Tipologia: CCNL
Data firma: 12 febbraio 2020
Validità: 01.02.20202 - 01.02.2023
Parti: Conflap e Unione, Fdp Italia
Settori: Commercio-Turismo
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Capo I - Validità, sfera di applicazione e assetti contrattuali

Premessa
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 3 - I servizi organizzati in comune da più unità aziendali
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Diritti di informazione
Art. 4 - L’attività a livello nazionale
Art. 5 - L’attività a livello territoriale
Art. 6 - L’attività a livello aziendale
Capo II - Pari opportunità, uso degli impianti, politica attiva del lavoro
Art. 7 - Pari opportunità
Art. 8 - Forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di "bassa stagione"
Art. 9 - Misure a sostegno del lavoro a livello regionale e sub regionale
Titolo III - Secondo livello di contrattazione
Capo I - Secondo livello di contrattazione e welfare aziendale

Art. 10 - Contrattazione integrativa
Art. 11 - Premio di risultato e welfare aziendale
Art. 11 bis - Comitato consultivo di partecipazione
Art. 12 - Indicatori
Art. 13 - Materie della contrattazione
Art. 14 - Clausole di uscita
Art. 15 - Retribuzione onnicomprensiva
Art. 16 - Archivio dei contratti
Capo II - Enti Bilaterali
Premessa
Art. 17 - Operatività dell’Ente Bilaterale
Art. 18 - Sostegni al reddito
Art. 19 - Articolazioni territoriali dell’Ebfast
Art. 20 - Ulteriori attività demandate all’ Ebfast
Art. 21 - Finanziamento
Art. 22 - Conciliazione delle controversie
Capo III - Formazione
Art. 23 - La formazione professionale e la formazione continua
Art. 24 - Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori del Settore Turismo
Capo IV - Mercato del lavoro, pari opportunità e conciliazione
Premessa
Art. 25 - Evoluzione a livello europeo in materia sociale
Art. 26 - Pari opportunità
Art. 27 - Occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale
Art. 28 - Garanzia e conciliazione
Art. 29 - Procedure per la composizione delle controversie collettive
Art. 30 - Procedure per l’attività di conciliazione in materia di diritto del lavoro
Art. 31 - Attività di certificazione
Art. 32 - Arbitrato
Art. 33 - Clausola compromissoria
Art. 34 - Contributi di assistenza contrattuale
Art. 35 - Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
Art. 36 - Procedure di conciliamone ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
Art. 37 - La procedura di arbitrato relativa al licenziamento individuale
Art. 38 - La decisione del Collegio arbitrale relativa al licenziamento individuale per datori di lavoro con più di 15 dipendenti
Art. 39 - La decisione del Collegio arbitrale relativa al licenziamento individuale per datori di lavoro fino a 15 dipendenti.
Capo V - Attività sindacale
Art. 40 - Delegato aziendale
Art. 41 - Dirigenti sindacati
Art. 42 - Permessi sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali: i permessi retribuiti per i componenti la RSA
Art. 44 - Diritti sindacali: i permessi non retribuiti dei dirigenti sindacali e l’aspettativa in caso di cariche pubbliche e sindacali
Art. 45 - Rappresentante Sindacale del Territorio
Art. 46 - Diritto di affissione
Art. 48 - Referendum
Art. 49 - Norma di rinvio
Art. 50 - Compiti dell’Ebfast in materia di rappresentanza sindacale
Art. 51 - Contributi associativi per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL
Titolo IV - Classificazione del personale
Capo I - Classificazione del personale

Art. 52 - Classificazione del personale
Art. 53 - Funzioni
Art. 54 - La regolamentazione dell’inquadramento dei lavoratori
Art. 55 - Passaggi di qualifica a mutamento delle mansioni
Art. 56 - Mansioni promiscue
Titolo V - Mercato del lavoro
Premessa
Capo I - Disciplina dell’apprendistato
Premessa
Art. 57 - Tipologie di apprendistato
Art. 58 - Computo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato
Art. 59 - Durata
Art. 60 - Trattamenti normativi
Art. 61 - Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato
Art. 62 - Periodo di prova
Art. 63 - Numero di apprendisti e proporzione numerica
Art. 64 - Orario di lavoro
Art. 65 - Retribuzione
Art. 66 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 67 - Obblighi dell’apprendista
Art. 68 - Conseguimento della qualifica
Art. 69 - Conclusione del rapporto
Art. 70 - Referente aziendale per l’apprendistato (tutor)
Art. 71 - Formazione dell’apprendista
Art. 71 bis - Fac simile piano formativo individuale
Art. 72 - Competenze dell'Ente bilaterale in materia di apprendistato
Capo II - Contratto a tempo parziale
Art. 73 - Lavoro a tempo parziale
Art. 74 - Stipula dell’atto scritto ed orario di lavoro
Art. 75 - Principi regolatori, lavoro supplementare e straordinario
Art. 76 - Verifica della corretta applicazione
Art. 77 - Clausole elastiche
Capo III - Lavoro a tempo determinato ed aziende di stagione
Art. 78 - Il lavoro a tempo determinato
Art. 79 - Periodo di prova
Art. 80 - Divieti
Art. 81 - Limiti quantitativi
Art. 82 - Esenzione dei limiti quantitativi
Art. 83 - Stagionalità
Art. 84 - Monitoraggio
Art. 85 - Diritto di precedenza
Art. 86 - Formazione obbligatoria.
Capo IV - Somministrazione di lavoro
Art. 87 - Tipologie di somministrazione di lavoro e percentuale dei lavoratori
Art. 88 - Le comunicazioni del datore di lavoro
Art. 89 - La progettazione di iniziative dell'ente bilaterale per fa formazione dei lavoratori temporanei
Capo V - Lavoro extra e di surroga
Art. 90 - Lavoro extra e di surroga: disciplina e retribuzione
Capo VI - Lavoratori studenti
Art. 91 - La stipula dei contratti a termine con lavoratori studenti
Capo VII - Lavoro intermittente
Art. 92 - Lavoro intermittente
Art. 93 - Indennità di disponibilità
Art. 94 - Forma e comunicazioni
Capo VIII - Quote di riserva
Art. 99 - Criteri di calcolo della quota di riserva obbligatoria
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo I - Instaurazione del rapporto

