Categoria: Documentazione sindacale
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APINDUSTRIA
confimi Verona

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
Verona, 16 marzo 2020
 

Prot. n. 48/20 - AG/sb
Circ n. 48/AM/11 – 20


Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - PROTOCOLLO CONDIVISO ANTI-CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Si ritiene opportuno allegare una serie di indicazioni pratiche - suggerimenti su alcune delle domande più frequenti in attesa di ricevere indicazioni aggiornate dalla Regione Veneto e dal legislatore nazionale.
Si precisa infatti che le indicazioni che forniamo si riferiscono al momento attuale e potranno essere suscettibili di modifiche e integrazioni, in rapporto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e nuove disposizioni delle Autorità competenti.


A) Ci viene chiesto se è necessario che il datore di lavoro fornisca a tutti i dipendenti dei DPI protettivi.
Nelle attività produttive e professionali, dove non è possibile distanziare le persone, si verifica la situazione di maggior rischio da gestire. In questo caso, il DPCM 11 marzo 2020 dispone che "laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, ci sia l'adozione di strumenti di protezione individuale”. La disposizione vale laddove già il documento di valutazione dei rischi non imponga analoghe o maggiori cautele.
L'intervento sull'organizzazione complessiva si conferma prioritaria rispetto alle misure individuali.
È opportuno, inoltre, informare i lavoratori adibiti a lavorazioni che non possono garantire la distanza sociale minima di un metro dell'esigenza di osservare le disposizioni di sicurezza con particolare rigore, ricordandole ulteriormente (mediante informazione, cartelli, etc).
In questo caso scatta la fase di reperimento in commercio della dotazione necessaria di sicurezza (es. mascherine, occhiali, guanti, tute, camici, cuffie). Va sempre ricordato che la via di diffusione del virus sono occhi, naso, bozza e mani, da proteggere assolutamente. Non si ritiene necessario che, data l'assenza di personale contagiato, le mascherine siano del modello FFP2 o FFP3.
Sono fondamentali le informazioni su come indossare e togliere una mascherina, che il datore di lavoro avrà cura di assicurare a coloro che ne dovranno fare uso. Molte procedure aziendali di gestione degli appalti esterni prevedono l'utilizzo di strumenti di protezione individuale nonostante ci sia il rispetto delle distanze. In tal caso, essendo comunque una regola aziendale, vige il rispetto al fine di poter svolgere l'attività specifica.

B) Altro dubbio è se sia necessario indossare sempre una mascherina per proteggersi, se nel contesto lavorativo è garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e siano presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.
L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.
È possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, come non è utile indossare più mascherine sovrapposte.
È importante un uso razionale delle mascherine per evitare inutili sprechi di risorse preziose.
NOTA. Per le mascherine si usano obbligatoriamente se non è possibile garantire la distanza minima di un metro tra lavoratori (FFP2/3)

C) Pulizia e sanificazione in azienda (Circolare Ministero Salute n. 5443 22 febbraio 2020; nota della Regione Veneto del 13 marzo 2020).
Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID19 a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, si deve assicurare una pulizia giornaliere/fine turno e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, schermi touch, tastiere).
Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.
NOTA. Occorre fare una procedura di pulizia della propria postazione e attrezzatura di lavoro che ognuno farà a fine giornata, ovviamente mettendo a disposizione prodotti idonei e salviette usa e getta. Occorre farsi dare dalla ditta di pulizie scheda prodotti utilizzati e verificare che siano a base di alcool o doro. Pulizia e sanificazione corrispondono se fatte con alcool e doro. Ogni quanto lo stabilisce l'azienda in base alla sua organizzazione (fine turno, tra un turno e l'altro in mensa, dopo ogni utilizzo spogliatoi....). Nel caso di un caso di COVID-19 in azienda sarà l'autorità sanitaria a dare tutte le disposizioni (quarantene, sanificazione,...). Per pulizia e sanificazione (degli spazi comuni non del proprio posto di lavoro) si usano mascherine FFP2/3 e guanti.

