Tipologia: CCNL
Data firma: 15 aprile 2000
Validità: 16.04.2000 - 31.12.2003
Parti: Federazione gomma plastica e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Gomma e plastica, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Relazioni industriali
Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
• A) A livello nazionale
o Sezione mercato del lavoro.
o Sezione formazione.
o Sezione ambiente e sicurezza.
• B) A livello territoriale
Relazioni industriali a livello aziendale
Titolo II - Organizzazione del lavoro
Titolo III - Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
• A)Previdenza complementare
• B) Assistenza sanitaria integrativa
Titolo IV - Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio
Titolo V - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Parte II
Art. 1 - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio.
Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato, del contratto a termine e del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
• Paragrafo A - Apprendistato.

• Paragrafo B - Contratto a termine.
• Paragrafo C - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
• Paragrafo D
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Classificazione del personale.
Art. 5 - Cumulo di mansioni.
Art. 6 - Passaggio di mansioni (per i Quadri, vedasi art. 29 comma 1).
Art. 7 - Passaggi di qualifica.
Art. 8 - Orario di lavoro.
• Paragrafo A.
o Orario normale di lavoro.

o Orario flessibile
• Paragrafo B.
o Lavoro straordinario.

• Paragrafo C.
o Conto ore.

• Paragrafo D.
o Lavoro a turni.

Art. 9 - Giornate di riposo e riduzioni dell'orario di lavoro.
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 11 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni: definizioni e maggiorazioni.
Art. 13 - Turnisti a ciclo continuo.
Art. 14 - Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni.
Art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale.
• Paragrafo A). Giorni festivi.
• Paragrafo B). Riposo settimanale.
Art. 16 - Ferie.
Art. 17 - Trattamento economico minimo.
Art. 18 - Indennità di contingenza.
Art. 19 - Divisore orario.
Art. 20 - Elementi della retribuzione.
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 23 - Lavoro a cottimo.
• Paragrafo A.
• Paragrafo B.
• Paragrafo C).
• Paragrafo D.
• Paragrafo E.
• Paragrafo F.
• Norme transitorie.
Art. 24 - Scatti di anzianità.
Art. 25 - Contrattazione di 2° livello.
• Materie oggetto di contrattazione a livello aziendale

• Premio di risultato
Art. 26 - Tredicesima mensilità.
Art. 27 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni.
Art. 28 - Indennità speciali
• a) Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
• b) Indennità per disagiata sede.
Art. 29 - Quadri.
Art. 30 - Trattenute per risarcimento danni.
 Art. 31 - Trasferta.
Art. 32 - Trasferimento.
Art. 33 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 34 -Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 35 - Permessi e altre facilitazioni.
• Paragrafo A. Permessi di entrata e uscita.
• Paragrafo B. Congedi parentali e permessi per necessità diverse.
• Paragrafo C. Volontariato.
Art. 36 - Aspettativa.
Art. 37 - Congedo matrimoniale.
Art. 38 - Servizio militare.
Art. 39 - Infortunio e malattie professionali.
Art. 40 -Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionali.
Art. 41 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 42 - Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la sicurezza.
• Paragrafo A.

• Paragrafo B.
• Norma transitoria.
Art. 43 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
• Paragrafo A. Valori limite.
• Paragrafo B. Prevenzione.
• Paragrafo C. Registrazioni.
Art. 44 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti.
Art. 45 - Abiti da lavoro.
Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 47 - Reclami e controversie.
Art. 48 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 49 - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 50 - Visita di inventario e di controllo.
Art. 51 - Assenze.
Art. 52 - Rapporti in azienda.
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 54 - Multe e sospensioni.
Art. 55 - Licenziamento per mancanze.
Art. 56 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro.
Art. 57 - Preavviso.
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 59 - Indennità in caso di morte.
Art. 60 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 61
• A) Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

