Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Giunta Regionale
Agenzia Regionale Sanitaria
PF Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro

Nota 6 marzo 2020, prot. n. 3110
 

Alle Associazioni di Categoria regionali
Alle Organizzazioni Sindacali
Agli Ordini dei Medici
Ai Medici Competenti
Agli Studi di Consulenza di sicurezza sul lavoro della Regione Marche
E. p,c, Al Direttore dell’ASUR Marche
Ai Direttori delle Aree Vaste ASUR
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste ASUR
Alla Regione Marche - Ufficio Attività produttive, lavoro e istruzione

 

OGGETTO: nota informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus

Si trasmette in allegato la nota in oggetto con preghiera di favorirne la massima diffusione sul territorio regionale.
Il documento è consultabile e scaricabile dal sito: http://www.regione.marche.it/ars/
Si ringrazia per la collaborazione.

Cordali saluti
 

IL DIRIGENTE
PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro
Dr. Fabio Filippetti

 

NOTA INFORMATIVA PER LE AZIENDE DEL TERRITORIO MARCHIGIANO, NEL PERIODO DI EPIDEMIA DA NUOVO CORONAVIRUS.
 

Come ormai noto, l'epidemia di COVID-19 rappresenta una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ovvero un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale (Organizzazione Mondiale della Sanità- OMS, 31.1.20).
Ciò comporta per l'OMS la definizione di raccomandazioni e misure temporanee che, pur non essendo vincolanti per i Paesi, hanno significato sul piano pratico e politico nella gestione dei possibili contagi (viaggi, commerci, quarantena, screening e trattamento).
La rapida evoluzione dello scenario epidemico, l'aumentato rischio di diffusione del contagio e di impatto del Covid-19 a livello globale, hanno portato l'OMS ad elevare la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale "molto alto” (Rapporto OMS n. 39 del 28.2.20).
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), che monitora i vari focolai e fornisce valutazioni del rischio per guidare gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea nella pianificazione delle azioni, non esclude che il numero dei casi in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni/settimane, trattandosi di una situazione in rapida evoluzione.
Il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale è affidato al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
A livello locale, ai fini della gestione dell'emergenza, la Regione Marche con Decreto Presidenziale n. 286/2019 ha costituito il Gruppo Operativo Regionale Emergenze Sanitarie (GORES) che dal 27.1.2020 è attivo per supportare la gestione della risposta alla epidemia da COVID-19.
Le note operative ad oggi emesse dal GORES sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, dei Decreti Ministeriali ed altri atti delle Autorità Competenti, forniscono indicazioni per le azioni regionali in risposta all'allerta sanitaria al fine di contenere la diffusione del Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2).
A tal fine è prevista l'adozione di una serie di misure di sanità pubblica:
• identificazione rapida dei casi sospetti da parte dei medici delle cure primarie da parte di MMG, PLS e Continuità Assistenziale (con specifiche istruzioni operative);
• identificazione rapida dei casi sospetti da parte dei medici del SET118/Pronto Soccorso/ Punti Primo intervento/Personale Aeroporto (con specifiche istruzioni operative);
• diagnosi e corretta gestione dei casi (con specifiche istruzioni operative per l'emergenza territoriale/ospedaliera);
• identificazione e follow-up dei contatti (con specifiche istruzioni operative per i Dipartimenti di Prevenzione);
• prevenzione e controllo delle infezioni negli ambienti sanitari, garantendo la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie, inclusi i servizi di pronto soccorso;
• attuazione di appropriate misure igienico-sanitarie da parte della popolazione generale, anche attraverso azioni di informazione e comunicazione.
Inoltre è istituito il Numero Verde Regionale Coronavirus 800936677, attivo dalle ore 8 alle ore 20, oltre al Numero Verde 1500 del Ministero della Salute.

