Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2020, n. 10209 - Sfruttamento di braccianti agricoli


 

 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 29/01/2020

 

Fatto

 

1. Con ordinanza del 08/05/2019, il G.i.p. del Tribunale di Marsala applicava A.G. (oltre che a A. F., M.B. e U.L.), ritenendo sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett, c), c.p.p., la misura cautelare dell'obbligo di residenza nel comune di Marsala e disponeva il sequestro preventivo delle quote sociali e dei beni di proprietà della Società Cooperativa Colombaia, in relazione ai reati di cui agli arti. 81, 110, 603-bis, commi 1, n. 2, 2 e 4 nri. 1 e 3, c.p. e 3, L. 205 del 1993.
1.1. Con provvedimento del 13/05/2019 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha provveduto alla nomina del difensore d'Ufficio nell'interesse della Colombaia soc. coop., in considerazione della preclusione, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 231/2001, per il rappresentante legale della Colombaia soc. coop., A.G., indagato nel presente procedimento per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo, di nominare un difensore di fiducia.
1.2. Con l'ordinanza del 12/06/2019, il Tribunale del Riesame di Trapani, adito dagli interessati, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di A. F., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Marsala; in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse della COLOMBAIA soc. coop., annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Marsala limitatamente al conto corrente n. 452/010/002574 intrattenuto dalla Colombaia soc. coop. presso la CREDEM di Marsala e, per l'effetto, disponeva l'immediata restituzione di tale conto corrente alla predetta società; rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di A.G. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Marsala, che confermava nel resto.
2. Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione A.G. e COLOMBAIA soc. coop. (in persona del legale rappresentante prò tempore), a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) violazione di legge sotto il profilo del fumus commissi delicti per erronea applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 603-bis c.p. ratione temporis vigente nonché per mancanza di motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. a fronte delle modifiche introdotte dalla legge n. 199 del 2016, entrata in vigore in data 4/11/2016. Deducono che gli indagati sono considerati quali diretti datori lavoro e l'attribuzione di questa qualifica segnala già l'infondatezza in diritto dell'ipotesi accusatoria atteso che trascura di considerare che il datore di lavoro non può inquadrarsi tra i soggetti attivi della fattispecie incriminatrice almeno nella formulazione previgente all'entrata in vigore della legge n. 199/2016, che annoverava tra i possibili soggetti attivi esclusivamente l'intermediario. Sostengono che il provvedimento impugnato non ha argomentato circa il requisito dell'«approfittamento dello stato di bisogno» e questa carenza argomentativa sottovaluta uria componente fondamentale della fattispecie, in assenza della quale potrebbero finire con l'assumere rilievo anche comportamenti sostanzialmente inoffensivi. Affermano che la motivazione dell'ordinanza impugnata, nel resto, manca dell'analisi critica degli indici di sfruttamento che costituiscono il presupposto applicativo imprescindibile della fattispecie incriminatrice in esame alla luce della severità del trattamento sanzionatorio. Assumono che le sommarie informazioni dei lavoratori non hanno pertanto trovato riscontro rispetto a profili essenziali per potersi sostenere la perpetrazione di minacce, violenze ovvero intimidazioni, e ciò neppure nella successiva attività di indagine della polizia giudiziaria nell'ambito del presente procedimento penale. Rimarcano che, con riferimento al periodo successivo al 04/11/2016, il Tribunale di Trapani ha trascurato di tener presente che l'assunzione di sommarie informazioni da parte dei lavoratori condotta dalla polizia giudiziaria si è esaurita in data 01/12/2016; per il periodo intercorso tra il 04/11/2016 (data di entrata in vigore della legge n. 199/2016) ed il 01/12/2016 non risulta però in quali condizioni i soggetti sentiti a s.i.t abbiano lavorato, al fine di poter rendere conto delle condizioni di sfruttamento.
II) violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p. e mancanza di motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sotto i profili della concretezza e dell'attualità del pericolo di protrazione e di aggravamento delle conseguenze dannose dei reati ipotizzati; violazione dell'art. 3 della legge n. 199/2016 in relazione alla mancata applicazione del controllo giudiziale dell'azienda e dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per mancanza di motivazione sulla proporzionalità e sulla adeguatezza del sequestro preventivo rispetto al grado delle esigenze cautelari genericamente ravvisate. Deducono che il Tribunale di Trapani ha sostanzialmente riconosciuto che il provvedimento impugnato non è stato motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ritenendo sufficiente che il provvedimento medesimo sia stato adeguatamente motivato in ordine al pericolo di recidiva; con questo assunto tuttavia il Decidente ha manifestato di aver trascurato che il G.I.P. del Tribunale di Marsala con unico provvedimento aveva disposto tanto la misura cautelare personale quanto la misura cautelare reale; posto però che queste misure si basano su presupposti diversi, tanto il G.I.P. quanto il Tribunale di Trapani avrebbero dovuto procedere secondo una valutazione autonoma degli uni e degli altri presupposti e manifestare siffatta valutazione con autonoma motivazione. Affermano che tra il momento della applicazione della misura cautelare reale (ed anche di quella personale) ed il momento di presunto accadimento dei fatti addebitati nonché della acquisizione delle relative emergenze investigative intercorre uno iato temporale di oltre tre anni. Assumono la sussistenza di ripercussioni negative sui livelli occupazionali derivanti dal sequestro preventivo e l'utilità di applicare nei confronti del complesso aziendale della Colombaia soc. Coop., di cui l'A.G. è il legale rappresentante prò tempore, la misura meno grave del controllo giudiziale al sensi dell'art. 3 della legge n. 199 del 2016; al riguardo, il Tribunale di Trapani ha erroneamente ritenuto che nessun elemento di valutazione era stato addotto dalla difesa mentre dal contenuto dell'istanza si ricava l'allegazione di un rischio concreto della interruzione dell'attività imprenditoriale per il trasferimento della gestione dei beni da professionalità tipiche a professionalità nuove, e magari non perfettamente allineate con il settore produttivo di riferimento, ed in ragione della cura e delle competenze che richiede l'attività agricola da svolgersi da parte di un soggetto qualificato secondo tempi predeterminati in considerazione del suo oggetto.
 