D) Molte sono le domande sulla possibilità per le aziende di procedere alla raccolta di informazioni, direttamente ai dipendenti/collaboratori (esempio misurazione della febbre) oppure in sede di registrazione dei visitatori, circa la presenza di sintomi da Coronavirus e/o sugli ultimi spostamenti. Con la stipula del Protocollo condiviso, è superato il divieto posto dall'Autorità Garante privacy, con propria comunicazione del 2 marzo 2020, sulla possibilità per imprese ed enti di raccogliere da lavoratori e visitatori informazioni circa la presenza di situazioni “a rischio” rispetto a possibili contagi da Coronavirus.
Il punto 2 del Protocollo “Modalità di ingresso in azienda” autorizza (non obbliga) espressamente i datori di lavoro a sottoporre il personale e/o i visitatori al controllo della temperatura corporea, unitamente a richieste di informazioni circa gli spostamenti delle persone negli ultimi 14 giorni, al fine di precludere l'ingresso nelle sedi aziendali al ricorrere delle situazioni a rischio e di porre in essere altre eventuali misure anticontagio.
I datori di lavoro devono agire in rigorosa osservanza dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").
A tal fine si suggerisce di rilevare la temperatura in tempo reale senza registrare il dato acquisto; è possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura di 37,5° C, solo qualora si riveli necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali, oppure, garantendo la riservatezza e la dignità del lavoratore, nell'ambito delle eventuali ulteriori misure anticontagio poste in essere dall'azienda in questa circostanza, in conformità al Protocollo condiviso.
Nota. La misurazione della febbre non è obbligatoria e comunque deve essere effettuata nel rispetto della privacy come ha ricordato il Garante (se la misura il lavoratore in autonomia e separata sede e non si registra alcunché): nel posto di misurazione si scrive che se l lavoratore ha febbre oltre 37,5° non entri in azienda. Si usa un termometro ad infrarossi e si usano i guanti.In alternativa l'azienda avvisa i lavoratori che si misurino la temperatura prima di recarsi al lavoro e se supera i 37,5° non accedano.
Va inoltre fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali e può essere fornita anche oralmente (per la forma scritta vedi fac simile (allegato 1): l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato sia già in possesso e con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 mentre quanto alla base giuridica, può essere indicata il rafforzamento dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Per la durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza, attualmente indicato dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) al 31 luglio 2020.
Vanno definite le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati; in particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie; si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative o istanze delle Autorità sanitarie (ad es. per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, va garantita la riservatezza e la dignità del lavoratore; lo stesso vale anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro (eventualmente tramite il Responsabile del personale), di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria.
Le suddette indicazioni valgono anche qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. Nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.
Si allega un fac simile di comunicazione (allegato 2) da rendere disponibile all'ingresso dei locali dell'azienda in cui sono riassunte le misure adottate e che ogni azienda potrà personalizzare. Si allega inoltre un fac simile di avviso per gli ospiti (allegato 3) che è opportuno mettere all'ingresso della sede aziendale.

E) Ci viene chiesto se è necessario chiudere i reparti. È necessario garantire tutte le misure di tutela utili ad evitare o rendere minimi i contatti tra i lavoratori, limitando al massimo l'accesso garantendo la distanza minima e fare pulizia molto frequente In tal senso è incentivata l'introduzione di turnazioni al fine di diminuire al massimo i contatti. Vanno regolati gli accessi a tutte le aree comuni (distributori bevande, mensa, spogliatoi, area fumatori)..

F) Ci viene chiesto se vanno sospesi tutti i viaggi e/o trasferte. Premesso che la linea guida di fondo resta la limitazione al minimo degli spostamenti, l'autocertificazione per spostamenti per comprovata causa lavorativa resta valida. Si rafforza invece l'indicazione di evitare o cancellare spostamenti non usuali per frequenza, distanza o motivo, oltre quindi il consueto perimetro di movimento. Si considerano escluse dalla restrizione alle trasferte nazionali ed internazionali, quelle che siano programmate per attività indifferibili di manutenzione e controllo ai fini della sicurezza.

G) Per quanto riguarda la figura del medico competente, egli collabora con il datore di lavoro e gli RLS per proporre misure di contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro. Inoltre segnala le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. L'azienda su indicazione del medico competente applicherà quanto stabilito dalle autorità sanitarie.

H) Per quanto riguarda attività di formazione e/o convegni si ricorda che NON è possibile svolgere attività formativa in aula, anche se è obbligatoria, e quindi se già organizzata va sospesa e annullata. Come già evidenziato dalla Regione Veneto con circolare del 13 marzo 2020, il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
Si precisa che nel caso di mancato completamento della formazione iniziale o di base l'operatore non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

Si allegano inoltre alcuni fac simili ed indicazioni aggiornate al DPCM 11 marzo 2020 come primo “Vademecum” per i nostri associati.