Considerata l'emergenza in corso e la crescente attenzione sull'evento epidemico, è importante garantire una corretta informazione, per la quale si raccomanda di consultare i siti ufficiali delle varie Istituzioni: le direttive e le raccomandazioni ad oggi disponibili, promuovono le misure di prevenzione e protezione che, seppur di carattere generale, rappresentano l'unico sistema efficace per controllare e limitare la diffusione del virus ma, per raggiungere obiettivi di efficacia, necessita della diffusione capillare e della collaborazione responsabile di tutta la collettività.
In particolare sono pervenute ai Servizi PSAL dell'ASUR Marche ed alla PF Prevenzione e promozione della salute dell'Agenzia Regionale Sanitaria, numerose richieste di chiarimenti circa il ruolo delle aziende nell'ambito dell'emergenza in corso e sull'impatto in termini di tutela della salute dei lavoratori. Non c'è dubbio che i luoghi di lavoro rappresentano un ambito importante per amplificare l'attività di sensibilizzazione sui comportamenti corretti da tenere per ridurre la trasmissione del virus e il rischio di contagio.
Gli atti emanati non forniscono istruzioni mirate alla prevenzione del rischio COVID-19 nei luoghi di lavoro, fatta eccezione per l'attività degli operatori sanitari, direttamente coinvolti nell'allerta e nella gestione dei casi di COVID-19 sospetti/probabili/confermati, dei contatti stretti e dei malati: in questi casi esistono procedure specifiche di segnalazione, sorveglianza, gestione del rischio e della prevenzione.

A chiarimento delle misure da adottare nelle aziende dei vari settori lavorativi, è stato elaborato il documento “Prevenire la diffusione di COVID-19 nei luoghi di lavoro” (allegato alla presente nota) che fornisce alcune indicazioni elementari per datori di lavoro, addetti del Servizio di Prevenzione Protezione (SPP e RSPP), medici competenti, Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), per la gestione dell'attuale emergenza sanitaria nelle rispettive aziende.
Il documento è organizzato su quattro livelli di informazioni:
A) Alcune raccomandazioni generali per prevenire la diffusione di COVID-19 sul posto di lavoro
B) Rischi, potenziali o in atto, da COVID-19 negli ambienti di lavoro nell'attuale situazione epidemica
C) Informazioni generali su COVID-19
D) Informazioni specifiche sui casi di COVID-19
ed è strutturato con domande secondo il modello FAQ, non ha la pretesa di sostituirsi ai documenti o alle indicazioni già elaborate e messe a disposizione dalle Istituzioni attraverso gli atti Regionali e Nazionali ma si pone l'obiettivo di offrire un contributo semplice per sottolineare come, le realtà produttive del territorio, possono farsi parte attiva nella diffusione capillare e nella sensibilizzazione circa le “buone pratiche comportamentali” da tenere nella lotta alla espansione dell'epidemia.
La Vostra collaborazione è importante per raggiungere l'obiettivo comune della tutela della salute di tutta la collettività.
 

Il Dirigente
PF Prevenzione e Promozione Salute nei luoghi di lavoro
dott. Fabio Filippetti

 

PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Le informazioni in merito alla diffusione del COVID-19 sono in continuo aggiornamento e, considerata la eccezionalità della situazione, devono essere ottenute dai siti delle fonti ufficiali quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e i siti delle Regioni, attenendosi alle raccomandazioni pubblicate.
 

A) Alcune raccomandazioni generali per prevenire la diffusione di COVID-19 sul posto di lavoro

Si precisa che le misure di igiene e di prevenzione pubblicate attraverso i principali siti istituzionali, sono valide per contrastare la diffusione dell'infezione in qualsiasi ambiente, sia di vita che di lavoro.
Le raccomandazioni sono peraltro valide per contrastare la diffusione di qualunque tipologia di virus, non solo del nuovo Coronavirus.
Tuttavia di seguito vengono riassunte alcune “regole di base” ad utilizzo dei datori di lavoro delle aziende di vari comparti (per il comparto sanità sussistono inoltre specifiche procedure e misure di prevenzione/protezione da rischi biologici).

Promuovere il regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di dipendenti ma anche appaltatori, clienti, visitatori
• Collocare distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%) in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili nei luoghi di lavoro. Assicurarsi che i dispenser siano regolarmente ricaricati.
• Esporre manifesti che promuovono il lavaggio delle mani e le modalità per il lavaggio efficace (scaricabili dal sito del Ministero della Salute -sezione: Opuscoli e poster o altri siti).
• Utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale...) per promuovere l'abitudine al lavaggio delle mani.
• Assicurarsi che lavoratori, visitatori, appaltatori, clienti ecc. abbiamo facile accesso ai luoghi per il lavaggio delle mani con acqua e sapone in quanto il lavaggio, rimuovendo il virus dalle mani, ne impedisce la diffusione.

