Regione Marche
Ordinanza 25 marzo 2020, n. 14
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 64 dell'11marzo 2020, con il quale sono state adottate “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno, del 18 marzo 2020 n. 15350/117;
Visto il DPCM del 22 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 76 del 22 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020e 13/2020;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Tenuto conto della necessità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a contrastare la diffusione del virus, in uno con l'esigenza di garantire i servizi essenziali alla vita delle persone;
Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, sono state assunte iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
Che a fronte di tali provvedimenti è ancora più impellente l'esigenza di garantire comunque a coloro che si trovano già in condizioni di solitudine oppure di isolamento obbligatorio la possibilità di fruire di servizi di supporto assistenziale in capo a realtà di volontariato nell'ambito della programmazione degli interventi sociali in capo ai Comuni/ATS;
Considerato che sul territorio regionale vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato, anche in convenzione con Enti locali, a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio, servizi che comportano lo spostamento dei volontari sia all'interno del proprio Comune e a volte anche in Comuni limitrofi;
Rilevata la necessità di consentire lo svolgimento delle attività degli enti del terzo settore che prevedono, tra le altre cose, anche l'aiuto alimentare e farmaceutico in favore degli indigenti, degli anziani, dei disabili, dei senza fissa dimora, delle persone con fragilità sociali ed economiche;
Considerato inoltre che tra le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) del DPCM 22.03.2020 sono ricomprese anche le consegne a domicilio di farmaci e di pasti a domicilio realizzate dagli ETS di cui al D.Lgs. 117/2017 e che tale attività è da ritenersi essenziale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e);
Valutata l'esigenza pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;
Valutata l'esigenza di fornire indicazioni per consentire ai volontari ed agli enti del terzo settore di continuare a operare al servizio delle comunità in modo responsabile ed in sicurezza;
Ritenuto, pertanto, di dover fornire precisazioni in ordine alla attività e mobilità dei volontari finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria e ad assicurare servizi “necessari” alle fasce più deboli della popolazione nell'ambito di un coordinamento dei servizi sociali pubblici in capo ai comuni o agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
ORDINA
ART. 1
È garantita la mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017; sono legittimati gli spostamenti per le attività ritenute necessarie nella situazione di emergenza da COVID-19 operando in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.
ART. 2
Gli spostamenti ritenuti necessari per lo svolgimento degli interventi di assistenza necessari nella situazione di emergenza in atto riguardano le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:
a) consegna di farmaci e alimenti a domicilio e altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, cura animali domestici, ecc.) a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e a chi si trova in isolamento domiciliare, ai soggetti fragili, noti ai servizi sociali comunali, o comunicati ai sindaci dalle aziende sanitarie locali;
b) assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, migranti inseriti nei percorsi SIPROIMI e Pronta accoglienza ecc.);
c) assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate alla emergenza COVID 19;
d) servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza presso gli appositi hub costituiti da enti pubblici e privati';
e) ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l'attività di volontariato;
f) unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).
ART. 3
Il volontario che si sposta per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il servizio e tornare alla propria abitazione), deve esibire in caso di controllo delle forze dell'ordine la seguente documentazione:
a) modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”;
b) dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 presso cui il volontario presta la propria opera, su carta intestata della stessa, riportante:
a. nome e natura dell'associazione (abilitante allo svolgimento di attività di volontariato);
b. servizio svolto;
c. nome e cognome del volontario;
d. territorio di riferimento di svolgimento dell'attività.
Il volontario si attiene con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio attraverso la dotazione dei necessari dispositivi e una adeguata formazione all'utilizzo degli stessi da parte dell'associazione di riferimento.
ART. 4
Le attività di cui all'art. 2 sono sottoposte al coordinamento dei servizi sociali pubblici territoriali in capo ai comuni o agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per la verifica che gli spostamenti necessari per lo svolgimento delle stesse rientrino a pieno titolo in quelli motivati da situazioni di necessità affinché vengano garantiti i “servizi essenziali”, previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e richiamati dall'articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020;
ART. 5
La presente ordinanza produce gli effetti dalle ore 00:00 del 26 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano on tal senso.
ART. 6
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani.
Ancona, 25 marzo 2020
Il Presidente
Luca Ceriscioli