INL
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Nota 24 marzo 2020, n. 2211
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - prime indicazioni operative.
 

In data 17 marzo è stato pubblicato in G.U. ed è entrato in vigore il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento al sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e imprese connesse con l’emergenza Epidemiologica del Covid - 19".
Di seguito si forniscono le prime indicazioni operative in relazione alle norme che incidono sulle attività di competenza dell’INL.

Misure di sostegno del lavoro
Articolo 46 - "Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti"

La norma prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604".
Per effetto della norma, quindi, non possono essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 e per i sessanta giorni successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.
In relazione, invece, ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 L. n. 604/1966 la norma stabilisce per il datore di lavoro un divieto di risoluzione dal contratto per tutto il periodo sopra indicato.
Sulle procedure di licenziamento individuale, per le quali in ogni caso opera la sospensione dei termini di cui all’articolo 103 (v. infra), saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente alla conversione in legge del decreto.

Misure in materia di giustizia civile e penale
Articolo 83 - "Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" Con la disposizione in esame che sostituisce la disciplina introdotta dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 che, per l’effetto vengono abrogati, si prevede il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari (comma 1) e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto fino al 15 aprile 2020.
In particolare:
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Viene quindi, esplicitamente chiarito che la sospensione ha effetto non soltanto nei confronti dei giudizi pendenti ma anche in relazione agli atti introduttivi dei nuovi giudizi e per la proposizione di atti di impugnazione e in generale per tutti i termini procedurali e concorsuali (cfr. a tale ultimo riguardo la specifica della Relazione Illustrativa). I termini da computare a ritroso, infine, decorrono ex novo e integralmente al di fuori del periodo di sospensione.
Il comma 3 elenca i procedimenti esclusi dal regime di cui sopra che, come già anticipato nella precedente nota INL prot. n. 2179 dell’11 marzo, non attengono a materie di competenza dell’Ispettorato.
Dal 16 aprile al 30 giugno 2020 (ma per i procedimenti indifferibili già nel periodo 9 marzo-15 aprile) i Capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative idonee a garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Tali misure, in linea e ad integrazione con quanto già previsto dal D.L. n. 11/2020 possono comportare:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della L. n. 1196/1960 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
In relazione alle predette misure ed in particolare a quelle riguardanti le lettere f), g) ed h), si invitano gli Uffici a prestare particolare attenzione ai provvedimenti adottati dai Capi degli Uffici giudiziari di riferimento, volti a regolare l’attività di udienza nel periodo decorrente dal 16 aprile p.v. In particolare, con riferimento all’eventualità in cui siano disposte le misure di cui alla lettera h), si richiama l’attenzione sulla opportunità di rappresentare al Presidente del Tribunale di competenza, l’impossibilità di provvedere al deposito telematico di note scritte, proponendo modalità di scambio alternative.
Ciò anche alla luce di quanto ribadito dal comma 8 dell’articolato che riprende la disposizione già introdotta dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 11/2020 stabilendo che, qualora i provvedimenti adottati dal Capo dell’Ufficio giudiziario nel periodo 16 aprile - 30 giugno (o dal 9 marzo al 16 aprile per quelli non differibili) "precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi".
Come già evidenziato nella citata nota prot. n. 2179, si ritiene che tale disposizione possa riguardare anche i casi in cui, in ragione delle misure adottate a decorrere dal 16 aprile p.v., non sia possibile per le sedi procedere al deposito cartaceo delle memorie di costituzione e non sia stato consentito il deposito con procedure alternative a quello telematico con accesso ai servizi del processo civile telematico di cui al richiamato art. 16 bis del D.Lgs. n. 179/2012.
A tale ultimo proposito il comma 11 ribadisce l’estensione delle modalità di deposito telematico di cui al D.Lgs. n. 179/2012 anche per gli atti di cui al comma 1 bis dell’art. 16 bis del predetto decreto, già prevista dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 11/2020.
In ragione delle norme appena citate risultano, pertanto, aggiornate le indicazioni già fornite con la nota INL n. 2179 dell’11 marzo u.s. in materia di trattazione delle udienze e della sospensione dei termini processuali.