Promuovere una buona “igiene respiratoria” sul posto di lavoro
• Esporre manifesti che promuovono “l'igiene respiratoria” (scaricabili dal sito del Ministero della Salute, sezione: Opuscoli e poster o altri siti). Utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale.).
• Assicurarsi che siano disponibili sul posto di lavoro fazzoletti di carta. Mettere a disposizione anche bidoni chiusi per lo smaltimento igienico dei fazzoletti utilizzati e lavare le mani.
• Una corretta “igiene respiratoria” contribuisce a ridurre la diffusione del virus.

Assicurare una buona pulizia e igiene dei posti di lavoro
• La pulizia degli ambienti di lavoro, così come quelli domestici, va effettuata regolarmente nel rispetto dei principi di igiene dei luoghi di lavoro e ambienti di vita.
• Le superfici (es. scrivanie e tavoli) e gli oggetti (ad es. telefoni, tastiere, maniglie, porte, corrimano, ecc.) devono essere puliti regolarmente. Si consiglia almeno una pulizia giornaliera con semplici disinfettanti che sono in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).
La regolare pulizia aiuta a ridurre il rischio, in quanto la contaminazione delle superfici è uno dei modi in cui COVID-19 può diffondersi.
• Solo nei locali ove abbiano soggiornato casi confermati, come da indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/20 par. “Pulizia ambienti non sanitari”, la pulizia deve prevedere:
- uso di acqua e detergenti comuni e successiva. Per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo la pulizia. Per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, va utilizzato etanolo al 70%, dopo pulizia con detergente neutro;
- adeguata ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia;
- particolare attenzione alle superfici toccate frequentemente: ad es. porte, finestre, corrimano, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari;
- tende, tessuti, biancheria per la casa vanno lavati con acqua calda a 90° e detergente, se possibile con aggiunta di ipoclorito di sodio.
Qualora debba essere sanificato un locale nel quale ha soggiornato una persona alla quale è stata confermata infezione da COVID 19, durante le operazioni vanno utilizzati Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) filtranti di tipo FFP2 o FFP3.

Utilizzo in azienda di sale mense e/o sale adibite a pause/relax.
• Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le norme igieniche già previste dal sistema HCCP.
• Non vi sono evidenze che la trasmissione del virus avvenga anche tramite gli alimenti.
• Analogamente a quanto disposto per le pubbliche amministrazioni (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20) si evidenzia l'opportunità di adottare misure di turnazioni, per garantire un adeguato distanziamento tra i lavoratori che effettuano la pausa pranzo e per evitare l'affollamento delle sale di uso comune.

Ulteriori misure che si possono adottare, per limitare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro.
Analogamente a quanto disposto per le Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 6/2020 (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20), se possibile:
• preferire modalità di smart work- lavoro flessibile- lavoro agile per lo svolgimento della propria attività lavorativa, privilegiando tra i destinatori di tale svolgimento i lavoratori portatori di patologie (soggetti più fragili in merito allo sviluppo di eventuali complicanze di COVID19, specialmente patologie respiratorie e cardiache), lavoratori pendolari che usano servizi di trasposto pubblici ed i lavoratori sui quali grava la cura dei figli (anche in relazione ad eventuali ordinanza di chiusura delle scuole d'infanzia e dei servizi di asilo nido);
• rinviare a data da destinarsi le trasferte di lavoro nelle “aree rosse” Italiane e altre aree in cui è attualmente attivo il focolaio epidemico;
• limitare le occasioni di incontri congressuali/riunioni a favore di modalità telematiche o di video conferenza;
• in caso di viaggi improrogabili, consultare il sito del Ministero della Salute per la raccomandazione per i viaggiatori e il sito dell'OMS per i consigli aggiornati per il traffico internazionale in relazione allo scoppio del nuovo coronavirus 2019-nCoV.

