Ministero della Salute
Ordinanza 28 marzo 2020
Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
G.U. 29 marzo 2020, n. 84

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni spettanti allo Stato in materia di trasporti e viabilità;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 75 del 22 marzo 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120re la diffusione del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evita e il contagio del COVID-19;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale sono state disciplinare le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 127 del 24 marzo 2020, con il quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con scadenza al 25 aprile 2020;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare un incremento dei casi sul territorio nazionale in conseguenza dell'aumento del numero di persone che fanno ingresso in Italia provenendo dall'estero;
Ritenuto necessario adottare in via d'urgenza, sull'intero territorio nazionale e relativamente agli ingressi provenienti da Stati terzi, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome resa con nota prot. 2292 del 27 marzo 2020;
 

E m a n a

la seguente ordinanza:
 

Art. 1
Entrata in Italia

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto si raccomanda l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente l'abitazione o la dimora indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria sull'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco, ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, è sempre consentito alle persone sottoposte a tali misure procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella indicata dall'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e provvedendo al proprio trasferimento secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle persone individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 e dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020.
9. Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, dal decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale addetto al trasporto delle merci.
 

Art. 2
Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera

1. Il divieto, alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso nei porti italiani previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si applica oltre che alle navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa delle stesse navi passeggeri.
 

Art. 3
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano anche in relazione ai trasporti già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di cui al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 del predetto articolo 1 viene trasmessa al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Roma, 28 marzo 2020

Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 486