Art. 96 - Assunzione
Capo II - Periodo di prova
Art. 97 - Periodo di prova
Capo III - Orario di lavoro
Art. 98 - Orario normale settimanale
Art. 99 - Distribuzione dell'erario normale settimanale
Art. 100 - Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 101 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Art. 102 - Durata massima dell’orario di lavoro
Art. 103 - Riposo giornaliero
Art. 104 - Riduzioni o variazioni dell’orario
Art. 105 - Lavoro straordinario
Art. 106 - Diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo
Art. 107 - Riposi compensativi e Banca delle ore.
Art. 108 - Recuperi
Art. 109 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 110 - Lavoro notturno
Art. 111 - Lavoratori notturni
Capo IV - Riposo settimanale
Art. 112 - Riposo settimanale
Art. 113 - Lavoro domenicale

 

Capo V - Festività
Art. 114 - Festività: trattamento normativo ed economico
Art. 115 - Festività soppresse: trattamento normativo ed economico
Capo VI - Minori
Art. 116 - Tutela dei minori
Art. 117 - Orario di lavoro e riposo dei minori
Art. 118 - Retribuzione dei minori
Capo VII - Ferie
Art. 119 - Computo del periodo dì ferie
Art. 120 - La determinazione del periodo di ferie
Art. 121 - Il trattamento normativo ed economico spettante durante il periodo di ferie
Art. 122 - Il prolungamento del periodo di ferie e la sospensione dell’attività aziendale
Capo VIII - Congedi e permessi speciali
Art. 123 - Congedo per matrimonio
Art. 124 - Permessi per decesso e gravi infermità
Art. 125 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 126 - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
Art. 127 - Permessi per elezioni
Art. 128 - Permessi per lavoratori studenti (Diritto allo studio)
Capo IX - Norme di comportamento
Art. 129 - Doveri del lavoratore
Art. 130 - Sanzioni disciplinari
Art. 131 - Comportamenti sanzionabili
Art. 132 - Assenze non giustificate
Art. 133 - Divieto di accettazione delle mance
Art. 134 - Consegne e rotture
Art. 135 - Utensili di lavoro: obblighi del datore di lavoro
Art. 136 - Utensili di lavoro: Il risarcimento danni in caso di furto imputabile al personale
Art. 137 - Corredo - Abiti di servizio
Capo X - Norme specifiche per l’area quadri
Art. 138 - Quadri: Disposizioni generali
Art. 139 - Indennità di funzione
Art. 140 - Formazione ed aggiornamento
Art. 141 - Responsabilità civile
Titolo VII - Trattamento economico
Capo I - Elementi della retribuzione

Art. 142 - Elementi della retribuzione
Art. 143 - La regolamentazione dal trattamento economico
Art. 144 - Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 145 - Determinazione della retribuzione oraria
Capo II - Paga base nazionale
Art. 146 - Paga base nazionale
Art. 147 - Indennità di contingenza
Art. 148 - indennità di cassa
Capo III - Corresponsione della retribuzione
Art. 149 - Corresponsione della retribuzione
Capo IV - Assorbimenti
Art. 150 - Assorbimenti
Capo V - Scatti di anzianità
Art. 151 - Scatti di anzianità ed anzianità di servizio
Capo VI - Mensilità supplementari
Art. 152 - Tredicesima mensilità
Capo VII - Previdenza complementare
Art. 153 - Previdenza complementare
Capo VIII - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 154 -Assistenza sanitaria integrativa
Titolo VIII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia

Art. 155 - Malattia
Art. 156 - Obblighi delle Parti
Art. 157 - Facoltà delle Parti
Art. 158 - L’obbligo di reperibilità del lavoratore e le visite mediche di controllo
Capo II - Infortunio
Art. 159 - Malattia professionale ed infortunio sul lavoro: obblighi delle Parti
Art. 160 - Il divieto di cumulo con le indennità corrisposte dall'Inps
Art. 161 - Anticipazione indennità Inail
Capo III - Conservazione del posto
Art. 162 - Malattia: il diritto alla conservazione del posto di lavoro
Art. 163 - Malattia professionale ed infortunio sul lavoro: il diritto alla conservazione del posto di lavoro
Capo IV - Maternità e paternità
Art. 164 - Congedo per maternità e paternità
Art. 165 - Congedo parentale
Art. 166 - Permessi per allattamento congedo per assistenza al bambino
Art. 167 - Gravidanza e puerperio: divieto di licenziamento e dimissioni
Capo V - Servizio militare di leva e chiamata alle armi
Art. 168 - Servizio militare di leva
Art. 169 - Richiamo alle armi
Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso

Art. 170 - Recesso dal rapporto di lavoro
Capo II - Preavviso
Art. 171 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 172 - Indennità sostitutiva del preavviso
Capo III - Dimissioni
Art. 173 - Dimissioni: la rinuncia al preavviso, la corresponsione della relativa indennità sostitutiva e aspetti procedurali
Art. 174 - La debenza del trattamento di fine rapporto
Art. 175 - Giusta causa
Art. 176 - Matrimonio
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 177 - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 178 - Esclusioni
Art. 179 - Licenziamento simulato
Art. 180 - Licenziamento discriminatorio
Art. 181 - Matrimonio
Capo V - Trattamento di fine rapporto
Art. 182 - Trattamento di fine rapporto: criteri di calcolo e anticipazione
Art. 183 - Modalità di corresponsione
Art. 184 - Decesso del dipendente
Capo VI - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 185 - La restituzione dei documenti di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Titolo X - Vigenza contrattuale
Capo I - Vigenza contrattuale

Art. 186 - Decorrenza e durata
Art. 187 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 188 - Disposizioni in caso di prima applicatone del CCNL
Art. 189 - Disposizioni finali
Parte speciale integrativa
Titolo XI - Aziende alberghiere
Capo I - Classificazione del personale

Art. 190 - Classificazione del personale
Capo II - Classifica esercizi alberghieri
Art. 191 - La classifica degli esercizi alberghieri
Capo III - Stagiaires
Art. 192 - Disciplina applicabile agli stagisti
Titolo XII - Approdi turistici
Capo I - Classificazione del personale

Art. 193 - Classificazione del personale
Titolo XIII - Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
Capo I - Classificazione del personale

Art. 194 - Classificazione del personale
Titolo XIV - Pubblici esercizi
Capo I - Classificazione del personale

Art. 195 - Classificazione del personale
Titolo XV - Stabilimenti balneari
Capo I - Classificazione del personale

Art. 196 - Classificazione del personale
Titolo XVI - Alberghi diurni
Capo I - Classificazione del personale

Art. 197 - Classificazione del personale
Titolo XVII - Imprese di viaggi e turismo
Capo I - Classificazione del personale

Art. 198 - Classificazione del personale
Titolo XVIII - Aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico
Premessa ed ambito di applicazione
Capo I - Classificazione del personale
Art. 199 - Classificazione del personale
Titolo XIX - Percentuale di servizio
Capo I - Percentuale di servizio
Art. 200 - Percentuale di servizio
Art. 201 - Minimi e massimi della percentuale di servizio
Art. 202 - Criterio di applicatone e corresponsione
Art. 203 - Opzioni
Art. 204 - Lavoro supplementare, straordinari e maggiorazioni
Art. 205 - Tredicesima mensilità
Art. 206 - Liquidazione, TFR e indennità sostitutiva del preavviso


Contratto collettivo nazionale di lavoro settore turismo Triennio 2020/2023

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 12 del mese di Febbraio, in Roma, tra Conflap - Confederazione Sindacale Lavoratori e Pensionati e Unione - Confederazione Datoriale Unione Imprese Opportunità Nuove Europee, Fdp Italia - Federazione dei Professionisti

Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Capo I - Validità, sfera di applicazione e assetti contrattuali
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione

1) Il presente Contratto collettivo nazionale del lavoro disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente delle aziende sotto elencate:
Aziende alberghiere, alberghi diurni, ostelli, affittacamere e “bed and breakfast”, -
Attività di agriturismo;
Complessi turistico - ricettivi all’aria aperta, campeggi, parchi divertimenti;
Centri termali, SPA e centri benessere integrati in strutture ricettive;
Musei privati, organizzatori di mostre ed esposizioni;
Pubblici esercizi;
Stabilimenti balneari;
Imprese e agenzie di viaggi e turismo;
Porti ed approdi turistici;
Rifugi alpini;
Aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico.
2) Il presente CCNL si applica agli addetti alle attività commerciali, artigianali e turistiche anche svolte all'interno delle strutture ricettive e para-ricettive. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
3) Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuare nei periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente Contratto

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo II - Pari opportunità, uso degli impianti, politica attiva del lavoro
Art. 7 - Pari opportunità

1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in terna di. parità uomo-donna, interventi che favoriscano attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vati livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2) Con la finalità di rendere possibile l’adozione di ogni misura utile a consentire la parità di trattamento e di opportunità tra i lavoratori, le funzioni relative al monitoraggio del quadro nazionale ed europeo in materia di pari opportunità saranno affidate, ai sensi dell’articolo 26 del presente CCNL, all’Ente Bilaterale di riferimento, che potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche acquisite direttamente o disponibili presso gli organismi bilaterali, nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto nazionale di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4) L’Ente Bilaterale di riferimento dovrà assicurare .in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalie Parti per l’individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.