Obblighi del lavoratore
Analogamente a quanto disposto per le pubbliche amministrazioni (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20), visto anche l'art. 20 del 81/2008, qualora i lavoratori provengano dalle “aree rosse” interessate dall'epidemia (italiane o estere) o abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente (contattando il numero verde regionale 800936677) anche ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

È IMPORTANTE tenersi informati sugli aggiornamenti normativi in tema di Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVI-19.
Le misure statuite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono variare al variare della diffusione dell'epidemia, con possibili ripercussioni anche sulle attività lavorative delle diverse zone di rischio (regioni, province e comuni) ad oggi individuate negli allegati 1-2-3 del Decreto 1 marzo 2020.
 

B) Rischi, potenziali o in atto, da COVID-19 negli ambienti di lavoro nell'attuale situazione epidemica.

Il COVID-19, qualora vi sia esposizione potenziale o attuale in ambiente di lavoro, rientra tra gli agenti di rischio oggetto di valutazione ai sensi del D.Lgs 81/08?
Nell'attuale contesto di allerta, è stato più volte chiesto dai datori di lavoro delle aziende del territorio regionale se “si configura la necessità di effettuare una revisione della valutazione del rischio alla luce del rischio biologico da nuovo coronavirus”.
Il D.Lgs 81/08 all'art. 28 comma 1, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e di adottare le misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio contenendo l'esposizione.
Ancor prima, l'art. 2087 del codice civile prevede un obbligo generale prevenzionistico di particolare rilievo: fa obbligo al datore di lavoro di “adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In merito al rischio biologico, l'art. 266 del D.Lgs 81/08, precisa che le norme di cui al titolo X si applicano a “tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”, senza esclusione di quelle in cui tale rischio non derivi dalla “deliberata intenzione di operare con agenti biologici” (es. quelle riportate a titolo esemplificativo nell'Allegato XLIV del D.Lgs 81/08).
Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19, rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D.Lgs 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Di ciò il Datore di Lavoro deve tener conto nella Valutazione dei Rischi di cui all'art. 271 del D.Lgs 81/08, in analogia ad altri rischi biologici “sociali” che sono invece espressamente previsti nell'allegato XLVI della norma (ad esempio i virus influenzali A, B e C) i quali, in circostanze particolari, possono interessare con un impatto significativo qualunque ambiente di lavoro.
 

Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta del caso, individuate nel rispetto del principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere, sempre in relazione all'evoluzione dell'epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti.


In riferimento alla attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si rimarca che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale (decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell'agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro.
Ciascun datore di lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, dovrà verificare le modalità di adozione di tali indicazioni negli ambienti di lavoro della propria azienda.
È rilevante però distinguere le realtà aziendali in cui si ha un uso deliberato di agenti biologici (ad esempio laboratori di ricerca microbiologica) o in cui si ha una possibilità di esposizione, connaturata alla tipologia dell'attività svolta (strutture sanitarie) da tutte le altre attività nelle quali un'esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell'attività svolta bensì discende esclusivamente dalle peculiari condizioni di contesto epidemiologico.
Si possono pertanto distinguere due macro-situazioni con approccio differenziato al “rischio da nuovo Coronavirus”:

1. Aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell'attività svolta.
• Per le strutture sanitarie e veterinarie trova applicazione specifica l'art. 274 del D.Lgs 81/08
• Per i laboratori e gli stabulari trova applicazione specifica l'art. 275 del D.Lgs 81/08
• Per i processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e4 trova applicazione specifica l'art. 276 del D.Lgs 81/08.
Il Datore di Lavoro delle aziende di cui sopra verifica se le misure di prevenzione e protezione, già previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e conseguentemente adottate nella realtà operativa, sono adeguate a controllare il rischio biologico per i lavoratori nel contesto epidemiologico attuale, con specifico riferimento al COVID-19.
I possibili esiti sono due:

a) le misure di prevenzione e protezione già adottate, sono adeguate ai fini del controllo dell'esposizione a COVID- 19 e della sua trasmissione: è sufficiente mantenere un atteggiamento prudente di costante monitoraggio dell'andamento epidemiologico e, se del caso, di un conseguente aggiornamento della valutazione alla luce delle disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale;

b) le misure di prevenzione e protezione già adottate potrebbero non essere adeguate ai fini del controllo dell'esposizione a COVID-19 e della sua trasmissione: il datore di lavoro, con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, aggiorna la valutazione dei profili di rischio per i lavoratori anche solo potenzialmente interessati, individua ed attua ulteriori misure di prevenzione/protezione e provvede al costante monitoraggio delle disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale in conseguenza dell'andamento epidemiologico.

