Tipologia: CCNL
Data firma: 1° febbraio 2020
Validità: 01.02.2020 - 31.01.2023
Parti: Unimpresa e Confail
Settori: Servizi, Comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali
Fonte: cnel

Sommario:

 

Nota congiunta
Titolo I - Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto nazionale
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Attività di volontariato
Titolo III - Costituzione ed attivazione del rapporto di lavoro
Art. 11 - Assunzione del personale
Art. 12 - Documenti di assunzione
Art. 13 - Visite mediche
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 16 - Cumulo delle mansioni
Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro - Norma di rinvio
Art. 18 - Mobilità interna
Art. 19 - Patrocinio legale del dipendente per atti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio
Art. 20 - Ritiro patente
Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Apprendistato
Art. 24 - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Riposo settimanale
Art. 27 - Festività
Art. 28 - Ferie
Art. 29 - Diritto allo studio
Art. 30 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Art. 31 - ECM (Educazione continua in medicina)
Titolo V - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 32 - Permessi e recuperi
Art. 33 - Permessi straordinari
Art. 34 - Ritardi e assenze
Art. 35 - Doveri del personale
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
Titolo VI - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 37 - Assenze per malattia, infortunio e maternità
Art. 38 - assenza prolungata di malattia
Art. 39 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro

 

Titolo VII - Classificazione del personale
Art. 40 - Il sistema di classificazione del personale
Art. 41 - Quadri
Art. 42 - Declaratoria delle posizioni economiche
Art. 43 - Disciplina categorie dei Quadri
Art. 44 - Ricercatori e Professionisti dipendenti, dipendenti ad alto contenuto tecnologico- professionale
Art. 45 - Quadri di direzione
Art. 46 - Accesso alla qualifica di Quadro di direzione
Art. 47 - Tutela
Art. 48 - Deroga alla norma di inquadramento del personale neoassunto
Art. 49 - Passaggio di posizione, di categoria, norma di qualificazione e progressione professionale
Art. 50 - Norma transitoria per la classificazione del personale
Titolo VIII - Retribuzioni
Art. 51 - Posizioni economiche
Art. 52 - Paga giornaliera e oraria
Art. 53 - Reperibilità
Art. 54 - Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Art. 55 - Banca delle ore
Art. 56 - Indennità per servizio notturno e festivo
Art. 57 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 58 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 59 - Tredicesima mensilità
Art. 60 - Abiti di servizio
Art. 61 - Missioni e trasferte
Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 62 - Preavviso
Art. 63 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Titolo X - Diritti sindacali
Art. 65 - Rappresentanze sindacali
Art. 66 - Assemblea
Art. 67 - Permessi per cariche sindacali
Art. 68 - Contributi sindacali
Art. 69 - Conciliazioni in sede sindacale
Art. 70 - Contributi di assistenza contrattuale per Confintesa
Art. 71 - Contributi di assistenza contrattuale per Unimpresa
Art. 72 - Norma di rinvio
Titolo XI - Archivio contratti e norme finali
Art. 73 - Esclusività di stampa - archivio contratti
Art. 74 - Fondo interprofessionale per la formazione continua
Art. 75 - Assistenza Sanitaria integrativa
Art. 76 - Fondo aiuti e solidarietà.
Allegato 1 - Regolamento per l’assistenza domiciliare;
Allegato 2 - Schema di attività formativa


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, quadri, dirigenti e ricercatori, delle aziende e delle organizzazioni operanti nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali nel settore pubblico e privato, sotto qualsiasi forma giuridica costituite compresa la forma cooperativa, nonché di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza

Il giorno 01 Febbraio 2020 in Roma presso la sede di Unimpresa, Via Pietro Cavallini, 24 -Roma- a conclusione delle trattative avviate il 19 Dicembre 2019 e dei successivi incontri, si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni: Le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa, Unione Nazionale di Imprese […], con sede legale e direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Unimpresa, Federazione Nazionale Sanità e Welfare - con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Unimpresa, Federazione Nazionale Opere Sociali- con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], e Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], è stato stipulato il presente CCNL di lavoro per il personale dipendente, quadri, dirigenti e ricercatori, delle aziende e delle organizzazioni operanti nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali nel settore pubblico e privato, sotto qualsiasi forma giuridica costituite compresa la forma cooperativa, nonché di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. L’allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.

