Tipologia: CCNL
Data firma: 16 ottobre 1987
Validità: 01.10.1987 - 30.11.1990
Parti: Federestrattiva e Flerica-Cisl, Filcea-Cgil, Uilpem-Uil
Settori: Chimici, Metano
Fonte: CNEL

Sommario:

  Capitolo I - Campo di applicazione del contratto, decorrenza e durata
Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Art. 2. - Decorrenza e durata.
Capitolo II - Premessa politica
Art. 3. - Dichiarazione congiunta.
Art. 4. - Relazioni industriali.
Art. 5. - Investimenti ed occupazione.
Art. 6. - Organizzazione del lavoro.
Capitolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 7. - Assunzione.
Art. 8. - Documenti per l'assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Contratto a termine.
Art. 11. - Apprendistato.
Art. 12. - Part-time.
Capitolo IV - Classificazione dei lavoratori
Art. 13. - Classificazione dei lavoratori.
• Declaratorie ed esemplificazioni
Art. 14. - Quadri.
Art. 15. - Passaggio di mansioni.
Art. 16. - Passaggio di qualifica.
Capitolo V - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 17. - Orario di lavoro.
Art. 18. - Personale addetto ai lavori discontinui.
Art. 19. - Lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 20. - Lavoro a turno.
Art. 21. - Reperibilità.
• Compensi
• Norme transitorie
• Nota a verbale
Art. 22. - Riposo settimanale.
Art. 23. - Giorni festivi.
Art. 24. - Ferie.
Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 25. - Minimi di retribuzione.
• Tabella A
• Tabella B
• Tabella C
• Norma transitoria Una tantum
Art. 26. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 27. - Premio di produzione.
Art. 28. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 29. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 30. - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 31. - Trasferte.
  Art. 32. - Trasferimenti.
Art. 33. - Indennità maneggio di denaro e cauzione.
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro

Art. 34. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 35. - Recuperi.
Art. 36. - Congedi ed aspettative.
Art. 37. - Congedo matrimoniale.
Art. 38. - Assenze e permessi.
Art. 39. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 40. - Tutela della maternità.
Art. 41. - Servizio militare.
Art. 42. - Studenti lavoratori.
Capitolo VII - Ambiente di lavoro igiene e sicurezza del lavoro

Art. 43. - Ambiente di lavoro.
Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti il rapporto di lavoro
Art. 44. - Condizioni di miglior favore.
Art. 45. - Abiti da lavoro.
Art. 46. - Appalti.
• Nota a verbale
Art. 47. - Accordi interconfederali.
Art. 48. - Mensa.
Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 49. - Utensili e materiali.
Art. 50. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 51. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 52. - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 53. - Risoluzione del rapporto per mancanza.
Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 54. - Consiglio di fabbrica.
Art. 55. - Contrattazione aziendale.
Art. 56. - Controversie interpretative ed applicative.
Art. 57. - Assemblea.
Art. 58. - Permessi e aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 59. - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 60. - Diritto di affissione.
Art. 61. - Locali.
Art. 62. - Ristrutturazioni.
Capitolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 63. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 64. - Trattamento di fine rapporto.
• Anticipazioni sul TFR.
Art. 59 del CCNL 16 novembre 1979. - Indennità di anzianità.
• Norma transitoria sulle indennità di anzianità
Art. 65. - Certificato di lavoro.
Art. 66. - Previdenza.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria del metano

Addì, 16 ottobre 1987, in Roma, tra la Federazione Sindacale Italiana dell'Industria Estrattiva […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Flerica-Cisl […] con l'intervento della Cisl […] e la Filcea-Cgil […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) […] e la Uilpem […] e con la partecipazione di una delegazione costituita dai rappresentati e delegati sindacali aziendali delle diverse unità di lavoro; è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capitolo I - Campo di applicazione del contratto, decorrenza e durata
Art. 1. - Sfera di applicabilità.

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra le Aziende esercenti una o più tra le attività di compressione, ricompressione, trasporto e distribuzione dei metano e gas di petrolio liquefatti tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali nonché le attività e di estrazione di produzione di gas metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti.

Capitolo II - Premessa politica
Art. 4. - Relazioni industriali.