2. Aziende nelle quali l'esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell'attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale.
Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus.
Qualora il rischio generico sia aggravato dalla collocazione geografica del luogo di lavoro in una “zona rossa” ovvero in una “zona gialla” (individuate con specifici atti regionali/nazionali secondo le definizioni del DL n. 6 del 23.02.2020) le criticità correlate al COVID-19 vanno affrontate con approcci ed azioni di livello superiore, secondo le indicazioni di volta in volta emesse dalle Autorità competenti.
• Qualora il rischio generico sia aggravato dalla presenza, entro una data popolazione lavorativa, di casi sospetti, casi probabili, casi accertati o contatti stretti così come definite dagli atti nazionali/regionali del caso (vedi sezione D Informazioni specifiche sui casi di COVID-19), vanno applicate le misure di prevenzione e protezione previste per ciascuno di tali quattro scenari (Allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute emessa in prima versione il 22.01.2020, ultimo aggiornamento del 27.02.2020).
 

A tale riguardo si enfatizza l'importanza del ruolo attivo del Medico Competente a supporto del Datore di Lavoro e dell'organizzazione aziendale nel suo complesso.

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Si fa presente che nell'attuale situazione epidemica, ai fini di contrasto della diffusione del COVID-19, una misura importante è senz'altro rappresentata dal controllo degli accessi agli ambienti di lavoro:
• dei soggetti esterni all'organizzazione aziendale (clienti, fornitori di beni e servizi, utenti, visitatori etc.)
• dei soggetti interni all'azienda che rientrano al lavoro dopo un'assenza per qualunque motivo.
In occasione del controllo degli accessi, il Datore di Lavoro può legittimamente esigere che vengano fornite informazioni utili alla valutazione e al controllo del rischio di trasmissione e diffusione di COVID-19, ad esempio secondo lo schema che segue:

Gestione dell'accesso agli ambienti di lavoro da parte di soggetti esterni all'azienda e soggetti interni all'azienda che rientrano al lavoro dopo un'assenza.
La persona proviene da un'area a rischio o comunque ha soggiornato in un'area a rischio* ?
□ No             STOP
□ Sì           <![if !vml]><![endif]>  vai alla domanda successiva
Il periodo del soggiorno nell'area a rischio è compreso negli ultimi 14 giorni?
□ No           STOP
□ Sì         <![if !vml]><![endif]>     vai alle indicazioni sottostanti.
Se entrambe le risposte sono affermative:
- se possibile, rinviare l'ingresso della persona negli ambienti di lavoro aziendali fino a che non siano trascorsi 14 giorni dal suo rientro dall'area a rischio;
- se ciò non è possibile, attenersi alle procedure di precauzione indicate negli atti nazionali in vigore;
- invitare comunque il soggetto a comunicare la circostanza di cui trattasi al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per residenza, come da Decreto Legge 23 febbraio 2020, art. 1 comma 2 lettera i) per gli adempimenti previsti dal Decreto stesso.
* Per aree a rischio si intendono, ai fini di questa specifica procedura con aggiornamento alla data del 01/03/2020 , tutta la Cina e i Comuni italiani in cui sia stata accertata una trasmissione locale di COVID-19 come da Allegato 1 (comuni: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo' Euganeo), Allegato 2 (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Pesaro-Urbino, Savona) e Allegato 3 (province Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona) del DPCM 1 marzo 2020.

Controllare sistematicamente i siti istituzionali per l'aggiornamento tempestivo di eventuali estensioni/riduzioni delle aree a rischio.

C) Informazioni generali su COVID-19
Fonte: Ministero della Salute, Sezione FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti (www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp)

Cos'è il Nuovo Coronavirus?
Il nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente COVID-19), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan-Cina, nel dicembre 2019.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus si chiama “COVID-19” dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata

Quali sono i sintomi di COVID-19?
I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale.