Nota congiunta
Nella sfera di applicazione del presente contratto rientrano gli accordi sindacali sottoscritti dalle parti in materia di:
1. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 17/10/2019;
2. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 23/10/2019;
3. Accordo interconfederale sulle relazioni sindacali;
4. Accordo interconfederale in materia di apprendistato Artt. 43 e 45 Decreto legislativo 81/2015;
5. Accordo interconfederale per l’attuazione del disposto del Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
6. Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali;
7. Protocollo d’intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti;
8. Accordo interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11 comma 4 della Legge 24/6/1997 n. 196;
9. Accordo interconfederale per la disciplina dei minimi contrattuali conglobati nelle tabelle economiche dei CCNL già sottoscritti da Unimpresa e Confail;
10. Accordo interconfederale per la disciplina dei contributi per il finanziamento degli Enti Bilaterali Nazionale costituiti da Unimpresa e Confail;
11. Accordo interconfederale per l’individuazione degli istituti contrattuali per l’erogazione dei premi di produttività nei CCNL sotto scritti da Unimpresa e Confail;
12. Accordo interconfederale per la disciplina del lavoro autonomo non imprenditoriale “Lavoro agile” ai sensi del capo II art. 18 della legge n. 81 del 22 maggio 2017.

Titolo 1 Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro del personale dipendente delle diverse realtà operanti nell’ambito del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali.
2. Inoltre, il presente contratto si applica a tutti i dipendenti di associazioni organizzate, fondazioni e a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza sempre operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. Per iniziative operanti nel settore so ciò-sanitario le parti intendono riferirsi a quelli rientranti nell’area del DPCM 29 novembre 2001 allegato C e successive modificazioni e integrazioni. Per associazioni ed enti organizzati si intendono i seguenti soggetti:
• Enti e congregazioni religiose, Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, organismi diocesani, fondazioni, associazioni con o senza personalità giuridica;
• Cooperative, Privati;
• Federazioni o consorzi tra i soggetti sopra descritti.
3. Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.

Art. 2 Disposizioni generali
1, Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
2. I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall’organizzazione da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Art. 5 Decorrenza e durata del Contratto nazionale.
[…]
Il presente CCNL, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'unione Europea e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché un'essenziale funzione negoziate nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali firmatarie, affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziate nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL e nello specifico al successivo Art. 39, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 Diritto di informazione e confronto tra le parti

1. Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
2. È istituito l’Ente bilaterale EBINPMI dalle parti firmatarie il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Quella che si esplica all’interno dell’Ente bilaterale EBINPMI.
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
[...]
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
[…]
B) Livello territoriale
Nella sede bilaterale qualora istituita apposita sezione provinciale e/o regionale.
Entro l'anno solare, su richiesta di una delle parti, esse si incontreranno a livello regionale e/o provinciale […]
C) Livello di Organizzazione
Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