Titolo III - Secondo livello di contrattazione
Capo I - Secondo livello di contrattazione e welfare aziendale
Art. 13 - Materie della contrattazione

1) Fatte salve ulteriori specifiche intese tra le Parti, sono demandate alla contrattazione di secondo livello le seguenti materie;
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e del dlgs. n. 198/2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridona superiori rispetto a quanto previsto in materia di contratto a tempo parziale, di cui al titolo V capo II del presente Contratto;
d) stipula di contratti con lavoratori studenti, ai sensi del comma I, dell'Art. 23, della Legge 29 febbraio 1987, n. 56, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro;
f) interruzione dell’orario giornaliero di lavoro;
g) intervallo per la consumazione dei pasti;
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
l) adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale;
n) recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
o) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo;
[…]
t) regolamentazione nastro orario stagionali;
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'Art. 9, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale, qualora non disciplinate nel presente Contratto:
[…]
b) definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dal CCNL;
c) individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
d) definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, rincontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti;
[…]
h) definizione di. eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
[…]
p) contratti a termine ed aziende di stagione;
q) disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali,
3) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale, qualora non disciplinate nel presente Contratto:
a) individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
b) definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
c) superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
[…]
4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell’unità produttiva, qualora non disciplinate nel presente Contratto:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dal CCNL;
c) intervallo per la consumazione dei pasti;
d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
h) adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dal CCNL;
[…]
j) recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
k) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;
[…]
n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell’Art. 9, della legge n. 300/1970 e T.U. 81/2008.

Capo II - Enti Bilaterali
Art. 17 - Operatività dell’Ente Bilaterale

1) Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono di affidare all’Ente Bilaterale, in sigla Ebfast le funzioni relative alla materia dell’occupazione, del mercato del lavoro, della formazione e qualificazione professionali, A tal fine, l’Ente Bilaterale attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi, collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL e/o agli enti e organismi preposti agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986;
istituisce la banca dati per rincontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
attiva una specifica finizione dedicata alla progettazione di attività di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli. Osservatori 'Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
svolge i compiti, allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
svolge i. compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
promuove ogni utile integrazione e raccordi fra le politiche regionali e territoriali del turismo con le azioni promosse a. favore del settore;
svolge tutti gli altri compiti, allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
2) Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 19 - Articolazioni territoriali dell’Ebfast
1) Nell’ambito delle articolazioni regionali dell’Ebfast, è prevista la promozione delle seguenti attività:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enfi competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
f) compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
[…]

Capo IV - Mercato del lavoro, pari opportunità e conciliazione
Premessa

l) Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, concordano sull'opportunità di affidare all'Ente Bilaterale di riferimento;
a) le attività di studio in ordine all'evoluzione della normativa sociale a livello europeo;
b) le attività di monitoraggio in. merito alle politiche per le pari opportunità;
[…]

Art. 25 - Evoluzione a livello europeo in materia sociale
1) Le Parti, tenuto conto dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepirti e tiro delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull'esigenza di partecipare, attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
2) In particolare, qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore di cui al presente Contratto, le Parti si incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento.
3) Le Parti, considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
dialogo sociale europeo settoriale;
evoluzione dei Comitati aziendali europei;
responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
Società europea;
coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
4) A tal fine, le Parti concordano di affidare all’Ente Bilaterale di riferimento l’analisi dell'evoluzione a livello europeo in materia sociale, con particolare attenzione per gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore, al fine di esprimere alle Organizzazioni stipulanti un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

Art. 26 - Pari opportunità
1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema, di parità uomo-donna, interventi che favoriscano pari opportunità nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici,
2) Con riferimento alle tematiche relative alle pari opportunità, all’ente Bilaterale di riferimento, sono assegnati i seguenti compiti:
studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro; seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
promuovere interventi, idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, cosi come previsti dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti;
favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
analizzare i dati quantitativi e qualitativi relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'Art. 9 della Legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche;
individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Annualmente l’Ente Bilaterale di riferimento presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati. In questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta una posizione comune tra le Organizzazioni stesse, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Art. 28 - Garanzia e conciliazione.
[…]
2) In aggiunta a tutto quanto summenzionato le Parti. Sociali affidano all’Ente Bilaterale di riferimento i seguenti compiti da definire secondo appositi regolamenti specifici:
[…]
svolgere le attività di certificazione dei contratti;
designare il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST ex D.lgs. n. 81/08 e ss. mm. ii che svolgerà le proprie funzioni presso l'azienda/unità produttiva aderente all’Ebfast e richiedente il servizio in base ai criteri previsti dall’”Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex Art. 48 DLgs. n. 81/08)” siglato il 28 febbraio 2012 e dall'Accordo interconfederale integrativo dell'accordo interconfederale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex Art. 48 D.lgs, n. 81/08) del 28/02/2012" siglato il 3 aprile 2012.

