Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 marzo 2020, n. 6444 - Domanda di risarcimento danni contro l'ISPESL per atti vessatori, irregolarità e mobbing. Ricorso inammissibile


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 06/03/2020

 

Rilevato che

1. C.G. aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ( ISPESL) con un primo ricorso, depositato il 3 marzo 2008 ed iscritto al n. 7441/2008, asserendo di essere stato oggetto di plurimi atti vessatori, iniziati già in epoca antecedente al luglio 1998, ed aveva domandato la condanna dell'istituto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti;
2. con successivo ricorso, depositato il 31.7.2008 ed iscritto al n. 25675/2008, lo stesso ricorrente aveva nuovamente convenuto in giudizio l'Istituto deducendo di essere stato ingiustamente escluso dal conferimento di un incarico dirigenziale tecnico scientifico e di avere intrapreso una serie di iniziative, anche penali, perché in occasione della formazione della graduatoria, approvata con delibera del 1° dicembre 1992, i titoli da lui vantati non erano stati correttamente valutati e perché la procedura presentava numerosi profili di irregolarità;
3. aveva, quindi, domandato la condanna dell'ente al risarcimento del danno morale e del danno patrimoniale, quantificato in misura pari alle differenze retributive, calcolate per il periodo marzo 1993/dicembre 2005, ed al maggior importo del trattamento pensionistico che avrebbe percepito qualora l'incarico fosse stato conferito;
4. il Tribunale, previa riunione dei giudizi, dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta con ricorso del 31 luglio 2008, perché relativa a vicende del rapporto antecedenti il 1° luglio 1998, e, quanto al primo ricorso, limitatamente ai fatti verificatisi sino a detta data, e, per il resto, rigettava nel merito la domanda, sia perché non sussistevano gli illeciti denunciati, sia per l'«inconsistenza assertiva e probatoria» dei danni dei quali era stato domandato il risarcimento;
5. la Corte d'Appello di Roma, adita da C.G. con due distinti atti di appello, dichiarata l'inammissibilità della seconda impugnazione, ha così statuito: «in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta la domanda del C.G. azionata con ricorso di primo grado iscritto al n. di r.g. 7441/2008»;
6. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che allorquando venga dedotto un inadempimento unitario dell'amministrazione, qual è il comportamento complessivo del datore di lavoro integrante una fattispecie di mobbing, non è ammissibile che sul medesimo rapporto e sulla stessa questione debbano pronunciarsi due giudici diversi e, pertanto, ha ritenuto di dovere esaminare anche le condotte verificatesi sino al 30 giugno 1998;
7. il giudice d'appello ha precisato al riguardo che il Tribunale, pur avendo dichiarato il difetto di giurisdizione, aveva poi esteso la cognizione all'intero periodo ed aveva ritenuto la domanda risarcitoria infondata sulla base di considerazioni che andavano richiamate e confermate, perché non adeguatamente censurate dall'appellante, il quale si era limitato a riproporre la tesi giuridica già esposta in primo grado, senza confrontarsi con gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata;
8. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.G. sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese l'INAIL, quale successore ex lege dell'ISPESL, con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ..
 

 

Considerato che
1. con il primo motivo, articolato in due punti, il ricorrente, in via principale, eccepisce ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, di natura extracontrattuale, formulata con il ricorso iscritto al n. 25675/2008 R.G. Tribunale di Roma;
1.1. precisa al riguardo che la motivazione della sentenza non contiene alcun argomento riferibile alla responsabilità «da ingiusto mancato conferimento di incarico dirigenziale, all'esito di procedura concorsuale illegittima» ed anche il dispositivo si riferisce al solo ricorso n. 7441/2008, rigettato nel merito una volta ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario;
1.2. in via subordinata, sempre con il primo motivo, è denunciata la violazione degli artt. 2043 e seguenti cod. civ. perché, quanto al mancato conferimento dell'incarico, C.G. aveva pienamente assolto all'onere della prova sullo stesso gravante ex art. 2043 cod. civ., dimostrando la condotta colposa dell'ente, che non aveva espletato la necessaria procedura concorsuale, illegittimamente sostituita da una selezione affidata a personale interno, ed aveva attribuito erroneamente i punteggi sottovalutando la posizione del ricorrente;
1.3. quest'ultimo aveva provato anche il danno evento, ossia il mancato conferimento dell'incarico, ed il danno conseguenza, ravvisabile nella diminuzione patrimoniale subita per effetto dell'altrui condotta colposa;
2. la seconda censura, riferibile al rigetto della domanda proposta con il ricorso n. 7441/2008, denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc .civ., l'insufficienza e l'illogicità della motivazione;
3. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni;
3.1. il primo motivo, riguardante la domanda risarcitoria azionata in primo grado in relazione al mancato conferimento di un incarico dirigenziale, è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.;
3.2. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);
3.3. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010);
3.4. dal principio di diritto, enunciato in via generale, è stata tratta la conseguenza che, qualora il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia «su una o più domande avanzate in primo grado è necessaria, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello» (Cass. n. 14561/2012);
3.5. a maggior ragione detto onere doveva essere assolto con rigore nella fattispecie per la complessità della vicenda processuale, nella quale, previa riunione di due distinti ricorsi, in primo grado era stato pronunciato il difetto di giurisdizione, in un caso con riferimento all'intera materia oggetto del contendere (ricorso iscritto al n. 25675/2008 R.G. Tribunale di Roma) nell'altro (ricorso iscritto n. 7441/2008 R.G. Tribunale di Roma) limitatamente alle condotte tenute dopo il 30 giugno 1998, ed avverso detta pronuncia erano stati proposti due distinti atti di appello, di cui uno dichiarato inammissibile, in quanto diretto ad integrare il precedente gravame;
3.6. in questo contesto, nel rispetto dell'onere di specifica indicazione imposto dal richiamato art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, riportando nel ricorso i passaggi significativi dell'atto di appello scrutinato nel merito (ossia quello iscritto al n. 6697/2009), che con quell'atto era stato specificamente censurato il capo della decisione relativo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione quanto al ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno derivato dal mancato conferimento, nell'anno 1992, di un incarico dirigenziale;
3.7. al riguardo si deve evidenziare che, ove il ricorso sia privo di un requisito di ammissibilità, non è possibile integrarlo con riferimento a fonti esterne, quale è la stessa sentenza impugnata, sentenza che, tra l'altro, nel caso di specie non contiene alcun elemento dal quale si possa desumere che la riforma parziale della pronuncia di primo grado, quanto alla giurisdizione, sia stata riferita anche al ricorso n. 25675/2008, al quale non fanno cenno né il dispositivo né la motivazione che, in punto di giurisdizione, evidenzia solo l'impossibilità di compiere una valutazione atomistica dei singoli episodi integranti la fattispecie del mobbing;
4. parimenti inammissibile è il secondo motivo, perché la censura, che denuncia la «illogicità della motivazione della sentenza», non è riconducibile al vizio di cui al riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014, ed inoltre non coglie pienamente la ratio della sentenza impugnata, con la quale i motivi di appello formulati avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno da mobbing sono stati ritenuti non infondati, bensì inammissibili per difetto della necessaria specificità (pag. 9 e 10 della sentenza impugnata);
5. si deve, poi, aggiungere che allorquando, come nella fattispecie, «la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali» ( Cass. S.U. n. 7074/2017);
5.1. a tanto il ricorrente non ha provveduto sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna di C.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
5.2. sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 11 dicembre 2019