• B) Commissioni interne e delegato d'impresa.
Art. 62 - Assemblee.
Art. 63 - Affissioni.
Art. 64 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 65 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 66 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 67 - Fondo di solidarietà.
Art. 68 - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione.
Art. 69 - Condizioni di miglior favore.
Art. 70 - Piccole aziende.
Art. 71 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
Art. 72 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1. Indennità sostitutiva del premio di risultato
Allegato 2. Declaratorie e posizioni professionali
Allegato 3. Esemplificazione di mansioni
Leggi - Decreti- Accordi
Legge 30.12. 71 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri);
Legge 11.5.90 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali);
Legge 9.12.77 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);
Protocollo 23.7.93 (Politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo);
Legge 13.5.85 n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi);
DL 19.9.94 n. 626 (Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
Legge 29.12.90 n. 428 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990);
Legge 22.2.00 n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria della gomma e della plastica

Addì 15 aprile 2000, in Roma tra Federazione gomma plastica […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e Filcea-Cgil […] con l'assistenza della Segreteria generale Filcea-Cgil […] e con l'assistenza di Cgil Nazionale […], Flerica-Cisl […] e assistiti dal Segretario generale Cisl […], Uilcem-Uil […] con l'assistenza del Segretario generale Uil […] con la partecipazione di una delegazione composta dai rappresentanti delle strutture regionali, comprensoriali e delle rappresentanze sindacali delle aziende del settore; si è stipulato il presente CCNL da valere per i dipendenti delle aziende iscritte alle seguenti Associazioni:
- Associazione Nazionale fra le Industrie della gomma, cavi elettrici e affini (Assogomma);
- Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche (Unionplast);
- Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (Airp);
- Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche (Assorimap).

Titolo I - Relazioni industriali
Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale

1. Le parti firmatarie, considerato anche quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 25.1.90 e dal Protocollo 23.7.93, condividendo l'obiettivo di rispondere alle problematiche poste dalla UE attraverso la realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per favorire l'occupazione e tenuto conto altresì dei complessi problemi legati alle profonde trasformazioni aperte in Italia e in Europa, concordano sulla necessità di porre in atto relazioni industriali costruttive, ispirate a logiche di coinvolgimento e tali da consentire comportamenti coerenti con gli obiettivi di cui sopra e con quanto stabilito dal presente contratto.
2. Pertanto, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, le parti firmatarie convengono di costituire - anche al fine di creare occasioni di maggiore reciproca consapevolezza - un Comitato paritetico nazionale che, con la periodica richiesta dai temi in discussione e comunque annualmente, affronti le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
3. Le analisi e le valutazioni svolte dalle parti all'interno del Comitato paritetico nazionale costituiscono punti di riferimento per le attività di loro competenza.
4. In particolare saranno oggetto di esame congiunto:

A) A livello nazionale:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive del settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti di specializzazione più significativi e gli effetti sulla occupazione di tali prospettive con particolare riguardo alle aree di crisi (intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dal legislatore);
- i processi d'innovazione tecnologica, con i relativi effetti in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, caratteristiche della prestazione e formazione;
[…]
- l'andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali;
- lo stato di attuazione nel settore della normativa sui Comitati aziendali europei;
[…]
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
- i problemi posti dall'inserimento lavorativo di extracomunitari.
Con riferimento alle problematiche poste dalla realizzazione della UE e ai processi in atto di internazionalizzazione delle imprese, costituiranno oggetto di esame congiunto anche:
- le iniziative legislative della UE che hanno diretta influenza sul settore;
[…]
- le normative in tema d'orario di lavoro in Italia e negli altri Paesi;
- le relazioni industriali in Italia e negli altri Paesi.
Sui temi precedentemente indicati, le parti potranno, di volta in volta, prevedere informazioni specifiche per i singoli comparti nei quali si articola il settore (gomma, plastica, ricostruzione pneumatici e riciclo materie plastiche).
Inoltre, nell'ambito dei lavori del Comitato paritetico nazionale, vengono costituite le seguenti sezioni di attività:

Sezione mercato del lavoro.
Le parti, premesso quanto previsto dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, riconoscendo l'importanza strategica di perseguire nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori la migliore funzionalità possibile del mercato del lavoro e di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più funzionali ed adeguati a dare risposte mirate e flessibili alle esigenze del sistema produttivo, esamineranno congiuntamente:
[…]
- l'andamento dell'occupazione complessiva del settore anche in rapporto ai contratti part-time, a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in particolare nelle aree di crisi, in rapporto all'Accordo interconfederale 20.1.93 sui CFL e al contratto di apprendistato;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge n. 125/91, con particolare riferimento ai problemi connessi con il reinserimento dopo l'aspettativa per maternità e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate in merito;
- le problematiche e le opportunità di sviluppo del telelavoro.