[…]
Pertanto, la Federazione sindacale italiana dell'Industria Estrattiva e le OO.SS.LL. suddette, mentre riaffermano l'esigenza di un più puntuale utilizza della normativa contrattuale relativa al sistema di informazione, ai diversi livelli, concordano - in via sperimentale - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, di esaminare, con riferimento agli incontri previsti dalla normativa contrattuale sulle informazioni, le problematiche generali dei settore con la necessaria periodicità, esprimendo valutazioni ed orientamenti, finalizzati alla individuazione, con la necessaria tempestività, delle occasioni di sviluppo e delle soluzioni atte a favorirlo nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di esame:
- l'andamento del mercato nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive;
- le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
[…]
- le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
[…]

Art. 5. - Investimenti ed occupazione.
«Le parti, tenuto conto del ruolo svolto nell'ambito della politica energetica nazionale dalle imprese private di compressione, ricompressione, trasporto, distribuzione di gas metano e gas di petrolio liquefatti tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali nonché da quella di estrazione e produzione di gas metano, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) Annualmente a livello nazionale, la Federestrattiva (Federazione Sindacale Italiana dell'Industria Estrattiva) porterà a conoscenza delle OO.SS.LL. del settore - su richiesta - informazioni sul quadro generale cui operano le Aziende del settore con riferimento alle implicazioni nell'occupazione.
In particolare verranno fornite informazioni globali su:
- programmi di investimento e di diversificazione produttive, eventuali evoluzioni tecnologiche;
[…]
- i dati relativi al personale occupato nonché le prevedibili evoluzioni;
[…]
2) Annualmente a livello regionale o territoriale (che coincide con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti) le associazioni imprenditoriali competenti forniranno alle Organizzazioni Sindacali di pari livello - su richiesta di queste ultime informazioni globali riguardanti:
- prospettive produttive;
- programmi di investimento e diversificazioni produttive;
- eventuali evoluzioni tecnologiche;
- struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- natura dei lavori dati in appalto.
3) Annualmente, nel corso di appositi incontri, le Associazioni imprenditoriali locali porteranno a conoscenza delle OO.SS.LL. e delle loro strutture aziendali le previsioni di investimenti delle imprese maggiormente significative del settore che comportino nuovi insediamenti nonché i dati occupazionali suddivisi per età e per sesso e quelli relativi alla formazione professionale.
[…]

Art. 6. - Organizzazione del lavoro.
Le parti si danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione della capacità e della crescita professionale dei lavoratori costruisce obiettivo di comune interesse.
In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale del lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendono a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
Le eventuali successive sperimentazioni sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi ove si realizzano con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione, individuando le aree di applicazione, la priorità, i tempi e gradualità necessari, modalità, nonché per valutare i risultati. Per il conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottati, anche al fine di migliorare la produttività la qualità delle condizioni di lavoro compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
[…]
Sulla base di quanto sopra le aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e l'effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell'ambito delle esigenze organizzative ed economiche-produttive.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove forme organizzative, saranno previo esame congiunto con Cdf, inquadrate nella scala classificatoria sulla base della declaratoria utilizzando per analogia i profili esistenti.

Capitolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8. - Documenti per l'assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore

[…]
Il lavoratore di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica.

Art. 10. - Contratto a termine.
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla Legge n. 230 del 1962 e dall'articolo 8-bis della Legge n. 79 del 1983.
[…]

Art. 11. - Apprendistato.
Si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Capitolo V - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 17. - Orario di lavoro.

La durata massima normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
L'orario di lavoro di 40 ore settimanali è ripartito su 5 giorni.
Per i lavoratori addetti alla distribuzione del gas metano, l'orario di lavoro settimanale, contrattualmente fissato in 40 ore, potrà essere distribuito su 6 giorni.
[…]
Conseguentemente, per quanto riguarda i lavoratori giornalieri, al fine di far fronte a necessità connesse, ad es. a situazioni di punta o ad esigenze stagionali, tecnico-aziendali, ovvero ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali può essere utilizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale.
A tale riguardo le aziende potranno attuare, previo accordo, articolazioni collettive di orario che prevedono prestazioni settimanali fino a 48 ore con correlativi periodi a prestazioni ridotte fino a 32 ore o anche una distribuzione settimanale per un numero di giorni da 4 a 6 compreso il sabato.
In tali casi di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane non costituisce né lavoro supplementare né lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali.
Gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto dell'assenteismo medio per mobilità e altre assenze retribuite.
[…]

