LE MISURE DEL DECRETO-LEGGE CURA ITALIA
Decreto-legge recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Il commento della Cgil

 

UNA SECONDA MANOVRA
Il 16 marzo 2020 il Governo vara un maxi-decreto da 25 miliardi di euro con norme e misure finanziarie di contenimento dell'emergenza sanitaria ed economica scatenata dal Coronavirus, di cui 10 miliardi al lavoro e oltre 3 miliardi per sanità.
I titoli del provvedimento si concentrano principalmente su sostegno al reddito e al lavoro, welfare e ammortizzatori sociali, liquidità per famiglie e imprese, sospensione e rinvio di tasse e imposte, incentivi alle attività produttive, semplificazioni, assunzioni e investimenti nella P.A.
Con questa manovra, contando anche il risparmio pubblico e il minore deficit registrato nel 2019 rispetto alle previsioni, si arriverebbe comunque al 3,3 per cento di indebitamento netto in rapporto al PIL. Naturalmente, tale stima dipende fortissimamente dal livello del PIL (nominale) che si raggiungerà a fine 2020 e, più precisamente, dall'impatto dell'emergenza sull'economia così come dagli effetti positivi delle stesse misure messe in campo.
I calcoli del MEF contano su un cosiddetto “effetto leva”, dovrebbe poter attivare circa 340 miliardi di euro nell'economia italiana. Dal punto di vista macroeconomico, tale leva potrebbe essere realizzata sulla base delle seguenti correlazioni:
• Un aumento del finanziamento al SSN, gli investimenti, le assunzioni e le misure di sostegno all'occupazione pubblica, agiscono direttamente sulla domanda e sulla crescita del PIL come spesa pubblica autonoma e si calcola un elevato “moltiplicatore” dei redditi.
• Il blocco licenziamenti, il finanziamento e l'estensione degli ammortizzatori sociali hanno un effetto di contenimento della caduta dei redditi e dell'occupazione, pur aumentando la propensione al risparmio.
→ In generale, potrebbe essere utile - oltre alla previsione di Eurobond quindi di strumenti finanziari europei - mobilitare risparmio privato nazionale (es. social o green bond).
• I contributi e gli incentivi alle imprese e ai settori più “esposti”, oltre che il sostegno finanziario diretto, comportano un effetto economico più “difensivo”, che contiene la flessione della produzione e del valore aggiunto, anche per impedire disoccupazione e sottoccupazione. Invece, i contributi e gli incentivi alle imprese e alla generalità dei settori produttivi in modo più “selettivo” (es. Art. 64), con la finalità di rafforzare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, genera una qualificazione della produzione e dell'organizzazione del lavoro, che indirettamente aumenta la produttività e sostiene la crescita.
→ Investimenti pubblici diretti potrebbero incrementare notevolmente il moltiplicatore di queste misure, riconducibili alla politica industriale.
• Il sostegno finanziario indiretto alla liquidità a famiglie e imprese, soprattutto per le PMI, attraverso soprattutto il sistema bancario e assicurativo, tende a mantenere i livelli produttivi e occupazionali delle attività produttive, nonché i consumi individuali.
→ In prospettiva, il supporto finanziario può portare a una moltiplicazione importante degli investimenti privati, oltre quelli già programmati.
• La sospensione dei mutui di imprese e famiglie può rappresentare un aumento della domanda autonoma, con l'effetto di ridurre le aspettative negative di insolvenza.
→ Un ruolo fondamentale per aumentare la leva finanziaria e riportarla all'economia reale devono assumerlo la BCE e la Banca d'Italia, garantendo strumenti che indirizzino il maggior flusso monetario direttamente ai soggetti economici, oltre che agli intermediari finanziari.
Il Governo, inoltre, conta sulle istituzioni europee e sulla riprogrammazione di fondi europei per un nuovo provvedimento ad aprile per garantire la crescita auspicata. Crediamo che siano necessari sul versante europeo strumenti straordinari: non si può affrontare con un quadro di regole immutate un evento che determinerà effetti pesantissimi sull'intero continente europeo. Ciò significa cancellazione del Fiscal compact e del patto di stabilità, emissione di eurobond, investimenti consistenti per sostenere welfare e politiche di sviluppo sostenibili, omogeneizzazione delle regole fiscali, revisione consistente delle regole sugli aiuti di Stato.
In sede di elaborazione del DEF 2020, occorrerà definire gli investimenti e le riforme con cui aggiornare il quadro macroeconomico programmatico e dare coerenza agli indirizzi, agli interventi e alle misure disposte per contrastare l'emergenza, anche in vista della prossima Legge di Bilancio.
Il provvedimento è un primo importante intervento dal punto di vista economico, richiesto nei saldi totali anche dalla nostra organizzazione (almeno un punto di PIL per sostenere l'emergenza sanitaria ed economica). I contenuti recepiscono una serie di richieste sul versante del sostegno al lavoro (estensione ammortizzatori, divieto di licenziamenti, nessuna deroga sugli accordi sindacali per ammortizzatori, sostegno alle famiglie etc..) e del potenziamento del sistema sanitario nazionale (assunzioni e risorse per la sanità pubblica). Il prossimo decreto già annunciato per il mese di aprile dovrà oltre che continuare a sostenere il lavoro e le filiere produttive più esposte, prevedere una strategia economica che attraverso investimenti mirati possa costruire le condizioni di una ripresa dello sviluppo del nostro paese nella direzione di sostenibilità sociale e ambientale.

Per agilità di lettura e per rendere evidenti gli aspetti maggiormente salienti e le criticità presenti tali azioni saranno commentate, di seguito, nel loro insieme evitando il dettaglio relativo ad ogni singolo articolo.
Come chiave complessiva di lettura e di valutazione occorre evidenziare che il complesso delle misure si colloca nell'orizzonte temporale dell'emergenza come definito nei precedenti provvedimenti assunti dal Governo che riguardano nella sostanza il mese di marzo. È evidente che il possibile perdurare dell'emergenza determinerà l'esigenza di adeguamento e rafforzamento delle misure.
 

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

La prima parte di misure (art. da 1 a 6) è relativa al potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale sia dal punto di vista della dotazione del personale, al potenziamento delle reti di assistenza territoriale, alla disciplina delle aree sanitarie temporanee, agli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici, alle requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari o medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere.
Positivo che si sia provveduto all'incremento dei fondi contrattuali, per 250 milioni di euro, per le prestazioni di lavoro straordinario attraverso una maggiore dotazione del fondo per il Sistema Sanitario Nazionale. Considerata la fase di emergenza nel settore sanitario occorrerà verificare costantemente l'adeguatezza di tale fondo ai fini della sua implementazione.
È inoltre prevista l'autorizzazione di spesa di ulteriori 100 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario.
È positivo che si sia provveduto al potenziamento delle reti assistenziali e al coinvolgimento delle strutture private, accreditate e non, remunerate attraverso meccanismi d'indennizzo.
In generale si osserva la necessità che l'insieme di deroghe sia limitata al periodo dell'emergenza e che comunque, in particolare nel caso di nuove opere edilizie necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza, non vi siano violazioni alle norme a tutela del lavoro e siano perseguite le procedure di contrasto alla corruzione
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L'articolato del disegno di legge prevede interventi di rafforzamento del presidio medico-infermieristico e di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari (art. 7 - 8).
Per la realizzazione di tali misure si utilizzano risorse già nella disponibilità di fondi in capo al Ministero della Difesa.
Relativamente all'arruolamento del personale prima indicato sarebbe stato opportuno fare riferimento alle graduatorie di concorsi recentemente espletati, modalità che avrebbe garantito la stessa celerità per l'entrata in servizio.