Sezione formazione.
Le parti, premesso quanto previsto dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, riconoscendo l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane, esamineranno congiuntamente:
- le possibilità d'intervento nei confronti degli organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, con particolare riguardo ai problemi della scuola;
- le problematiche della formazione professionale e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nonché delle lavoratrici madri in fase di reinserimento, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate ad un maggior raccordo con le esigenze delle imprese;
- le opportune modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi, nell'ambito delle azioni che le parti sociali sono chiamate a svolgere per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, come previsto dal sistema paritetico introdotto dall'Accordo interconfederale 20.1.93 e successivi;
- le opportunità offerte dalla legislazione italiana ed europea per il finanziamento dei processi formativi;
- le iniziative necessarie per potere disporre a livello di settore delle risorse generate dal contributo previsto dalla legge a carico delle imprese (0,30%) per la formazione continua.

Sezione ambiente e sicurezza.
Le parti, premesso quanto previsto dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, al fine di rendere compatibili la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro con lo sviluppo delle aziende, esamineranno congiuntamente:
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni. In particolare formeranno oggetto di esame congiunto l'aggiornamento e l'adeguamento delle procedure di volta in volta introdotte dall'evoluzione legislativa nazionale ed europea in materia di ambiente e sicurezza, procedure aventi comunque una rilevanza settoriale e contrattuale;
- le tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superare diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Ciò anche in relazione ad indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- l'individuazione di linee guida per la promozione della formazione all'ambiente e alla sicurezza del lavoro, operando gli opportuni raccordi con gli organismi paritetici territoriali di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94;
- la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organi legislativi, a fronte di proposte di legge o iniziative di carattere normativo;
- le problematiche eventualmente poste dall'applicazione dei valori e delle procedure previsti per gli agenti chimici e fisici di cui al D.lgs. n. 277/91;
- la possibilità di individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti demandati da specifiche normative (schede, ecc.);
- le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle Commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CE, Commissioni cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
- la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali-ecologiche di interesse per i settori rappresentati;
- le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della direttiva CEE n. 90/270 sui videoterminali;
- la promozione, presso le autorità competenti, di iniziative finalizzate a superare vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo sostenibile;
- il monitoraggio delle iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza;
- l'evoluzione delle tabelle ACGIH e della normativa nazionale ed europea in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici.
Qualora le problematiche sopra indicate presentassero riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le organizzazioni territoriali competenti.
Le parti firmatarie inoltre si ritengono impegnate alla reciproca informazione sulle rispettive iniziative in materia di ambiente e sicurezza.

B) A livello territoriale:
1) nelle Regioni, laddove sussista una significativa concentrazione di industrie del settore, il Comitato paritetico nazionale, con le articolazioni ritenute adeguate, esaminerà:
- le previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- le problematiche occupazionali eventualmente poste dalla introduzione di nuove tecnologie di processo;
[…]
- l'andamento dell'occupazione complessiva del settore anche in rapporto ai contratti part-time, a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo interconfederale 20.1.93 sui CFL e al contratto di apprendistato;
- l'andamento dell'occupazione femminile, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge n. 125/91, e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate.
In tale ambito saranno inoltre esaminati dati su:
[…]
- i programmi di formazione professionale e l'eventuale utilizzo di fondi pubblici a questo fine;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
- l'andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali;
- l'andamento della contrattazione aziendale, in riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali.
2) Nelle aree provinciali o comprensoriali, qualora le parti le individuino sulla base di una significativa concentrazione di aziende che esercitino produzioni omogenee, saranno esaminati, con riferimento all'area territoriale di competenza, i dati relativi agli investimenti, ai contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, all'occupazione, alla ricerca e ai programmi di formazione professionale.

