Categoria: Normativa regionale
Visite: 6185

ASUR Marche
DIRETTORE GENERALE
 

Ai Direttori di AA.VV.
Ai Direttori Dipartimento di Prevenzione
Ai direttori UU.OO.CC Area PSAL
E pc: PF Prevenzione e promozione salute luoghi di lavoro
 

Oggetto: Emergenza epidemia COVID 19 - Indicazioni provvisorie per le attività di controllo nei luoghi di lavoro - Applicazione dell’art. 1 n. 7 del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 1 del DPCM 22 marzo 2020.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, causa della pandemia in atto, è necessario che tutte le UU.OO.CC. afferenti alla area PS AL delle AA.VV. modifichino la programmazione dando priorità alle attività di informazione, assistenza e controllo per la verifica della applicazione di quanto contenuto nella normativa finalizzata al contenimento e gestione del l’emergenza in particolare:
• agli arti. 15 e 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
• all'art. 1, n. 7 del D.P.C.M. 11 marzo 2020
• alla verifica del livello di applicazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020,
Nelle AA.VV. 2 e 3 in cui sono attive più UU.OO.CC. afferenti alla area PSAL, i Direttori di U.O,C. concordano, anche per le vie brevi, un assetto operativo coordinato per l'espletamento delle attività sopra indicate, anche ai fini del monitoraggio delle attività medesime.
Vista la attuale situazione emergenziale che richiede comunque azioni rapide ed efficaci,
• nelle more di eventuali chiarimenti provenienti dagli organi legislativi nazionali;
• condiviso in prima istanza il contenuto della letteratura giuridica prodotta dall'Osservatorio Olympus del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo, di cui la Regione Marche è partner (consultabile al sito https://olympus.uniurb.it/);
si fornisce la seguente procedura provvisoria per l’espletamento delle attività di verifica indicate al punto 1 e relative a tutte le aziende per le quali il virus COVID 19 rappresenta un rischio biologico generico, non correlato alla specifica tipologia lavorativa aziendale (come invece accade nel comparto sanità):
a. preliminarmente alle attività di controllo nei luoghi di lavoro, gli operatori effettueranno approfondimenti telefonici avendo come guida la check-list già in uso, per consentire un approccio uniforme nell'attività di informazione ed assistenza e un supporto comune per focalizzare eventuali problematiche;
b. le attività di controllo nei luoghi di lavoro potranno essere attivate a campione - dando priorità alle attività che devono garantire i servizi essenziali - e su segnalazioni previa valutazione delle stesse;
c. durante la fase di controllo nel luogo di lavoro verrà redatto un verbale di sopralluogo (secondo le procedure già in atto nei Servizi).
Le possibili azioni da intraprendere (valutando di volta in volta le circostanze specifiche), potrebbero essere riconducibili alle seguenti principali tipologie di irregolarità:
1. insufficiente applicazione delle misure previste dall'art. 1 n. 7 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro" nelle attività dì cui all'Allegato 1 e di quelle che possono rimanere aperte alle condizioni previste ai commi c, d, et f, g, h del DPCM 22 marzo 2020:
provvedere ad impartire disposizione ai sensi degli artt. 10 del D.P.R. n. 520/1955 e 21, comma 5, della L. n. 833/1978.
Qualora invece si rilevino gravi carenze rispetto all'applicazione delle misure di cui sopra, effettuare segnalazione al Prefetto e produrre, notificare e trasmettere gli atti ritenuti più opportuni da chi effettua il sopralluogo, in relazione a quanto effettivamente accertato;
2. riscontro di situazioni che oggettivamente non permettano in alcun modo un adeguato contenimento del rischio da contagio:
qualora l'attività lavorativa non sia autonomamente sospesa dal datore di lavoro, effettuare segnalazione al Prefetto e/o Sindaco territorialmente competente, secondo le necessità;
3. inosservanza alle misure dispositive previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 e art. 1 DPCM del 22 marzo 2020:
effettuare segnalazione al Prefetto territorialmente competente [art. 1 lettere d) e g) del DPCM 22/3/20];
4. riscontro di contravvenzione in materia di sicurezza e igiene del lavoro:
provvedere ad impartire ai contravventori, prescrizione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994 e ulteriori provvedimenti/atti ritenuti opportuni al fine di bloccare la situazione di rischio di contagio in atto.
Qualora successive disposizioni di legge o di fonti normative emanate in virtù di disposizioni di legge, contengano previsioni discordanti con la presente procedura, la stessa verrà immediatamente modificata e/o integrata.
La procedura, condivisa dai Direttori delle UU.OO.CC SPSAL/ Epidemiologia Occupazionale/ Igiene Industriale e approvata dal GORES nella seduta del 25 marzo 2020, ha validità per il periodo di durata dello stato di emergenza.
 

Il Direttore
Dott.ssa Nadia Storti