Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

…omissis…
 

OGGETTO: D.M. 5 agosto 2011 recante “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Primi chiarimenti.

A seguito della pubblicazione del D.M. 5 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26/08/2011) in oggetto indicato, sono pervenuti a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ai corsi base di specializzazione per la prevenzione incendi ed ai corsi e seminari di aggiornamento. Al riguardo, si chiarisce quanto segue.
Per quanto attiene i corsi base di specializzazione, il citato decreto, all’art. 4, comma 2, ha integrato l’originale programma dell’abrogato D.M. 25/03/1985 con le materie di seguito indicate:
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n) attività a rischio di incidente rilevante.
prevedendo, nel contempo, un numero complessivo di ore d’insegnamento non inferiore a 120.
Ne discende che, tutti i corsi per i quali è stata acquisita dalla competente Direzione Regionale VV.F. la richiesta di autorizzazione, a partire dal giorno di entrata in vigore del citato decreto (27/08/2011), dovranno uniformarsi al disposto citato. Inoltre, in attesa che l’apposito gruppo di lavoro, in corso di istituzione, provveda alla definizione dei programmi di insegnamento, i soggetti formatori di cui all’art. 4, comma 3, di concerto con le Direzioni Regionali VV.F., provvederanno alla stesura degli stessi sulla base delle esperienze maturate, con l’avvertenza di destinare alle nuove materie un numero di ore d’insegnamento non inferiore a 30.
Si chiarisce, altresì, che i professionisti che hanno frequentato o che frequentano corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011, oppure, che hanno aderito a corsi la cui richiesta è stata acquisita dalla Direzione Regionale VV.F. prima del 27/08/2011, potranno presentare istanza di iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno una volta sostenuto, con esito positivo, l’esame di fine corso. In definitiva, anche per i casi sopra evidenziati non c più necessario possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio albo professionale (art. 3, comma 2), come in origine previsto dall’abrogato D.M. 25/03/1985.
Analoghe considerazioni sono valide per i professionisti con anzianità di iscrizione al proprio albo di almeno dieci anni. Nella fattispecie, se la richiesta di iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno è stata presentata in data antecedente al 27/08/2011, l’Ordine o Collegio professionale è tenuto ad iscrivere il professionista in detti elenchi. Diversamente, il professionista
dovrà frequentare il corso base di specializzazione come previsto all’art. 3, comma 2, lettera b) del D.M. in argomento.
Per quanto attiene i corsi ed i seminari di aggiornamento» di cui all’art. 7, comma 3, questo Dipartimento, sentiti i Consigli Nazionali delle professioni, ne definirà i programmi con apposito provvedimento. Pertanto, in attesa di tale atto, i corsi ed i seminari di aggiornamento che avranno inizio in data successiva al 26/08/2011 saranno ritenuti utili ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno solo se in linea con i contenuti del citato provvedimento.
Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota agli uffici periferici di competenza.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)