Capo V - Attività sindacale
Art. 40 - Delegato aziendale

1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
[…]

Art. 45 - Rappresentante Sindacale del Territorio
1) Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell’Art. 19 della Legge n. 300/1970 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la figura del Rappresentante Sindacale del Territorio (RS) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
2) Al RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l’Apprendistato, l’analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di Secondo livello.
3) Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST dovranno essere inviati all’Ebfast.
Al RST competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:
- diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
- diritto di affissione;
- diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro;
- diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali,
4) In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 dipendenti, i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Art. 46 - Diritto di affissione
1) La RSA ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d’interesse sindacale,
2) Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale di riferimento.
[…]
1) Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
4) Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'erario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'Art. 137.
[…]
6) Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e la continuità del servizio ai clienti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 50 - Compiti dell’Ebfast in materia di rappresentanza sindacale
1) Le Parti affidano all’Ebfast l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell’Unione Europea concernente f istituzione di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

Titolo V - Mercato del lavoro
Capo I - Disciplina dell’apprendistato
Art. 57 - Tipologie di apprendistato

1) Fatte salve le deroghe previste per le attività svolte in cicli stagionali, il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani e può essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, rivolto ai giovani cha hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni;
b) contratto di apprendistato professionalizzante e per falla formazione e la ricerca, rivolto ai giovani che hanno compiuto i 18 anni e fino al compimento dei 29 anni;
2) Le Parti confermano che l’istituto dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva a livello nazionale, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.
3) Ove compatibile con le normative vigenti, possono essere assunti con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità, disoccupati o comunque in situazioni lavorative per le quali la riqualificazione professionale sia uno strumento per agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro.
4) Il contratto di apprendistato può essere stipulato a tempo parziale (part-time), a condizione che le ore di lavoro consentano il completamento del piano formativo.
5) È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
6) Sono fatti salvi, infine, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Art. 58 - Computo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato
1) Fatte salve specifiche previsioni di legge, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi da ogni computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Sono invece computabili in ogni caso di. agevolazioni per nuove assunzioni.

Art. 59 - Durata
1) Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi, fatte salve durate inferiori per le attività svolte in cicli stagionali ovvero disposte per legge.
2) Salvo quanto previsto nei commi seguenti, il contratto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche, da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello da conseguire             Durata apprendistato
1° livello                                 Non ammesso
dal 2° al 5° livello                    36 mesi
6° super livello                        24 mesi
6°e 7° livello                           Non ammesso
3) In deroga a quanto Sopra e compatibilmente con le norme vigenti, la durata del contratto di apprendistato è di 48 mesi in caso di figure professionali analoghe a quelle artigiane e con competenze similari (inquadrabili al 4° livello) ovvero di 60 mesi in caso di figure professionali caratterizzate da specifiche competenze tecniche nell’ambito delle attività riconducibili all’artigianato (inquadrabili al 2° e 3° livello).
[…]
5) Nel caso di attività stagionali e fermi restando i limiti massimi di durata sopra indicati, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data della prima assunzione. Sono utili, ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale, anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese tra una stagione e l’altra.

Art. 60 - Trattamenti normativi
Fatte salve diverse previsioni contrattuali, si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori “qualificati”.

Art. 61 - Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato
1) Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore di lavoro (attraverso il libretto formativo del cittadino), anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività & non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a sei mesi.

Art. 63 - Numero di apprendisti e proporzione numerica
1) Ad eccezioni delle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le disposizioni dell’Art. 4 della Legge n. 8 agosto 1985, n. 443, il datore di lavoro deve assicurare una adeguata proporzione fra numero di apprendisti e numero di persone - incluso il titolare e i soci lavoratori - che siano preposti alla supervisione dei primi. Salvo diversi obblighi di legge, tale adeguata proporzione si presume qualora siano rispettati i limiti indicati nella seguente tabella;

Numero di lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda

Numero di apprendisti per micro imprese (fino a 9 lavoratori in forza)

Numero di apprendisti per aziende con 10 o più 9 lavoratori in forza

Da 0 a 2

Fino a 3

Fino a 3

Da 3 in poi

Fino n 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato o specializzato

Fino a 2 apprendisti ogni 3 lavoratori qualificati o specializzati


Art. 64 - Orario di lavoro
1) Per consentire un adeguato recupero psico-fisico, è fatto divieto di adibire gli apprendisti minorenni al lavoro notturno; tramite accordi di secondo livello è possibile derogare a tale disposizione, prevedendo tuttavia idonei periodi di riposo.
2) All'apprendista si applicano le altre disposizioni in materia di Orario di lavoro previste per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 66 - Obblighi del datore di lavoro
1) Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire all’apprendista alle sue dipendenze, la formazione necessaria perché possa diventate lavoratore qualificato, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione e consentendo lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
b) di accordare all’apprendista i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e) di non sottoporre l’apprendista né a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti, alla lavorazione o al. mestiere per il quale è stato assunto;
d) di informare la famiglia dell’apprendista minorenne, su istanza di quest’ultima, circa l’andamento del percorso formativo dell’apprendista stesso.

Art. 67 - Obblighi dell’apprendista
1) L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona (tutor) da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la Sua opera con la massima diligenza;
e) anche se in possesso di un titolo di studio, partecipare attivamente, con assiduità e diligenza, alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

Art. 70 - Referente aziendale per l’apprendistato (tutor)
1) Per ogni apprendista il datore di lavoro deve individuare un referente o “tutor” preposto a facilitare l’inserimento dell’apprendista all'interno dell’azienda e a seguire il suo percorso di crescita professionale. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti questo ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, da un socio o da un familiare coadiuvante. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.
2) Il tutor aziendale è un soggetto esperto, che opera nello stesso contesto in cui l'apprendista è stato inserito e con i seguenti compiti;
- affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato;
- trasmettere e/o verificare l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
- favorire l’integrazione tra le iniziative di formazione esterna all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
- collaborare con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini del conseguimento della qualifica.
3) Per essere tutor aziendale e necessario;
- avere almeno 3 anni di anzianità o in mancanza di maggiore anzianità presente in azienda;
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che avrà l'apprendista alla fine dell’apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
- frequentare i relativi corsi di formazione che potranno essere finanziati dal fondo costituendo della durata minima di 12 ore (ovvero dalla diversa durata imposta dalle normative regionali), organizzati dalle Associazioni datoriali o dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL o direttamente o tramite strutture formative di propria diretta emanazione (proprie o almeno partecipate) o tramite strutture accreditate.

