SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 5
Dipartimento di Prevenzione
Direzione

REGIONE LAZIO

ALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI
ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI
AI DATORI DI LAVORO DELLE AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO DELL'ASL RM5
AI MEDICI COMPETENTI DEL TERRITORIO DELL'ASL RM5
 

Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR

 

L'epidemia di COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica verso la quale anche il mondo del lavoro deve adottare le misure di prevenzione e protezione dettate dalle Autorità sanitarie locali sulla base dei decreti del Ministero della Salute, della Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto si ritiene utile e necessario assicurare il puntuale rispetto delle le indicazioni del DPCM 11/03/2020 ART. 7 lettera a), b, c) e del protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020

Indicazioni per il datore di lavoro:
Come prima misura il datore di lavoro deve:

- ridurre la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro limitandola alle attività indispensabili alla produzione, assicurando un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
- aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall'infezione da COVID-19 dei lavoratori che proseguono l'attività e solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale provvedere a mettere in campo misure tese ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e alla fornitura al personale di DPI idonei secondo anche quanto riportato all'art. 7, lettera d) del DPCM 11/03/2020, e per quanto previsto dal titolo X-Esposizione ad agenti biologici- del D.Lgs 81/08, in seguito all'aggiornamento della valutazione del rischio
- portare adeguatamente ed efficacemente a conoscenza dei lavoratori interessati dettagliate informazioni sui rischi specifici da coronavirus esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- portare adeguatamente ed efficacemente a conoscenza dei lavoratori interessati dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo adottate in relazione alla propria attività.
- verificare e monitorare la completa attuazione delle misure previste ed adottate, aggiornandole ulteriormente e tempestivamente nei casi previsti dalle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in seguito all'emanazione di ulteriori disposizioni da parte degli organi nazionali e regionali in merito alla gestione del rischio da esposizione a coronavirus
laddove necessario, aggiornare la formazione e l'informazione rispetto al rischio biologico e alle misure di prevenzione adottate utilizzando modalità a distanza.
nelle situazioni lavorative in cui non si ravvisa un pericolo di contagio aggiuntivo e differente rispetto alla popolazione generale risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute e dai DPCM, in particolare dal DPCM del 11/03/2020 (art. 1 commi 7 e 8) e dal protocollo condiviso del 14/03/2020, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative e in particolare qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza impersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'utilizzo di DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
deve prevedere in tutte le realtà lavorative il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni quali mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e la gestione degli accessi dall'esterno secondo le indicazioni del protocollo di intesa del 14 marzo 2020.
deve assicurare la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
per le attività di formazione, informazione ed addestramento periodico deve provvedere a che sia effettuata con modalità a distanza o rinviata. Andrà valutata nei singoli casi la formazione, l'informazione e l'addestramento dei neo assunti o dei soggetti sottoposti a cambio di mansione utilizzando le modalità a distanza
- per quanto riguarda i datori di lavoro ed i dirigenti, gli stessi sono tenuti all'osservanza degli obblighi generali, applicati alla situazione in atto, previsti dall'art. 18 del D.Lgs 81/08 e di quanto previsto nei Titoli successivi al I

Indicazioni per i lavoratori e preposti
- valgono, per la specificità della funzione, le indicazioni richiamate nel protocollo del 14/03/2020 oltre che le raccomandazioni della popolazione generale di seguire le buone prassi igieniche per la prevenzione delle malattie a trasmissione respiratoria affisse nei luoghi di lavoro.
Gli stessi sono tenuti all'osservanza degli obblighi generali, applicati alla situazione in atto, previsti dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs 81/08

Indicazioni per il medico competente:
La sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici Competenti deve essere svolta adottando tutte le misure per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nel rispetto delle indicazioni fornite dal protocollo condiviso del 14/03/2020, dall'ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio e dalla Nota Regionale prot. 0223253.del 13-03-2020
In particolare l'attività da parte del Medico Competente:
- deve proseguire e le visite andranno effettuate in idonei ambulatori adottando modalità che evitino situazioni di esposizione a rischio di contagio (ad esemplificazione affollamento in sala d'attesa, sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari, così come delle strumentazioni, distanze di sicurezza con il paziente, DPI) secondo quanto indicato dalle circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.
- deve assicurare le visite a carattere di urgenza previste dall'art. 41, a titolo esemplificativo:
◦ visite preassuntive/preventive
◦ per cambio mansione
◦ al rientro dopo 60 gg di malattia
◦ visite straordinarie su richiesta del lavoratore (particolare attenzione ai soggetti ipersuscettibili)
◦ alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti,
- per le visite periodiche di casi specifici, a giudizio del M.C., secondo il principio che ..." la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal Medico Competente” (cfr nell'Interpello n. 8/2013 del 24/10/2013):
◦ vale quanto previsto dalla nota regionale prot. 0223253.del 13-03
◦ laddove il Medico Competente, previa adeguata valutazione degli accertamenti ritenuti necessari (tenendo conto di specifiche situazioni cliniche del lavoratore) decida di effettuare tali visite, le stesse andranno effettuate in idonei ambulatori adottando modalità che evitino situazioni di esposizione a rischio di contagio (ad esemplificazione affollamento in sala d'attesa, sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari, così come delle strumentazioni, distanze di sicurezza con il paziente, DPI) secondo quanto indicato dalle circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.
◦ Qualora il M.C. ravvisi la necessità di differire l'esecuzione di tali visite periodiche (comprensive degli accertamenti clinici e strumentali da effettuare) rispetto alle scadenze già previste, tenuto sempre conto della necessità di contenimento di diffusione del contagio dell'epidemia in atto, può concordare con il Datore di Lavoro tale differimento per un tempo congruo a quello indicato dal DPCM 9 MARZO 2020 (3 aprile 2020)
I M.C. sono tenuti all'osservanza degli obblighi generali, applicati alla situazione in atto, previsti dal D.Lgs 81/08
Il Servizio PRESAL resta disponibile per ogni chiarimento ed informazione sulla normativa inerente la sicurezza sul lavoro.

Riferimenti normativi
1. DPCM 01/03/2020
2. DPCM 04/03/2020
3. DPCM 08/03/2020
4. DPCM 09/03/2020
5. DPCM 11/03/2020
6. Ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020 del Presidente della Regione Lazio
7. Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza CoVID-19-Revisione 1.2 del 02/03/2020
8. Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio
9. Circolare n. 0006144 del 27/02/2020 del Ministero della Salute
10. Circolare n. 0006337 del 27/02/2020 del Ministero della Salute
11. Circolare n. 0005889 del 25/02/2020 del Ministero della Salute
12. Direttiva n. 1/2020 dfp 0012035 del 25/02/2020 della Presidenza dei Ministri
13. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
14. Nota Regione Lazio. Registro Ufficiale U.0223253 del 13/03/2020
15. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

16. http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus

17. http ://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

18. https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov

19. https://www.aslroma4.it/articoli/coronavirus-2020