Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

 

Alla Direzione Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi
Ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi
 

OGGETTO: D.P.R. n. 151/2011 - Regolamento di semplificazione prevenzione incendi -Nuovi procedimenti e regime dell'imposta di bollo.

È pervenuta da parte della Agenzia delle Entrate, Direzione Normativa, la nota n. 954-23/2013 del 19/03/2013, di riscontro ad apposito quesito dalla scrivente Direzione Centrale, formulato il 24/04/212, in ordine all’applicazione del regime dell’imposta di bollo a seguito delle novità introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n. 151/2011.
Si riassumono, pertanto, per informazione e norma, le indicazioni ricevute al riguardo.

Controlli di prevenzione incendi: nell’ambito del procedimento di controllo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 possono darsi le seguenti indicazioni.
a) SCIA: alla segnalazione certificata di inizio attività non trova applicazione l’imposta di bollo per le attività di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, categorie A, B e C, poiché atto privato non contenente alcuna istanza.
b) verbale di visita tecnica: la richiesta e la copia sono esenti ai sensi dell’art. 25, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 4 e 5, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (v. Min. Fin. Ris. 20 aprile 1993, n. 391804, Ris. 4/10/01, n. 151/E). In tali casi sono fatti salvi i diritti di copia. Se la copia del verbale è richiesta con dichiarazione di conformità all’originale, si applica l’imposta di bollo sia sulla istanza che sulla copia rilasciata.
c) CPI: il certificato di prevenzione incendi predisposto all’esito del positivo sopralluogo sulle attività ih fascia C, già sottratto alla normativa sulla c.d. decertificazione di cui all’art. 15 Legge n. 183/2011 (circ. n. 2973 del 13/06/2012 del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), è esente in quanto non rientra nella definizione di cui all’art. 1, lett. f del D.P.R. n. 445/2000 ed è rilasciato obbligatoriamente in base all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 e non su non su istanza del cittadino.

attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio: l’attestazione di rinnovo periodico è esente per le medesime considerazioni fatte in merito alla SCIA.

nulla osta di fattibilità e verifiche in corso d’opera: le istanze sono soggette ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, mentre gli atti emanati in riscontro sono soggetti ai sensi dell’art. 4 della stessa.

Si precisa, da ultimo, che nulla muta relativamente ai restanti-procedimenti (valutazione del progetto, deroga) che non sono stati oggetto di modifiche normative.
 

il direttore centrale
(Dattilo)