Art. 71 - Formazione dell’apprendista
1) Fatte salve le deroghe per le attività stagionali e per le aziende consortili, il periodo di formazione deve essere concluso entro la data di scadenza del contratto di apprendistato.
2) Si definisce “Piano formativo” il percorso formativo dell’apprendista, composto dai seguenti elementi:
- il numero minimo complessivo di ore di formazione per l’intera durata dell’apprendistato, pari a quanto stabilito dall’accordo sottoscritta in data 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato-Regioni (120 ore per i giovani privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della soia licenza di scuola secondaria di 1 grado, 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di quali fica/diploma, 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente) ovvero dalle successive modifiche e integrazioni;
- la ripartizione delle ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro e dell’intera durata dell’apprendistato, essendo libera l’azienda di anticipare in tutto o in parte il monte ore normalmente previsto nelle annualità successive;
- i contenuti tecnico-professionali della formazione, definiti in relazione alla qualifica da raggiungere al termine dell’apprendistato ed elencati nelle tabelle “profili e qualifiche apprendistato professionalizzante” come definite dall’ISFOL;
- le modalità di insegnamento, ritenendo ammissibili sia la formazione in aula, sia in affiancamento (“on the job”), sia ogni forma di formazione a distanza (“Pad”) resa disponi bile dalla tecnologia (e-learning, tele-affiancamento, video-comunicazione, tele-presenza, ecc.);
- l’esternalizzazione del processo (formazione esterna all’azienda, incluso ove disponibile l’offerta formativa pubblica) ovvero la conduzione della formazione interna all’azienda qualora la stessa sia in possesso di ambienti idonei.
3) La durata della formazione può esser ridotta se l’apprendista abbia già frequentare corsi formativi in precedenti lapponi di apprendistato ovvero presso l’Ebfast. La dimostrazione dell’effettiva erogazione delle ore di formazione avviene tramite annotazione nel libretto formativo del cittadino, ovvero attraverso supporti informatici o fogli/registri di presenza.
4) Le Parti concordano che gli apprendisti, potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa tramite il Fondo che costituiranno le parti stipulanti.
5) Nel caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate e comprovate, competenze.
6) Il Piano formativo deve essere definito entro un mese dalla stipula del contratto di apprendistato. La forma scritta non è obbligatoria, ma è utile all’azienda per dimostrare più agevolmente l’effettività della formazione. A titolo esemplificativo, si allega, al presente Contratto, un modello di Piano formativo.

Art. 72 - Competenze dell'Ente bilaterale in materia di apprendistato
1) L’Ebfast costituisce specifiche Commissioni di certificazione a livello regionale. Tali Commissioni, ovvero in mancanza l’Ebfast stesso, provvedono a:
- esprimere, anche con silenzio assenso (che si presume in mancanza di risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta) il proprio parere di conformità dei contratti di apprendistato che gli vengano sottoposti, in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del Piano formativo se documentato in forma scritta;
- concordare con le Regioni e le Province autonome, secondo i requisiti minimi sanciti dalle stesse, la possibilità di riconoscere e di considerare valide nel Piano formativo di dettaglio talune tipologie di formazione effettuate dal lavoratore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- elaborare gli indirizzi per la definizione dei contenuti delle attività formative destinate agli apprendisti, sulla base del monitoraggio a livello europeo dei cambiamenti e delle innovazioni tecnologiche, così come le eventuali competenze trasversali di base da acquisire, individuate - quanto a contenuti e durata della relativa formazione - in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso;
- definire, in accordo con la normativa regionale in materia, le materie trattate nei corsi per tutor di cui all’Art. 70 (quadro normativo dell’apprendistato) ruolo del tutor nella sua relazione con l’apprendista, progettazione del percorso formativo e sua valutazione finale, ecc.).

Capo III - Lavoro a tempo determinato ed aziende di stagione
Art. 78 - Il lavoro a tempo determinato

[…]
5) Tenendo conto anche delle specifiche caratteristiche del settore turistico e delle necessità di particolari categorie di imprese, la contrattazione collettiva di secondo livello potrà prevedere differenti limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato rispetto a quelli di cui all’Art. 81.
[…]

Art. 80 - Divieti
1) L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa;
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratoti
2) In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 81 - Limiti quantitativi
1) Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti in ciascuna unità produttiva non potrà essere superiore al 40 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5,

Art. 82 - Esenzione dei limiti quantitativi
1) I limiti previsti dal precedente articola non si applicano:
- alle aziende di stagione, di cui al prossimo articolo;
- per specifici eventi o manifestazioni, spettacoli o programmi radiofonici, televisivi e teatrali, iniziative promozionali e/o commerciali;
- per lavoratori di età superiore ai 50 anni;
- nella fase di avvio di nuove attività e/o ripresa di attività produttiva a seguito di un. periodo biennale di inattività per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società o dalla ripresa dell’attività lavorativa;
- ai lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- ai lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- ai lavoratori impegnati in attività formative;
- ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
- per i periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
- per esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
2) In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
3) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.