In riferimento a quanto sopra riportato, nonché imposto dal DPCM 11.03.2020 si raccomandano inoltre le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottarsi in azienda (in accordo anche al DPCM 08.03.2020), qualora vi sia l'impossibilità di sospendere le attività lavorative o non sia possibile attivare il lavoro agile o cosiddetto “smart working”:
1. Tutti i lavoratori che dovessero, comunque, presentare sintomatologia respiratoria (rinorrea, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, naso che cola, ecc.) e febbre (maggiore di 37,5 °C) o simil-influenzale, dolori articolari/muscolari, cefalea, ecc., anche lieve, è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e dovranno contattare il proprio medico curante, al fine di valutare appropriatamente lo stato di salute e le eventuali misura di tutela da adottare.
2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus:
• sono sospese sino al 03.04.2020, tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico;
• sono sospese sino al 03.04.2020 ogni attività convegnistica o congressuale;
• sono sospesi sino al 03.04.2020 tutti i tipi di corsi di formazione, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
3.Sino al 03.04.2020 al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
4.Sono sospese sino al 03.04.2020 le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
5.Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti.
6. Vi è per chiunque, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti, da parte dell'Operatore di sanità pubblica e dei Servizi di sanità pubblica, alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
7. E' raccomandato, nel limite delle esigenze aziendali, non far lavorare tutta la forza lavoro contemporaneamente, ma favorire l'alternanza del personale mediante l'uso di ferie e permessi retribuiti.
8. E' fortemente raccomandato presso i luoghi di lavoro con accesso al pubblico l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, (anche attraverso lo scaglionamento degli accessi) nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti e tra questi e i lavoratori; Utilizzare, ove esistenti o realizzabili, le postazioni di lavoro con contatti con il pubblico (front-office) con vetro/barriera di protezione e, comunque, far mantenere, anche tra i lavoratori un'adeguata distanza di almeno 1 metro.
Si raccomanda di assicurare in tutti i locali una frequente aerazione.
9. Occorre verificare che venga effettuata periodicamente, da parte del personale addetto o delle imprese incaricate, un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti di lavoro. Vanno pulite e disinfettate con particolare attenzione e, possibilmente, con frequenza giornaliera, le aree aperte al pubblico, le aeree di lavoro più affollate e tutte le superfici toccate di frequente da persone diverse: maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, spogliatoi, aree ristoro e mense e sportelli di front-office, con particolare riguardo alle postazioni di lavoro dove si manipolano o scambiano documenti, piuttosto che banconote, monete o oggetti di varia natura, nonché tastiere di ascensori o per codici di accesso, ecc.
10. La disinfezione di cui sopra deve essere effettuata con soluzioni almeno all'1% di ipoclorito di sodio, considerando che maggior è la diluizione, più lungo è il tempo necessario per ottenere una disinfezione efficace. Inoltre, nell'utilizzare i prodotti comunemente in commercio (ad es. la candeggina), occorre tenere in conto la diluizione di partenza del prodotto commerciale, per calcolare correttamente la sua successiva diluizione in acqua. Per le superfici che possono essere danneggiate dalla candeggina, utilizzare disinfettanti contenenti etanolo al 75%, dopo pulizia con un detergente neutro.
11. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. h) del D.P.C.M. 08.03.2020 e in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, nei locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani. Detta misura è consigliabile anche in tutti i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione di “locali aperti al pubblico”. E' possibile usare un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
12. È evitato ogni spostamento dei lavoratori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; in tal caso è necessario compilare l'"Autodichiarazione predisposta dal Ministero dell'interno", (vedi Allegato I) , che i lavoratori dovranno presentare alle Forze dell'ordine qualora fossero fermati lungo il tragitto.
13. Qualora i lavoratori dovessero spostarsi con i mezzi aziendali per esigenze lavorative improrogabili e motivate e/o per trasporto merci, è necessario anche compilare (su carta intestata e firma del Datore di lavoro) l'Allegato II per spostamenti presso clienti/cantieri per esigenze di lavoro e l'Allegato III per il trasporto merci.
È preferibile, laddove possibile, che la documentazione di trasporto venga trasmessa in via telematica;
È preferibile, inoltre, che gli autisti non scendano dai mezzi e qualora fossero costretti a farlo, anche per le attività di carico/scarico, questi devono essere muniti di dispositivi di protezione e prevenzione quali mascherine per le vie respiratorie (consigliate le mascherine FFP2/FFP3) e guanti monouso o devono comunque mantenere e garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro da eventuali altre persone presenti. Per tali lavoratori, infine è necessario consegnare soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani in “formato da viaggio".
14. Per i lavoratori che presentano o dichiarino al Datore di lavoro una condizione di immunodepressione o altre patologie che possono aggravarsi in relazione al contagio da COVID-19, e che non possano fruire dei periodi di congedo ordinario e di ferie, o lavorare in modalità smart working, è opportuno che il Datore di Lavoro contatti immediatamente il Medico Competente aziendale, al fine di valutare eventuali altre misure di prevenzione specifiche e/o programmare una visita di sorveglianza sanitaria straordinaria;