Quanto è pericoloso il nuovo virus?
Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Generalmente i sintomi sono lievi ed a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non sviluppano sintomi né malessere.
La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali.
Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie.
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali ad es. diabete e malattie cardiache. Al momento, il tasso di mortalità è di circa il 2% (Fonte OMS).

Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio e si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata.
La via primaria di trasmissione è rappresentata da goccioline emesse dalle persone infette ad esempio tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Chi può contrarre l'infezione?
Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus oppure persone che sono state a contatto stretto con un caso confermato o probabile di COVID-19.
I paesi, le province, i territori o le città in cui è in corso la trasmissione comunitaria di SARS-CoV-2 sono aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus. Queste vanno differenziate dalle aree nelle quali sono presenti solo casi importati.

Quanto è importante l'igiene delle mani?
L'igiene delle mani può ridurre il rischio di infezione. Le mani vanno lavate spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
Si raccomanda inoltre di posizionare distributori dei gel alcolici con concentrazione di alcol al 60-85% nei luoghi affollati (aeroporti, stazioni ferroviarie, porti metropolitane, scuole, mercati, centri congressuali, centri commerciali).

Devo indossare una mascherina per proteggermi?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

A tal proposito si riporta uno stralcio del Documento WHO “Rational use of personal protective equipement for coronaviru disease 2019 (COVID-2019)” del 27/2/2020 per la corretta gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per il Coronavirus 2019 (COVID-19:
“L'attuale scorta globale di DPI è insufficiente, in particolare per le mascherine chirurgiche e i Facciali Filtranti. L'aumento della domanda nazionale e globale, dovuto non solo dal numero di casi COVID-19, ma anche da disinformazione, acquisti di panico e accumulo di scorte, sta comportando ulteriori carenze di DPI e DM.
La capacità di rispondere alle esigenze di DPI è limitata e l'attuale domanda di tali DPI rischia di non essere soddisfatta, specialmente per un uso diffuso e inappropriato. Si rende quindi necessario utilizzarli in modo appropriato, ottimizzando la loro disponibilità.
L'OMS indica le seguenti raccomandazioni:
• Il tipo di DPI utilizzato durante la cura dei pazienti COVID-19 varierà in base all'impostazione e al tipo di personale e di attività (tabella 1 allegata);
• gli operatori sanitari coinvolti nella cura diretta dei pazienti devono utilizzare i seguenti DPI: camice, guanti, mascherina chirurgica e protezione per gli occhi (occhiali protettivi o visiera);
• in particolare, per le procedure che generano aerosol (ad es.: intubazione tracheale, ventilazione non invasiva, tracheostomia, rianimazione cardiopolmonare, ventilazione manuale prima dell'intubazione, broncoscopia) gli operatori sanitari devono usare FFP2 o superiore, protezione per gli occhi, guanti e camici;
• i facciali Filtranti (ad es. FFP2 o superiore) sono stati utilizzati per un periodo prolungato durante precedenti emergenze di salute pubblica che coinvolgono malattie respiratorie acute quando questi scarseggiavano. Ciò si riferisce all'indossare lo stesso Facciale Filtrante mentre si prendono cura più pazienti che hanno la stessa diagnosi, senza rimuoverlo e l'evidenza ha indicato che mantengono la loro protezione quando vengono utilizzati per periodi prolungati. Tuttavia, l'uso di un Facciale per più di 4 ore può provocare disagio e deve essere evitato;

 

Per gli individui asintomatici, non è consigliabile indossare una qualsiasi tipologia di maschera. Indossare mascherine chirurgiche, quando non sono indicate, può causare costi inutili e un onere di acquisizione creando un falso senso di sicurezza che può portare all'abbandono di altre misure preventive essenziali .


