che, in tutto il territorio regionale, la trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti delle notifiche preliminari e dei suoi eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori avvenga mediante il sistema MUDE Piemonte, integrato con il sistema SpreSALweb in uso presso le ASL piemontesi a partire dal 1° marzo 2020 nei Comuni che hanno aderito e attivato il sistema MUDE Piemonte e a partire dal 1° giugno 2020 nei Comuni che non hanno aderito al sistema MUDE Piemonte;
- che il contenuto delle notifiche preliminari sia reso fruibile da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e delle Prefetture tramite MUDE Piemonte in modalità web application (back end). Fermo restando che, nelle more dell'interoperabilità dei sistemi e dell'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni interessate, il committente o il responsabile dei lavori dovrà inviare agli Ispettorati Territoriali del Lavoro e, nei casi previsti, alle Prefetture copia della notifica preliminare;
- che, in attuazione del Protocollo approvato con DGR del 6 maggio 2019 n. 19-8883, l'acquisizione delle notifiche preliminari sia possibile da parte degli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni tramite il sistema MUDE Piemonte in modalità web service;
- che la Regione realizzi una propria base dati in cui far confluire tutte le comunicazioni. I dati raccolti potranno essere utilizzati da tutti gli Enti convenzionati e da tutte le Direzioni regionali. Inoltre, attraverso la Smart Data Platform (Yucca) sarà possibile, ove vi siano le condizioni giuridiche, pubblicare in Open Data le informazioni raccolte e realizzare appositi cruscotti utili ad analisi territoriali nel campo dell'edilizia pubblica e privata.
Tenuto conto che:
- in tutti i comuni che hanno aderito al sistema MUDE Piemonte, la notifica preliminare inoltrata tramite il sistema MUDE Piemonte dal committente o dal responsabile dei lavori è anche valida agli effetti dell'art. 90 comma 9 del Dlgs 81/08 e non è necessario inviare via PEC copia del file di notifica preliminare agli uffici comunali;
- nei comuni che non hanno aderito al sistema MUDE Piemonte, il committente o il responsabile dei lavori, per l'adempimento dell'art. 90 comma 9 del Dlgs 81/08, è tenuto a inoltrare via PEC copia del file di notifica preliminare agli uffici comunali.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Vista la DGR del 12 luglio 2010, n. 4-296;
vista la D.D. del 27 settembre 2010, n. 601;
vista la DGR del 25 settembre 2017, n. 45-5681;
vista la DGR del 6 maggio 2019, n. 19-8883;
visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2018, n. 8/R;
visto il D.lgs. 81/08 e smi.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17-10-2016.
la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
 

delibera

1. di stabilire che, a partire dal 1° marzo 2020, nei comuni che hanno aderito e attivato il sistema MUDE Piemonte, la trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti delle notifiche preliminari di cui all'art. 99 comma 1 del Dlgs 81/08 e dei suoi eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori avvenga mediante il sistema MUDE Piemonte, integrato con il sistema SpreSALweb in uso presso le ASL piemontesi;
2. di dare atto che in tutti i comuni che hanno aderito e attivato il sistema MUDE Piemonte, la notifica preliminare inoltrata tramite il sistema MUDE Piemonte dal committente o dal responsabile dei lavori è anche valida agli effetti dell'art. 90 comma 9 del Dlgs 81/08 e non è necessario da parte del committente o del responsabile dei lavori inviare via PEC copia del file di notifica preliminare agli uffici comunali;
3. di stabilire che, a partire dal 1° giugno 2020, in tutto il territorio della Regione Piemonte, la trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti delle notifiche preliminari di cui all'art. 99 comma 1 del Dlgs 81/08 e dei suoi eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori avvenga mediante il sistema MUDE Piemonte, integrato con il sistema SpreSALweb in uso presso le ASL piemontesi;
4. di dare atto che, sia nei comuni che hanno attivato sia nei comuni che non hanno attivato il sistema MUDE Piemonte e, nelle more dell'interoperabilità dei sistemi e dell'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni interessate, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a inoltrare via PEC copia del file di notifica preliminare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e, nei casi previsti, alle Prefetture;
5. di disporre che gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possano acquisire le notifiche preliminari tramite MUDE Piemonte in modalità web service;
6. di promuovere l'alimentazione da parte di MUDE Piemonte verso la Smart Data Platform (Yucca), al fine di pubblicare in Open Data le informazioni raccolte, con i dovuti filtri ove necessari, e garantire la realizzazione di appositi cruscotti per analisi territoriali nel campo dell'edilizia pubblica e privata;
7. di rinviare a successivi atti eventuali ulteriori azioni di semplificazione in materia;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)