D.P.G.R. 11710/1996 – 0376/Pres
“PIANO REGIONALE AMIANTO”
PROTOCOLLO TECNICO

“Linee di indirizzo e coordinamento per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie”
Versione approvata dal Comitato Regionale di Coordinamento art. 27 D.Lgs. 626/94
seduta 13.3.2006

 

A cura di : Poian Tullio(4) Zanette Maria Luisa(6), Arru Gavino(6), Bergamasco Virginio(5), Brisotto Roberto(5), Di Pasca Carmine(1), Fiori Francesca(3), Minniti Monica(1),  Procino Gianluca(3).
Operatori   delle   (1) ASS 1”Triestina”,  (2) ASS 2 “Isontina”,  (3) ASS 3 “Alto Friuli”,  (4) ASS 4 “Medio Friuli”,  (5) ASS 5 “Bassa Friulana”,  (6) ASS 6 “Friuli Occidentale”

 
 
Premessa
Il presente documento sostituisce le precedenti versioni del Protocollo tecnico “Linee di indirizzo e coordinamento per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie” (I versione-anno 1997 e II versione-anno 2000) elaborate nell’ambito del Piano Regionale Amianto al fine di favorire comportamenti omogenei tra le varie Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia.
Questo nuovo documento è conseguente all’emanazione di nuove normative tra cui la deliberazione che ha definito i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la bonifica dei beni contenti amianto, all’attività di formazione organizzata dalla Regione o dagli Enti autorizzati che ha consentito di abilitare un consistente numero di operatori rendendo superati di fatto alcuni precedenti contenuti, nonché all’esigenza di approfondire alcuni aspetti sulla base dell’esperienza maturata nel frattempo dagli operatori delle Unità Operative Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (U.O.P.S.A.L.) delle Aziende per i Servizi Sanitari (A.S.S.).
 
1. Requisiti Ditte – Formazione
Le Ditte che intendono effettuare la bonifica di materiali contenenti amianto, devono essere iscritte nella specifica sezione dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti “categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto”.
Il personale delle stesse impiegato nella bonifica dei materiali contenenti amianto dovrà essere in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi regionali di formazione, organizzati dalla Regione o da Enti da essa autorizzati.
Gli attestati di frequenza ai suddetti corsi, assieme alle idoneità sanitarie, dovranno costituire parte integrante del piano di lavoro di cui al paragrafo 2. E’ accettato il richiamo a documentazione precedentemente inviata nell’ambito di altri piani di lavoro recenti fatto salvo i necessari aggiornamenti.
 
2. Piani di Lavoro
Si richiede il Piano di Lavoro per qualsiasi rimozione di materiali in cemento amianto (M.C.A.), anche se questi sono rimossi da un magazzino o se sono materiali abbandonati al suolo; non solo per favorire un corretto smaltimento ma anche per salvaguardare dal rischio amianto gli operatori che eseguiranno i lavori e tutelare l’ambiente esterno da eventuali inquinamenti.
Il piano di lavoro redatto ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 277/91 dovrà essere presentato dalle ditte che hanno lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 303/56. Si precisa che tali lavoratori dovranno possedere i requisiti formativi di cui al punto 1) precedente.
Il proprietario dell’immobile che intende bonificare per proprio conto i  M.C.A.  non è tenuto, per legge,  a presentare il  piano di lavoro previsto  dall’art. 34 del Dlgs 277/91. In tali casi l’A.S.S. prenderà atto di eventuali comunicazioni di bonifica di MCA inviate per specifiche e motivate esigenze.
Si potranno accettare piani di lavoro “Standard” su interventi ripetitivi, predefiniti per tipologia, caratterizzati da estensione limitata e breve durata che devono comunque essere aggiornati in caso di modifiche.
Come prevede il  D.M. 20/08/99 che disciplina gli interventi di incapsulamento e confinamento di M.C.A. la presentazione del piano di lavoro ex. Art. 34 del Dlgs 277/91 è prevista solo nei casi che richiedono un trattamento preliminare  o la sostituzione di M.C.A. stessi.
E’ anche prevista la sola trasmissione all’organo di vigilanza di un piano di lavoro ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 277/91 contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell’ambiente esterno nel caso in cui si verifichi un superamento dell’esposizione personale dei lavoratori ai sensi dell’art. 31 del medesimo decreto nel corso delle lavorazioni di incapsulamento e sovracopertura.
Circa i contenuti  minimi richiesti nei piani di lavoro per interventi su amianto friabile e compatto si rimanda agli Allegati 1 per l’amianto compatto  e 3 per l’amianto friabile.
Relativamente ai sistemi di sicurezza da mettere in atto per la  rimozione di coperture in cemento-amianto non praticabili si rimanda all’Allegato 2.
Le Linee Guida dell’ISPESL “Per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto –Sistemi di arresto caduta” edite nel settembre 2004 e la Legge Regionale n. 64 del 23.12.2002 della Regione Toscana “Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernete la disciplina delle attività edilizie” (allegato 4) costituiscono riferimento per la prevenzione del rischio di cadute dall’alto nei cantieri di bonifica amianto.
 