Sempre relativamente al rafforzamento di personale (art. da 10 a 13) si prevede il potenziamento delle risorse in capo all'INAIL, alcune disposizioni urgenti per la continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, misure per la permanenza in servizio del personale sanitario e deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie.
Il rafforzamento del personale medico e infermieristico dell'INAIL si realizza solo attraverso il ricorso al lavoro autonomo, anche attraverso le collaborazioni coordinate e continuative, di durata non superiore a sei mesi e comunque non prorogabili oltre il 31 dicembre 2020.
Occorrerà attivare una interlocuzione con i competenti Organi dell'Istituto per le necessarie azioni di pianificazione per l'effettivo utilizzo di detto personale sanitario considerata la situazione presente nelle sedi territoriali.

Appare critico il contenuto dell'articolo 12 rispetto al mantenimento in servizio del personale sanitario in deroga al limite per l'andata in quiescenza, sarebbe stato più opportuno prevedere il criterio della volontarietà.
Vengono introdotte (art. da 14 a 16) alcune misure relative alla sorveglianza sanitaria relativa agli ambiti di produzione dei farmaci e dei dispositivi medici, alle disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e per la protezione a favore dei lavoratori e della collettività.
Come già previsto per gli operatori sanitari si prevede il non-ricorso alla quarantena fiduciaria in caso di contatti con soggetti positivi. La situazione di emergenza presente nel settore sanitario investe, con tutta evidenza, anche i settori della produzione, della fornitura e delle sub-forniture di farmaci e presidi medici. In tale contesto è necessario operare una stretta sorveglianza sanitaria, attraverso le misure previste dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, e garantire che l'operatività in tali contesti aziendali, come negli altri, si realizzi attraverso il mantenimento della distanza interpersonale e l'adozione degli adeguati dispositivi di protezione.
Relativamente a detta filiera sarebbe stato opportuno definire quali attività ricoprono carattere di essenzialità per evitare d'introdurre una deroga sulla sorveglianza sanitaria a un intero settore.
Sulle mascherine è nota la difficoltà di approvvigionamento di detti dispositivi la cui assenza rischia di determinare una situazione molto complessa perché espone direttamente il personale addetto alle diverse attività: da quelle sanitarie, nel loro complesso, alle altre. La previsione di produrre dispositivi anche in assenza del marchio CE prevede il coinvolgimento e l'azione dell'Istituto Superiore di Sanità per la validazione, la verifica delle rispondenze ai requisiti e l'eventuale blocco della produzione. Nell'articolato viene inserita una analoga funzione in capo a INAIL che va chiarita per evitare da un lato duplicazioni e dall'altro attività improprie.
Il punto relativo alle misure di protezione a favore dei lavoratori prevede che laddove non è garantita la distanza personale di un metro le mascherine chirurgiche sono considerati DPI in deroga alle vigenti disposizioni e come è noto devono essere forniti dalle aziende. In termini di prevenzione generale è autorizzato l'utilizzo di mascherine filtranti per il complesso della cittadinanza.

All'articolo 18 viene incrementato il livello di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per un totale di 1.410 milioni di euro e vengono previste alcune norme relativamente alle Regioni come l'apertura di uno specifico centro di costo per l'emergenza COVID-19 e il differimento di alcuni termini.
Positivo che si sia provveduto all'incremento della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, occorrerà verificarne l'adeguatezza in ragione della durata dell'emergenza.
Nella situazione data occorre inoltre garantire alle Regioni in piano di rientro o in procinto di entrarvi maggiore flessibilità.
 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori a tutto il territorio nazionale
Si tratta di una parte di interventi da noi molto attesa e necessaria, a maggior ragione in considerazione delle tante fermate o sospensioni di attività produttive, impossibilitate a garantire le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie per dare continuità alle attività.
Il “Cura Italia” replica, in sostanza, lo schema del primo decreto, proponendo come strumenti di ammortizzatori sociali la Cassa ordinaria e il FIS, in deroga alle vigenti regole, la cassa in deroga per tutti coloro che non hanno strumenti ordinari a cui accedere e per le aziende sotto i 5 dipendenti, nonché' una indennità una tantum a collaboratori, partite IVA, professionisti e a un' ampia platea di lavoratori stagionali, a partire da quelli del turismo e del settore termale.
Per l'accesso agli ammortizzatori (art. 19) viene introdotta una causale specifica di accesso legata alla emergenza epidemiologica in atto.
L'Assegno Ordinario del FIS è usufruibile anche per le imprese che mediamente hanno alle loro dipendenze più di 5 dipendenti.
Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS e questo può costituire un ostacolo alla richiesta di anticipo, che comunque andrà rivendicata.
Edili e lapidei, in considerazione della esclusione del requisito delle 90 giornate, possono accedere al trattamento di CIGO.
È un provvedimento che prova a rispondere a una situazione di straordinaria emergenza, che guarda a una platea amplissima di lavoratori, apprezzabile per lo sforzo prodotto e anche perché ha indubbiamente accolto alcune delle richieste che in questi giorni come sindacato abbiamo avanzato.
Un provvedimento che tuttavia, come era del resto prevedibile, non è esente da criticità; alcune risposte risultano parziali o insufficienti e sarà pertanto necessario tentare di intervenire per apportare correttivi e integrazioni, nonostante l'eventuale percorso emendativo si preannunci tutt'altro che scontato. Segnaliamo con soddisfazione che, rispetto a quanto previsto nel primo decreto, si è recuperato il sistema di informazione e consultazione in relazione all'utilizzo di cassa ordinaria e assegno ordinario, mentre nell'iter di concessione della cassa in deroga potrebbe non essere obbligatoria alcuna procedura per le aziende fino a 5 dipendenti per le quali diventa necessario che l'intesa regionale preveda almeno la comunicazione alle OOSS dei provvedimenti autorizzati.

