Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 04 marzo 2020, n. 6102 - Riconoscimento del beneficio contributivo per i lavoratori esposti all'amianto. Decadenza dall’azione giudiziale


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 04/03/2020

 

 

Rilevato che
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.5934/2017, in accoglimento del gravame dell’INPS ed in riforma della pronuncia impugnata, rigettava il ricorso proposto da G.M. inteso ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo previsto dall’art.13, comma 8 della legge 257/1992 per i lavoratori esposti all’amianto per oltre un decennio;
sosteneva la Corte che la domanda giudiziale proposta da G.M. con il ricorso depositato il 2 marzo 2009 fosse stata azionata ben oltre il termine di decadenza di tre anni e trecento giorni previsto dall’art.47, comma 2 D.P.R. n. 639/1970, computato a far tempo dalla domanda amministrativa all’INPS del 12.6.2003 avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.M. con un motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso;
è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;
 

 

Considerato che
con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art.47, comma 2 D.P.R. n. 639/1970 in materia di decadenza dall’azione giudiziale per conseguire prestazioni previdenziali, atteso che nel caso in cui la domanda amministrativa sia presentata, come nella specie, da soggetto già pensionato, la stessa risulta diretta esclusivamente all’incremento della prestazione pensionistica già in godimento , con inapplicabilità della decadenza in argomento, secondo la distinzione operata dalle Sezioni Unite n. 12720 del 2009;
il ricorso è manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza consolidata; ed invero, secondo l’indirizzo interpretativo, qui condiviso, che - con precipuo riferimento alla disciplina della decadenza in materia di azione giudiziale volta a conseguire i c.d. benefici contributivi di cui all’art 13 comma 8 della legge 257/1992 e succ. mod. - si è sviluppato, a partire dal 2008 (con la sentenza n. 12685/2018), e via via consolidato, attraverso molte pronunce (anche di manifesta infondatezza, cfr., in particolare, Cass. sent. nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 e n. 11400 del 2012; n. 9416/2014), la stessa disciplina della decadenza in discorso (anche prima della modifica apportata all’art. 47 del dpr cit. con l’introduzione del 6° comma da parte del d.l. n.98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111) si applica a tutte le tipologie di azioni aventi ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione ad amianto; “siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione” (Cass. ordinanza 9416/2014).
La tesi risulta giustificata, per un verso, in quanto i benefici previdenziali non attengono alla rivalutatone dei ratei di pensione, ma soltanto alla rivalutazione dei contributi (sentenza n. 12685/2008). E, per altro verso, poiché si tratta di prestatone previdenziale autonoma ancorché dotata di una sua indubbia strumentalità ai fini del conseguimento e/o dell’aumento delle prestazioni pensionistiche (Cass. 14531/2012, 4409/2014, 14472/2012, 11093/2012, Cass. 3605/2012).
Ne consegue, perciò, che ai benefici contributivi in questione non possa riconoscersi l’esenzione dal regime decadenziale che prima della novellazione dell’art. 47 del dpr 639/1970 (operata dal d.l. n.98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 cit.) veniva invece riconosciuta nei casi di azioni in materia di adeguamento delle prestazioni pensionistiche già riconosciute in un importo inferiore a quello dovuto (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 6491/1996 e n. 12720/2009).
Come già detto, tale indirizzo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, vale sia per i lavoratori pensionati sia per quelli non pensionati (Cass. n. 1269/2012, n. 14472/2012) in quanto la disciplina della decadenza ex art. 47 dpr cit si applica anche alla rideterminazione, per sopravvenuto mutamento della posizione contributive, dell’esposto già pensionato.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ex art 360 bis c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo in favore dell'INPS.
Non si provvede sulle spese nei confronti della parte resistente che non ha svolto sostanziale attività difensiva.
Avuto riguardo all’esito del giudizio sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, di cui all’art 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
 

 

P.Q.M.
 

 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle processuali in favore dell’INPS che liquida in complessivi € 1800 di cui € 1600 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma all’adunanza camerale del 25/09/2019