3. Presenza in cantiere dell’A.S.S
Premesso che la frequenza, il tipo e il posizionamento dei monitoraggi nei cantieri di rimozione di amianto friabile devono essere proposti dalla ditta esecutrice dei lavori nel rispetto del D.M. 06/09/94, si ritiene che si debba rivolgere particolare attenzione alle seguenti misurazioni:
- campionamento giornaliero nello spogliatoio pulito dell’area di decontaminazione;
- campionamento personale nella zona di lavoro durante la scoibentazione;
- campionamento giornaliero esterno barriere di confinamento.
Si ritiene necessario che il personale addetto al campionamento e il laboratorio incaricato alle successive analisi rispettino quanto riportato all’allegato 5 del D.M. 14/05/1996.
Qualunque sia l’entità del cantiere di rimozione di amianto friabile, gli operatori degli UOPSAL saranno presenti almeno nella fase di collaudo iniziale e nella restituzione del cantiere.
 
4. Uso “Glove Bags”
L’uso di questa tecnica deve essere limitata  a interventi su tubazioni in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione. Le procedure da adottare e le restrizioni nell’uso della tecnica sono riportate nel D.M. 6/9/94 al punto 5b). Nel medesimo D.M. si riporta la necessità a livello precauzionale e prima dell’installazione del glove-bag di circoscrivere e confinare la zona dove deve essere installato il glove-bag (confinamento statico) a meno che non sia dimostrato nel piano di lavoro l’impossibilità tecnica di realizzarlo. Quando si usa il glove-bag senza confinamento statico può essere richiesto un campionamento personale; quando invece è associato ad un confinamento statico è richiesta, per la restituibilità del cantiere, una misurazione ambientale finale. Il sopralluogo da parte degli organi di controllo per l’ispezione visiva va  fatto sempre. 
 
5. Relazione Annuale art. 9 della Legge 257/1992
Per rendere omogenea la raccolta dei dati è stato predisposto un opportuno documento esplicativo (Allegato 5).
 
6. Relazione Annuale art. 7 del D.P.R. 08/08/1994
Ogni anno le ASS mandano alla Direzione Regionale dell’Ambiente la  relazione di cui sopra che potrà evidenziare lo stato di avanzamento del Piano Regionale Amianto. Le relazioni devono comprendere i seguenti dati così suddivisi:
a) nomi operatori responsabili degli interventi di prevenzione per gli addetti esposti al rischio amianto;
b) numero di interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture effettuati nel territorio, comparando i Piani di lavoro (ex art. 34 del Dlgs 277/91) e le relazioni annuali delle ditte (ex. art. 9 della Legge 257/92). Segnalare:
· il numero di piani notificati all’ASS suddivisi per amianto compatto e friabile;
· il numero di certificati di restituibilità rilasciati;
· il numero di piani di bonifica controllati con sopralluogo;
· il numero di campionamenti eseguiti;
· i nominativi delle ditte che sono state sanzionate per aver operato senza i piani di lavoro o le relazioni art. 9/257;
c) incontri tecnici con le imprese di bonifica;
d) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione, indicando:
· il numero di pareri igienico-sanitari rilasciati;
· il numero dei sopralluoghi;
· il numero dei campionamenti eseguiti.
 