Relazioni industriali a livello aziendale
1) Gruppi industriali.

I gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati sul territorio nazionale e aventi rilevante influenza nel settore, in occasione di specifici incontri promossi dalle parti firmatarie, forniranno a Fulc un quadro aggiornato su:
- le prevedibili prospettive produttive nonché i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti; tutto ciò tenendo conto dell'andamento del mercato e della sua variabilità;
[…]
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
[…]
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
[…]
- il ricorso ai CFL, contratti di apprendistato, di fornitura di lavoro temporaneo, a tempo parziale e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità. All'esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate da Fulc;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.

2) Imprese con più di 150 dipendenti.
Le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 150 dipendenti, in occasione di specifici incontri promossi dalle organizzazioni territoriali competenti, forniranno a Fulc un quadro aggiornato su:
- le prevedibili prospettive produttive, nonché i dati previsionali di investimenti produttivi, potenziamenti o trasformazione di quelli esistenti; tutto ciò tenendo conto dell'andamento del mercato e della sua variabilità;
[…]
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
[…]
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
[…]
- il ricorso ai CFL, contratti di apprendistato, di fornitura di lavoro temporaneo, a tempo parziale e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità.
All'esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate da Fulc;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.
3) In riferimento alla normativa contrattuale dell'orario normale di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge, in occasione degli incontri a livello territoriale e aziendale, le parti potranno concordare orari che, intervenendo in situazioni di variabilità dei volumi, consentano, da una parte, di attenuare l'impatto sociale e, dall'altra, di adeguare la prestazione lavorativa ai maggiori volumi richiesti.

Titolo IV - Decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio
1. In occasione degli incontri di cui ai paragrafi A) e B) del titolo I "Relazioni Industriali a livello nazionale e territoriale", le associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno a Fulc:
- informazioni sulla natura delle attività produttive conferite a terzi;
- dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto;
- le dimensioni occupazionali di eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e la relativa natura;
- dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati.
2. Annualmente, le Aziende forniranno alla RSU un quadro aggiornato sul dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive e, in occasione di specifici incontri, i casi di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
3. Le aziende inoltre, ai fini di una valutazione degli effetti occupazionali relativi, forniranno alla RSU informazioni preventive sulle attività da conferire in appalto, sui casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e su quelli di ricorso al lavoro a domicilio.
4. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
5. In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l'azienda, come previsto dal D.lgs. n. 626/94, verificherà l'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
6. I lavoratori di Aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza

Titolo V - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Parte II
Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato, del contratto a termine e del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Paragrafo A - Apprendistato.
1. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
[…]
11. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.

titolo di studio

durataformazione esterna  ore annueretribuzione
1° anno2° anno3° anno4°anno
A) titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire20 mesi6080% 90%--
B) titoli d'istruzione post-obbligo, o attestati di qualifica, non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire36 mesi 12075%80%90%-
C) titolo d'istruzione dell'obbligo48 mesi120 70%75%80%90%

Dichiarazione a verbale.
In applicazione di quanto previsto dal DM 8.4.98, nell'ambito della sezione formazione di cui al titolo I "Relazioni industriali" le Parti costituiranno un gruppo di lavoro con l'obiettivo di individuare i contenuti della formazione esterna che, come previsto dalla legge n. 196/97, deve essere impartita agli apprendisti.

Paragrafo B - Contratto a termine.
12. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge n. 230/62, dall'art. 8-bis, legge n. 79/83, dall'art. 12, legge n. 196/97 e dal punto 10, Accordo interconfederale 18.12.88.
[…]
17. La RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale, trimestralmente, un esame congiunto sulle tematiche relative ai contratti a termine.
[…]

Paragrafo C - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
18. Il contratto di fornitura di lavoro è disciplinato dalla legge n. 196/97 e successive modifiche. In particolare, il trattamento economico è disciplinato dall'art. 4, comma 2, che demanda inoltre ai contratti aziendali l'individuazione delle modalità e dei criteri per la determinazione e la corresponsione dei premi di risultato.
[…]
23. La Direzione aziendale comunicherà alla RSU il numero e i motivi del ricorso ad assunzioni di lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità di stipulare il contratto, le predette comunicazioni potranno essere effettuate entro i successivi 5 giorni.
24. La RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale, annualmente, un esame congiunto sulle tematiche relative ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 8 - Orario di lavoro.
Paragrafo A.
Orario normale di lavoro.

1. Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
2. Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione d'orario di cui all'art. 9.
3. Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna: 

 2000 20012002 2003
a)addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali217219219218
b)addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali214,5 216,5 216,5 215,5
c)addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali  212,5 (213,5*)214,5 (215,5*)214,5213,5

(*) per le aziende dell'industria dei cavi.
[…]
5. I programmi attuati dall'azienda per la distribuzione delle giornate lavorative annue dei lavoratori interessati - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonché gli eventuali scostamenti, saranno tempestivamente comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro collettivi conseguenti sarà oggetto di contrattazione, da esaurirsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda.
6. Quanto stabilito al precedente comma si applica anche nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa aziendale continuativamente programmata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o 2 turni giornalieri su più di 5 giorni la settimana.

Orario flessibile
7. A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa in determinati periodi dell'anno, l'orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni).
8. Tali programmi - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonché gli eventuali scostamenti, saranno preventivamente comunicati e valutati con la RSU, ivi compresi i casi di attività su 17 o 18 turni settimanali.
* * * * * * * * *
9. Distribuzioni dell'orario di lavoro diverse da quelle indicate nel presente paragrafo saranno oggetto di contrattazione con la RSU.

Paragrafo B.
Lavoro straordinario.

10. Il ricorso al lavoro straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolati termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Nelle suddette situazioni, l'azienda può far ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione alla RSU.
11. Eventuali ipotesi di lavoro straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
12. I dati mensili a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 10, sono tenuti a disposizione della RSU.
13. Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro straordinario, nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti e autorizzati dalla Direzione aziendale.

Paragrafo C.
Conto ore.

14. A decorrere dall'1.1.01 le ore straordinarie effettuate dal singolo lavoratore, ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi 10 e 11, saranno al 50% recuperate entro l'anno successivo a quello di effettuazione.
15. Il recupero avverrà compatibilmente con le esigenze produttive e di mercato.
[…]

Paragrafo D.
Lavoro a turni.

17. Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni settimanali, l'orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
18. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
19. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario.
[…]
Dichiarazione delle parti.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni e altre assenze retribuite.

Art. 11 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia.
1. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
2. La durata dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni: definizioni e maggiorazioni.
[…]
10. Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal comma 4, punto 7) del presente articolo.
[…]

Art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Paragrafo B). Riposo settimanale.

5. Come previsto dalla legge 22.2.34 n. 370 e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
6. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Dichiarazione delle parti.
Le parti firmatarie, considerato che l'art. 17 della Direttiva 93/104 CE e l'avviso comune 12.11.97 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, per il recepimento della stessa prevedono la possibilità di deroga al cumulo tra riposo settimanale e giornaliero, riconoscono sin d'ora che rientreranno nella suddetta deroga - in quanto la stessa sia prevista dalle emanande norme di legge in materia - quelle situazioni aziendali di attività lavorativa, già in atto e/o regolate da accordi aziendali, che garantiscano comunque un periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore e il riposo settimanale di 35 ore di cui all'art. 5 della suddetta direttiva, come media da realizzare in un arco temporale di 3 mesi.

Art. 16 - Ferie.
[…]
8. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie […]

Art. 23 - Lavoro a cottimo.
1. Ferme restando le norme di legge in materia, l'effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme che seguono.

Paragrafo B.
5. La tabella di cottimo (o tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
6. L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati della RSU di cui al successivo paragrafo C, che ne potranno prendere visione, fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
7. Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l'azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e ai delegati della RSU di cui al comma 10.
[…]

Paragrafo C).
10. Presso ogni stabilimento, la RSU nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo).
11. Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati della RSU di cui al precedente comma.
12. Nell'espletamento del loro compito, i delegati della RSU di cui al comma 10 potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari.
13. Essi svolgeranno i loro compiti durante l'orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto.
14. Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al comma 2, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.