Sospensione termini
Articolo 103 - "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"

Ai sensi del comma 1 dell’articolo in oggetto si prevede che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento".
La disposizione ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi con esclusione delle sole fattispecie elencate al comma 4 ovvero "pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati".
Ne consegue sono sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all’INL dal 23 febbraio al 15 aprile fra i quali:
- termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981 con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- termine per la trattazione dei ricorsi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004;
- termine per la trattazione del ricorso ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965;
- termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere "formale";
- termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale.

Termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
Si rammenta che con nota INL prot. n. 2117 del 10 marzo 2020 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione delle procedure in questione. Rispetto alle indicazioni fornite va precisato che per effetto di quanto previsto dall’art. 103, il termine di 7 giorni per la convocazione delle parti è sospeso dal 23 febbraio sino al 15 aprile.
Atteso quanto sopra si invitano gli Uffici a trasmettere, ove non abbiano già provveduto, le convocazioni relative alle istanze di cui sopra solo a decorrere dal prossimo 15 aprile secondo una programmazione che consenta di osservare l’ordine cronologico di presentazione delle istanze nonché le misure di cautela già prescritte con la nota prot. n. 2117 del 10 marzo u.s.
Nelle more della conversione in legge del D.L. n. 18, appare opportuno, anche alla luce dei contenuti della relazione illustrativa, fissare le predette riunioni non prima del 17 maggio 2020.
In considerazione di quanto sopra e delle peculiari disposizioni introdotte dall’art. 108 in relazione alla notifica degli atti ai sensi della L. n. 890/1982 si ritiene che fino al 15 aprile non si debba procedere alla notificazione di verbali conclusivi di accertamento e notificazione né alla notificazione di O.I., né risulta necessario trasmettere via e-mail o pec eventuali verbali interlocutori che attestino la sospensione dei termini di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981 in riferimento alla disposizione normativa di cui sopra.

Art. 108 - "Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale"
In relazione al richiamato art. 108 si evidenzia che "fino al 30 giugno 2020 al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito".
Dal 16 aprile, pertanto, i termini procedimentali sospesi torneranno a decorrere e ai fini del computo complessivo degli stessi si terrà conto del periodo già trascorso sino al 23 febbraio 2020.
Nello specifico, i verbali conclusivi di accertamento e notificazione per i quali sia intervenuta la definizione degli accertamenti andranno notificati secondo le forme previste dall’art. 108 garantendo il rispetto dei termini di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981.
Analogamente andranno notificate le O.I. rispetto alle quali, tuttavia, si fa espressa raccomandazione di procedere alla loro notificazione, ove ciò sia consentito dal decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 28 della L. n. 689/1981, in data successiva al 31 maggio 2020.
Lo stesso art. 108 del D.L. n. 18 prevede, al comma 2, che "considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive".
Sostanzialmente la disposizione prevede che la sanzione comminata a seguito della definizione degli accertamenti di competenza nel settore dell’autotrasporto è ridotta del 30% in caso di pagamento entro i successivi 30 giorni. Sul punto occorre chiarire che l’art. 202 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce al primo comma che "per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".
Stando alla ratio del provvedimento, la disposizione in esame prevede dunque la possibilità che l’importo sanzionatorio in questione sia pari al minimo edittale ulteriormente abbattuto del 30% qualora il pagamento avvenga - non entro 5 giorni - ma entro i 30 giorni dalla notificazione.