 

Diritto

 


3. I ricorsi sono infondati e non possono essere accolti.
4. Va premesso che questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), (così Sez. Un., sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; conforme sez. 5, sentenza n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa). Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi. In altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione.
4.1. Nel caso che occupa, i ricorrenti, sotto il profilo del formalmente rappresentato vizio di legittimità basato, in realtà, su questioni attinenti prevalentemente alla asserita illogicità della motivazione, tentano di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza fisica o dalla presenza di motivazione apparente; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità (se non manifesta), così come quelle che sollecitano una differente valutazione dei requisiti di applicabilità del sequestro preventivo per giungere a conclusioni differenti e, per i ricorrenti, più favorevoli.
5. Ciò posto, in replica alla doglianza sub I), mette conto, innanzitutto, evidenziare che, a differenza delle misure cautelari personali quelle reali non richiedono, per la loro applicazione, la sussistenza di gravi indizi e particolari esigenze cautelari, essendo sufficienti il "fumus commissi delicti" (l'esistenza di un procedimento penale per un fatto considerato astrattamente come reato) e "periculum in mora" (la sussistenza della concreta possibilità che la disponibilità del bene possa pregiudicare le esigenze preventive o conservative che si vogliono realizzare) (v. anche Corte costituzionale sentenza 17 febbraio 1994, n. 48; Sez. Un., n. 4 del 25/03/1993 Cc. -dep. 23/04/1993- Rv. 193117¬8: nell'occasione il Supremo Collegio ha stabilito che le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; ne consegue che ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi; il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato). D'altro canto, ove si ^ introducesse in sede di gravame un potere di controllo sul merito della regiudicanda, si assisterebbe ad una specie di «processo nel processo» che sposterebbe, allargandolo, il tema del decidere da quello suo proprio della verifica del pericolo della libera disponibilità di taluni beni, all'oggetto del procedimento principale.
5.1. Occorre, poi, rilevare che, a norma del previgente art. 603-bis c.p., il delitto in questione poteva essere commesso solo dall'intermediario/reclutatore (il c.d. "caporale") e non anche dal datore di lavoro ma a condizione che questi non fosse concorrente del primo. Occorre, quindi, osservare che, nel caso che occupa, la contestazione provvisoria (anche nel capo b) si riferisce a fattispecie concorsuali in cui, tra i concorrenti, son ricompresi sia soggetti astrattamente qualificabili come "datori di lavoro" sia soggetti per i quali tale qualifica non emerge nitidamente (in particolare U.L.). Allo stato, quindi, non appare possibile escludere la sussistenza del delitto in parola a carico dei "datori di lavoro" concorrenti: tale accertamento, ovviamente, compete solo al giudice del merito.
5.2. Al di là delle precisazioni che precedono, deve ritenersi che il Tribunale della cautela reale abbia, ampiamente e senza smagliature logiche, motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge. In particolare, per ciò che attiene al "fumus commissi delicti", il Collegio territoriale ha minuziosamente elencato le fonti indiziarie individuandole nelle «coerenti, concordi e riscontrate dichiarazioni rese dai lavoratori [...] o dai loro familiari» oltre che nell'attività di osservazione operata direttamente dalla p.g., nei sopralluoghi effettuati dal personale dello S.Pre.S.A.L. dell'A.S.P. di Trapani e nei risultati delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche. Da tali elementi, il Giudice del riesame ha tratto -ineccepibilmente in questa sede- il convincimento che gli indagati reclutavano «operai generici, prevalentemente di nazionalità rumena, trasportandoli sui campi da lavoro per impiegarli quali braccianti agricoli, sotto stretta sorveglianza, alle vessatorie condizioni descritte nei capi di imputazione, sottoponendoli ad una grave forma di sfruttamento [...] Gli indagati, infatti, assoggettavano i lavoratori ad un orario di lavoro estremamente penoso, senza riconoscere periodi di riposo, ferie o permessi retribuiti per malattia; corrispondevano una paga del tutto irrisoria (circa € 30,00 al giorno, a fronte di un orario lavorativo di 10 ore) e inferiore a quella prevista dai contratti collettivi (intorno a € 60,00 lorde al giorno, a fronte di un orario lavorativo di ore 6,30) e violavano la normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. [...] i lavoratori in questione, di nazionalità rumena, si trovavano in una situazione di stato di bisogno, chiaramente riconoscibile e ben nota agli indagati. Sotto tale profilo risulta che i lavoratori accettavano le soverchianti condizioni di lavoro imposte dagli indagati, in quanto si trovavano in condizioni economiche e familiari assai disagiate. A ciò deve, poi, aggiungersi che gli indagati erano soliti rivolgere minacce ai lavoratori per dissuaderli dall'avanzare richieste sulla retribuzione e sull'orario di lavoro e per indurli ad accettare le penose condizioni di lavoro imposte. [...] E ciò anche con riferimento al periodo successivo al 4.11.2016, allorché entrò in vigore la riforma dell'art. 603 bis c.p. e venne introdotta la confisca obbligatoria ex art. 603 bis.2. c.p.».
