Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 25 marzo 2020
Parti: Fincantieri e Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Fincanieri
Fonte: uilmnazionale.it


Verbale accordo

In data 25/03/2020 si sono riuniti, in via telematica: la Fincantieri spa […], OO.SS Fim-Fiom-Uilm nazionali [...]

Premesso che
- l’Azienda ha posto in essere e continua ad attuare tutte le misure di prevenzione necessarie per il contenimento del fenomeno di contagio;
- l’Azienda - a testimonianza di una concreta partecipazione alle attuali necessità del Paese di far fronte con misure rigorose, incisive ed immediate al fenomeno epidemiologico COVID-19 e nell’interesse primario della salute dei propri lavoratori - ha disposto comunque di sospendere le attività produttive in tutti i siti italiani dal 16 al 29 marzo compreso, disponendone la chiusura con ricorso a ferie collettive anticipandole rispetto alla prevista chiusura estiva, esperendo l’esame congiunto previsto dal CCNL in data 13 marzo 2020 con esito negativo;
- in data 18 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che prevede una nuova causale per la richiesta di CIG ordinaria denominata “emergenza COVID-19” legata ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica;
- in data 22 marzo 2020 è stato pubblicato il DPCM con il quale viene disposta la sospensione delle attività produttive industriali sino al 3/04/2020
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue
- in considerazione del fenomeno COVID-19, della necessità di continuare con azioni rigorose ed incisive di contrasto al fenomeno epidemiologico COVID-19, nonché ai contenuti del DPCM 22 marzo 2020, l’Azienda, pur avendo posto in essere tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza dei propri dipendenti, proseguirà, a far data dal 30 marzo 2020, la sospensione dell’attività lavorativa degli Stabilimenti e delle Sedi sia nel settore Cruise che nel settore Militare fino alla data indicata dal DPCM;
- l’Azienda provvederà conseguentemente a richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per la causale “emergenza COVID-19”, a zero ore, per il personale di tutti i siti aziendali dal 30 marzo 2020 per tutto il periodo di sospensione ad oggi previsto dal DPCM;
- il personale interessato alla CIGO potrà fruire di ferie/PAR in alternativa al trattamento di integrazione salariale, previa espressa richiesta;
- nel periodo interessato alla Cassa Integrazione verranno comunque svolte le attività di carattere manutentivo degli impianti, anche connesse alla sicurezza degli stessi, e dei servizi essenziali dei siti, nonché di direzione e gestione strettamente necessarie ai correnti adempimenti dell’impresa e per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla ripresa produttiva;
- l’Azienda proseguirà ad applicare lo strumento dello Smart Working laddove le specifiche attività lavorative e le dotazioni informatiche lo rendano compatibile;
- nei singoli siti verrà esperita la procedura di esame congiunto così come da comunicazione preventiva e verbale di consultazione sindacale (allegati al presente verbale);
- in considerazione della necessità di proseguire con la sospensione dell’attività produttiva, viene ridefinita la modalità di trattamento del periodo di chiusura dal 16 marzo 2020 al 29 marzo 2020 facendo ricorso, in luogo dell'anticipazione delle due settimane di ferie collettive, ai seguenti istituti già maturati alla data del presente accordo:
a) ore di ferie e PAR maturate al 31/12/2019
b) ore di PAR maturate nell’anno 2020 ai sensi dell’articolo 5 sezione IV - titolo III del vigente CCNL metalmeccanico;
Per i dipendenti che non avessero un residuo sufficiente a dare copertura al periodo verranno utilizzati, a richiesta del singolo, altri strumenti (ferie maturate nell’anno 2020, banca ore, permessi a recupero, ecc....) sino a concorrenza delle 80 ore del periodo di riferimento;
Le Parti convengono infine che una volta ripresa l'attività, allo scopo di assicurare il rispetto dei programmi in atto, non si procederà, per l’anno in corso, alla fermata estiva, in modo da assicurare la massima continuità produttiva, fatta salva la fruizione di ferie individuali, in corso d’anno, secondo una pianificazione che verrà fatta in ciascun sito, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive. In tal senso devono ritenersi superati gli accordi sottoscritti in sede locale per le chiusure estive.
Le Parti si incontreranno, entro la data del 1 aprile 2020, per verificare le prospettive per la ripresa dell’attività lavorativa, in considerazione dell’evoluzione della situazione emergenziale e delle relative diposizioni delle autorità competenti.