7. Eventuale riutilizzo
Non ci sono elementi giuridici per impedire il riutilizzo delle coperture in cemento-amianto in buono stato da parte dello stesso proprietario. L’eventuale rimontaggio di tali coperture richiede l’osservanza del D.Lgs 277 e del D.M. 06.09.94.
Si sconsiglia, comunque, tale procedura.
 
8. Acquedotti
In attesa di una risposta da parte dei Ministeri dell’Ambiente e della Salute  sul quesito posto in merito alla gestione delle tubature in cemento-amianto non più utilizzate a seguito della realizzazione di nuove condotte, l’Amministrazione regionale ritiene possano sussistere due ipotesi:
a) la vecchia rete viene mantenuta di riserva al fine di un eventuale riutilizzo in caso di necessità;
b) le tubazioni vengono abbandonate perché definitivamente dimesse.
Nell’ipotesi sub a) non sussistono problemi, se non il permanere degli obblighi connessi alla proprietà. Nell’ipotesi sub b) le tubazioni assumono inevitabilmente la qualificazione di rifiuto e devono pertanto venir smaltite secondo la normativa vigente.
 
9. Fatturazione restituibilità dell’area bonificata:
In riferimento a quanto previsto dal D.M. 06/09/94, le A.S.S. applicano in maniera omogenea le seguenti voci del tariffario regionale,attualmente vigente, LR 0143/Pres. del 16/05/2005 publlicato sul BUR d.d. 1/6/2005:
in SEM: 
(Voce 5) - Sopralluogo  (moltiplicato per il numero di sopralluoghi effettuati per le attività connesse alla restituibilità del cantiere);
(Voce 52 – punto c)  -  campionamento su singolo filtro per analisi in SEM da moltiplicarsi per il numero di campioni effettuati per la restituzione secondo il D.M.6/9/94:
 (Voce 57) - Certificato di restituibilità  per cantieri di bonifica amianto.
in MOCF:
Preso atto della Circolare della Sanità n. 7 del 12.04.1995 è possibile, fermo restando la valutazione da parte delle singole ASS di casi specifici, effettuare il monitoraggio finale per la restituibilità mediante  metodica MOCF nel caso di interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti tecnici.
(Voce 5) - Sopralluogo  (moltiplicato per il numero di sopralluoghi effettuati per le attività connesse alla restituibilità del cantiere);
(Voce 52 – punto b) – prelievo su substrato idoneo  (per ora o frazione); 
(Voce 57) - Certificato di restituibilità  per cantieri di bonifica amianto.
Nel caso l’ASS esegua anche l’analisi dei campioni prelevati si aggiungono le seguenti voci :
(Voce 52 –punto d ) –preparazione complessa del campione;
(Voce 52 –punto g ) – conta delle fibre.
 
10. Fatturazione analisi di campioni in massa:
In caso di analisi di campioni in massa contenenti amianto per la determinazione qualitativa dello stesso si applicano le seguenti tariffe:
(Voce 52 –punto d)  -preparazione complessa del campione;
(Voce 52 –punto e)  - analisi microscopica.
 
11. Fatturazione collaudo cantiere per rimozione amianto friabile:
La normativa non prevede, a differenza della restituibilità dell’area, l’addebito delle spese al committente o alla ditta esecutrice dei lavori trattandosi di un’azione di vigilanza di natura preventiva decisa dalla A.S.S.
 
12. Richieste di interventi per discarica abusiva (abbandono di rifiuti contenenti amianto)
I Comuni dovranno inoltrare tali richieste all’ARPA quale ente competente.
 