Paragrafo E.
19. I delegati della RSU, di cui al comma 10, qualora constatino che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnaleranno il caso all'azienda.
20. L'azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione dei delegati della RSU di cui al comma 10 all'azienda e per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
21. Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra, l'azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe), revisionate, definitive o transitorie, regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti paragrafi C e D. Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, i delegati della RSU, di cui al comma 10 del presente articolo, potranno instaurare regolare controversia.

Art. 25 - Contrattazione di 2° livello.
Materie oggetto di contrattazione a livello aziendale
1. In applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, il vigente CCNL stabilisce le voci e le materie nelle quali si articola la contrattazione aziendale. Conseguentemente la contrattazione di 2° livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole di rinvio.

Art. 33 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.
[…]
4. È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra le OO.SS. periferiche di categoria. Il recupero deve essere effettuato, non oltre i 30 giorni immediatamente successivi, nel limite di 1 ora al giorno in giornate lavorative e per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati, in giorni feriali non lavorativi.

Art. 35 - Permessi e altre facilitazioni.
Paragrafo B. Congedi parentali e permessi per necessità diverse.

[…]
5. Per i lavoratori handicappati o con figli, anche adottivi, portatori di handicap, valgono le disposizioni di cui alla legge 5.2.92 n. 104 e successive modifiche.
[…]
7. L'azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di 2 giorni per l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo devono essere comprovati da specifiche certificazioni.

Art. 39 - Infortunio e malattie professionali.
1. In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
2. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3. Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
6. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso d'infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 41 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
1. Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 42 - Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la sicurezza.
Paragrafo A.

1. In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall'Accordo interconfederale 22.6.95, è stata definita la seguente disciplina sulla rappresentanza per la sicurezza (RLS).
2. In tutte le aziende e unità produttive, i lavoratori eleggono la RLS in ragione di:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 100 dipendenti a tempo indeterminato;
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 101 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 1.000 dipendenti a tempo indeterminato.
3. La RLS viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU, la RLS viene eletta dai lavoratori al loro interno.
4. L'elezione della RLS avverrà secondo le procedure previste dall'Accordo interconfederale 22.6.95, che s'intendono qui integralmente richiamate.
5. La RLS svolge i compiti espressamente indicati dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94. In particolare, come espressamente previsto dal citato decreto:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- è consultata in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 626/94;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
6. Il diritto di accesso della RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
7. Le visite che la RLS intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate con congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLS accede agli ambienti di lavoro dandone informazione al primo preposto reperibile.
8. Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLS, le informazioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dall'azienda, s'intendono qui richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I, Accordo interconfederale 22.6.95.
9. Le riunioni periodiche, previste dall'art. 11, comma 1, D.lgs. n. 626/94 per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dalla RLS al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riunione viene redatto verbale.
10. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lett. b), c), d), g), i) ed l), ciascun componente la RLS ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti.
11. La RLS ha diritto a un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
12. Il programma base per la formazione della RLS - svolto in due moduli nelle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 - ha una durata di 32 ore e deve comprendere, così come previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.

Paragrafo B.
13.L'azienda:
- qualora l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative;
- esaminerà con le OO.SS., le caratteristiche relative all'ambiente di lavoro dei nuovi complessi industriali, in occasione della loro installazione;
- annualmente, in occasione di una delle riunioni periodiche di cui al comma 9, affronterà con la RSU e la RLS le principali tematiche in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
14. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94, nei casi in cui azienda e RLS abbiano concordato l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro:
- delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;
- i medici e tecnici sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza;
- gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.

Norma transitoria.
Qualora la RSU sia stata già costituita ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 o siano ancora operanti le RSA, la RLS sarà designata secondo la procedura prevista al punto 1.2, lett. b, parte I, Accordo interconfederale 22.6.95.

Art. 43 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Paragrafo A. Valori limite.

1. Non sono ammesse le lavorazioni nella quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti:
- dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle della ACGIH (TLV);
- per il carico termico, a quelli già proposti dal Comitato tecnico Enpi.
2. Allo scopo, un apposito servizio tecnico istituito presso la Federazione Gomma Plastica fornisce i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l'assolvimento delle predette norme.