6. Quanto alle censure sub II), occorre premettere che il Tribunale del riesame ha dato atto che «il GIP del Tribunale di Marsala ha disposto il sequestro delle quote sociali e dei beni appartenenti alla Colombaia scc. coop., in primo luogo, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. in vista della successiva confìsca ex art. 603 bis.2. c.p. in relazione alle condotte ascritte al capo c) della rubrica, limitatamente al segmento temporale intercorrente tra il 4.11.2016 e l’1.12.2016. A tal fine il GIP del Tribunale di Marsala, tenuto conto della circostanza che i lavoratori sfruttati espletavano lavoro per conto della citata società cooperativa, ha ritenuto sussistente il vincolo di pertinenzialità delle quote della Colombaia soc. coop. e dei suoi beni rispetto al reato di cui all'art. 603 bis c.p., trattandosi di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato contestato.», precisando, inoltre, «che tutti gli indagati avevano di fatto la disponibilità dei beni della società, a prescindere dal fatto che fossero legali rappresentanti della Colombaia soc. coop. [...] o che fossero meri soci o che non fossero neanche soci [...] Al contempo, deve ribadirsi che i beni aziendali della Colombaia soc. coop. non possono considerarsi come appartenenti a "persona estranea al reato". [...] In altri termini, la società ha costituito lo strumento giuridico di cui gli indagati si sono serviti per la commissione dei reati e i relativi beni aziendali sono stati strumentalizzati per la commissione dei reati in quanto destinati in modo continuativo allo svolgimento dell'attività dei lavoratori sfruttati. Pertanto, deve concludersi che i beni aziendali della Colombaia soc. coop. sono confiscabili in quanto servirono o furono destinati alla commissione del reato contestato al capo c) della rubrica».
6.1. A seguito delle premesse di cui sopra, il Tribunale del riesame ha logicamente e congruamente derivato anche la sussistenza del requisito del "periculum in mora" posto che la libera disponibilità dei beni aziendali in sequestro «potrebbe consentire la reiterazione del reato, tanto più che tra i soci della cooperativa figurano alcuni familiari degli indagati». Cosi esponendo, il giudicante della cautela ha pure dato un condivisibile senso al termine "recidiva" utilizzato dal G.I.P. dell'ordinanza genetica giacché tale termine -inteso come "reiterazione del reato"- conserva valenza sia in ambito cautelare "personale" che "reale", ridondando -in quest'ultimo- anche l'attualità del "periculum in mora".
6.2. In ordine, poi, alla doglianza relativa alla mancata applicazione della misura di cui all'art. 3 L. 199/2016, mette conto rilevare che tale misura è obbligatoria solo nel caso in cui l'interruzione dell'attività imprenditoriale derivante dal sequestro preventivo (per altro, nel caso che occupa, limitato a quote societarie, a un capannone, ad automezzi e ad attrezzature e non all'intera azienda) possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Nella specie, le generiche affermazioni difensive non appaiono sorrette da idonea documentazione neppure quella attestante -ad esempio- la completa regolarizzazione dei lavoratori ed il pieno adeguamento dell'impresa alle prescrizioni antinfortunistiche, a nulla rilevando il decorso del tempo dai fatti. Correttamente, quindi, il Tribunale della cautela ha ritenuto che «non merita accoglimento la richiesta difensiva di sostituzione del sequestro preventivo con il controllo giudiziale dell'azienda ai sensi dell’art. 3 L. 199/2016, atteso che [...] difetta, non avendo i difensori neanche allegato alcuno specifico e concreto elemento di valutazione, il presupposto (derivante dall'interruzione dell'attività imprenditoriale) delle ripercussioni negative sui livelli occupazionali o della compromissione del valore economico del complesso aziendale».
7. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica dell'ordinanza impugnata, immune da vizi ed assolutamente plausibile, deve ritenersi che i ricorsi pongono solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione dei presupposti di legittimità del sequestro preventivo, per tradursi nell'offerta di una diversa (e per i ricorrenti più favorevole) valutazione dei fatti. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (v. Sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).
8. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/01/2020