Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo Regolamento elettorale RLS
Data firma: 3 febbraio 2015
Parti: Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, UglM, AQCF, Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Automotive, FCA e CNHI
Fonte: uilmnazionale.it

Sommario:

 

Regolamento elettorale
Art. 1 Composizione
Art. 2 Modalità per indire le elezioni
Art. 3 Commissione Elettorale
Art. 4 Presentazione liste
Art. 5 Elettori ed eleggibili
Art. 6 Ripartizione dei seggi
Art. 7 Numero dei candidati RLS
Art. 8 Scrutatori
Art. 9 Compiti della commissione elettorale

 

Art. 10 Adempimenti della Direzione aziendale
Art. 11 Sistema elettorale
Art. 12 Segretezza del voto
Art. 13 Schede elettorali
Art. 14 Preferenze
Art. 15 Modalità di votazione
Art. 16 Composizione e attrezzatura del seggio elettorale
Art. 17 Riconoscimento degli elettori
Art. 18 Operazioni di scrutinio
Art. 19 Verbali e reclami
Norma finale


Accordo di regolamentazione per la elezione rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di FCA e CNH Industrial

Le elezioni si terranno in tutti i siti di FCA e CNHI a partire dal mese di marzo 2015 e si concluderanno entro il mese di giugno 2015. Nei siti dove vi è una forte presenza di CIG, CDS le votazioni si svolgeranno entro il mese luglio 2015, dopo una preventiva verifica nei territori atta a garantire la partecipazione dei lavoratori al voto.
Le segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo si riuniranno per definire il calendario dell'avvio delle procedure e la data delle elezioni.
Qualora alla fine del percorso ci siano delle realtà in cui non si sono svolte le elezioni sarà il Comitato Nazionale dei Garanti a definire il calendario.
Le scriventi organizzazioni sindacali concordano il seguente regolamento elettorale.

Regolamento elettorale
Art. 1 Composizione

In ciascuna unità produttiva gli RLS verranno eletti e poi designati, tra i componenti la Rappresentanza sindacale aziendale, nel numero previsto dalla legge e dal contratto complessivamente pari a:
a) 1 RLS nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
b) 3 RLS nelle unità produttive da 201 a 500 dipendenti;
c) 4 RLS nelle unità produttive da 501 a 1000 dipendenti;
d) 8 RLS nelle unità produttive oltre 1000 dipendenti.

Art. 2 Modalità per indire le elezioni
Trascorsi tre anni dalla data delle precedenti elezioni, le organizzazioni sindacali congiuntamente o disgiuntamente dalle altre, avvieranno la procedura per la elezione delle RLS, con una comunicazione scritta da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale.
Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno compreso quello dell'affissione.

Art. 3 Commissione Elettorale
La commissione elettorale viene composta da non più di due componenti per organizzazione presentatrice di lista nell'ambito delle Organizzazioni firmatarie presente accordo. E precisamente da un solo componente per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive fino a 500 dipendenti e da due componenti per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive oltre i 500 dipendenti.
I componenti della commissione elettorale non possono essere candidati.
La commissione elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovraintendendo alle operazioni relative.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l'orario di lavoro, arrecando il minimo pregiudizio alla normale attività produttiva. Dovranno pertanto svolgersi in momenti dell'orario di lavoro non finalizzati alla produzione, vale a dire durante le ore di assemblea e le pause; inoltre potranno proseguire anche al di fuori dell'orario di lavoro a fine turno.

Art. 4 Presentazione liste
Le Organizzazioni sindacali titolate alla nomina della RSA prevista dalla legge e firmatarie del presente accordo hanno diritto a presentare liste di propri candidati. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.

Art. 5 Elettori ed eleggibili
Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti, includendo qualsiasi lavoratore subordinato ivi compresi, ad esempio, lavoratori con contratto a termine, apprendisti e lavoratori in prova, in forza nell' unità produttiva all'atto delle elezioni.
Questi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto presso il seggio della loro area elettorale. Sono eleggibili quei lavoratori candidati dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, in forza nell'azienda all'atto delle elezioni.

Art. 6 Ripartizione dei seggi
L'elezione avverrà sulla base di collegio unico.

Art. 7 Numero dei candidati RLS
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare i seguenti limiti massimi in funzione della classe dimensionale:
a) - Aziende fino a 200 dipendenti n. 3;
b) - Aziende da 201 a 500 dipendenti n. 9;
c) - Aziende da 501 a 1000 dipendenti n. 12;
d) - Aziende da 1001 a 3000 dipendenti n. 24;
e) - Aziende oltre 3.000 dipendenti n. 40;

Art. 8 Scrutatori
E' facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per seggio, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni, alla commissione elettorale, in forma scritta.