Art. 84 - Monitoraggio
[…]
4) All’atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l’impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dall’Ebfast da cui risulti l’impegno all’integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Art. 86 - Formazione obbligatoria.
[…]
1) Per la formazione obbligatoria riguardante Dlgs 81/08 e Accordo Stato Regioni 2016 si prevede la possibilità della formazione FAD o E-learning della figura eletta come RLS.

Capo IV - Somministrazione di lavoro
Art. 87 - Tipologie di somministrazione di lavoro e percentuale dei lavoratori

1) È consentita l’assunzione del personale con prefissione di termini nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4, dell'Art. 20, del Dlgs. n. 276/2003, così come modificato dal D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni in L. 16 maggio 2014, n. 78.
2) Tale contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di. eventuali proroghe, è concluso fra un utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
3) Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di somministrazione a tempo determinato,
4) Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva non potrà essere superiore al 75% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
5) Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato.
6) Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 75% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato,

Art. 88 - Le comunicazioni del datore di lavoro
1) L’utilizzatore comunica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento, tramite l’Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’Ebfast il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, il numero dei lavoratori assunti direttamente dall’azienda.
2) In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti, di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all’Ebfast territoriale e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. L’Ebfast territoriale, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare ì casi alle Parti stipulanti il presente Contratto.

Art. 89 - La progettazione di iniziative dell'ente bilaterale per fa formazione dei lavoratori temporanei
1) L’Ebfast potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.

Capo VII - Lavoro intermittente
Art. 92 - Lavoro intermittente

[…]
5) il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo III - Orario di lavoro
Art. 98 - Orario normale settimanale

1) La durata, normale del lavoro effettivo è fissata in quarantacinque ore settimanali.
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientrano in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
[…]
5) Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice, attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 48 ore settimanali.
6) Sono farri salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
[…]
8) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e rutti quei servizi clic debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la. sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario settimanale.
I) È previsto come da Legge 81/2017 e Circolare INPS 48/2017 la possibilità di ricorrere al Lavoro Agile o “smart working” come da disposizione vigenti.

Art. 100 - Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero
1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
2) Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero richiamati dalla peculiare natura dell’attività svolta potranno essere negoziati, dalle parti a livello aziendale.

Art. 101 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende in determinati periodi dell’anno coincidenti con le Festività, potnin.no essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo Art. 102 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell’Art. 98 non potrà superare le cinque settimane consecutive cd in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. In ogni caso, l'azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva.
5) Qualora le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti,
[…]

Art. 102 - Durata massima dell’orario di lavoro
1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4, dell'Art. 4, del Dlgs n. 66/2003, è stabilito in sei mesi,
2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.

Art. 103 - Riposo giornaliero
1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell’Art. 17, del Dlgs. n. 66/2003, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, io stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che due turni di lavoro non potranno in. alcun caso essere consecutivi.
2) In sede di contrattazione aziendale potranno essere concordate deroghe alle modalità di fruizione del riposo giornaliero.

Art. 105 - Lavoro straordinario
1) Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’Art. del presente Contratto sono considerate lavoro straordinario,
2) È facoltà del datore di lavoro di. richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 360 ore annue per ogni lavoratore.
3) Le Parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSU aziendale RSA nella Banca delle Ore. […]
6) Le ore di lavoro prestare nei giorni di riposo settimanale, […] 7) resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni, di legge vigenti.

Art. 107 - Riposi compensativi e Banca delle ore
1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, con riferimento ai rapporti di lavoro disciplinari dal presente Contratto, anziché al trattamento economico di cui all'Art. 105 al godimento di riposi compensativi ai sensi dell’Art. 5, comma 5, D.lgs. n. 66/2003.
2) Le Parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare ì riposi compensativi di cui al presente Contratto, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire, la Banca delle ore [...]
6) L'istituto della "Banca delle ore" si applica solo con riferimento al lavoro straordinario, con l'ulteriore specificazione che la norma di cui all'art. 105, comma 3, trova applicazione soltanto in caso di accordo tra Azienda e lavoratore (sentita - ove presente - la RSA), mentre la disciplina di cui al presente articolo è di applicazione generale. Pertanto, per tutti i lavoratori per i quali l’azienda abbia optato per l’attivazione dell’istituto della “Banca Ore”, le ore di straordinario effettuate, non saranno retribuite con una maggiorazione ma attraverso l'utilizzo dei riposi compensativi.

Art. 108 - Recuperi
1) È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di. un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 109 - Intervallo per la consumazione dei pasti
1) È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di due ore al giorno.

Art. 111 - Lavoratori notturni
1) Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 26 novembre 1999, n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, l’orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’Art. 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
2) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
3) Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzare anche mediante l’applicazione di orari plurisettimanali,
4) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
5) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al D.lgs. n. 532/1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri moli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali,
[…]
8) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del D.lgs. n. 532/1999.