13. Valutazioni sullo stato di conservazioni di M.C.A. in ambienti di vita
Tali richieste andranno indirizzate al Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. di norma rappresentato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
 

ALLEGATO 1

Contenuti minimi del Piano di Lavoro ex.art. 34 del Dlgs 277/91 per la rimozione di amianto compatto


Contenuti minimi del piano di lavoro ex. Art 34 del Dlgs 277/91 – Amianto CompattoEstremi del committente e firma dello stesso 

  • Estremi del proprietario se diverso dal committente

  • Ragione sociale della ditta esecutrice dei lavori, firma del piano da parte del legale rappresentante e:
    - nominativo del preposto di cantiere
    - incaricato della realizzazione e della sorveglianza del piano di lavoro (tel.)
    - copia iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti “categoria 10” (da inoltrarsi una volta e, successivamente, all’atto del rinnovo)

  • Sussistenza degli obblighi del D.Lgs 494/96 e specificazione relativa agli estremi delle figure coinvolte

  • Ubicazione del cantiere, corredata da:
    - Planimetria eventualmente corredata da: l’area interessata dall’intervento di bonifica, l’area in cui verrà stoccato il materiale in cemento amianto prima del trasporto in discarica autorizzata, la distanza rispetto all’abitato e/o ad altri fabbricati e, se del caso, estratto di mappa/corografia con evidenziata la modalità di accesso all’area di intervento;
    - documentazione fotografica.

  • Natura dei lavori

  • Durata presunta dei lavori

  • Destinazione d’uso dell’edificio, ubicazione del materiale da rimuovere ed eventuali edifici sensibili nelle vicinanze

  • Tipologia del materiale da rimuovere  e quantità stimata dello stesso (espresso in kg o q)

  • Stato di conservazione del materiale

Nel caso di coperture in cemento amianto da rimuovere si chiede anche:

Caratteristica delle coperture:

Tipo di copertura

Sistema di appoggio della copertura (Copertura a vista dall’interno)

Altezza della copertura dal suolo in metri, superficie, pendenza

Presenza di aperture (ad es. lucernari), di sottotetto

Tipo di soletta (Portante o no)     

Presenza di canali di gronda

Numero di lati prospicienti il vuoto

 

Protezione di terzi:

Terzi esposti
Misure di protezione
Modalità di informazione
 

Lavoratori addetti alla bonifica:
Elenco nominativo degli addetti
Idoneità sanitaria (invio a scadenza delle attestazioni)
Formazione (invio copia attestati alla prima presentazione del piano e ad ogni nuova assunzione)
 
Attrezzature

Elenco delle attrezzature e dei prodotti utilizzati
Copia delle schede di sicurezza dei prodotti e schede tecniche attrezzature (da inviarsi un'unica volta e qualora intervengano variazioni)


Dispositivi di protezione individuale

Descrizione delle tipologie dei DPI
Copia della nota informativa (da inviarsi un’unica volta e qualora intervengano variazioni )
Descrizione delle modalità di decontaminazione dei dpi/attrezzature
 

Misure di sicurezza adottate contro il pericolo di cadute dall’alto

Descrizione delle modalità di esecuzione dei lavori (da sotto o da sopra la copertura)
Modalità di accesso in quota
Misure antinfortunistiche adottate per impedire la caduta

- Ponteggio, parapetti, piattaforma aerea, reti, sottoponte, Dpi (tipologia dei DPI,  schede tecniche, calcolo del tirante d’aria del sistema anticaduta)
- Tipo di ancoraggio (punto fisso - linea) nel caso dei DPI
- Descrizione delle operazioni messe in atto per l’installazione dei DPC o DPI.


Modalità operative

Descrizione delle modalità d’intervento (incapsulamento, bonifica canali di gronda, smontaggio delle lastre,  impilamento lastre, pulizie finali della zona ecc.)
Descrizione delle modalità di decontaminazione del personale
Descrizione del confezionamento e trasporto del rifiuto

- ragione sociale del trasportatore
- ragione sociale della discarica
- Copia delle autorizzazioni del trasportatore e della discarica (da inviarsi un'unica volta o ad ogni modifica)


ALLEGATO 2
Sistemi di sicurezza da mettere in atto su coperture non praticabili


SISTEMI DI SICUREZZA DA METTERE IN ATTO  SU COPERTURE NON PRATICABILI (1)
 

COPERTURE PORTANTI
1. Utilizzo di Dispositivi di protezione collettiva lungo i lati prospicienti il vuoto quali:
· Ponteggi;
· Parapetti (certificati) (A);
2. Dove possibile rimozione dall’interno di piattaforme autosollevanti;
3. Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (contro le cadute dall’alto) quando non è possibile quanto previsto ai punti precedenti.

