Categoria: Normativa regionale
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Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2020, n. 034/ Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con DPReg. 178/2015.
B.U.R. 18 marzo 2020, n. 12

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'articolo 3, comma 27 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale;
VISTO il successivo comma 30 della citata legge regionale, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 27, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;
VISTO il proprio decreto 28 agosto 2015, n. 0178/Pres. con cui è stato emanato il “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale”;
VISTA la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) che in particolare:
- all'articolo 9, comma 1, lettera o) prevede la competenza della Regione alla approvazione, con deliberazione di Giunta regionale, di “linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio”;
- all'articolo 11, comma 2 introduce, relativamente ai Comuni, come condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali in materia di rifiuti, l'osservanza degli adempimenti connessi agli applicativi regionali O.R.So e A.R.Am. di cui al comma 1, lettere e) ed f) del medesimo articolo;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2229 del 20 dicembre 2019 di approvazione delle suddette linee guida secondo cui per valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità di un manufatto contenente amianto trovano applicazione le seguenti metodologie: l'algoritmo AMLETO per la valutazione delle coperture in amianto e l'algoritmo VERSAR per la valutazione dei manufatti contenenti amianto presenti all'interno degli edifici;
ATTESO che il regolamento emanato con proprio decreto n. 0178/Pres./2015, ai fini della formazione della graduatoria degli interventi finanziabili sulla base della situazione di pericolosità del manufatto in amianto da rimuovere, prende in considerazione solo l'indice di pericolosità derivante dall'applicazione dell'algoritmo VERSAR;
VISTO il testo del “Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con D.P.Reg 178/2015” e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 21 febbraio 2020;
 

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con D.P.Reg 178/2015”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

FEDRIGA
 

Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con D.P.Reg.178/2015.

Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 178/2015
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 178/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 dopo la parola: « (VERSAR) » sono inserite le seguenti: « per manufatti ubicati all'interno di edifici oppure mediante algoritmo per la valutazione delle coperture in cemento amianto - AMLETO per le coperture esterne »;
b) dopo la lettera e) del comma 2 sono inserite le seguenti:
« e bis) dichiarazione attestante l'osservanza degli adempimenti di cui all'art.11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);
e ter) indicazione del codice identificativo ID_Unità assegnato nel certificato di mappatura all'atto di inserimento del manufatto oggetto dell'intervento nell'applicativo Archivio regionale amianto A.R.Am; »;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2 bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 34 /2017, l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2, lettera ebis) è condizione necessaria per l'accesso al contributo. ».

Art. 2 Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 178/2015
1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 178/2015 è sostituito dal seguente:
« 2. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi indicati all'allegato B:
a) indice di pericolosità, da 1 a 6, del manufatto da rimuovere calcolato con l'algoritmo VERSAR: punti da 12 a 3;
b) indice di pericolosità, da A a D, del manufatto da rimuovere calcolato con l'algoritmo AMLETO: punti da 5 a 11. ».

Art. 3 Modifiche all'articolo 9 del D.P.Reg. 178/2015
1.Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 178/2015 è aggiunto il seguente:
«1bis. La dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000 contiene l'attestazione dell'assolvimento degli adempimenti relativi all'inserimento dei dati di avvenuta rimozione e smaltimento dell'amianto nell'applicativo regionale Me.L.Am ai fini della generazione dell'attestato di convalida con l'indicazione dell'ID_Unità assegnato al manufatto oggetto di rimozione. »

Art. 4 Sostituzione dell'allegato A al D.P.Reg. 178/2015
1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 178/2015 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 5 Sostituzione dell'allegato B al D.P.Reg. 178/2015
1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 178/2015 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

 

Allegati