D) Informazioni specifiche sui casi di COVID-19
Fonte: Ministero della Salute (Circolare n. 6360 del 27/2/20) a cui si rimanda per eventuali aggiornamenti (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp)

Chi è da considerare “caso” di COVID-19 ?
Sono fornite le seguenti definizioni di caso di COVID-19 per la segnalazione:
Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico:
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero

E

che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):
• essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19

oppure

• essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)*.
In presenza di soggiorno in zone con presunta trasmissione comunitaria si distinguono due scenari:
• una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria diffusa* soddisfa i criteri per l'esecuzione del test;
• una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria locale* o a bassa intensità necessita di valutazione clinica caso per caso, basata sulla situazione epidemiologica nazionale. Per l'esecuzione del test tenere conto del “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico” elaborato dal Gruppo di lavoro permanente del Consiglio Superiore di Sanità (sessione II).
* (https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov)

Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

In cosa consiste la segnalazione del caso?
I pazienti che rispondono alla definizione di “caso” devono essere segnalati entro 24 ore dalla rilevazione secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22/1/2020.
La segnalazione va effettuata dal medico che, a seguito della valutazione iniziale, identifica un caso sospetto e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e agli uffici regionali competenti.
Oltre alle informazioni contenute nella scheda di notifica, vengono raccolte ulteriori informazioni, per permettere l'attivazione di tutte le misure di sanità pubblica, incluso il rintraccio dei contatti.
UNA TEMPESTIVA CONFERMA DEI CASI È NECESSARIA PER GARANTIRE LA RAPIDA ED EFFICACE RINTRACCIABILITÀ DEI CONTATTI, FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELL'INFEZIONE E ALLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI.

Chi è da considerare “contatto stretto”?
Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
IL CONTENIMENTO DELLE INFEZIONI DA NUOVO CORONAVIRUS PASSA PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE PERSONE CHE HANNO AVUTO CONTATTI CON CASI CONFERMATI.

Come vengono identificati e gestiti i contatti?
I contatti dei casi confermati vanno gestiti per limitare la diffusione del virus: a tal fine è fondamentale identificarli il prima possibile per la presa in carico, per adottare appropriate azioni di isolamento ed eventuale la tempestiva attività diagnostica.
Pertanto, quando un caso sospetto si presenta all'attenzione delle strutture del SSR, viene attivato il Servizio Sorveglianza e Prevenzione Malattie infettive del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR competente per territorio, che raccoglie le informazioni epidemiologiche sugli ambienti di vita e di lavoro frequentati dal caso sospetto.
Questo al fine della:
- Identificazione rapida di altri casi sospetti
- Identificazione e follow-up dei contatti stretti di un caso confermato
La modalità di gestione dei casi e dei rispettivi contatti stretti, è rappresentata nello schema che segue.
 

Schema di gestione dei contatti di casi


 

Alcuni siti web utili per l'acquisizione di informazioni e degli aggiornamenti
È fondamentale che il Datore di Lavoro disponga di corrette informazioni di base, riguardo alla situazione di rischio da COVID-19 e provveda a far sì che tali informazioni riguardo al rischio da COVID-19 siano anche nella concreta disponibilità di tutti i soggetti verso i quali egli è in posizione di garanzia.
L'OMS e l'ECDC pubblicano tempestivamente ogni aggiornamento sui loro portali web, informazioni riportate anche sul sito del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).
Di seguito, sono elencati alcuni dei siti istituzionali più rappresentativi per ricercare informazioni e aggiornamenti sull'epidemia:

• Sezione FAQ del Ministero della Salute al sito:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id =228
• Materiali informativi disponibili sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)
 https://www.iss.it/?p=5108

• Evoluzione della situazione epidemica consultabile ai seguenti siti nazionali e internazionali:
o https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
o https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
o http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

• Indicazioni della World Health Organization (WHO) per la prevenzione della diffusione di COVID-19, ad uso dei datori di lavoro:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

• Normative, circolari, ordinanze delle regioni, note esplicative:
o https://www.gazzettaufficiale.it/
o http://www.regioni.it/newsletter/n-3785/del-25-02-2020/coronavirus-ordinanze-ultime-circolari-regionali-e-note-esplicative-20851/
o https://www.regione.marche.it/
o http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

• Per informazioni sulla sicurezza di viaggi, consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale alla Sezione “Focus Coronavirus COVID-19 Viaggiare Sicuri”:
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf

• Indicazioni della World Health Organization (WHO) per la prevenzione e il controllo delle infezioni respiratorie acute a rischio di epidemia e pandemia.
o https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
o https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf