Categoria: 2003
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 23 gennaio 2003
Validità: 01.09.2002 - 31.08.2006
Parti: Asoolampade e Filce-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Valvole, lampade ecc., Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Relazioni industriali e sistema di osservazione.
Art. 2 - Formazione professionale.
Art. 5 - Assunzione e visite mediche.
Art. 6 - Portatori di handicap.
Art. 7 - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
• A) Contratto a termine. (sostituita)
• B) Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. (sostituita)
Art. 8 - Apprendistato.
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 14 - Orario di lavoro.
Art. 15 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni.
Art. 16 - Lavoro in turni.
Art. 19 - Festività.
Art. 20 - Ferie.
Art. 21 - Riposi aggiuntivi.
Art. 36 - Aspettativa.
Art. 37 - Volontariato.
Art. 38 - Permessi.
Art. 40 - Trattamento per maternità.
 Art. 42 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 43 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
• Premessa
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
• Prevenzione e igiene
Art. 53 - Procedura per i provvedimenti disciplinari.
Art. 55 - Licenziamento senza preavviso.
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 59 - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 59 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 60 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Art. 66 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 70 - Decorrenza e durata.
Art. 88 - Disposizioni particolari per quadri e impiegati con funzioni direttive.
Art. ___ - Telelavoro.
Art. ___ - Previdenza complementare.
Dichiarazione comune.
Allegato A Incrementi contrattuali e una tantum
Corrispondenza Fulc-Assolampade

Addì 23 gennaio 2003, a Roma tra Associazione nazionale fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi luminescenti e apparecchi termostatici (Assolampade) e Fulc (Filcea-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil) è stato stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL 21 maggio 1999.

Art. 1 - Relazioni industriali e sistema di osservazione.
È aggiunta la seguente
Premessa
Nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni industriali in un contesto partecipativo e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali, le Parti, tenuto conto delle caratteristiche dei comparti merceologici (lampade, cinescopi ecc.) e delle peculiarità del settore, convengono di dare impulso e sviluppo all'Organismo paritetico di Osservazione nazionale sull'andamento del settore stesso, già costituito con precedente contratto. Tale Organismo - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in esame e comunque normalmente con cadenza annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sul settore, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e prevenire le situazioni di debolezza.

Alla lett. A):
- il comma 1 è soppresso;
- l'inizio del comma 2 è così modificato:
L'Organismo nazionale di cui alla Premessa analizza, in particolare, i seguenti temi:
.omissis.

Alla lett. A), comma 2, la lett. f) è sostituita dalla seguente:
f) le eventuali problematiche connesse con l'inserimento di lavoratori portatori di handicap.

Alla lett. A), comma 2, la lett. o) è sostituita dalla seguente:
o) le tematiche della sicurezza sul lavoro, ambientali e dell'ecologia, con riferimento all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, anche al fine di individuare eventuali proposte da sottoporre alle Autorità competenti. Saranno inoltre oggetto di esame congiunto:
- la definizione delle linee guida per le attività formative orientate all'approfondimento delle specificità del settore, rivolte ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- la predisposizione di una banca dati degli infortuni sul lavoro occorsi nel settore, nel rispetto della legge n. 675/96;
- l'eventuale elaborazione da parte delle competenti autorità italiane di nuove specifiche tabelle riguardanti i limiti di concentrazione nelle lavorazioni di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose.

Alla lett. A), comma 2, la lett. p) è sostituita dalla seguente:
p) le problematiche della formazione, della formazione continua e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate ad un maggior raccordo con le esigenze delle imprese. I temi della formazione costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di favorire l'aggiornamento professionale dei lavoratori in relazione alle esigenze dell'evoluzione tecnologica e organizzativa in atto e di promuovere lo sviluppo della cultura di impresa.

Alla lett. A), comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
q) le tematiche inerenti le molestie sessuali;
r) le tematiche inerenti il mobbing;
s) la presenza di lavoratori immigrati nel settore, con particolare riferimento alle eventuali problematiche connesse con l'integrazione nei luoghi di lavoro

Dopo l'ultimo comma della lett. A) è aggiunto il seguente:
L'Organismo paritetico di Osservazione nazionale avrà inoltre il compito di esaminare la possibilità di istituire un Fondo Sanitario Nazionale Integrativo, su base individuale volontaria, tenuto conto e compatibilmente con l'evoluzione normativa in materia, e avendo riguardo alla dinamica complessiva dei costi. L'attività dell'Organismo si svolgerà nel corso del 2° biennio di validità del CCNL ________ 2002.

Alla lett. B), comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
i) elementi conoscitivi in merito ai congedi di cui al comma 2, art. ___ (38 - Permessi e congedi);
l) il mercato del lavoro, i nuovi rapporti di lavoro, la flessibilità e lo sviluppo dell'occupazione.

Al comma 2, lett. B), il numero 200 è sostituito da 150.

All'ultimo comma, lett. B), i numeri 150 e 200 sono rispettivamente sostituiti da 100 e 150.

Art. 2 - Formazione professionale.
È sostituito dal seguente:
Art. 2 - Formazione.
Le Parti, anche in riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione, affermano concordemente l'importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Infatti l'evoluzione della tecnologia, la crescente competitività dei mercati, i mutamenti del contesto normativo e sociale e i processi di cambiamento determinano l'esigenza di una continua ridefinizione organizzativa e dei processi di lavoro e richiedono, di conseguenza, l'adeguamento delle professionalità e del livello di qualificazione delle risorse.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese;
- provvedere alle necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori, anche al fine di porre i lavoratori stessi in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative, dagli obiettivi di qualità e dal mercato;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra le Parti hanno previsto la formazione tra i temi oggetto dell'informazione da fornire ai vari livelli alle rappresentanze dei lavoratori per le opportune valutazioni.
Le Parti affermano l'utilità di procedere al monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione, sia a livello nazionale che comunitario, nonché all'individuazione delle specifiche esigenze formative del settore.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei lavoratori di esprimere, in occasione del confronto con l'Azienda, le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, ai contenuti, agli obiettivi tecnico- professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'Azienda, nonché alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della prestazione, per meglio rispondere alle esigenze formative e allo sviluppo professionale.
Con particolare riferimento alla formazione continua le Parti esamineranno le risultanze dell'indagine, prevista dall'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte riguardante il settore e, alla luce di esse, valuteranno l'opportunità di realizzare con gli Organismi paritetici bilaterali e - in tal caso in relazione alle realtà locali - con le rispettive Organizzazioni territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione, nonché la possibilità di utilizzare le risorse a tali fini previste dai Fondi comunitari e dalla legislazione vigente.
Le Parti convengono che i costi della formazione continua di cui sopra saranno finanziati in misura significativa attraverso l'utilizzazione di risorse esterne a tal fine previste.
I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione continua di cui ai commi precedenti saranno ripartiti, previo confronto con la RSU, sulla base del principio della partecipazione paritetica di imprese e lavoratori.
Per la frequenza ai corsi di formazione continua i lavoratori utilizzeranno i permessi e i riposi a vario titolo spettanti, ivi comprese le ore accumulate nel conto ore individuale di cui all'art. ___ (14 - Orario di lavoro).

Art. 6 - Portatori di handicap.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
Per quanto concerne i permessi e i congedi si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Art. 8 - Apprendistato.
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore - in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente - che curerà le necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
[…]

Art. 14 - Orario di lavoro.
L'attuale comma 13 è sostituito dal seguente:
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.1.94, a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.7.02 e a 232,5 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.1.06.

L'attuale comma 14 è sostituito dal seguente:
La collocazione rispettivamente dei 27, dei 27,5 e 26,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui all'art. 21, sia le 40 ore di riduzione d'orario di cui al Protocollo d'intesa 22.1.83, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata, a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
L'utilizzazione delle ore accantonate, che saranno evidenziate in busta paga, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. I lavoratori utilizzeranno i recuperi relativi alle ore maturate, sia per necessità personali o familiari, sia per le esigenze di formazione continua di cui all'art. ___ (2 - Formazione), entro l'anno successivo a quello di maturazione.
[…]

Art. 38 - Permessi.
Il titolo diventa: art. 38 - Permessi e congedi.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
Per quanto concerne i permessi e i congedi per ragioni inerenti:
- familiari portatori di handicap;
- stato di tossicodipendenza;
- familiari in condizioni di tossicodipendenza;
- tutela della maternità;
- formazione;
- decesso o grave infermità di coniuge, parenti, convivente;
- eventi e cause particolari
si fa riferimento alle relative norme di legge.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione riceverà, per 3 giorni di permesso a partire dal giorno della dimissione dall'ospedale, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta.
[…]

Art. 43 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
L'art. 43 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro è sostituito dal seguente:
Premessa
Le parti individuano come valori condivisi lo sviluppo delle attività produttive, la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere l'applicazione consapevole e partecipata delle norme contrattuali e di legge, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a livello aziendale.
L'obiettivo comune e il miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente tramite una gestione preventiva dei fattori di rischio e con adeguata e sufficiente formazione dei lavoratori.
Le parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo l'adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000 ed EMAS.
Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica e dell'equità sociale è il punto di riferimento per la costruzione di una coerente strategia ambientale.
In particolare, annualmente, in occasione della riunione periodica prevista dall'art. 11, D.lgs. n. 626/94, verranno definiti i corretti criteri d'informazione dei lavoratori in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche della singola impresa mediante la formulazione di un documento congiunto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLS previsto dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 3 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 600 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 4 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 601 a 1.000 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni assunti a tempo indeterminato.
Al RLS eletto dai lavoratori sono attribuiti i seguenti compiti previsti dal D.lgs. n. 626/94:
(a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
(b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
(c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
(d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 626/94;
(e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
(f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
(g) riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94;
(h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
(i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
(l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94;
(m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
(n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
(o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
(p) ha accesso al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, D.lgs. n. 626/94.
La riunione periodica prevista dal precedente punto l) è convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione con urgenza della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale, i cui contenuti saranno oggetto di un apposito documento che verrà portato a conoscenza di tutti i lavoratori.
Vengono inoltre attribuiti al RLS i seguenti compiti:
- concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione d'indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione alla normativa vigente delle ASL o, in alternativa, ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere di tali indagini. I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico affidato. Il RLS ha piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente, a tecnici particolarmente qualificati iscritti in albi professionali;
- verificare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- formulare valutazioni sul programma di sorveglianza sanitaria comprendente esami chimici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente a seguito della valutazione da parte aziendale o di situazioni di particolare rischio emerse nel corso di indagini ambientali. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati;
- partecipare, con le modalità definite a livello aziendale, ad eventuali sopralluoghi con i responsabili aziendali, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'Azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i RLS, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; tali permessi, che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l'espletamento degli adempimenti previsti ai predetti punti b), c), d), g), i) ed l) del presente articolo. Le ore di pertinenza dell'esercizio non utilizzate potranno essere fruite entro il termine dell'anno successivo.
Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal CCNL saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività dei RLS.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nelle aziende superiori a 100 dipendenti, in aggiunta a quanto sopra previsto, si effettueranno ulteriori 8 ore finalizzate alla formazione congiunta e all'aggiornamento dei RLS con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene e ai rischi specifici presenti nel proprio ambito di rappresentanza, attività che verrà integrata ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Le Parti seguiranno la formazione dei RLS attraverso un'anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi paritetici istituiti dall'Accordo interconfederale 22.6.95 e in conformità delle linee guida congiuntamente definite nell'ambito del sistema di osservazione di cui all'art. 1, lett. o).
Le Aziende porteranno a conoscenza del RLS, su sua richiesta:
(a) programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e sicurezza;
(b) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
(c) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'Azienda esaminerà con il RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua o volte a mantenere sotto il controllo gli agenti di rischio sul posto di lavoro.
In caso di appalto le aziende verificheranno l'idoneità tecnico- professionale, con attenzione anche agli aspetti della sicurezza, delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori ad esse affidati e forniranno alle imprese terze informazioni attinenti gli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Per quanto concerne gli appalti nelle grandi manutenzioni, le Parti confermano che l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza, igiene e ambiente deve riguardare anche i lavoratori delle imprese appaltatrici che operano nell'unità produttiva. A tale riguardo in presenza di appalti significativi, su richiesta del RLS, verranno fornite informazioni sulla gestione del programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici.

Prevenzione e igiene
L'Azienda e i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e alle disposizioni emanate dagli Organi competenti relative alla tutela dell'igiene e della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. Con particolare riferimento al programma di sorveglianza sanitaria, le Aziende pianificheranno i controlli sanitari in modo da limitare il più possibile il disagio per i lavoratori.
Le Parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive e tenere sotto controllo eventuali problemi relativi al microclima e alla rumorosità.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV). Tale documentazione e i relativi aggiornamenti sono messi a disposizione del RLS su idoneo supporto.
Le Parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane.
Vengono istituiti:
(a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici che possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
(b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione del RLS e dei lavoratori;
(c) il libretto personale sanitario e di rischio tenuto è aggiornato a cura dei Servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
Per quanto riguarda il personale femminile, in conformità di quanto previsto dal D.lgs. n. 645/96 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, l'Azienda, nell'ambito della valutazione del rischio previsto dal D.lgs. n. 626/94, individua i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
(d) il registro di cui all'art. 69, D.lgs. n. 626/94, degli esposti alle sostanze cancerogene, ove sussistano, nell'ambito del processo produttivo;
(e) scheda delle caratteristiche di impianto, per gli impianti sottoposti a rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17.12.77 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuale e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.
È prevista inoltre la scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi impiegati nel ciclo produttivo, il cui contenuto è disponibile sui luoghi di lavoro.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.

Dichiarazione a verbale
(eliminata)

Art. ___ - Telelavoro.
Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente con le stesse, esigenze dei dipendenti.
Per telelavoro s'intende la prestazione effettuata in via normale con continuità dal lavoratore dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, attraverso il supporto di strumenti telematici. Lo svolgimento della prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all'assistenza tecnica presso clienti. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive.
Le postazioni di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza delle postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa che ne rimane proprietaria.
[…]
Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; le normative speciali riportate nel presente articolo sostituiscono le normative generali del CCNL.
Ferma restando la durata della prestazione prevista dall'art. ___ (Orario di lavoro) del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale con il singolo dipendente.
Il datore di lavoro garantirà che gli strumenti telematici forniti al dipendente telelavorista rispondano ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quelle delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo.
[…]
Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche attraverso apposita connessione informatica.
[…]
Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, dell'esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese e di valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito del Sistema di osservazione nazionale l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro.

Dichiarazione comune.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del CCNL in tema di Classificazione del personale, le Parti confermano di voler attivare la Commissione Paritetica Nazionale, cui sono attribuiti i compiti previsti dalla norma citata.
A tal fine, entro 6 mesi dalla stipulazione del CCNL 23.1.03, procederanno all'individuazione dei rappresentanti della Commissione medesima e a definire le modalità operative della stessa.