15. Dovranno essere diffuse a tutti i lavoratori e pubblicizzate anche per l'utenza o per chiunque acceda agli ambienti di lavoro, le indicazioni di igiene e profilassi stabilite dal Ministero della Salute e dall'istituto Superiore di Sanità:
• Opuscolo informativo redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus, e qualora necessario tradotto nelle diverse lingue dei lavoratori presenti in Azienda (Allegato IV);
• Istruzioni grafiche per un "corretto lavaggio sociale delle mani" (Allegato V);
• Raccomandazioni per la prevenzione (Allegato VI)
16. In ottemperanza all'art. 18, co.1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere distribuiti a tutti i lavoratori per i quali non è possibile la sospensione dell'attività lavorativa, o comunque nell'impossibilità di lavorare in condizioni di "smart working", dispositivi di protezione individuale (DPI) anti-contagio, in particolare in relazione alle condizioni di lavoro ed operatività svolta a rischio di contagio. Tali DPI, ad esempio, dovranno essere consegnati ai lavoratori che si spostano per motivi di lavoro, come manutenzioni straordinarie presso terzi, che non possono essere sospese perché di pubblica utilità, oppure ai trasportatori per attività quali la consegna merci, ecc.; tali lavoratori dovranno indossare ed utilizzare in modo appropriato, in ottemperanza all'art. 20, co.2 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., mascherine di protezione delle vie respiratorie (consigliata la mascherina FFP2-FFP3) ed i guanti di protezione. Consigliata anche la tuta da lavoro monouso plp, in polipropilene bianca (da valutare in funzione dell'attività svolta). Ad ogni modo vanno sempre garantite le distanze raccomandate di sicurezza (almeno un metro) e il divieto di assembramenti. Infine a tali lavoratori sarà necessario consegnare soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani in "formato da viaggio".
17. Ad integrazione degli obblighi di informazione e formazione previsti ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere distribuiti a tutti i lavoratori le procedure di corretto utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a protezione delle vie respiratorie (mascherine) e delle mani (guanti) - vedi Allegato VII
18. Inoltre ai sensi dell'Allego 1 del D.P.C.M. 08.03.2020 i lavoratori dovranno essere informati delle seguenti misure igieniche da attuare:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
19. Comunicare e invitare i fornitori ad attenersi alle stesse misure adottate dall'Azienda.
20. Comunicare preventivamente a tutti gli “esterni” tra cui i Vostri fornitori, manutentori, ecc. che possono o devono accedere in Azienda per le diverse attività operative, le regole e le misure di prevenzione e protezione definite dalla Direzione Aziendale. In Allegato VIII si riporta un modello "fac simile” da inviare mezzo mail.
21. È necessario aggiornare i documenti di cui agli artt. 26, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; nello specifico si rende necessario aggiornare o integrare il capitolo dedicato al Rischio Biologico nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e nei DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). In particolare, integrare tali documenti con un paragrafo dedicato sulle principali misure preventive e protettive e le procedure adottate per contenere la diffusione tra i lavoratori ed eventuali esterni da COVID-19. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
22. Il Datore di Lavoro dovrà coinvolgere anche il Medico Competente nella valutazione di cui al punto precedente oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare; tali soggetti inoltre, dovranno collaborare anche al fine di definire come svolgere la sorveglianza sanitaria durante tutto il periodo di emergenza nazionale, per ridurre al massimo ogni possibilità di contagio da COVID-19; le Agenzie di Tutela della Salute - ATS locali hanno dato indicazioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, tra cui:
• I datori di lavoro devono informare tutti i lavoratori affinché in caso di sintomatologia (febbre, sintomi respiratori) evitino di recarsi al lavoro e garantire la diffusione delle regole generali di igiene raccomandate dal Ministero della Salute;
• Non è richiesto ne previsto alcun accertamento dello stato febbrile per accedere ai luoghi di lavoro. Si ricorda a tal proposito che ai sensi dell'articolo 5 della L n. 300/1970 sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente;
• L'accesso all'ambulatorio del medico competente deve avvenire solo dopo contatto telefonico e su appuntamento evitando affollamento in sala d'attesa;
• Fatto salvo il rispetto della puntuale tempistica con cui è stata programmata la sorveglianza sanitaria, il medico competente darà priorità alle visite preventive dei lavoratori nonché alla sorveglianza prevista prima della riammissione al lavoro a seguito di assenza del lavoratore per malattia superiore a giorni 60;
• Nella sala d'aspetto dell'ambulatorio devono essere disponibili mascherine chirurgiche e disinfettante per le mani;
• Non è previsto in nessun caso l'effettuazione di tamponi per accertare lo stato di salute nei lavoratori;
• Nel caso in cui un lavoratore dovesse iniziare ad accusare sintomatologia durante il turno di lavoro, dovrà tornare al proprio domicilio avvisando telefonicamente il proprio medico curante.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e i lavoratori dovranno essere prontamente informati delle misure da adottare.

Distinti saluti
Il Direttore
Lorenzo Bossi


Fonte: apiverona.it