Cassazione Penale, Sez. 7, 02 marzo 2020, n. 8237 - Reati in materia di sicurezza. Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo di cui all'art.613 cod.proc.pen.


 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 17/01/2020

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 17/06/2019 il Tribunale di Messina dichiarava DS.A. responsabile dei reati contestati, relativi a violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs 81/08, e lo condannava alla pena di euro 8.000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza, l'imputato proponevano appello, a mezzo del difensore, articolando motivi con i quali contestava l'affermazione di responsabilità, chiedeva l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e lamentava l'eccessività della pena irrogata.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen.
3. E' stata applicata la procedura "senza formalità" di cui all' art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'avv. Dario R., che ha sottoscritto l'atto di gravame, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.
3. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855; Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.48492 del 13/11/2013, Rv.258000).
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro quattromila.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/01/2020