Art. 18. - Personale addetto ai lavori discontinui.
L'orario settimanale di lavoro per i lavoratori discontinui - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - è fissato in 46 ore.
[…]

Art. 19. - Lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazioni in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali, e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei casi previsti nel precedente comma, l'eventuale ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di Fabbrica, e darà luogo, fermo restando il pagamento delle sole maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario dal contratto, a corrispondenti periodi di riposo compensativo.
[…]
Le Aziende forniranno al Consiglio di Fabbrica, a sua richiesta e con una frequenza non inferiore a 3 mesi, i dati relativi alla consistenza del lavoro straordinario prestato da ciascun singolo lavoratore.
Annualmente la direzione aziendale e le strutture sindacali aziendali si incontreranno, su richiesta di queste ultime, per un esame congiunto sull'utilizzo del lavoro supplementare.

Art. 20. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente a turni di notte. Tenendo conto dell'obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo nonché possibilità di eventuali modifiche individuali, e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma 3 del presente articolo;
- obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante fermo restando l'impegno dell'Azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione.
I lavoratori turnisti osserveranno un calendario lavorativo annuo pari a 239 giornate lavorative di 8 ore al lordo delle ferie ed al netto delle festività infrasettimanali.
[…]

Art. 21. - Reperibilità.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti, delle reti di distribuzione e dell'utenza al fine di sopperire ad eventuali situazioni di emergenza, le parti riconoscono concordemente che dette esigenze siano soddisfatte attuando un servizio di reperibilità attraverso un impegno assunto dai lavoratori. Compatibilmente con l'entità organizzativa dei singoli esercizi e con la necessità di mantenere un adeguato livello professionale tra gli addetti alla reperibilità, le direzioni aziendali favoriranno l'avvicendamento nel servizio del maggior numero possibile di lavoratori dell'area tecnica.
L'impegno di reperibilità richiesto al lavoratore potrà articolarsi di norma sui seguenti tipi di reperibilità:
- reperibilità tipo A: per il lavoratore che presso un recapito definito riceve chiamate della società e/o dei terzi, provvedendo di conseguenza, con i mezzi messi a sua disposizione, agli interventi che, in base alle comunicazioni, ritiene necessari;
- reperibilità tipo B: per il lavoratore che deve essere reperibile, anche fuori della propria abitazione, purché in grado di raggiungere la sede di lavoro nel minor tempo possibile e comunque non oltre 45' dalla chiamata.
[…]
Le modalità per l'espletamento del servizio di reperibilità saranno esaminate in sede aziendale.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 8,16 o 24 ore.
In proposito si conviene:
a) che l'impegno di reperibilità sia limitato ad un max di 12 gg/mese;
b) che particolari accorgimenti saranno attuati per i piccoli esercizi (per es.: creare una reperibilità comune per più unità aziendali viciniori);
c) che nella reperibilità di tipo A saranno normalmente adibiti lavoratori di livello non inferiore al 6°.

Art. 22. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà, normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Ai lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo.
[…]

Art. 24. - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 35. - Recuperi.

Salvo quanto disposto dall'art. 17 è ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni concordate tra la Direzione ed il Consiglio di Fabbrica, o tra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite massimo di un'ora al giorno, da effettuarsi entro le due settimane successive all'avvenuta interruzione.

Art. 40. - Tutela della maternità.
Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla maternità.

Capitolo VII - Ambiente di lavoro igiene e sicurezza del lavoro
Art. 43. - Ambiente di lavoro.