Art. 7 Contrattazione
Premessa
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro c capitale, la stipula di questo contratto, tra le varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- di livello nazionale;
- di livello aziendale.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà certamente positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare innanzitutto la disciplina del rapporto di lavoro. Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, affinché una parte non trascurabile degli utili d'impresa venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, perciò, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
1. Le Parti ritengono anche che, per il rilancio dell'occupazione, in un’ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale il secondo livello di contrattazione, soprattutto aziendale, hi essa si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa. La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- decentrata: Regionale, Provinciale, Aziendale o di Organizzazione in alternativa tra loro.
2. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le RSU o laddove non presenti, le RSA e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali sopra citati. Le RSU sono elette con riferimento al regolamento definito in base all’accordo interconfederale. Le parti stabiliscono che per le elezioni delle RSU si costituisca in tutte le realtà lavorative uno specifico “collegio per i Quadri” con elettorato attivo e passivo degli appartenenti alle categorie dei quadri dei ricercatori e dei professionisti dipendenti.
3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Le Parti si danno atto di promuovere i Contratti Collettivi Aziendali al fine di migliorare le condizioni e il rapporto vita/lavoro del lavoratore e della qualità produttiva aziendale. A tal proposito le Parti promuovono, a livello aziendale, accordi collettivi che tengano conto delle dinamiche del Premio di Risultato, del Welfare Aziendale e degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione di II livello.
La contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione aziendale sono, pertanto, demandate le seguenti materie:
[…]
d) articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno;
e) piano ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e dagli art. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015;
g) programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;
[…]
l) istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Art. 9 Pari opportunità
1. Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da almeno un componente designato dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza della parte datoriale, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente; possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
2. La parte datoriale assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro attività; le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL. L’Ente bilaterale potrà finanziare specifici progetti istituiti a livello di singola organizzazione, o locale, o nazionale.

Titolo III Costituzione ed attivazione del rapporto di lavoro
Art. 13 Visite mediche

1. Prima dell’assunzione in servizio il datore di lavoro potrà accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici, con spese a carico del datore di lavoro.
2. Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.

Art. 17 Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. Quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente inidoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti il proprio inquadramento, la parte datoriale - dietro richiesta del dipendente e nel rispetto delle proprie facoltà - esperirà ogni utile tentativo per il suo recupero in funzioni diverse da quelle proprie dell’inquadramento ricoperto. Ove esista in organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una modifica dell’inquadramento in relazione alla copertura dei posti vacanti, comunque compatibili con le capacità residuali del dipendente fermo restando che da quel momento le dinamiche salariali seguiranno le norme previste dal nuovo inquadramento.

Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro - Norma di rinvio
Art. 22 Rapporti di lavoro a tempo determinato

1. In tutte le strutture comprese nell’ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è consentita, in tutti i casi ammessi dal D.lgs. n. 368/2001 e ss.mm.ii..
[…]
5. I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni aziendali che occupano fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l’assunzione di due lavoratori a tempo determinato.
6. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 23 Apprendistato
Il contratto di apprendistato è certificato dall’Ente bilaterale.
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, e all’accordo in materia di apprendistato artt. 43 e 45 DI. 81/2005 sottoscritto tra le parti. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente Art. contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato.
Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante ed apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui agli artt. 49 e 50 del D.lgs. n. 276 del 2003 nonché dagli artt. 43 e 45 DI 81/2005.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età.
Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nei livelli da 1 a 10 del presente CCNL.
Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100% delle maestranze specializzate presso il datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di tre unità in rapporto al complessivo organico dell’Azienda.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione al livello professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
livelli 1-2-3-4-5: durata 32 mesi;
livelli 6-7-8-9-10: durata 40 mesi;
I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica.
[…]
L’apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.lgs. n. 81/2008, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
L’apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
[…]
L’apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
L’orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario dì lavoro.
La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale.
La formazione dell’apprendista all’interno dell’Azienda è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
[…]
Le parti, convengono di costituire un’apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale.

Art. 25 Orario di lavoro
1. Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su sei giorni, e laddove la programmazione operativa dell’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su cinque giorni.
2. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall'organizzazione del lavoro con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, d’intesa con le rappresentanze sindacali.
3. Potranno essere definiti con le modalità di cui al comma precedente, i criteri per l’adozione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali per attività pianificate e programmabili, nel limite di ulteriori 10 (dieci) ore sull’orario settimanale, per un massimo di 120 (centoventi) ore nell’arco di 4 (quattro) mesi.
4. La totale compensazione delle ore eccedenti l’orario settimanale dovrà essere operata nell’arco dei dodici mesi successivi.