La CIG e il FIS sono concessi in deroga agli attuali limiti statuiti dal DL 148/2015.
I periodi sono neutralizzati ai fini delle successive richieste, quindi chi ha terminato i periodi di CIG e FIS già prima del 23/02 potrà utilizzare la deroga.
Le imprese che già stanno fruendo di un trattamento (art. 20-21) secondo le causali tradizionali, possono interromperlo, accedere al trattamento speciale secondo la causale “Emergenza COVID-19“, ed eventualmente riprenderlo al termine delle 9 settimane previste dal decreto.
I lavoratori devono essere in forza al 23 febbraio; da ciò si evince che, per chi è stato assunto successivamente, non valgono queste norme di tutela.
Un punto questo che andrà recuperato in particolare nei cambi di appalto.
Sono annullati i termini di anzianità dei 90 gg. quale condizione di accesso.
I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima, come si è detto, di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Una estensione dei termini sulla quale formuliamo un giudizio positivo.
Viene evidenziato un limite di spesa, superato il quale non si accolgono più domande; su questo vincolo di capienza, occorrerà verificare, per monitorarne l'adeguatezza e eventualmente rivendicarne il rifinanziamento.
I lavoratori attualmente in CIGS possono andare in CIGO (si è semplificata la procedura rispetto al primo decreto, venendo incontro alle nostre preoccupazioni rivolte ad un eccesso di passaggi burocratici) così come quelli in assegno di solidarietà possono fruire dell' assegno ordinario, ma nulla viene specificato riguardo alle aziende che versano solo alla CIGS: si deduce pertanto che queste ultime dovranno accedere alla cassa in deroga.
Viene evidenziato come i FdS (Art. 27/148) avranno un contributo per le prestazioni.
Viene altresì incrementata, all'art. 94, la dotazione del FDS del trasporto aereo.
Il tema del rapporto fra Fondi di Solidarietà e cassa in deroga andrà bene indagato perché come da noi denunciato a più riprese c'è un tema di sostenibilità degli stessi, anche in ragione delle molteplici prestazioni che i medesimi garantiscono.
La norma sulla deroga (art.22), a cui vengono imputati oltre 3 miliardi di euro, non specifica la necessità di produrre un accordo a livello regionale, indicando invece che le regioni devono procedere previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo non è richiesto per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
La deroga è riconosciuta per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
La norma stabilisce poi in via esclusiva la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.
Le risorse saranno ripartite con uno o più decreti del MLePS di concerto con il MEF.
La mancanza di un accordo tra le OO. SS. e la Regione di riferimento è un punto che andrà immediatamente recuperato a seguito della pubblicazione del decreto.
È infatti il capitolo su cui si concentrano le maggiori aspettative e su cui si concentra il grosso delle risorse destinate agli ammortizzatori.
La mancata copertura del lavoro domestico da alcuna forma di ammortizzatore rappresenta una criticità rilevante soprattutto in una fase in cui, per ragioni di contenimento della diffusione dell'epidemia, strutture pubbliche e private per la cura degli anziani sono chiuse o hanno contingentato rigidamente gli accessi esterni.

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, a partire dal 5 marzo di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione lorda.
Positivo è aver considerato che alcuni genitori potrebbero aver già richiesto periodi di congedo parentale (articoli 32 e 33 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), quindi. è stato previsto che questi periodi saranno convertiti nel congedo previsto per l'emergenza.
La medesima indennità è estesa per i genitori di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all'INPS (a nostro avviso dovranno essere ricompresi anche i lavoratori autonomi ex-ENPALS, sarà su questo necessario un chiarimento) ed è commisurata al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per l'indennità di maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, mentre per i lavoratori autonomi sarà il 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore. Positivo aver previsto che il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4 comma 1 della legge 104/92) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Viene inoltre previsto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa per il congedo previsto per i lavoratori dipendenti e iscritti alla Gestione separata è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50).
Il bonus di cui sopra è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le norme sul congedo, pur prevedendo differenti fattispecie per l'accesso, sono piuttosto selettive nel momento in cui ne viene vietato l'utilizzo ai nuclei in cui ci sono persone non occupate ma anche destinatari di sostegno al reddito (che non obbligatoriamente sono a zero ore).
Va chiarito che l'alternatività nell'accesso alle misure non può che riferirsi a genitori conviventi.

Nel decreto viene previsto che le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus baby sitting saranno stabilite dall'INPS. Come sindacato avevamo richiesto, proprio per l'applicazione delle restrizioni alla mobilità indicate nelle ordinanze, di superare la domanda telematica, con una richiesta dei giorni di congedo direttamente al datore di lavoro, che avrebbe poi conguagliato le giornate indennizzate con l'Istituto.
Inoltre riteniamo un errore aver posto per questa, come per altre prestazioni, un limite di spesa. Infatti, l'INPS provvederà al monitoraggio delle domande pervenute e qualora emergesse il superamento del limite di 1261,1 milioni per il 2020, rigetterà le domande presentate.


Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Per assistere persone con disabilità in condizioni di gravità il numero di giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33 comma 3 Legge 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile.
L'incremento delle giornate di permesso è una misura positiva che va valutata relativamente alla chiusura delle strutture e dei servizi di assistenza e che quindi potrebbe non essere sufficiente.
Per il personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN.


Art. 25
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID-19)

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo (a decorrere dal 5 marzo) e relativa indennità. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1000 euro per i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica, gli operatori sociosanitari del settore pubblico e per i ricercatori presso istituzioni universitarie nonché dei centri e istituti di ricerca privati accreditati impegnati a contrastare il diffondersi del COVID- 19 e per le forze di polizia.
Condividiamo questa scelta che andava però estesa anche ai lavoratori impiegati in questi settori non titolari di un rapporto di lavoro subordinato diretto (somministrati, collaboratori, ecc).
Negativo, anche in questo caso, aver previsto il monitoraggio e la reiezione delle domande da parte dell'Inps qualora emergesse il superamento del tetto di 30 milioni.

Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Questa disposizione è molto importante perché viene equiparato per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia e detto periodo non sarà computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Altrettanto importante è aver previsto che saranno considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria da parte dell'operatore di sanità pubblica. Sicuramente positivo che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n.104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, sarà equiparato al ricovero ospedaliero.
Il certificato di malattia accertata da COVID-19, dovrà essere redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
Gli oneri sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.
Anche in questo caso, gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, provvedono al rigetto della domanda. In considerazione della durata e della entità della emergenza tale norma va superata per garantire l'accesso alla misura.
Una delle parti più controverse sul piano lavoristico del provvedimento, attiene agli articoli (art. 27 e 28) che riconoscono indennità una tantum, per le varie forme di lavoro cosiddetto “atipico” e autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO). La misura non risulta essere né equa né proporzionale.
Probabilmente, data la vasta platea di lavoratori potenzialmente coinvolti e la rapidità della genesi dell'intervento, il Governo ha voluto dare un segnale di attenzione generalizzato, segnale che tuttavia risulta essere per molti aspetti poco più che simbolico.
Le collaborazioni ad esempio avrebbero dovuto essere coperte dalla deroga, avendo come i lavoratori dipendenti un sostituto di imposta; lo stanziamento per le indennità dei professionisti e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa poi pare esiguo rispetto alle platee.

Inadeguata appare anche la tutela individuata in favore dei lavoratori dello spettacolo (Art.38), che seppur costruita in analogia alle norme per i lavoratori stagionali di agricoltura e turismo, non risponde ad una tipologia di lavoro che ha subito un forte danno immediato difficilmente sanabile nell'immediato futuro. Va segnalato come molti di questi operatori risulteranno infatti comunque non garantiti: si tratta di lavoratori intermittenti, in particolare quelli a tempo indeterminato, di figure professionali “spurie” a metà fra dipendenti e autonomi, con redditi molto bassi che utilizzano la ritenuta d'acconto e non hanno partita IVA.
Non sono previste misure per tutte le categorie di lavoro autonomo occasionale, a partire da quella dei rider, particolarmente esposta anche sul piano delle condizioni di prevenzione e sicurezza.
Le misure (art. 29 e 30) a favore degli stagionali, turismo e agricoli, importanti quanto meno perché si riconosce il danno anche a lavoratori tecnicamente non in forza attualmente, costituiscono una sorta di allungamento dello stato di disoccupazione in ragione di quelle che auspichiamo saranno solo “ritardate assunzioni”.
Le richieste avanzate dalle categorie che rappresentano gli agricoli non hanno trovato adeguate risposte (se si esclude la proroga a giugno 2020 per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola) e andranno ben valutati i criteri soggettivi, anche se la platea di destinatari sembra ampia. Anche in questo caso evidenziamo un problema di finanziamento e andrà quanto meno posto un tema di riconoscimento anche ai lavoratori stagionali somministrati e l'estensione ad altre categorie di lavoratori stagionali, escluse in questa fase.
Positivo l'intervento, ancorché dotato di uno stanziamento insufficiente, a favore dei collaboratori sportivi (Art.96), che paiono essere coerenti con le richieste avanzate in questi giorni e che corrispondono a una rivendicazione storica e spesso solitaria della CGIL a favore di una categoria spesso dimenticata e priva di molti diritti a partire dalle tutele in caso di sospensione dell'attività lavorativa.
In generale non si comprende l'impossibilità di ricevere tali indennità se percettori del Reddito di Cittadinanza (art. 31), considerato che la misura RdC è erogata in ragione di specifici criteri reddituali che la rendono compatibile con il cosiddetto “lavoro povero”. Privare i lavoratori poveri di un'indennità minima così delineata sarebbe sbagliato.