Paragrafo B. Prevenzione.
3. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori
4. In particolare l'azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
b) sottopone in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano, i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
5. L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
6. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
7. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Paragrafo C. Registrazioni.
8. Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione della RSU e dei lavoratori;
c) il libretto sanitario personale e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nonché, in sezioni separate, le risultanze del registro di cui alla lett. a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività.
Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, fertilità, parto o salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle USL o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere in ogni momento estratti o copia del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda di sicurezza per gli impianti sottoposti a particolari rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio e di emissione eccezionale di sostanze pericolose di cui al DM 17.12.77 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi di rischio della lavorazione;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.
9. Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo:
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17.12.77 e successive modifiche.

Art. 45 - Abiti da lavoro.
1. Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai Gruppi 2) e 3), art. 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
2. Per quanto concerne i lavoratori di cui al Gruppo 1), art. 4, l'abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
3. Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l'azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all'anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
4. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad es.: preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami, ecc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone, ecc.
5. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
6. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
7. Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
8. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
[…]

Art. 46 - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni delle relative leggi.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in conformità con quanto stabilito al comma 4, art. 1, legge 9.12.77 n. 903, che prevede eventuali deroghe alle disposizioni contenute nell'articolo stesso per mansioni di lavoro particolarmente pesanti per il personale femminile, convengono, in relazione alla eterogeneità dei settori e al fatto che i fattori di pesantezza sono legati alla attuali concrete situazioni aziendali di carattere tecnico-organizzativo, di rinviare l'individuazione delle mansioni stesse a livello aziendale o anche territoriale purché per situazioni omogenee.

Art. 49 - Consegna e conservazione utensili e materiali.
1. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
2. Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna
[…]
4. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto a lui affidato.
5. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
6. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 30.
7. Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 52 - Rapporti in azienda.
1. I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono, fra l'altro, essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli all'attività lavorativa e alla convivenza nei luoghi di lavoro.
2. Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori come previsto dall'organizzazione aziendale.
3. L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire e a rivolgersi in caso di necessità.
4. In particolare il lavoratore deve:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 54 - Multe e sospensioni.
1. Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
2. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 55 - Licenziamento per mancanze.
1. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 54, sempreché l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) […] danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f), art. 54;
n) trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 54;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

Art. 61
A) Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

[…]
7. Nelle unità produttive con più di 200 dipendenti, la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e d'indirizzo, può avvalersi, per i rapporti con la Direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.
8. La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all'art. 65, CCNL 2.7.92 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti della RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
10. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva.
11. Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]

B) Commissioni interne e delegato d'impresa.
15. Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
16. Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18.4.66 inerenti il Delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
17. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

Art. 62 - Assemblee.
1. Fermo restante quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20.12.93, nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dalla RSU assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
10. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite.
[…]

Art. 63 - Affissioni.
1. Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU e ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 70 - Piccole aziende.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti OO.SS. provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

Allegati
Allegato 2. Declaratorie e posizioni professionali

[…]
Servizi vari
Livello A
[…]
Posizioni professionali
Gruppo 1):
[...]
A/1 Specialista ambiente e sicurezza del lavoro
- programma i rilevamenti da fare nell'ambiente di lavoro, coordinando la loro esecuzione;
- registra e analizza i dati rilevati, proponendo eventuali azioni da intraprendere;
- analizza i rischi possibili insiti nelle lavorazioni e nelle sostanze impiegate e collabora con il superiore nella interpretazione delle normative di legge e nella individuazione dell'obbligatorietà o meno delle visite mediche;
- esamina le modalità di utilizzazione delle materie prime e dei prodotti ausiliari a rischio e redige le relative norme d'impiego da seguire;
- controlla e garantisce che il funzionamento di un impianto avvenga in condizioni di sicurezza mediante l'espletamento di pratiche con enti esterni e/o la richiesta agli enti preposti per adeguare l'impianto alle normative tecniche e/o antinfortunistiche vigenti.
[…]