Tipologia: Accordo
Data firma: 1 luglio 1998
Parti: Telecom Italia spa e Slc-Cgil, Fist-Cisl, Uilte-Uil
Settori: Servizi, TLC
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
1 - Definizione e sede di lavoro
2 - Sfera di applicazione e condizioni di adesione
3 - Prestazione lavorativa
4 - Rapporti gerarchici e accessi
5 - Retribuzioni e rimborsi
  6 - Sistema di comunicazione e rientri in azienda
7 - Formazione e tutela professionale
8 - Diritti sindacali
9 - Misure di protezione e prevenzione
10 - Osservatorio

Il giorno 1° luglio 1998 tra Telecom Italia S.p.A. e Slc-Cgil, Fist-Cisl e Uilte-Uil
- in considerazione delle forti spinte evolutive che caratterizzano lo sviluppo tecnologico, rendendo disponibili in modo crescente sistemi informatici e telematici di comunicazione in grado superare le tradizionali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- nella consapevolezza che un ampio sviluppo dell'istituto può incidere positivamente sulla realtà sociale contribuendo fattivamente a migliorare gli standard di vita della collettività attraverso la riduzione dei tempi di spostamento e dei fenomeni di pendolarismo con significativi impatti in tema di tutela dell'ambiente;
- in coerenza con gli indirizzi dettati dagli organismi comunitari tesi a valorizzare le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche in favore di un equilibrato sviluppo dei mercati del lavoro;
- tenuto conto delle previsioni contenute negli accordi del 1 agosto 1995 e del 5 dicembre 1996, che individuano nel Telelavoro uno strumento idoneo a contemperare le istanze di flessibilità prestazionale con le esigenze di carattere individuale dei lavoratori;
- in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 9 settembre 1996, in cui le parti riconoscono nel Telelavoro - nelle forme del telelavoro domiciliare, del working out e del lavoro a distanza - un istituto di carattere innovativo che configura nuove logiche spazio-temporali di espletamento delle prestazioni lavorative, non necessariamente correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la sede aziendale;
- valutate le possibilità di sviluppo di nuove forme di organizzazione del lavoro a distanza, progressivamente estensibili ad ambiti professionali diversificati e caratterizzati anche da elevati standard prestazionali;
- al fine di valorizzare, nell'ambito di nuovi sistemi di espletamento dell'attività lavorativa, principi di responsabilizzazione e coinvolgimento individuale orientati al raggiungimento degli obiettivi affidati;
- nella consapevolezza dell'attuale assenza di puntuali riferimenti legislativi per la disciplina del telelavoro e la tutela delle prerogative dei lavoratori che svolgono la propria prestazione al di fuori della sede aziendale, e della conseguente necessità di individuare un idoneo sistema di garanzie e regole che assicurino il corretto inserimento dei telelavoratori nell'organizzazione aziendale;
si conviene di promuovere lo sviluppo del Telelavoro in Azienda, definendone la seguente disciplina generale che individua le linee guida di carattere normativo cui fare riferimento nell'applicazione di ogni singolo progetto.

1 - Definizione e sede di lavoro
L'istituto del telelavoro non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e può determinare una mera modifica del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa.
Sulla base di quanto sopra, il telelavoratore continuerà ad essere assegnato in organico, alla struttura organizzativa di appartenenza, restando confermata anche la sede di lavoro indipendentemente dalla allocazione del luogo di adempimento della prestazione di telelavoro. Considerata la specificità della prestazione lavorativa svolta, il posto di lavoro è da ritenersi coincidente con la sede di lavoro. […]

2 - Sfera di applicazione e condizioni di adesione
Ferma restando l'applicabilità del presente accordo ai lavoratori della Telecom Italia il cui rapporto è regolato dal CCNL per le Aziende di telecomunicazioni del 9.9.1996 e dal relativo accordo di armonizzazione per Telecom Italia, si conferma che la Società individuerà gli ambiti organizzativi nei quali dare luogo a sperimentazioni di telelavoro, la quota percentuale di personale interessato e la durata delle sperimentazioni.
Le condizioni normative, organizzative ed ambientali necessarie per avviare le singole sperimentazioni ed i relativi riflessi sui lavoratori interessati saranno oggetto di esame tra le Parti nelle sedi e con le modalità stabilite dal vigente sistema di relazioni Azienda-Sindacato.