Art. 9 Compiti della commissione elettorale
La commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine della presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini degli art. 3 e 15 del presente regolamento.
Ove, nonostante il divieto di cui all'art. 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la cancellazione da entrambe.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nelle bacheche aziendali, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

Art. 10 Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale un elenco aggiornato degli elettori divisi per operai, impiegati e quadri.
La spesa per il materiale necessario all'espletamento delle operazioni elettorali previste dal presente regolamento è a carico dell'azienda. L'azienda sosterrà le spese relative a locali ed arredi, tavoli e sedie per i seggi elettorali, elenco dei lavoratori e cancelleria. Saranno comunque mantenute le prassi in atto negli stabilimenti.

Art. 11 Sistema elettorale
Nelle elezioni degli RLS si applica il sistema proporzionale, su liste contrapposte, a suffragio universale. Pertanto ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale (numero dei voti validi/numero RLS da eleggere) risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente.
A parità di resti tra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito nessun posto.
Ove, sempre a parità di resti, le liste abbiano conseguito almeno un posto o nessuno, si ricorrerà al sorteggio.

Art. 12 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera nè per interposta persona.

Art. 13 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte mediante sorteggio la stessa evidenza.
Le schede devono essere firmate da un componente per organizzazione della commissione elettorale; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 14 Preferenze
L'elettore può manifestare un'unica preferenza solo tra i candidati della lista da lui votata.
Il voto di preferenza sarà espresso dall'elettore mediante crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.
L'indicazione di una preferenza data ad un candidato della lista vale quale voto di lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
Nel caso di espressione di più di una preferenza nella stessa lista, vale unicamente come voto di lista, e sono annullate le preferenze ai candidati.
Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 15 Modalità di votazione
I giorni delle votazioni saranno stabiliti dalle segreterie provinciali e comunicate alla commissione elettorale, che previo accordo con la Direzione aziendale, in base al calendario di lavoro individuerà il luogo e gli orari della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l'attività produttiva sia sospesa in misura tale da compromettere l'effettiva partecipazione al voto, le OO.SS. rinvieranno le elezioni alla ripresa dell'attività produttiva.
Qualora le suddette segreterie provinciali non trovino un accordo sulla data delle elezioni, la relativa decisione verrà demandata al Comitato dei garanti.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di norma 36 ore consecutive, salvo altre decisioni della commissione elettorale volte a garantire la massima partecipazione.
Luogo, giorni ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle bacheche, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 16 Composizione e attrezzatura del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 8 nominati dalla commissione elettorale.
A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una cassetta, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, e dovrà essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.

Art. 17 Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale, in mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio.
Gli scrutatori faranno firmare l'elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell'elenco di cui al punto 10 del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato.

Art. 18 Operazioni di scrutinio
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività produttiva (il lavoratore dovrà, quindi, chiedere un permesso personale o altrimenti potrà recarvisi durante le pause) e con le regole inerenti le visite esterne (fuori dall'orario di lavoro, gli elettori dovranno, quindi, chiedere apposito permesso come visitatori).
Al termine dello scrutinio, a cura del seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La commissione elettorale al termine delle operazioni di voto di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida delle RLS, sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantire la integrità e ciò per almeno tre mesi.

Art. 19 Verbali e reclami
La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati, procede all'assegnazione dei posti ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste concorrenti.
La commissione elettorale redige il verbale sulle operazioni elettorali e dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione in bacheca e consegnata copia alla Direzione Aziendale. Copia del verbale dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente.
Eventuali disaccordi fra le Organizzazioni provinciali saranno rimesse alla comitato dei garanti con un ricorso da presentare entro 7 giorni.
Spetta alle Organizzazioni sindacali provinciali, che hanno presentato liste, in modo congiunto e sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni così come comunicati dalla commissione elettorale, inviare all'azienda l'elenco dei componenti RLS, che come previsto dalla legge devono essere anche RSA suddivisi per lista di appartenenza.

Norma finale
Comitato dei garanti
Il Comitato dei Garanti Nazionale è composto da un componente la Segreteria Nazionale delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.
Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 7 giorni al Comitato dei garanti Nazionale, che si riunirà e deciderà tempestivamente.
Le Segreterie Nazionali sono impegnate al rispetto, da parte anche delle proprie strutture provinciali, delle decisioni assunte dal Comitato dei garanti, nonché più in generale a garantire il rispetto integrale del presente accordo.
Al fine di facilitare la partecipazione al voto le organizzazioni sindacali utilizzeranno un'ora di assemblea retribuita.

Roma, 3 febbraio 2015