È prevista la proroga (art. 32) del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020.
Molto importante, come da richiesta unitaria, aver previsto che per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
Sono previste (art. 33) le proroghe dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Vengono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Purtroppo non hanno accolto la nostra richiesta di dare la possibilità su tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali, in particolare per la naspi, di presentare la domanda anche successivamente ma di mantenere la decorrenza dal diritto. Resta pertanto un problema sulla decorrenza effettiva della Naspi e più in generale l'assenza di risposta alle nostre rivendicazioni circa la possibilità di decorrenza anteriore rispetto alla presentazione delle domande.

Art. 34
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

Importante come da nostra richiesta unitaria aver previsto che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.
Purtroppo non è stato previsto la retroattività della decorrenza delle prestazioni che era stata una delle richieste unitarie avanzate per limitare la mobilità delle persone.

Art. 36
Disposizioni in materia di patronati

In linea con le richieste del Cepa e delle organizzazioni sindacali, si prevedono una serie di deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, che potranno:
a) acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, che consentirà alle nostre sedi di ricevere via mail la documentazione necessaria e il mandato per poter patrocinare e inviare una pratica.
b) Ridurre gli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza.
c) entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
La possibilità di patrocinio telematico va limitata al solo periodo dell'emergenza.
È indispensabile un chiarimento da parte del Ministero e dell'Inps sulla parte che prevede che l'immediata regolarizzazione del mandato deve avvenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'INPS. È importante garantire che si possa comunque procedere alla presentazione della pratica da parte del patronato e agli adempimenti conseguenti da parte dell'Istituto, fino all'erogazione della prestazione, sulla base del solo patrocinio telematico. Diversamente il dispositivo sarebbe del tutto inefficace.

Art. 37
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e domestici.

Vengono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Positivo è aver previsto che i termini di prescrizione contributiva (articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335), saranno sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
All'art. 39 si prevede che i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'Art 3, comma 3 della legge 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare persona con disabilità ai sensi della stessa norma hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, così come viene riconosciuto priorità nell'accoglimento delle richieste ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.


Art. 41
(Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, saranno concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, saranno nominati Commissari dei rispettivi Fondi.
Ci sembra inopportuno aver sospeso l'attività dei Comitati centrali e periferici per norma, senza un preventivo confronto con le parti sociali, e sarebbe stato utile valutare congiuntamente in che forma poter dare continuità all'attività dell'Istituto, anche sperimentando altre modalità di riunione dei Comitati.
Viene istituito all'articolo 44 un fondo per un reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro.
Si fa riferimento a un successivo decreto del Ministro del Lavoro per definire i criteri e le priorità d'intervento.
Nell'articolato si prevede che tale misura possa riguardare i professionisti iscritti alle Casse Previdenziali.
L'insufficienza dei provvedimenti una tantum rivolti a lavoratori autonomi ed occasionali per sostenerne il reddito e scongiurarne il rischio povertà, si direbbe certificata dallo stesso decreto che introduce un nuovo Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus (art. 43): un Fondo (di 300 milioni) finalizzato a sostenere il reddito di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno “ridotto, cessato o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro” a causa della pandemia, con una indennità le cui modalità e criteri di erogazione saranno previsti da apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si specifica che tale indennità è da prevedere in via eccezionale per i professionisti iscritti agli Enti di Diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse). La creazione di un nuovo istituto, come il reddito di ultima istanza, oltre a necessitare di una dotazione finanziaria e di una regolamentazione di ben altra natura, non trova ragion d'essere in un provvedimento che ha la necessaria ambizione di sostenere nell'immediato il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi. Anche in riferimento a questa previsione, riterremmo più utile indirizzare il finanziamento del Fondo a copertura degli istituti già previsti, rimanendo disponibili a ogni discussione su uno strumento di welfare (quale sarebbe il reddito di ultima istanza) che potrebbe rispondere alla sempre più crescente frammentazione del mondo del lavoro.
Da segnalare la condivisibile previsione di sospendere per 2 mesi gli obblighi relativi al Reddito di Cittadinanza (art. 39) di cui troviamo la ragion d'essere nella necessità di rendere compatibili le stringenti condizionalità del decreto 4/2019 con i decreti relativi al contrasto alla diffuzione del Coronavirus e di prevedere fin da ora un riavvio delle procedure ordinarie scaglionato (cfr. proroga Naspi a 128 giorni).
All'articolo 46 si prevede la sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti.

Risultato politico di assoluto rilievo.
Per sessanta giorni dalla data di uscita del decreto non potranno essere aperte procedure di licenziamento collettivo.
Le procedure avviate successivamente alla data del 23 febbraio che non abbiano già esaurito l'iter previsto dalla legge 223/91 incorreranno in un automatico allungamento dei termini.
Per 60 giorni dalla uscita del decreto, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 legge 604. La norma non produce il ritiro dei licenziamenti individuali comminati per giustificato motivo oggettivo antecedentemente alla data di emanazione, ma li impedisce per i prossimi 60 giorni.

All'articolo 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)
Viene sospesa ogni attività socioassistenziale, socioeducativa, sociosanitaria nei centri semiresidenziali (nella precedente versione si diceva ogni attività in tutte le strutture) fino alla data di cui al DPCM 9/03. L'Azienda Sanitaria può attivare interventi non differibili in favore delle persone disabili ad alta necessità di sostegno sanitario, laddove l'organizzazione delle strutture e la tipologia delle prestazioni rispettino le misure di contenimento.
L'Azienda sanitaria locale, può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni sociosanitari e sanitari attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
Pur nelle comprensibili difficoltà organizzative e gestionali, preoccupa da un lato che sia una facoltà della ASL e non un obbligo e dall'altro l'assenza di uniformità di comportamenti su questi interventi che, ove considerati non differibili devono essere effettuati rispettando la sicurezza degli operatori e degli utenti.
Positiva la previsione che l'assenza dal lavoro del genitore, comunicata e motivata dall'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1. non costituisca giusta causa di recesso del rapporto di lavoro.
A differenza del successivo Articolo 48, questa norma nulla dice in merito al trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti negli appalti e della fatturazione dei servizi, che quasi certamente saranno resi in forma parziale. Questo genererà situazioni di difficilissima gestione.


