Responsabilità di un datore di lavoro che, per imprudenza, negligenza e imperizia, nonchè per colpa specifica consistita nella violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, lett. c), art. 5, comma 3, artt. 41 e 47, rimuoveva le protezioni (riparo mobile incemierato e coltello divisore) della macchina squadratrice dotata di sega circolare e non impediva al lavoratore addetto di utilizzarla priva dei citati dispositivi di sicurezza - Conseguiva un infortunio del lavoratore dipendente - Sussiste.
Ricorre in Cassazione - Respinto.
"Questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721).
Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il L. ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso la macchina che gli ha procurato l'infortunio e che era priva dei dispositivi di protezione dalla lama rotante."
SEZIONE QUARTA PENALE
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
U.A., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 9/6/2008 della Corte di Appello di Ancona;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
si osserva:
All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 2 di reclusione, convertita in ed Euro 2.280,00= di multa, concesse le attenuanti generiche; veniva inoltre condannato al risarcimento del danno patito dalla parte civile L.D..
2. Con sentenza del 9/6/2008 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado. La Corte distrettuale, dopo avere rigettato l'eccezione processuale di indeterminatezza del capo di imputazione (essendo stata indicata la data del fatto come (OMISSIS), invece che (OMISSIS) ed avendo indicata come lesa la mano destra, invece che la sinistra), osservava:
- che la macchina utensile era stata utilizzata normalmente in situazione di insicurezza, in quanto priva dei dispositivi di protezione della lama in rotazione;
- che il comportamento del dipendente non aveva valenza interruttiva del rapporto di causalità, in quanto le norme antinfortunistiche mirano a tutelare il lavoratore anche a da rischi connessi a suoi comportamenti negligenti;
- l'infortunio si era verificato durante l'espletamento delle normali attività di lavoro a cui il L. era preposto e pertanto la presenza dei dispositivi di sicurezza avrebbe evitato l'evento;
- il fatto era attribuibile alla responsabilità del datore di lavoro, in quanto a lui incombeva l'obbligo di vigilare sulla conformità della macchina alle norme di prevenzione.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo:
3.2. La mancanza o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. Invero la corte territoriale non aveva tenuto conto che l'infortunio era da addebitare ad una circostanza del tutto imprevedibile, costituita dalla grave negligenza della persona offesa la quale, pure essendo un operaio esperto, con tredici anni di lavoro, aveva avvicinato l'arto alla lama in movimento, nel momento della sua decelerazione.
Pertanto nel caso di specie, l'erronea indicazione nell'imputazione della data del fatto ((OMISSIS) invece che (OMISSIS)) e l'erronea indicazione dell'arto leso (mano destra invece che sinistra), non hanno inciso sulla effettiva conoscenza dell'accusa, tenuto conto che le esatte circostanze erano desumibili dagli atti e che le dimensioni medie dell'azienda non ponevano in dubbio in relazione a quale infortunio e per quale dipendente si stesse svolgendo il processo. Ne consegue che la censura è manifestamente infondata.
4.2. In relazione al lamentato comportamento negligente della persona offesa, questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721). Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il L. ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso la macchina che gli ha procurato l'infortunio e che era priva dei dispositivi di protezione dalla lama rotante.
Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione è manifestamente infondato.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009