INAIL
Direttore Generale

Istruzione operativa 2 marzo 2020
Domande di riduzione per prevenzione per l'anno 2020 - Termine di presentazione della documentazione probante - Istruzioni operative


Alle Strutture centrali e territoriali
 

L'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.I. 27/2/2019) prevede la possibilità per le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni), di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa.
La predetta norma fissa il termine di presentazione dell'istanza di riduzione, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati, al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.
Per il corrente anno il predetto termine di presentazione dell'istanza è fissato al 2 marzo 2020, essendo il 29 febbraio un sabato.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante ''Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'', pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 52 dell'1 Marzo 2020, sono state prorogate alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi.
Ciò premesso, tenuto conto delle difficoltà rappresentate per l'emergenza sanitaria dalle Associazioni di categoria, con ripercussioni gestionali ed operative sulla vita delle imprese, al fine di facilitare la presentazione delle istanze in oggetto, si dispone che si intendono validamente presentate anche le domande prive della prescritta documentazione probante, purché pervenute entro i termini vigenti.
In proposito per la gestione dell'invio, ai fini dell'acquisizione dell'istanza da parte dell'Istituto, nella funzionalità ''Allegati'' del servizio online "Riduzione per prevenzione'', il richiedente - dopo aver compilato la domanda - dovrà selezionare, per ciascun intervento effettuato nell'anno 2019, la voce ''Complessivo'' ed allegare un file con la dichiarazione dell'impresa di ''versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati''.
La possibilità dell'integrazione successiva della documentazione provante opera per tutte le domande di riduzione per prevenzione inoltrate telematicamente entro le ore 24,00 del 2 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale.
Resta fermo il differimento degli adempimenti in materia di premi assicurativi, previsto dai provvedimenti governativi, per i soggetti per i quali è stata disposta la sospensione dell'attività lavorativa in determinate aree territoriali.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni alle Strutture territoriali sulla richiesta di integrazione della documentazione probante, nonché sui termini di presentazione delle domande in esame da parte dei soggetti la cui attività è stata sospesa.

 

Giuseppe Lucibello