ART 48
(Prestazioni individuali domiciliari)

Durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi (anche se in convenzione, concessione o appalto) prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.
Ciò avviene anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
Norma dalle intenzioni positive ma dagli esiti confusi.
Si tratta di chiarirla rispetto a quanto previsto dall'articolo 47 del presente decreto e dall'articolo 9 del decreto legge 14/2020, che danno tali attività come facoltative per le PA.
Corretto prevedere il pagamento durante la sospensione, per evitare crisi ingestibili, sarebbe opportuna una formulazione più chiara circa il fatto che, a fronte del pagamento, sia garantita anche la retribuzione di tutti i lavoratori.
La garanzia del pagamento anche in assenza della erogazione del servizio, nelle forme originariamente previste ma non rese per ragioni non dipendenti dalla volontà del lavoratore, viene subordinata ad una co-progettazione fra la Amministrazione e gli Enti gestori che darà luogo ad una quota di fatturazione, mentre la restante parte dell'importo oggetto del contratto originario verrà corrisposta a fronte della sostanziale tenuta in attività delle strutture.
È evidente che questo processo, se non governato, può dar luogo a diversi problemi. In primo luogo non è chiaro cosa accada nel caso in cui la co-progettazione non coinvolga tutti i lavoratori. Secondariamente potrebbe accadere, in applicazione del comma 3 dell'articolo, che i lavoratori siano chiamati a rendere prestazioni ad orario molto limitato, ritrovandosi poi di fronte alle richieste delle aziende di dover “restituire”in futuro ore retribuite qualche mese prima, senza poter accedere in quel momento a nessuno strumento di sostegno al reddito. A queste condizioni è probabile che possa essere più vantaggioso accedere direttamente agli ammortizzatori. Per questo sarebbe indispensabile una maggiore chiarezza della norma in sede di conversione.
Servizi scolastici e educativi, come nidi e sezioni primavera di cui si fa riferimento all'art. 2 del Dlgs. 65/2017, non sono riconducibili a prestazioni individuali domiciliari, in quanto fanno parte del sistema educativo e scolastico. I servizi riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo in questione possono essere solo quelli integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo (come da art. 2 del Dlgs. 65/2017), quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare.

 

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Il decreto prevede una serie di interventi per favorire la liquidità per le imprese attraverso sospensioni e differimenti degli obblighi tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali senza limiti di fatturato per i settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi). Sono stati previsti inoltre strumenti specifici per sostenere le spese di sanificazione ( alla luce dei contenuti del protocollo sottoscritto con le parti sociali il 14/03/20) e per il Made in Italy.

Fondo di garanzia PMI, incentivo cessione crediti deteriorati, copertura garanzia CDP per il credito erogato ad imprese con perdite di fatturato.

Per far fronte al possibile aumento delle insolvenze, stanziati circa 1,460 miliardi (stima).

Sospensione del pagamento delle rate di finanziamenti, prestiti, mutui a micro imprese e PMI

irrevocabilità linee di credito già deliberate, procrastino e sospensione delle rate fino al 30 settembre 2020. Sostegno a istituti di credito che erogano finanziamenti a aziende in crisi causa COVID 19, senza condizionalità. Stanziati 1,73 miliardi

Sospensione totale dei versamenti

fino al 30 aprile 2020 per una serie di settori particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria (sport, spettacolo, turismo, cultura, ristorazione, assistenza ecc)

Sospensione per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (a prescindere dai ricavi nelle province di Bergamo Cremona Lodi e Piacenza)

sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativamente a Irpef, Iva e contributi previdenziali ed assistenziali. Restano salve le norme di maggior favore attribuite all'iniziale “zona rossa” definita dal DPCM del 24 febbraio 2020. Tali versamenti, come quelli sospesi ai sensi del DPCM del 24 febbraio 2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si prevede la restituzione di quanto già versato.

Maggior liquidità per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia che abbiamo presentato nel 2019 ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro

No ritenuta d'acconto sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvarrà di questa, che è una possibilità, dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione e verserà le ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale

Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia per gli adempimenti con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 . Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Sospensione dei i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso

Gli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, Inps, Camere di Commercio ecc) sospenderanno i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione opera anche per i termini di risposta degli interpelli i quali, come le consulenze giuridiche, possono comunque essere presentati nel periodo, ma esclusivamente per via telematica.

Sospensione dei i termini dei versamenti agli enti di riscossione.

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione entro giugno 2020. Di nuovo, è esplicitamente previsto che non sarà rimborsato quanto già versato.

Misure per l'internazionalizzazione

Il Fondo vale 150 milioni di euro. Si prevedono misure per recuperare le quote di mercato internazionale che saranno prevedibilmente perse in ragione della crisi. Verranno quindi messe in campo campagne di comunicazione ed informazione, progetti per valorizzare il Made in Italy, l'agroalimentare ed i settori che saranno maggiormente colpiti. Tali progetti potranno essere finanziati attraverso la procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 50/2016, ovvero senza previa pubblicazione del bando. Sarò necessario utilizzare gli strumenti di controllo e verifica normalmente messi in campo in questi casi.


Rileviamo come le misure di sospensione di tributi ed altri adempimenti non comporti, in relazione tecnica, nessuna minore entrata. Questo significa che, ad ora, è prevista l'integrale restituzione, per quanto posticipata, dei pagamenti sospesi.
Sono anche previsti interventi attraverso lo strumento del credito di imposta:

 

Spese di sanificazione

Credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Tale credito d'imposta è ad esaurimento della cifra stanziata, ovvero 50 milioni di euro per l'anno 2020. In questo articolo riecheggia l'accordo siglato tra Governo e parti sociali nel quale si è stabilito che le attività produttive possono sì continuare, ma esclusivamente dopo che si siano messi in sicurezza procedure, ambienti di lavoro e singoli lavoratori.

Affitti locali

Ai soggetti esercenti attività d'impresa che non rientrano tra quelli che hanno avuto la possibilità di restare aperti dopo il DPCM del 11 marzo 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Dopo la sospensione dei tributi e la CIG che ha liberato dai costi del personale, gli affitti dei locali costituiscono la terza rilevante voce di spesa delle imprese sostenuta da questo decreto. Tale provvedimento comporterà minori entrate per 356 milioni.

     
ALTRE MISURE

Si prevede che il Dipartimento della Protezione civile possa aprire una serie di conti correnti in cui canalizzare le donazioni liberali finalizzate a specifici progetti. Attraverso tali conti, impignorabili, sarà possibile acquisire forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale, con la procedura dell'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché l'affidamento sia conforme al motivo della liberalità. Ricordiamo che per le erogazioni liberali e le donazioni in danaro o natura effettuate verso enti pubblici o legalmente riconosciuti finalizzate al contrasto dell'emergenza COVID è prevista la deducibilità per le imprese e la detraibilità al 30% per le persone fisiche.
Vengono sospesi i rimborsi della quota capitale dei mutui contratti da Regioni (339 milioni di minori entrate) ed Enti Locali (meno 276 milioni) a partire dalle prossime rate e fino a tutte quelle ricadenti nel 2020. Questo darà la possibilità a Regioni ed Enti Locali, nell'anno in corso, di avere maggior liquidità da poter dedicare all'emergenza COVID. A questo si aggiunge la possibilità, per gli Enti Locali stessi, di utilizzare la quota libera dell'avanzo, i proventi delle concessioni edilizie e le sanzioni comminate ai sensi del TU in materia edilizia ai fini di iniziative connesse all'emergenza.


