Cassazione Civile, Sez. 6, 05 marzo 2020, n. 6370 - Infortunio della ragazza immagine all'interno della discoteca. Errore di diritto della sentenza di merito che respinge la domanda di risarcimento danni


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 05/03/2020

 

 

Rilevato che:
1. con sentenza n. 6 pubblicata l'11.7.2018 la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in accoglimento dell'appello di Billionaire s.r.l. e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di L.M., di risarcimento danni conseguenti all'infortunio sul lavoro verificatosi il 12.8.2009 presso la discoteca Billionaire sita in Porto Cervo;
2. la Corte territoriale ha accertato, in fatto, che la L.M., assunta dalla predetta società quale ragazza immagine per il periodo dal 23.6.2009 al 31.8.2009, in data 12.8.2009 aveva riportato "una ferita lacero contusa alla gamba destra provocata da una bottiglietta di vetro posizionata su uno dei tavolini che costituiscono l'arredamento del locale: bottiglietta caduta dal tavolino a seguito del colpo inferto dalla stessa L.M. nello scendere da un muretto sul quale era salita per svolgere la propria attività lavorativa";
3. ha ritenuto che la presenza, nel locale adibito a discoteca, di zone riservate ad alcuni clienti ed arredate con tavolini su cui erano sistemate bottiglie di bibite pronte all'uso, non costituisse violazione di alcuna norma di sicurezza e fosse peraltro ben nota alla L.M. che, all'epoca dell'infortunio, lavorava in quel locale già da circa cinquanta giorni;
4. i giudici d'appello hanno definito imprudente la condotta della lavoratrice che era salita su un muretto per ballare (attività quest'ultima compresa nella prestazione lavorativa), rilevando come non fosse stata neanche allegata la circostanza di una prassi delle ballerine di esibirsi salendo sui tavolini o sui muretti oppure una richiesta in tal senso di parte datoriale; hanno escluso che potesse ravvisarsi una violazione delle regole di sicurezza nella condotta del responsabile del personale che, alla vista della L.M. sul muretto, l'aveva invitata a scendere senza costringerla, non essendo quest'ultima condotta esigibile e praticabile; né poteva ravvisarsi l'inadempimento datoriale nel non aver impedito che la ballerina salisse sul muretto per ballare;
5. la Corte di merito ha comunque ritenuto irrilevante, ai fini del nesso causale, la mancata costrizione della dipendente, ad opera del datore, affinché scendesse dal muretto in quanto la L.M. non era caduta mentre ballava sul muretto ma si era infortunata poiché, nell'atto di scendere dal muretto, aveva urtato un tavolino provocando la caduta della bottiglietta e così riportando le ferite diagnosticate;
6. avverso tale sentenza L.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Billionaire s.r.l.;
7. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
8. la società Billionaire s.r.l. ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..
 

 

Considerato che:
9. col primo motivo del ricorso L.M. ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., del decreto del Ministero dell'Interno del 19.8.1996, art. 4.1., del d.lgs. n. 81/2008, degli artt. 22 e 138 c.c.n.l. Turismo;
10. ha sostenuto come nel locale non fossero rispettate le norme di sicurezza a causa del sovraffollamento e dei tavolini sempre carichi di bottiglie e bicchieri, non tempestivamente 
ritirati dai camerieri; ha rilevato come la sentenza impugnata non avesse accertato d'ufficio l'adempimento da parte datoriale agli obblighi di informazione e formazione del personale dipendente; ha affermato che la condotta della L.M., il cui compito era intrattenere i clienti ballando vicino a loro, non potesse considerarsi abnorme o scollegata dal normale procedimento lavorativo e che il mero invito a scendere dal muretto (ammesso che la L.M. stesse ballando lassù) non fosse sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di sicurezza;
11. col secondo motivo di ricorso la L.M. ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132 c.p.c., sul rilievo che la stessa non contenesse una motivazione logica dell'assunto, dato per assodato, secondo cui la L.M., prima dell'infortunio, si trovasse sul muretto a ballare anziché di fianco al tavolino;
12. col terzo motivo di ricorso la L.M. ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici d'appello considerato incontroverso che la predetta si trovasse sul muretto, senza rilevare l'inattendibilità dei testi (C. e B.), ritenuta invece dal Tribunale;
13. il primo motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento;
14. costituisce indirizzo costante di questa Corte quello secondo cui il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento, da intendersi come fatto da cui sia desumibile l'inadempimento datoriale, ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017; n. 34 del 2016; n. 16003 del 2007);
15. si è ulteriormente precisato che in materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. n. 27127 del 2013; n. 798 del 2017; n. 16026 del 2018);
16. nel caso in esame, in base a quanto accertato dalla Corte di merito sulla dinamica dell'infortunio, quest'ultimo si è verificato mentre la L.M., scendendo da un muretto ove era salita per ballare, urtava contro un tavolino provocando la caduta di una bottiglia ivi collocata i cui cocci la ferivano;
17. la lavoratrice, il cui compito era quello di ballare vicino ai clienti del priveè, ha allegato e dimostrato che stava svolgendo la propria prestazione lavorativa (esistenza dell'obbligazione lavorativa), che l'infortunio si è verificato per la presenza di bottiglie sui tavoli in mancanza di un tempestivo ritiro delle stesse da parte dei camerieri (fatto da cui è desumibile l'inadempimento) e che la caduta di una bottiglia le aveva provocato lesioni alla gamba (evento lesivo e derivazione causale dello stesso dalle condizioni di lavoro);
18. a fronte di tale ricostruzione fattuale, la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'adempimento degli obblighi di protezione da parte del datore di lavoro;
19. in particolare, i giudici di appello non hanno preteso, come invece imposto dall'art. 2087 c.c, l'adempimento da parte della società dell'onere di prova sull'adozione di misure, anche innominate, atte ad eliminare la condizione di rischio dovuta alla presenza di bottiglie sui tavolini vicino a cui la L.M. doveva esibirsi ballando ed anzi hanno ritenuto inesigibile un simile onere;
20. la sentenza impugnata inoltre, dopo aver definito imprudente la condotta della L.M. che era salita sul muretto per ballare, ha considerato tale condotta quale causa esclusiva dell'incidente, come tale idonea a recidere il nesso causale tra la descritta condizione di pericolo e l'infortunio verificatosi; in tal modo la decisione d'appello si è posta in contrasto con l'interpretazione costante data da questa Corte all'art. 2087 c.c., quale norma che impone al datore di lavoro di prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata (cfr. Cass. n. 16026 del 2018);
21. le considerazioni svolte rivelano l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di merito nell'applicazione dell'art. 2087 c.c. e inducono ad accogliere il primo motivo di ricorso; risultano assorbiti i residui motivi;
22. la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al giudice d'appello che si individua nella Corte d'appello di Cagliari, per un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell'adunanza camerale del 18.12.2019