Art. 26 Riposo settimanale
1. Tutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la domenica.
2. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto dal successivo Art. 50.
3. Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori turnisti, è considerata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal turno.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 35 Doveri del personale

1. In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il dipendente deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.
2. Egli deve rispettare l’impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria dell’Azienda ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla direzione secondo la struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.
3. Sono obblighi del dipendente:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene;
[…]
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
[…]

Art. 36 Provvedimenti disciplinari generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
[…]
4. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’organizzazione:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all’importo di 4 ore nella retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
5. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente art. 33 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
d) non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
[…]
k) ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
6. Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A) nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
C) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di tre anni dalla applicazione della prima sanzione;
[…]
E) introduzione sul posto di lavoro di persone estranee senza regolare permesso dell’organizzazione aziendale;
F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
M) accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichi lo svolgimento delle proprie mansioni;
N) accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell’orario di lavoro;
O) per atti di libidine commessi nell’ambito della Organizzazione aziendale.
[…]
8, La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo ma non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6.

Titolo VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 37 Assenze per malattia, infortunio e maternità

[…]
L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
[…]
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.

Art. 39 Tutela della salute ed ambiente di lavoro
1. La tutela della salute e l’ambiente di lavoro, nonché la formazione sarà demandato all’Ente bilaterale.
2. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 è istituita a livello di singola azienda la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
3. Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto e comunque non oltre le 12 (dodici) ore annue.
4. Per il presente articolo si farà riferimento all’Accordo Confederale delle Parti e del disposto del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 c sue successive modificazioni e integrazioni.
5. Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.

Titolo VII Classificazione del personale
Art. 43 Disciplina categorie dei quadri

1 Orario di lavoro
A tali figure, come sopra individuate, si applica la disciplina legislativa sull'orario di lavoro prevista per il personale direttivo. […]
Le parti potranno stabilire l’applicazione dell’orario annuo.
[…]

Titolo VIII Retribuzioni
Art. 53 Reperibilità

1. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione della pronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali.
2. È caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
3. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato mentre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 27 del presente accordo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
4. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 3,73 per ogni ora.
5. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
6. L’articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere durata inferiore alle 4 ore.
7. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

Art. 54 Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Il tetto annuo dì ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore annue individuali.
Eventuale lavoro straordinario oltre le 150 e fino a 250 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le Rappresentanze sindacali ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede dì Organizzazione del lavoro.
[…]

Art. 55 Banca delle ore
1. È istituita la banca delle ore, attraverso l’accantonamento delle ore di lavoro straordinario di cui all'art. 54.
2. L'accantonamento, per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del dipendente. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario.
3. L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 (centocinquanta) avverrà in maniera automatica.
4. Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l’anno di maturazione e per quello successivo.
5. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dai dipendenti come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi dì minimo 4 ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso.
6. Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell’azienda purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero lavoratori superiori al 10% del personale in
7. In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio cronologico della presentazione delle domande.
8. I dipendenti esclusi hanno diritto a ripresentare la loro richiesta per un periodo diverso.
[…]
10. Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l'effettivo andamento della banca delle ore.

Art. 56 Indennità per servizio notturno e festivo
Al personale dipendente spetta una "indennità notturna" […]
Per il servizio di turno prestato in giorno festivo, compete una "indennità festiva" […]

Art. 60 Abiti di servizio
[…]
2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo X Diritti sindacali
Art. 65 Rappresentanze sindacali

1. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie RSU o in loro assenza dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA
2. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU o, in loro assenza, dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
[…]

Art. 66 Assemblea
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, i dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU (RSA) e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
2. Le aziende dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art. 25 dello statuto dei lavoratori.
3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all’art. 64.
4. Della convocazione della riunione deve essere data notizia alla propria Organizzazione aziendale tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
5. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente
6. Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

Art. 72 Norma di rinvio
Le parti concordano di rinviare ad una commissione paritetica la stesura formale e definitiva dei testi contrattuali nonché le condizioni normative ed economiche, entro la data del 30 giugno 2020.