FONDI COMUNITARI E RISORSE PER IL MEZZOGIORNO

Per l'anno 2020 è previsto uno stanziamento aggiuntivo di 400 milioni di euro a disposizione dei Contratti di sviluppo, in aggiunta ai 100 milioni stanziati dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 80). Tali contratti - che costituiscono la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale ma soprattutto al Sud - sono finanziati anche con risorse comunitarie. Infatti, sia il programma operativo nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 sia il programma operativo complementare “Imprese e Competitività” 2014-2020 contribuiscono a finanziare i contratti di sviluppo. Secondo gli ultimi dati, aggiornati a gennaio di quest'anno, sono stati finanziati con i contratti di sviluppo 156 progetti, per un totale di 5 miliardi e mezzo di investimenti attivati, a fronte di due miliardi e mezzo di contributi concessi. L'80% dei progetti è nel Mezzogiorno. È una misura apprezzabile se porterà a una maggiore efficienza nella realizzazione al Sud dei contratti di sviluppo.
L'importo del Piano operativo Cultura e Turismo, finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, è ridotto di 50 milioni di euro per consentire il finanziamento di due Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Il Piano Cultura e Turismo ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 740 milioni di euro. Appare preoccupante il trasferimento di 50 milioni di euro dal Fondo Sviluppo Coesione ai due Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, senza una garanzia che queste risorse continuino a essere destinate per l'80% al Sud.
Gli anticipi per sostenere interventi nelle infrastrutture finanziati dal Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 possono essere erogati nella misura del 20% sul totale delle risorse assegnate nel caso in cui gli interventi “siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori”. Si stima che circa 1 miliardo di euro a disposizione del Fondo Sviluppo Coesione saranno utilizzati per erogare anticipi per interventi nelle infrastrutture. La misura è apprezzabile se porterà nel Mezzogiorno nei prossimi mesi a tempi più brevi per interventi nel campo delle infrastrutture.
All'art. 126 si specifica, infine, che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, possono utilizzare le risorse disponibili derivanti dal ciclo dei Fondi strutturali e di investimento europeo 20142020 per realizzare interventi volti a “fronteggiare l'emergenza connessa all'emergenza epidemiologica Covid 19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, e ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare la capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale”.
Il decreto legge facilita la riprogrammazione di una mole rilevante di risorse comunitarie fino alla fine dell'anno. Il 31 dicembre 2020 è, infatti, il termine ultimo per impegnare le spese derivanti dalle risorse comunitarie per il ciclo 2014-2020. A essere maggiormente interessati saranno probabilmente i quattro programmi operativi nazionali “Per la Scuola”, “Legalità”, “Ricerca e Innovazione” e “Inclusione” che hanno un ammontare cospicuo di risorse europee ancora da impegnare. La riprogrammazione potrebbe, tuttavia, riguardare anche gli altri programmi nazionali finanziati con Fondi UE. Anche molti programmi operativi regionali, finanziati con Fondi UE, impegneranno nei prossimi mesi le risorse comunitarie ancora non impegnate per interventi di sviluppo e sostegno all'economia e, in particolare, al settore sanitario e dei servizi sociali.
Va segnalato, infine, che è sparito dal testo definitivo del decreto il riferimento al fatto che i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale erogati dal Fondo di solidarietà per il settore aereo, la cui dotazione è incrementata di 200 milioni, potranno utilizzare anche le risorse del Fondo sociale europeo. L'obiettivo è quello di “evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità o fruitori di ASPI/NASPI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro fra domanda e offerta”.
Non è chiaro se la cancellazione di queste righe nel testo definitivo dell'art. 94 sia dovuta al fatto che si dà per scontato l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo.
Allo stato, in relazione agli effetti della chiusura dei voli, tutte le compagnie, per fronteggiare la crisi, stanno procedendo alla richiesta di messa in cassa integrazione per gran parte del loro personale.
La misura di copertura prevista nel decreto è insufficiente e dovrebbe essere notevolmente incrementata in ragione delle effettive necessità del settore ripristinando la strutturalità del fondo.
Il decreto non menziona in alcun modo le problematiche del settore del trasporto pubblico locale limitandosi solamente alla dilazione della tempistica delle attività di visita e prova e delle revisioni.

 

POLITICHE ABITATIVE

L'art. 103, al comma 6, sospende fino al 30 giugno l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, emessi per qualsiasi causa, una misura necessaria per fronteggiare il problema di migliaia di famiglie con un provvedimento esecutivo in corso le quali, nonostante le restrizioni previste, rischiavano di dover lasciare le proprie abitazioni senza soluzioni abitative alternative.
L'art. 54 estende ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo del proprio fatturato superiore al 33% di quello dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività operata per l'emergenza coronavirus, la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà mutui “prima casa” destinato finora alle famiglie in difficoltà economica per perdita del lavoro, morte di un componente del nucleo familiare o non autosufficienza.
Al Fondo dedicato, cd. Fondo Gasparrini”, vengono assegnati 400 milioni di euro.
Riteniamo che venga affrontato opportunamente il problema per le famiglie proprietarie della propria abitazione che pagano il mutuo "prima casa" e che possono trovarsi in difficoltà; permane, tuttavia, il problema per le famiglie che pagano un canone in affitto e che possono trovarsi nelle stesse condizioni economiche, ma attualmente senza “paracadute”.
Il Fondo di sostegno all'affitto, infatti, ha una dotazione del tutto insufficiente ad affrontare tale emergenza ed è uno strumento invece fondamentale per sostenere i redditi delle famiglie in difficoltà, potendo prevenire le morosità incolpevoli che nella condizione economica attuale rischiano di aumentare. La dotazione di 50 milioni per ciascuno dei tre anni a partire dal 2020 è una cifra largamente al di sotto di quanto sarebbe necessario.

 

MISURE DECRETO CURA ITALIA A FAVORE DEL MADE IN ITALY

Le misure contenute nel decreto “Cura Italia” riguardano essenzialmente i settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica e che a vario titolo, subendo un danno di immagine, stanno risentendo di un vistoso calo di attrattività e investimenti da parte degli altri paesi.
Al Capitolo V, articolo 69, viene istituito un fondo per promuovere una campagna di comunicazione straordinaria, mirata a rilanciare le filiere produttive del made in italy verso gli altri paesi in collaborazione con ICE-Agenzia Italiana per la internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso una serie di azione di potenziamento della operatività delle sedi consolari e delle ambasciate.
I comparti interessati da questa iniziativa di promozione saranno prioritariamente l'agroalimentare, il turismo e la cultura.
Si prevede un sistema di cofinanziamento a fondo perduto e di compensazione finanziaria di quanto eventualmente pagato da aziende italiane per far fronte a ritardati e omessi pagamenti nei confronti di committenti esteri.
Vanno poi lette nell'alveo di un più ampio impegno di tutela del Governo nei confronti del “brand Italia” gli interventi previsti all'articolo 75 per le imprese dei settori pesca e agricoltura che possono accedere per importi maggiori da quelli tradizionali, ai finanziamenti a fondo perduto previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) e all'articolo 84 che estende ai contratti di soggiorno quanto già previsto dall'articolo 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020 (“Covid Bis”) cioè la possibilità per gli alberghi di rimborsare attraverso voucher mancati arrivi e disdette, come già definito per agenzie di viaggio e tour operator.
L'articolo 85 istituisce un fondo di emergenza di 130 milioni a sostengo del settore della cultura, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; i criteri di accesso verranno definiti entro 30 giorni dalla conversione del decreto in legge con apposito intervento normativo del Mibact che dovrebbe prevedere sostegni anche per artisti, interpreti ed esecutori in difficoltà.
Questo insieme di misure sono allo stato riconducibili alla categoria della “politica dell'annuncio” in quanto a parte il sostegno alle imprese danneggiate non è possibile valutare con quali modalità, in che tempistiche, con quale efficacia, la strategia a medio o lungo periodo, volte a rilanciare la “marca italia” verrà attuata.
Le misure introdotte per le aziende del turismo rischiano di creare difficoltà nel rapporto con il consumatore mettendone a rischio il suo diritto al risarcimento pieno di quanto speso a causa dell'introduzione del sistema di rimborso a mezzo voucher che implica un nuovo acquisto o una nuova prenotazione.
Tutta da decifrare infine la previsione di un fondo a sostegno della cultura e dello spettacolo, filiera profondamente colpita dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, che rinvia a un futuro decreto, i criteri di accesso ai finanziamenti e la definizione degli “aventi diritto”.


ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)

L'articolo prevede un premio per i lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolto presso la sede.
Il sostegno fiscale sotto forma di premio per i redditi inferiori a 40.000 euro dei lavoratori dipendenti costituisce un riconoscimento una-tantum ovviamente non esaustivo dell'impegno e della responsabilità che i lavoratori e le lavoratrici italiane stanno dimostrando nel sostenere il sistema sociale, economico e produttivo.

Articolo 74
(Forze di polizia, forze armate, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Ruoli Amministrazione civile dell'Interno)

L'impianto di spesa appare molto preciso e ben costruito. La relazione tecnica rende fra l'altro evidente questo aspetto.
Anche sul fronte degli straordinari l'attuale situazione per il personale dovrebbe reggere seppure in un tempo limitato. C'è semmai da chiederci se al posto di una spesa così sostenuta per gli straordinari non sarebbe stato più congruo fare assunzioni a tempo determinato evitando così di stressare eccessivamente le forze attuali.
Per quanto riguarda l'obbiettivo di utilizzare 4 Mila addetti delle forze di polizia spostandoli da mansioni diverse sembrerebbe un obbiettivo sostenibile.
Non sono previste specifiche dotazioni aggiuntive ne in termini di personale ne per le prestazioni straordinarie per il personale della Polizia Penitenziaria.
All'Articolo 79 si prevedono misure compensative per i danni subiti per le società del trasporto aereo che esercitano oneri di servizio pubblico. Inoltre si prevede la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e della Finanza in relazione alla situazione riguardanti le società Alitalia e Alitalia Cityliner. Con successivi decreti sono definiti atto costitutivo, statuto e oggetto sociale. In capo al Commissario Straordinario delle società in questione il trasferimento dei beni e quanto altro necessario al completamento del percorso.
Norma positiva

Art. 86
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione del Covid-19)

Si autorizza la spesa di 20milioni di Euro per il ripristino degli istituti danneggiati e per le misure di prevenzione.
Si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo con la riduzione dello stanziamento del fondo speciale per 10milioni, e per gli altri 10 con il fondo covid.
Nell'articolo, però, non si fa nessun riferimento alle misure di prevenzione, sia per il personale che per i detenuti.
La relazione illustrativa e la relazione tecnica descrivono nel dettaglio l'ammontare dei danni nei singoli istituti, e fanno presente che resta in vigore quanto previsto dagli artt. 24 e 32 dell'Ordinamento Penitenziario, cioè il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati ed agli imputati a titolo di risarcimento del danno. Avevamo evidenziato la necessità di interventi che non peggiorassero le condizioni di vita negli istituti, che intervenissero, rimuovendole, sulle cause delle proteste, che intervenissero davvero a garanzia della salute di tutti, operatori e internati. Di questo non c'è, nonostante il titolo dell'articolo, nessuna traccia. Non c'è chiarezza, neanche nelle circolari precedenti, sulle misure che vengono prese a tutela sia della Polizia Penitenziaria, che di tutti gli altri operatori che entrano in carcere, e nulla si dice sulle misure di prevenzione nei confronti dei detenuti.

L'articolo 87 rafforza le misure finora adottate sul versante del personale delle pubbliche amministrazioni.
Nel ribadire che il lavoro agile deve diventare la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, si intende limitare la presenza del personale negli uffici considerando come eccezione alla modalità ordinaria solo quelle prestazioni essenziali per le quali viene richiesta la presenza fisica. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni possono coprire le assenze dal servizio con le ferie pregresse, i congedi, la banca delle ore, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, e, in ultima istanza, l'esenzione del personale dal servizio con il mantenimento dello stesso trattamento economico. Inoltre, l'articolo sospende lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego per sessanta giorni, ad esclusione delle procedure che prevedono unicamente la valutazione su basi curriculari o per via telematica.
Si conferma e rafforza la misura, già prevista nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, con la quale le amministrazioni pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, possono accelerare e avviare con procedura semplificata le procedure di acquisto di personal computer, portatili e di tablet, nonché servizi di connettività da utilizzare per didattica a distanza e lavoro agile.
Al fine di rafforzare tutte le soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione delle Amministrazioni, con l'articolo 76, viene istituito un Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio. Vengono, infine, prorogate tutte le scadenze previste per la riorganizzazione dei Ministeri (articolo 116).

Articolo 91
“disposizioni in materia ritardi e inadempienze contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”.
Le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto chiariscono che la stessa anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza. Tanto si rende necessario al fine di assicurare immediata liquidità alle imprese, anche nel caso di consegna anticipata, per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata.

Articolo 97 aumento anticipazione FSC
L'articolo prevede di chiedere l'anticipazione del 20%, il luogo del precedente 10%, sulle infrastrutture pubbliche finanziate con risorse FSC 2014-2020, nell'ambito dei piani operativi delle amministrazioni centrali, a condizione che gli interventi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. L'obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze espresse dalle amministrazioni titolari di Piani operativi e Patti per lo sviluppo, finanziati con risorse del FSC, di disporre di adeguata liquidità sia per fare avanzare la progettazione, sia ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore.

L'art. 100 dispone misure a sostegno di Università, AFAM e enti di ricerca mettendo a disposizione un Fondo aggiuntivo per il 2020 di 50 milioni di euro che saranno ripartiti sulla base di un decreto successivo da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Non sono indicate finalità e criteri di riparto.


L'art. 101 prevede una serie di proroghe e di meccanismi per garantire a studenti, ricercatori e docenti universitari di non subire effetti negativi dovuti alla sospensione della frequenza delle attività didattiche.
La norma sembra assicurare tutela a docenti universitari e ricercatori rispetto agli studenti che potrebbero essere meno tutelati. Sono citati solo al comma 5 in cui si specifica che le attività formative svolte a distanza sono valide per il calcolo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria. Non si evidenzia nulla al riguardo della perdita delle sessioni di esame e della incidenza sui percorsi d'istruzione terziaria.