Sospensione termini in favore di cittadini, associazioni e imprese relativi ad obblighi nei confronti della PA
Il decreto prevede la sospensione dei termini in relazione ad adempimenti da effettuare nei confronti della P.A. da parte di cittadini ed imprese. Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse:
- l'art. 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020) prevede che il termine per la presentazione per la domanda di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato, per gli operai a tempo determinato e indeterminato, al 1° giugno 2020;
- l’art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL) prevede l’ampliamento da 68 a 128 giorni dei termini di decadenza per la presentazione della domanda di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa accaduti nell’anno 2020. Per ciò che concerne le domande presentate oltre il termine ordinario è, in ogni caso, garantita la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono, inoltre, prorogati di 60 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore;
- l’art. 36 (Disposizioni in materia di patronati) prevede lo slittamento al 30 giugno (in deroga alle previsioni della L. n. 152/2001, che fissano il termine al 30 aprile) del termine concesso ai patronati per comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero;
- l’art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici) prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici fino al 31 maggio, con possibilità di eseguire il pagamento fino al 10/06/2020 senza applicazione di interessi. È altresì sospesa, nei confronti dei medesimi lavoratori, la prescrizione della contribuzione per il periodo compreso fra il 23/02 e il 30/06 e, qualora la prescrizione avesse il dies a quo nel periodo appena indicato, essa riprenderà a decorrere dal 1° luglio;
- l’art. 40 (Sospensione delle misure di condizionalità) per due mesi, a partire dal 17 marzo, al fine di limitare gli spostamenti, sono sospese, senza pregiudizio per la fruizione dei benefici, le misure di condizionalità imposte:
- ai percettori del reddito di cittadinanza (quali, ad esempio, l’ottemperanza alla convocazione presso i servizi sociali o presso i servizi del lavoro: termini ex artt. 4 e 9 del D.L. n. 4/2019);
- ai percettori di Naspi e DisCOLL (sospensione obblighi di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 22/2015);
- beneficiari di misure di integrazione a reddito (sospensione obblighi di cui agli artt. 8 e 24 bis del D.Lgs. n. 148/2015).
Vengono, infine, sospesi gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'art. 7 della L. n. 68/1999, le procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 della L. n. 56/1987, i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'art. 20, comma 3 lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi
- l'art. 60 (Rimessione in termini per versamenti) differisce i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi;
- l’art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria) prevede la sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (già previsti dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 per le agenzia di viaggio e turismo e per i tour operator aventi sede legale o operativa nel territorio dello Stato) in relazione a determinati soggetti che abbiano dovuto sospendere l’attività in ragione dei provvedimenti del Governo dell’8 e 9 marzo u.s.
Si evidenzia che con l’art. 61 si è inteso limitare la sospensione del versamento delle ritenute ai redditi da lavoro dipendenti e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 escludendo, invece, l’art. 29 del medesimo D.P.R. (rubricato "Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato"). In proposito si segnala la Risoluzione12/E del 18 marzo 2020 che reca in allegato elenco dei codici ATECO delle attività interessate dalla sospensione
- l’art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) sospende per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
- l’art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 giugno 2020.
È sospeso anche il termine di versamento fissato al 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione ter", nonché il termine di versamento stabilito al 31 marzo 2020 in materia di c.d. "saldo e stralcio".
Ai sensi del comma 4 è disposta una deroga alle disposizioni di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 112/1999, in relazione alle comunicazioni di inesigibilità degli agenti della riscossione con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, per effetto della quale le previste comunicazioni sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025.
In relazione alle attività di riscossione dell’ADER, atteso che non risulta essere prevista la sospensione del corso della prescrizione dei crediti della P.A., gli Uffici procederanno alla formazione dei ruoli e all’affidamento degli stessi all’Agenzia delle Entrate - Riscossione privilegiando, come avviene ordinariamente, i crediti che siano più prossimi alla prescrizione secondo quanto chiarito, da ultimo, con nota INL prot. n. 7222 del 4 settembre 2019. In relazione ai ruoli che verranno affidati all’ADER si evidenzia che ai sensi dell’art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso dell’ADER.