3 - Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro potranno essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere nei locali fisici dell'impresa. Fermo restando quanto detto al punto 1) in relazione all'appartenenza organica ed alla sede del telelavoratore, la prestazione di telelavoro sarà disciplinata con i seguenti criteri:
[…]
- l'espletamento della prestazione dovrà essere caratterizzato dall'osservanza delle disposizioni aziendali predeterminate per la specifica prestazione di telelavoro e dal rispetto delle generali disposizioni del CCNL. […]
- ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza le apparecchiature aziendali di telelavoro nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, a non manomettere gli impianti e a non consentire agli altri l'utilizzo degli stessi. In caso di guasto o malfunzionamento di tali apparecchiature il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.

4 - Rapporti gerarchici e accessi
[…]
Nel caso di telelavoro domiciliare, il lavoratore dovrà consentire gli accessi finalizzati a visite ispettive di organi esterni (Ispettorato del Lavoro, Ente assicurativo, etc.).

6 - Sistema di comunicazione e rientri in azienda
Considerate le nuove logiche spazio-temporali di espletamento della prestazione lavorativa tramite l'istituto del telelavoro, le parti evidenziano la rilevanza di un sistema di comunicazioni azienda-lavoratore che consenta, sia tramite la previsione di periodici rientri del telelavoratore presso la sede di lavoro, sia tramite strumenti telematici di comunicazione interattiva attivabili dal telelavoratore e dal proprio responsabile, di garantire un adeguato livello di socializzazione e di piena appartenenza del telelavoratore alla struttura aziendale.
Al telelavoratore verrà inoltre assicurata la tempestiva ricezione delle informazioni disponibili per il personale presente nella sede sociale (comunicati aziendali, informazione degli istituti connessi alle politiche sociali etc.), secondo modalità compatibili con le caratteristiche specifiche dell'attività di telelavoro.
Verrà inoltre garantito il pieno coinvolgimento in tutte quelle iniziative mirate a consentire fenomeni di integrazione e coinvolgimento nella vita aziendale.

7 - Formazione e tutela professionale
Al telelavoratore saranno garantiti gli standard formativi - in termini qualitativi e quantitativi - previsti per il personale operante nella struttura organizzativa di appartenenza.
Inoltre, l'Azienda ribadisce l'impegno a sviluppare idonee iniziative tendenti a garantire il miglioramento del livello di professionalità degli addetti al telelavoro, valorizzando sia le specifiche competenze lavorative che il livello di coinvolgimento con le strutture aziendali.
Sotto tale profilo l'aspetto formativo sarà curato sia nella fase preventiva all'avvio dell'attività di telelavoro (con formazione di carattere tecnico e con appositi interventi di carattere socio-comunicazionale) che nella fase di sviluppo della stessa, monitorando costantemente gli impatti dell'istituto sulle condizioni di vita del lavoratore e garantendo interventi mirati ad assicurare uno stretto collegamento con l'evoluzione aziendale.

8 - Diritti sindacali
Le parti si danno inoltre atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non incidono sul sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione.
Conseguentemente, ai lavoratori che svolgono attività di telelavoro verrà garantita la piena partecipazione alle attività ed alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda.
In particolare sarà assicurata al telelavoratore, a cura delle strutture aziendali, l'informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale mediante l'utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione.
Il telelavoratore, inoltre, potrà partecipare alle assemblee indette nell'unità produttiva di appartenenza secondo le consuete modalità e nel limite del monte-ore contrattualmente stabilito.

9 - Misure di protezione e prevenzione
Nei riguardi dei telelavoratori trovano piena applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/1994 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Le iniziative in materia di telelavoro e le relative sperimentazioni vedranno, inoltre, il coinvolgimento dei Comitati Paritetici Ambiente Nazionale e Territoriali per la disamina degli aspetti relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.
Nei casi di telelavoro domiciliare, le visite presso il domicilio del telelavoratore da parte del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori saranno realizzate previo avviso al lavoratore interessato.

10 - Osservatorio
Viene costituito un Osservatorio paritetico di 6 membri, a composizione mista Azienda-Sindacato, con il compito di seguire le evoluzioni esterne relative al telelavoro fornendo indicazioni e proposte di adeguamento della disciplina aziendale alle nuove logiche regolatorie ed applicative dell'istituto.
L'Osservatorio avrà inoltre il compito di monitorare l'andamento delle sperimentazioni in atto e promuovere ipotesi di sperimentazione in ulteriori ambiti organizzativi o ipotesi di modifica della cornice definitoria sopra individuata al verificarsi di esigenze di carattere tecnico-organizzativo che ne rendano necessario l'adeguamento.
[…]