(A) La  Norma Uni 8088 in caso di pendenze:
Ø  inferiori al 15%  prevede uso di  parapetto normale di altezza pari o maggiore ad 1metro;
Ø  compresa tra il 15 e 50% uso di parapetto normale di altezza pari o maggiore a 1,20 metri;
Ø  superiore al 50% uso di parapetto pieno di altezza maggiore di 1,20 metri;
Ø  con pendenze superiori al 15% devono essere inoltre utilizzate tavole di camminamento listellate in senso orizzontale opportunamente ancorate per consentire spostamenti senza rischio di scivolare.
 
COPERTURE NON PORTANTI
1. Dove possibile rimozione da sotto all’interno di piattaforme autosollevanti o sottoponti, o “trabatello”;
2. utilizzo di dispositivi di protezione collettiva per prevenire le cadute lungo il perimetro abbinati a sottoponti o  reti di sicurezza
3. utilizzo di dispositivi di protezione collettiva per prevenire le cadute lungo il perimetro abbinati a dispositivi di protezione individuali (solo con caduta totalmente prevenuta) e camminamenti atti a prevenire le cadute per sfondamento della copertura;
4. utilizzo di Dispositivi di Protezione individuali e camminamenti quando non è possibile nessuna delle precedenti misure (B).

(B) In caso di utilizzo di dispositivi individuali si dovrà in primo luogo privilegiare la caduta totalmente prevenuta, successivamente la caduta contenuta o limitata e infine la caduta libera.
Nel caso di caduta libera è importante valutare lo spazio libero di caduta in sicurezza sotto il sistema di arresto affinché l’operatore non urti il suolo o altri ostacoli eventualmente presenti.
 
(1) La norma UNI 8088 definisce “coperture non praticabili” quelle sulle quali non è possibile l’accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall’alto e contro i rischi di scivolamento.
 

ALLEGATO 3
Contenuti minimi del Piano di Lavoro ex art. 34 del Dlgs 277/91 per la rimozione di amianto friabile

 

Contenuti minimi del piano di lavoro ex Art. 34 del Dlgs 277/91 – Amianto Friabile
Estremi del committente e firma dello stesso
Estremi del proprietario se diverso dal committente.
Ragione sociale della ditta esecutrice dei lavori, firma del piano da parte del legale rappresentante e:
   ○ nominativo del preposto di cantiere
   ○ incaricato della realizzazione e della sorveglianza del piano di lavoro (tel.)
   copia iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti “categoria 10” (da inoltrarsi una volta e, successivamente, all’atto del rinnovo)

Sussistenza degli obblighi del D.Lgs 494/96 e specificazione relativa agli estremi delle figure coinvolte
Ubicazione del cantiere, corredata da:
   Planimetria eventualmente corredata da: l’area interessata dall’intervento di bonifica, l’area in cui verrà stoccato il materiale in cemento amianto prima del trasporto in discarica autorizzata, la distanza rispetto all’abitato e/o ad altri fabbricati e, se del caso, estratto di mappa/corografia con evidenziata la modalità di accesso all’area di intervento;
   documentazione fotografica.
Natura dei lavori
Durata presunta dei lavori
Destinazione d’uso dell’edificio, ubicazione del materiale da rimuovere ed eventuali edifici sensibili nelle vicinanze
Tipologia del materiale da rimuovere  e quantità stimata dello stesso (espresso in kg o q)
Stato di conservazione del materiale
Lavoratori addetti alla bonifica:
   Elenco nominativo degli addetti
   Idoneità sanitaria (invio a scadenza delle attestazioni)
   ○ Formazione (invio copia attestati alla prima presentazione del piano e ad ogni nuova assunzione)
Attrezzature
   Elenco delle attrezzature e dei prodotti utilizzati
   Copia delle schede di sicurezza dei prodotti e schede tecniche attrezzature (da inviarsi un'unica volta e qualora intervengano variazioni)
Dispositivi di protezione individuale
   Descrizione delle tipologie dei DPI
   Copia della nota informativa (da inviarsi un’unica volta e qualora intervengano variazioni )
   Descrizione delle modalità di decontaminazione dei dpi/attrezzature.
 
