Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 5 giugno 2007
Validità: 01.09.2006 - 31.08.2010
Parti: Assolampade e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Lampade,valvole, ecc., Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Art. ___ (1) - Relazioni industriali e sistema di osservazione.
Art. ___ (2) - Formazione.
Art. ___ (7) - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. ___ (8) - Apprendistato.
• Apprendistato professionalizzante.
• Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante.
Art. ___ (9) - Lavoro a tempo parziale.
Art. ___ - Contratto di inserimento.
Art. ___ (15) - Orario di lavoro.
  Art. ___ (17) - Lavoro in turni.
Art. ___ (25) - Minimi contrattuali.
Art. ___ (28) - Previdenza complementare - Fonchim.
Art. ___ (40) - Permessi e congedi.
Art. ___ (42) - Trattamento per maternità.
Art. ___ (45) - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Art. ___ (72) - Decorrenza e durata.
Allegato A) Incrementi contrattuali e 'una tantum'

Addì, 5 giugno 2007 a Roma tra Assolampade; Associazione Nazionale Fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi luminescenti e apparecchi termostatici e Filcem/Cgil, Femca/Cisl, Uilcem/Uil è stato stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 23 gennaio 2003.

Art. ___ (1) - Relazioni industriali e sistema di osservazione.
Alla lett. A) Livello nazionale la lett. n) è sostituita dalla seguente:
(n) l'andamento della contrattazione di 2° livello, con riferimento alle normative vigenti, nonché l'adozione di codici etici e certificazioni ambientali e sociali.

Alla lett. A) Livello nazionale sono aggiunte le seguenti lettere:
(t) i riferimenti utili ad orientare l'impegno del settore sul tema della responsabilità sociale dell'azienda;
(u) l'adozione volontaria da parte delle imprese di certificazioni ambientali e sociali;
(v) la valorizzazione delle esperienze più significative che salvaguardino una corretta concorrenzialità, contrastando il 'dumping' ambientale, sociale ed etico;
(z) la valorizzazione della figura del delegato sociale, ove esistente.
[…]
Alla lett. B) Livello aziendale il comma 2) è così modificato:
- Annualmente i gruppi industriali articolati su più unità produttive e le imprese caratterizzate da una sola unità produttiva con più di 130 unità, ________________ omissis ______________

Alla lett. B) Livello aziendale il comma 6) è così modificato:
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 130, __________ omissis ___________

Art. ___ (2) - Formazione.
Sostituire con il seguente:
Premessa.
Le Parti, nel quadro delle previsioni in materia di formazione del CCNL 23.1.03, considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità e il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di impresa nella quale cresca la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori.
Nel quadro degli indirizzi espressi dalla bilateralità e ferme restando le iniziative formative che ciascuna impresa potrà autonomamente progettare e attivare, le Parti convengono di promuovere iniziative congiunte in materia di formazione con particolare riguardo a quelle sostenute da risorse finanziarie pubbliche, o ricadenti negli indirizzi espressi dal Fondo interprofessionale Fondimpresa costituito da Confindustria e Cgil-Cisl-Uil nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1) e ss., art. 118, legge n. 388/00.
Per le finalità di cui al presente Accordo, col termine "formazione continua" si intende anche la formazione comunque sostenuta da risorse finanziarie pubbliche.
Allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua nelle imprese, le Parti, a livello nazionale, costituiscono un Comitato tecnico per la formazione continua (CTF) formato da esperti interni alle proprie Organizzazioni, con la finalità di individuare gli ambiti e i temi della formazione continua.
Coerentemente con quanto indicato in premessa, si conviene:

(A) Per la fase di progettazione:
- il CTF definisce ambiti e temi nei quali sviluppare la formazione continua, predispone i progetti promossi dalle Parti a livello nazionale e territoriale, fornendo supporti contenutistici e metodologici. In tali ambiti il CTF individua le modalità di svolgimento della formazione, l'entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente ad essa, la compatibilità con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa nel caso di coincidenza con l'orario di lavoro;
- le imprese possono proporre progetti autonomi aziendali/locali, anche in collaborazione con il CTF;
- i progetti promossi nei termini del presente Accordo devono essere comunicati preventivamente al CTF che, fermo restando il principio del silenzio assenso decorsi 15 giorni dal ricevimento, ne verifica la congruenza con le finalità del presente Accordo;
- il CTF individua le aree di intervento formativo per cui è possibile la partecipazione dei lavoratori ai costi di frequenza residui, anche attraverso l'utilizzazione dei vari istituti contrattuali;
- il CTF individua le aree di intervento formativo per le quali possa essere regolamentata dalle Parti, in via di eccezione al principio generale, la salvaguardia della eventuale non adesione individuale.

(B) Per la fase di adesione:
- le imprese, mediante la stipula di apposito accordo con la RSU possono aderire ai progetti nazionali/territoriali o agli specifici progetti aziendali;
- le imprese nelle quali non fosse costituita la RSU possono aderire tramite accordi con le Organizzazioni sindacali territoriali;
- le imprese inviano al CTF gli accordi di adesione;
- negli accordi tra impresa e RSU/OO.SS. territoriali, devono essere specificati:
*la tipologia degli interventi formativi;
*i contenuti e le metodologie didattiche;
*il numero dei lavoratori/lavoratrici interessati;
*i criteri sulla base dei quali verranno individuati i lavoratori/lavoratrici chiamati a partecipare ai corsi;
*la sede, le date e gli orari di svolgimento dei corsi;
*eventuali altre indicazioni che si riterranno utili.

(C) Per la fase di monitoraggio:
- il CTF verifica, attraverso azioni di monitoraggio effettuate anche da singoli componenti del CTF, la coerenza dei singoli accordi di adesione con i relativi progetti e la loro realizzazione pratica.
Le Parti indirizzano l'attività del CTF anche verso iniziative che favoriscano la riqualificazione delle figure aziendali a rischio nei processi di riorganizzazione industriale, in particolare sia la manodopera femminile soggetta a contrazione delle posizioni professionali tradizionali sia i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età, con appositi progetti loro dedicati che tengano conto dell'effettivo fabbisogno formativo.
La presente regolamentazione ha carattere sperimentale e verrà adeguata sulla base delle esperienze effettuate e dei risultati conseguiti.

Art. ___ (7) - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
È aggiunta la seguente
Dichiarazione a verbale.
Ferme restando le distinte valutazioni delle Parti sulle leggi esistenti in materia e con riferimento alla vigente normativa di legge in materia di contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato le Parti si danno atto che con nessuna norma del vigente CCNL hanno voluto regolamentare la relativa disciplina né dare attuazione alle deleghe specifiche previste dal D.lgs. n. 276/03.
Le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL per disciplinare il contratto a tempo determinato e il contratto di somministrazione a tempo determinato.

Art. ___ (8) - Apprendistato.
Sostituire con il seguente:
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge e, per quanto in esse non contemplato, alle norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]
Le disposizioni contrattuali (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelli speciali contenute nel presente articolo, limitatamente però ai soli particolari aspetti in esso contemplati.

Apprendistato professionalizzante.
Le Parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante, di cui all'art. 49, D.lgs. n. 276/03 e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzato da un percorso formativo specifico secondo il tipo di professionalità da conseguire, è una forma di lavoro idonea a coniugare i fabbisogni aziendali di personale qualificato con le esigenze formative del lavoratore. In questo senso l'apprendistato professionalizzante, così come regolamentato nel presente articolo, rappresenta uno strumento strutturale di inserimento lavorativo.
[…]
Durante il contratto di apprendistato professionalizzante, la durata della formazione interna ed esterna all'azienda è quella disciplinata dal D.lgs. n. 276/03.
Le ore di formazione sono pari a 120 ore per ciascuno degli anni di durata del contratto di apprendistato professionalizzante.
Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all'igiene del lavoro saranno erogate prioritariamente all'inizio del contratto di apprendistato professionalizzante. Per formazione deve intendersi la formazione anche nel posto di lavoro e in affiancamento.
La formazione sarà prevista da un piano formativo individuale, allegato al contratto di apprendistato professionalizzante, e ne formerà parte integrante.
Il piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante e di evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute.
Tale piano formativo dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, delineare il percorso formativo del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante in coerenza con il profilo formativo di riferimento e con le competenze possedute, indicare i contenuti della esperienza di lavoro e l'articolazione della formazione e contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste.
Le aziende che hanno nel proprio organico lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante designano propri collaboratori che svolgono le funzioni di tutor al fine di assicurare lo svolgimento della formazione interna e il necessario raccordo con la formazione esterna, laddove prevista, nonché di verificare periodicamente lo stato di avanzamento del progetto formativo. Può svolgere la funzione di tutor il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento pari o superiore a quello di destinazione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante.
Il datore di lavoro attesta la formazione impartita al lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante anche nel caso di interruzione del rapporto lavorativo prima della scadenza del contratto stesso.
[…]
La Direzione aziendale informerà annualmente la RSU sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.
[…]

Profili formativi per il contratto di apprendistato professionalizzante.
I contenuti della formazione, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
- contenuti a carattere trasversale,
riguardanti anche il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali) ; in questo contesto una parte dell'attività formativa è riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione e ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- contenuti a carattere professionale,
di tipo tecnico- scientifico e operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali; in questo ambito sono sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame.

