Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

 

          Alle Direzioni centrali
          All' Ufficio Centrale Ispettivo
          Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco
          Ai Comandi dei vigili del fuoco
          Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.
e, pc All' Ufficio I di Gabinetto

 

OGGETTO: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 87, comma 6 - Misure straordinarie in materia di esenzione dal servizio.

Si fa seguito alla circolare dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 6612 del 26 marzo scorso, sull'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'oggetto ed, in particolare, a quanto disposto al comma 6, inerente la dispensa temporanea della presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, in relazione all'esposizione al rischio di contagio.
Al riguardo, come richiamato dalla suddetta circolare, si forniscono le indicazioni applicative per gli aspetti sanitari connessi al nuovo istituto della dispensa temporanea di cui sopra.
Il provvedimento della dispensa dal servizio del personale VF da parte dei dirigenti responsabili delle strutture del Corpo nazionale è subordinato all'acquisizione del parere di competenza formulato dai medici del servizio sanitario del C.N.VV.F., ed è da adottare nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
La procedura di dispensa può essere avviata nei seguenti casi:
1 - su iniziativa del medico del servizio sanitario del Corpo;
2 - su richiesta del dipendente;
3 - su iniziativa del dirigente responsabile dell'Ufficio.
Nel primo caso i medici incaricati del servizio sanitario del Corpo, ai fini di un parere favorevole all'adozione del provvedimento, dovranno accertare in concreto l'esposizione al rischio derivante dall'attività di lavoro correlata alle condizioni di salute del soggetto, nonché a situazioni cliniche che abbiano determinato l'esenzione temporanea dal servizio di soccorso o la idoneità parziale definitiva. Ciò avverrà sulla base della consultazione dei relativi fascicoli sanitari inclusi nel Libretto individuale sanitario e di rischio, o di documentazione sanitaria da cui risulti la specifica suscettibilità individuale, in relazione ad eventuali patologie concomitanti di rilievo.
Nel secondo caso sarà il dipendente stesso a segnalare, con idonea documentazione sanitaria, la sussistenza di patologie non note al servizio sanitario, ivi compreso l'assunzione di farmaci particolari, che comportino una maggiore condizione di rischio, nonché condizioni patologiche di familiari conviventi che esporrebbero gli stessi ad una elevata suscettibilità al rischio di contagio. Per tali familiari conviventi, si dovrà produrre, altresì, l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che ne attesti l'appartenenza al proprio nucleo familiare.
Nel terzo caso il dirigente potrà segnalare al medico del servizio sanitario del C.N.VV.F. specifiche situazioni lavorative, in considerazione di una maggiore condizione di rischio di contagio, per le quali l'adozione del provvedimento possa garantire un concreto beneficio, mantenendo al contempo l'efficienza dei servizi istituzionali.
L'indicazione all'adozione del dispositivo della dispensa dovrà essere attentamente valutata caso per caso, in relazione alla specifica situazione di rischio.
Si allega, ad uso dei medici del servizio sanitario del C.N.VV.F. la modulistica (Allegato 1) da utilizzare per le valutazioni di competenza connesse all'emergenza COVID-19.
Il provvedimento medico legale della dispensa temporanea dovrà essere riportato nel campo “Specifiche prescrizioni”.
Lo scrivente Ufficio resta a disposizione per ogni utile chiarimento.
 

Il Dirigente Superiore Medico
Dott. R. APPIANA
 

Allegato 1