Descrizione dei lavori di bonifica
Preparazione delle aree di lavoro
   Delimitazione delle aree di cantiere e cartellonistica di sicurezza;
   Esclusione di eventuali sistemi di ventilazione (se presenti);
   Pulizia preliminare;
   Sgombero materiali amovibili;
   Messa in sicurezza degli impianti tecnologici (elettrico, termico, …);
   Installazione e caratteristiche dell’impianto elettrico e di illuminazione di cantiere;
   Gruppo elettrogeno con avviamento automatico.
Confinamento statico del cantiere
   Sigillatura dell’area mediante politenatura (spessore dei teli, numero dei teli, etc);
   Sigillatura oggetti non amovibili;
   Unità di decontaminazione personale (caratteristiche strutturali, dimensionali e sua collocazione);
   Unità di decontaminazione rifiuti (caratteristiche strutturali, dimensionali e sua collocazione).
Confinamento dinamico del cantiere
   Numero e caratteristiche degli estrattori (minimo due);
   Portata (almeno 5 ricambi/ora);
   Caratteristiche filtri;
   Posizionamento estrattori (quando possibile, all’interno del cantiere) e ubicazione delle bocchette di espulsione;
   Procedure per la sostituzione dei filtri;
   Procedure operative in caso di interruzione dell’energia elettrica di rete;
   Procedure operative in caso di guasto/malfunzionamento dell’estrattore.
Procedure di collaudo del cantiere
   Controllo visivo;
   Prova della tenuta con fumogeni;
   Collaudo della depressione mediante l’ausilio di fialette fumogene.
Tecniche di bonifica
   Descrizione dei lavori di bonifica e loro sequenza cronologica (tecniche di rimozione, modalità di raccolta dell’amianto rimosso, procedure di pulizia periodica del cantiere quando questi ha una durata superiore ad un giorno);
   Protezione dei lavoratori contro rischi diversi (lavori in quota, rischio elettrico, microclima, etc..);

  Predisposizione di un “registro giornaliero di lavoro” (nominativo del personale impiegato nella bonifica, tempo di permanenza nella zona rossa, pause/turnazioni prescritte dall’Organo di Vigilanza,  inconvenienti occorsi durante i lavori e soluzioni adottate, etc.);
   Piano di monitoraggio (frequenza campionamenti, nominativo del laboratorio incaricato delle analisi, modalità di comunicazione dei risultati, soglie di allarme e procedure di emergenza e quanto riportato al punto 3 Protocollo tecnico) .
Smaltimento rifiuti
   Modalità di imballaggio;
   Modalità di allontanamento dal cantiere (pulizia primo sacco, secondo insaccamento, etc.);
   Modalità di movimentazione e trasporto nell’area di stoccaggio temporaneo che andrà precedentemente individuata;
   Ragione sociale e autorizzazioni del trasportatore.
   Ragione sociale della discarica.
Pulizie finali
   Descrizione delle procedure di pulizia finale con asportazione del primo telo;
   Attrezzature impiegate nei lavori di pulizia.
 

ALLEGATO 4
Linee Guida Dell’ISPESL “Per la scelta,l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto –Sistemi di arresto caduta” edite nel 2004
 Legge Regionale n. 64 del 23.12.2002 della regione Toscana “Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernete la disciplina delle attività edilizie”

 

Le Linee Guida dell’ISPESL  “Per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto –Sistemi di arresto caduta” edite nel 2004 sono disponibili presso il sito:

http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/Monteporzio/linee%20guida%20DPI%20anticaduta.pdf

e presso ogni UOPSAL della Regione.
 
La Legge Regionale n. 64 del 23.12.2002 della regione Toscana  recante “Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernete la disciplina delle attività edilizie” è disponibile presso
presso ogni UOPSAL della Regione e su questo stesso sito in formato *.pdf.
 

ALLEGATO 5
Relazione annuale ex. Art. 9 della Legge 257/92
Modulo come da Circolare n. 124976 del 17/02/1993


Fonte: regione.fvg.it