Contenuti formativi a carattere trasversale (comuni a tutte le figure con contratto di apprendistato professionalizzante).
Competenze relazionali: […]
Organizzazione ed economia: […]
Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
[…]

Sicurezza sul lavoro (misure collettive):
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.

[…]
Contenuti formativi a carattere professionalizzante (differenziati per ciascuna categoria professionale).
Sono da perseguire i seguenti obiettivi formativi:
[…]
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
[…]

Competenze professionali specifiche.
1) Area professionale: Amministrazione (con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 12).
Per i livelli finali E - F - G - H - I:
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli C - D:
[…]

2) Area professionale: Commerciale e logistica (con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 12).
Per i livelli finali G - H - I:
[…]
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- gestione degli spazi di magazzino e conoscenza delle tecniche di magazzinaggio;
- movimentazione interna merci;
- acquisizione dell'abilitazione all'utilizzo dei mezzi di movimentazione interna;
[…]
- conoscenza di base delle normative relative al trasporto delle merci, inclusi gli aspetti relativi alla circolazione e sicurezza;
- attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli;
- nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose;
- innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro;
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

per i livelli finali E - F:
[…]
- conoscenza delle tipologie di spedizione e trasporto delle merci;
[…]
- nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli C - D:
[…]
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative alle aree di appartenenza.

3) Area professionale: Manutenzione.(con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 12).
Per i livelli finali G - H - I:
[…]
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nell'azienda e relative tecniche di manutenzione;
- conoscenza delle macchine utensili;
- interpretazione del disegno tecnico;
- conoscenza degli standard e delle modalità operative per la realizzazione di programmi di manutenzione;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

per i livelli finali E - F:
[…]
- conoscenza delle principali materie prime in termine di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche d'impiego;
- conoscenza del sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria aziendale;
- conoscenza di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nell'azienda e relative tecniche di manutenzione;
- messa a punto, regolazione dei parametri di qualità delle macchine;
- individuazione ed eliminazione dei guasti e malfunzionamenti;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli finali C - D:
- conoscenze sulle modalità di predisposizione dei programmi di manutenzione, ivi comprese le priorità di intervento in relazione agli obiettivi aziendali;
- conoscenza e funzionamento degli altri enti, anche esterni, coinvolti nel processo di manutenzione delle macchine e degli impianti;
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza.

4) Area professionale: Personale - Organizzazione - Sistemi informativi (con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 12).
Per i livelli finali E - F - G - H - I:
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

argomenti formativi specifici per i livelli finali C - D:
[…]

5) Area Professionale: Produzione (con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 12).
Per i livelli finali H - I:
[…]
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari;
- conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di processo;
- conoscenza della struttura e delle principali caratteristiche dei prodotti realizzati, delle relative tecnologie e dei principali processi di trattamento del prodotto;
- conoscenza delle operazioni di base per l'avvio, la gestione, l'uso e la regolazione delle macchine in dotazione;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

per i livelli finali E - F - G:
[…]
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari;
- capacità di interagire con le altre aree aziendali interessate, in particolare con logistica e manutenzione;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

argomenti formativi specifici, aggiuntivi per l livelli finali C - D:
[…]
- nozioni per il coordinamento e la gestione delle normative di sicurezza e igiene del lavoro relative all'area di appartenenza;
- nozioni sulla conduzione di impianti e programmazione della produzione;
[…]

6) Area professionale: Qualità (con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 12).
Per i livelli finali H - I:
[…]
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione;
- conoscenza dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la verifica e valutazione del livello qualitativo del prodotto;
- conoscenza delle procedure per segnalare le anomalie non risolvibili mediante intervento immediato;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

per i livelli finali E - F - G:
[…]
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di processo nelle varie fasi di lavorazione;
[…]
- conoscenza delle procedure volte alla predisposizione dei piani di controllo, prova o collaudo;
[…]
- conoscenza delle problematiche relative al comportamento dei materiali nelle lavorazioni successive;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;

argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli finali C - D:
[…]

7) Area professionale: Ricerca e sviluppo (con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 12).
Per i livelli finali H - I:
[…]
- conoscenza del ciclo di lavorazione e delle principali macchine;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
- conoscenza delle attrezzature di officina e del loro corretto impiego;
- conoscenza degli strumenti di misura e del loro uso;
- conoscenza delle modalità per esecuzione di prove fisico-chimiche e tecnologiche su materiali, semilavorati e prodotti finiti;
- conoscenze di base per la lettura dei disegni tecnici;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per i livelli finali E - F - G:
[…]
- conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;
- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine, caratteristiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche di impiego;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli C - D:
- conoscenza di metodologie e tecniche di sperimentazione finalizzate allo studio di nuove reazioni, processi, composti e materiali;
[…]

8) Area professionale: Servizi vari (con riferimento alle posizioni professionali descritte, in via esemplificativa, nell'art. 12).
Per i livelli finali G - H - I:
[…]
- attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli;
- conoscenza dell'uso delle principali attrezzature d'ufficio e di lavoro;
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Per i livelli finali E - F:
[…]
- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene, prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e protezione dagli incendi;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.

Argomenti formativi specifici, aggiuntivi per i livelli C - D:
[…]

Art. ___ - Contratto di inserimento.
[…]
In relazione a tale tipologia di contratto di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e all'Accordo interconfederale 11.2.04 tranne per quanto di seguito previsto.
[…]
2) Elementi caratterizzanti il contratto.
Il contratto individuale di inserimento/reinserimento stipulato in forma scritta dovrà contenere specificamente i seguenti elementi:
[…]
(h) il progetto individuale di inserimento o reinserimento. In particolare la durata della formazione, la tipologia della formazione - formazione esterna/interna che dovrà prevedere 32 ore prevalentemente dedicate, in relazione all'attività da svolgere, alle tematiche della sicurezza - i contenuti formativi, le modalità di erogazione della formazione, il luogo di svolgimento della formazione.
3) Progetto di inserimento.
Le Parti, al fine di utilizzare le risorse dei Fondi interprofessionali, definiranno le linee- guida relative alla modalità di realizzazione dei piani individuali di inserimento.
[…]
8) Informativa alla RSU.
La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente sull'andamento delle assunzioni con contratto di inserimento.

Art. ___ (15) - Orario di lavoro.
Dopo il comma 3) aggiungere il seguente:
In attuazione di quanto previsto all'art. 4, D.lgs. n. 66/03, si conviene che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66/03, considerate le esigenze tecnico- organizzative settoriali, sarà definito in accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la RSU, le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'Azienda.

Dopo il comma 22) aggiungere il seguente:
In applicazione di quanto stabilito dall'art. 17, D.lgs. n. 66/03, potranno essere concordate deroghe alla durata minima del riposo giornaliero, previsto all'art. 7 del citato Decreto n. 66/03, mediante accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la RSU, le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'Azienda. Sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente contratto.
[…]

Art. ___ (45) - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Il capitolo "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" è così modificato:
Ovunque sostituire "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" con "Rappresentante per la sicurezza, salute e ambiente" (RLSSA).

Rappresentante per la sicurezza, salute e ambiente (RLSSA).
1) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il Rappresentante per la sicurezza, salute e ambiente (RLSSA) , anche in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94. Il RLSSA subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dal D.lgs. n. 626/94 e dalla precedente regolamentazione contrattuale per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riconoscendogli la competenza alle materie di carattere ambientale già prevista dalla precedente regolamentazione contrattuale.

Numero di RLSSA:
______ omissis ______
2) Il RLSSA partecipa alla trattazione con la Direzione aziendale, in materia di ambiente, igiene e sicurezza e ad esso sono attribuiti i seguenti compiti previsti dal D.lgs. n. 626/94:
(a) ______ omissis _______
6) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i RLSSA, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. A decorrere dall'1.1.08 e a fronte di esigenze che derivano dalle competenze in campo ambientale saranno riconosciute ulteriori 8 ore annue di permesso retribuito.
I permessi, che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l'espletamento degli adempimenti previsti ai predetti punti b), c), d), g), i) e l) del presente articolo. Le ore di pertinenza dell'esercizio non utilizzate potranno essere fruite entro il termine dell'anno successivo.
8) eliminare il 2° capoverso.