L'art. 120 prevede il finanziamento di piattaforme per la didattica a distanza, attraverso un incremento del Fondo previsto dalla L. 107/2015 di 85 milioni per l'anno 2020.
È prevista una ripartizione degli 85 milioni su tre macro voci di spesa:
10 milioni di euro nel 2020 sono finalizzati a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
70 milioni di euro nel 2020 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e per la necessaria connettività di rete;
5 milioni di euro nel 2020 sulla formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo previsto dalla L. 107/2015.
Vengono finalizzate le risorse, con una concentrazione (oltre l'80%) sul sostegno agli studenti con maggiori difficoltà economiche (meno abbienti) per la messa a disposizione di strumentazione digitale.
Non vengono definiti parametri e non viene citato l'ISEE.
Decisamente meno risorse vanno per l'acquisto di piattaforme digitali da parte delle scuole.
Nella relazione tecnica viene specificato che molte piattaforme sono state messe a disposizione a titolo gratuito. Viene mantenuto il parametro di 10.000 euro come contributo alle scuole, con riferimento sia alla dotazione di piattaforme informatiche sia al supporto agli studenti meno abbienti sempre come spese da contabilizzare in conto capitale. Per l'acquisto di piattaforme e dispositivi individuali è stato inserito un comma che specifica che occorre ricorrere agli strumenti previsti dalla L. 296/2006 ma si può derogare.

Positiva la finalizzazione delle risorse per la formazione altrimenti si rischiava di non spenderle per questa finalità. Si può ricorrere anche al Fondo previsto dalla 107.
Positivo che le scuole possono sottoscrivere contratti con assistenti tecnici.

La FAD dei CPIA ha più problemi di altre istituzioni scolastiche: le difficoltà nella individuazione di sedi adeguate, l'isolamento istituzionale che talvolta vivono queste istituzioni, la recente stabilità della Dirigenza Scolastica ottenuta con l'ultimo concorso e la relativa saturazione dei posti sono i problemi che rendono la didattica a distanza complessa, seppur in presenza di specifiche sperimentazioni.
In questa fase si sopperisce utilizzando il registro elettronico che però non permette la certificazione delle ore online degli studenti o perlomeno deve essere regolamentata.
A Giugno sono previsti gli esami per i quali occorre aver frequentato almeno 2/3 di 80h lezione +10h accoglienza per essere ammessi alla certificazione linguistica livello A2 (L2). Senza la frequenza sono solo 4 gli Enti Certificatori (Cils Unistrasi/Roma 3/Celi Perugia/Società Dante Alighieri) che possono procedere a tale riconoscimento.
Occorre quindi una discussione specifica su queste problematiche con il Ministero.
Occorre aprire un confronto con il Ministero dell'Interno (Prefetture) per concordare deroghe alle scadenze legate a queste procedure.


L'articolo 121
prevede misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari:
Integralmente condivisibile, anche perché i supplenti sono nella maggior parte dei casi docenti giovani con maggiori competenze tecnologiche che possono supportare la didattica a distanza.

L'Art. 123
stabilisce misure alternative alla detenzione in carcere, in deroga alla legge 199/2010:
Si prevede la deroga alla 199/2010 ma la norma già prevedeva la possibilità di detenzione domiciliare per i condannati con pena residua o non superiore a diciotto mesi. Si ampliano però le fattispecie di esclusione dal beneficio, introducendo, al comma 1/d l'esclusione di coloro che siano stati sanzionati per aver partecipato a qualsiasi titolo a disordini e sommose (quindi anche la battitura delle sbarre) e alla lettera a tutti coloro per i quali sia stato redatto qualsiasi rapporto disciplinare. Questo significa che tutti coloro che a vario titolo hanno protestato in questi giorni, anche solo per aver percosso le sbarre della cella, o che hanno ricevuto un qualsiasi rapporto dal 7 marzo al 30 giugno sono automaticamente esclusi.
Inoltre, il comma 1/f esclude dal beneficio i detenuti senza un domicilio effettivo, e sono molti, quando per questi potrebbero comunque essere trovate strutture di accoglienza. In più, la previsione delle esigenze di tutela delle persone offese, senza una attenta valutazione dei casi, può essere un ulteriore motivo di esclusione, anche laddove fossero in atto percorsi di giustizia riparativa. Infine, il comma 3 prevede l'utilizzo di mezzi di controllo elettronici per detenuti minorenni e condannati a pene non superiori a sei mesi. Abbiamo già, anche in situazioni non emergenziali, sottolineato la carenza e la difficoltà di approvvigionamento di tali strumenti. In una situazione come questa, rischia di essere inapplicabile, o applicata in maniera assolutamente limitata, rispetto alle esigenze.

L'unica previsione che può facilitare e velocizzare le procedure è che possa essere omessa la relazione di cui al comma 1 lettera 4 L.199, sulla condotta e sulle caratteristiche del domicilio del condannato.
Nel complesso, si mantiene il giudizio di misure insufficienti rispetto alle esigenze deflattive legate all'emergenza coronavirus. Nulla si continua a dire di come verranno garantire le misure precauzionali e preventive per tutte le persone che restano in carcere, con celle piccole e strutture igieniche inadeguate, come si garantisce l'isolamento nel caso si verifichino persone positive, come si interviene per garantire in sicurezza il mantenimento dei contatti con i familiari.


Art. 124 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
Giudizio positivo sull'aver inserito licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, in deroga al complessivo limite massimo di cui all'art.52 L.354/75, quindi superiori a 45 giorni.
Manca la previsione di poter dormire fuori, laddove possibile, per i detenuti in semilibertà, per il periodo fino al 30 giugno, in maniera da evitare i rientri dall'esterno di molte persone.


L'articolo 125, al comma 1, proroga di 6 mesi i termini dei contributi ai Comuni per progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, previsti dal Decreto Crescita, permettendo ai Comuni stessi di non decadere dall'assegnazione delle risorse per opere utili quali interventi di illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, abbattimento delle barriere architettoniche.
 

TABELLE DI SINTESI DEI TITOLI DEL D.L. “CURA ITALIA” N. 18 DEL 17 MARZO 2020
(saldo netto da finanziare, milioni di euro)

Potenziamento SSN

Incremento fabbisogno sanitario nazionale standard

1.410,00

Incremento Fondo emergenza nazionale

1.650,00

Incentivi produzione DPI

50,00

Altre misure

47,64

Totale

3.157,64


Ammortizzatori

CIGo per già tutelati

358,20

FIS

988,00

FONDI ALTERNATIVI

80,00

Trattamento ordinario integrazione salariale per chi è già in CIGs

338,20

Cassa Integrazione in deroga

3.293,20

Totale

5.058,60


Riduzione lavoro

Congedo parentale per lavoratori dipendenti settore privato,

1.148,30

gestione separata e autonomi

 

Voucher baby sitter

112,80

Incremento 12 giorni legge 104

590,50

Congedo e indennità per dipendenti SSN

30,00

Equiparazione a malattia del periodo di quarantena

130,00

Indennità una tantum per partite Iva e collaboratori iscritti alla

203,40

gestione separata

 

Indennità una tantum per autonomi iscritti alla gestione speciale AGO

2.160,00

Indennità una tantum a stagionali del settore turismo e terme

103,80

non titolari di rapporto di lavoro dipendente

 

Indennità una tantum per operai agricoli a t.d. che nel 2019 abbiano

396,00

effettuato almeno 50gg

 

Indennità una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni

48,60

spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e

 

con reddito inferiore a 50.000 euro

 

Fondo per il Reddito di ultima istanza

300,00

Totale

5.223,40

 

Famiglie e imprese

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese
Totale

5.149,00

1.557,00

6.706,00

Ulteriori misure

4.079,57

 

TOTALE SPESE

24.226,61

TOTALE ENTRATE

-559,44

TOTALE ARTICOLATO

-20.786,05


Fonte: filctemcgil.it