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di legge, l'Azienda e i lavoratori cureranno l'osservanza di tali norme, nonché delle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di igiene, prevenzione degli infortuni e di malattie nel campo del lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference Governmental Industrial Higienists' secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese).
Le strutture Sindacali Aziendali hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.
A tal fine le predette rappresentanze potranno concordare con la Direzione Aziendale, ogni qual volta se ne ravvisi la esigenza, la scelta degli Istituti specializzati di diritto pubblico ai quali ricorre per particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Qualora tra l'Azienda ed il Consiglio di Fabbrica non venisse raggiunto un accordo sulla scelta dell'istituto specializzato di diritto pubblico, le parti potranno ricorrere ad Istituti o a tecnici particolarmente qualificati nella materia, iscritta agli albi professionali.
Gli Istituti specializzati ed i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Direzioni Aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte dei Consigli di Fabbrica delle iniziative che intendono intraprendere.
Le Aziende assumeranno a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il Consiglio di Fabbrica.
Sono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati, per ogni area significativa, i risultati delle rilevazioni periodiche concernenti fattori ambientali fisici e chimici che possono determinare situazioni di nocività. Le aree di cui sopra saranno individuate tra il Consiglio di Fabbrica e l'Azienda;
b) il registro dei dati biostatistici tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni area di cui sopra, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione del Consigli o di Fabbrica;
c) il libretto sanitario personale tenuto ed aggiornato a cura dei Servizi Sanitari di Fabbrica col vincolo del segreto professionale.
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) il libretto personale di rischio tenuto ed aggiornato dai servizi sanitari di fabbrica in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate situazioni particolari di rischio, le parti concorderanno di volta in volta, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
È interesse congiunto dell'Azienda e del Consiglio di Fabbrica esaminare le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia.
Le attuali tabelle MAC dovranno essere sostituite da quelle più aggiornate.
Nel caso in cui dalle competenti Autorità Italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle, le stesse dovranno essere assunte.
Nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Aziende invieranno alle USL l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo produttivo.

Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti il rapporto di lavoro
Art. 45. - Abiti da lavoro.

Ai lavoratori le mansioni dei quali comportino un particolare logorio del vestiario, verrà fornita gratuitamente ogni anno una tuta od altro abito da lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro.
Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinati, in sede aziendale, le modalità e i limiti del concorso dell'Azienda per la fornitura individuale al lavoratore.

Art. 46. - Appalti.
Per quanto riguarda la regolamentazione degli appalti vale quanto stabilito dalla Legge 23 ottobre 1960, n. 1369. La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà affidata in appalto nelle unità produttive, organizzativamente collegate per lo svolgimento di interventi ordinari e ricorrenti, che occupano complessivamente oltre 30 (trenta) dipendenti, purché in detta manutenzione sia ravvisabile una omogeneità e affinità tecnologica con le attività dell'Azienda.
Restano salvi, fino alla loro scadenza gli appalti in essere stipulati in conformità alle norme contrattuali vigenti anteriormente al 16 novembre 1979.

Nota a verbale
Le OO.SS. Sottolineano l'opportunità che le aziende, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti precisati dalla natura contrattuale sugli appalti, favoriscano, nella concessione di attività in appalto, imprese organizzate in forma cooperativistica.

Art. 47. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto con il contratto stesso.

Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 49. - Utensili e materiali.

[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
[…]
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 50. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione sempreché esse non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno preventivamente essere esaminate con il Consiglio di Fabbrica ed in seguito affisse in luogo ben visibile.

Art. 52. - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 38 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale all'Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contrario, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 53. - Risoluzione del rapporto per mancanza.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all'Azienda grave nocumento, morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreché l'infrazione non costituisca pregiudizio colposo al verificarsi di incidenti;
[…]
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'Azienda;
[…]
f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell'art. 52 sempreché nella mancanza stessa non si riscontri il dolo;
[…]
h) inosservanza degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 52;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) […] danneggiamento volontario al materiale della Azienda;
[…]
p) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
q) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell'art. 52 qualora vi sia dolo.

Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 54. - Consiglio di fabbrica.

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di volere affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di Fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di Fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di Fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di tre per le unità produttive fino a 50 dipendenti; sei per quelle da 51 a 250 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di Fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva, potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di Fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di Fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell'art. 23 della Legge n. 300, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione Interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di Fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 55. - Contrattazione aziendale.
La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
[…]

Art. 56. - Controversie interpretative ed applicative.
Qualora, in ciascuna delle unità produttive cui si applica il presente contratto, sorga - nell'interpretazione e nella applicazione del contratto medesimo o nello svolgimento del rapporto di lavoro - una controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti strutture locali delle Associazioni stipulanti e, in caso di mancato accordo, alle Associazioni sindacali nazionali.

Art. 57. - Assemblea.
Il diritto di assemblea retribuita spettante ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300, sarà esercitata nel rispetto delle seguenti modalità:
[…]
4) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 (dieci) dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'Azienda.

Art. 60. - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Art. 62. - Ristrutturazioni.
Qualora le Aziende intendessero procedere all'attuazione di modifiche organizzative o di riforme strutturali, comportanti modificazioni delle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali, le Aziende stesse daranno luogo ad una preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori onde consentire, se richiesto da una delle parti, l'esame dei relativi problemi.