Capo IV - Riposo settimanale
Art. 112 - Riposo settimanale

1) Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore, di regola, in coincidenza con la domenica.
[…]

Capo VI - Minori
Art. 116 - Tutela dei minori

1) Il lavoro dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 117 - Orario di lavoro e riposo dei minori
1) L’orario di lavoro degli adolescenti (minori di età. compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali,
2) I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
3) L’interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti o per l'interruzione meridiana di riposo non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata, assorbe quella di minor durata.
4) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni.
5) Ai sensi e porgli effetti dell’Art. 22 della Legge n. 977/1967, come modificato dall'Art. 13 del Dlgs. n. 345/1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di. riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizza rivo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
6) Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica,

Capo VII - Ferie
Art. 121 - Il trattamento normativo ed economico spettante durante il periodo di ferie

[…]
2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità e dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
[…]

Capo VIII - Congedi e permessi speciali
Art. 126 - Congedi per le donne vittime di violenza di genere

1) La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti violenza o dalle case rifugio di cui all'Art. 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
[…]
4) Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
5) La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in. lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Capo IX - Norme di comportamento
Art. 129 - Doveri del lavoratore

1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti, all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) negli esercizi di particolare importanza provvedere normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti). Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
[…]
g) non ritornare o trattenersi nei locali dell'impresa al di fuori dell'ora rio di lavoro prestabilito, eccetto che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della impresa stessa. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia;
h) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali;
[…]
j) rispettare le altre disposizioni regolamentari interne rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro in quanto connesse alla organizzazione aziendale, nonché ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro, Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Art. 130 - Sanzioni disciplinari
1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravita, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni, di lavoro effettivo;
e) licenziamento disciplinare e con le altre conseguenze di ragione di legge.
[…]

Art. 131 - Comportamenti sanzionabili

1) In via esemplificativa e non esaustiva, incorre nei provvedimenti disciplinari dell’ammonizione verbale, del l’ammonizione scritta, della multa e della sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente 1'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
e) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
[…]
h) non osservi le disposizioni di legge e le misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposte dall'azienda, quando la mancanza non cagioni danni alle persone;
[…]
j) esegua lavori per proprio conto nei locali aziendali fuori dell’orario di lavoro;
k) dimostri lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
l) ponga in essere atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
m) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti, non gravi, che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;
[….]
o) si presenti al lavoro in stato di alterazione, dovuto all’assunzione di sostanze alcooliche o stupefacenti, che non determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri, e/o per gli impianti;
[…]
q) nelle sue funzioni di autista, compili e utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del cronotachigrafo e della carta tachigrafica;
r) nelle sue funzioni di conducente, ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
s) nelle sue funzioni di autista, non inserisca il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell’apparecchio di controllo;
t) non utilizzi in modo corretto il cronotachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo.
2) L’ammonizione verbale e l’ammonizione scritta sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non e dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
3) Di norma, l’ammonizione scritta è applicata nei casi di prima mancanza, la multa e la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla multa ed alla sospensione anche in assenza di recidiva.
4) Salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare e per giusta causa si applica per le seguenti mancanze:
[…]
c) grave insubordinazione verso i superiori;
d) grave danneggiamento al. materiale aziendale;
e) inosservanza al divieto di fumare ove ciò possa comportare pregiudizio alla incolumità, alla salute cd alla sicurezza degli impianti;
[…]
h) risse o diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali, gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
j) danneggiamento volontario, o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici o di video sorveglianza aziendale;
k) esecuzione di lavori all'interno dell’azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
[…]
p) gravi atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, posti in essere per ledere la libertà e la dignità delle persone che li subiscono, compresi i comportamenti persecutori e vessatori;
q) presentarsi al lavoro in grave stato di alterazione dovuto al consumo di sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli filtri e/o per gli impianti; o essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell’azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
t) gravi e reiterate violazioni (compresa la recidiva) punibili con sanzioni conservative, degli obblighi previsti dalle norme disciplinari;
s) abbandono del posto di lavoro da parte del personale, nei casi in cui ciò possa implicare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;
t) reiterato rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento;
u) gravi negligenze nello svolgimento dei compiti e delle mansioni affidate;
[…]
bb) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta atti gravi che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
5) In caso di grave violazione delle nonne disciplinari, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni.
[…]

Titolo VIII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo II - Infortunio
Art. 159 - Malattia professionale ed infortunio sul lavoro: obblighi delle Parti

1) I1 datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni
2) Il lavoratore deve dare, immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro […]

Capo IV - Maternità e paternità
Art. 164 - Congedo per maternità e paternità

1) Secondo le modalità stabilite al D.Lgs. n. 151/2001, capo III artt. 16-27 e successive modificazioni, durante lo staro di gravidanza e puerperio (congeda di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra. la data presunta del parto e il parto stesso;
e) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2) In particolare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini, della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro,
3) In applicazione ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 151/2001 agli artt. 6, comma 1, e 7, comma 6, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dalla DTL su richiesta della lavoratrice.
[…]

Art. 166 - Permessi per allattamento congedo per assistenza al bambino
1) I1 datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore,
[…]
4) I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre,
[…]

Parte speciale integrativa
Titolo XI - Aziende alberghiere
Capo III - Stagiaires
Art. 192 - Disciplina applicabile agli stagisti

Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.