Provincia Trento
Ordinanza Presidente Giunta 13 aprile 2020, n. 207376/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative all’esercizio di attività produttive, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a domicilio

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO altresì l’articolo 8, comma 1, numeri 6) e 21) dello Statuto di autonomia, che attribuiscono alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di tutela del paesaggio e di agricoltura, l’articolo 8, primo comma, numero 9), dello Statuto di autonomia, in base al quale la Provincia ha competenza in materia di artigianato e l’articolo 9, primo comma, numero 8) che assegna alla Provincia la competenza in materia di incremento della produzione industriale;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15 - 38122 Trento -T +39 0461 494600 - F +39 0461 494601 -www.provincia.tn.it - C.F. e RIVA 00337460224
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 6 aprile 2020, recante misure relative all’obbligo di utilizzo della mascherina per l’accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione per l’utilizzo della mascherina per usufruire dei trasporti di servizio pubblico locale;
VISTA la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, recante “Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e deH'ittiturismo” e la legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10, recante “Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999”;
VISTA la nota del Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro del 26 marzo, prot. n. 184403, avente ad oggetto “Indicazioni operative relative all’applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante (Ulteriori disposizioni del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, a partire dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, così come modificate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo)”;
VISTA la nota del Dipartimento Salute e Politiche Sociali del 1° aprile 2020, prot. n. 191072, avente ad oggetto “Emergenza Covidl9 - Consegna pasti a domicilio”;
CONSIDERATO che l’organizzazione mondiale della sanità 1’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, i primi risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;
CONSIDERATO la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi della tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico provinciale, in funzione dell'andamento dell’evoluzione della crisi epidemiologica;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure prowedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, a norma del quale “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie e dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto legge n. 19 del 2020 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”
CONSIDERATO che, coerentemente con quanto sopra previsto, l’articolo 8, comma 4 del DPCM 10 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ESERCIZI COMMERCIALI
CONSIDERATO che il DPCM 10 aprile 2020 consente il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, il commercio di carta, e il commercio al dettaglio di libri;
CONSIDERATO che il medesimo DPCM limita comunque all’articolo 1 gli spostamenti, consentendo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ammettendo, inoltre, gli spostamenti al di fuori del comune in cui il soggetto si trova solo per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
CONSIDERATO che gli esercizi che vendono come attività prevalente articoli di cartoleria o vestiti per neonati o bambini si trovano solo nei comuni di maggiore dimensione sul territorio trentino e che la riapertura di tali esercizi potrebbe di fatto rappresentare per la popolazione un incentivo agli spostamenti all’interno del comune di residenza, nonché all’uscita dal medesimo comune per approvvigionarsi di tali beni e ritenuto che tale rischio debba essere evitato, al fine di contenere la diffusione del COVID-19;
CONSIDERATO altresì che la permanenza in vita del virus COVID -19 sul supporto cartaceo appare particolarmente lunga e di molto superiore alle 24 ore e che, conseguentemente, la riapertura delle librerie, per le modalità di fruizione da parte del cliente, rappresenta un rischio, potendo portare ad un incremento della diffusione del COVID - 19;
CONSIDERATO che la prosecuzione delle attività didattiche a distanza rende necessario l’approvvigionamento di articoli di cartoleria,
CONSIDERATO che è comunque consentito dal DPCM 10 aprile 2020 il commercio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet e che, come chiarito con nota del Servizio artigianato e commercio del 9 aprile 2020 e con circolare del Consorzio dei comuni trentini di medesima data, tutti gli esercizi commerciali in sede fissa possono svolgere l’attività di commercio a distanza, senza necessità di presentare alcuna pratica al Comune, mentre è dovuta la presentazione della Comunicazione unica al registro delle imprese della CCIAA.

Attività all’aperto
CONSIDERATO che le attività svolte all’aperto risultano quelle a minore rischio di contagio, ove gli addetti rispettino le misure previste dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 per le parti applicabili alle specifiche tipologie lavorative e le norme generali recate dall’Allegato 4 al DPCM 10 aprile 2020;
CONSIDERATO che molte delle attività produttive che si svolgono all’aperto risultano già ammesse in base all’indicazione dei codici ATECO di cui all’Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020;
CONSIDERATO, in base a quanto sopra rilevato, che l’estensione dell’ammissibilità delle attività produttive all’esterno anche oltre i codici ATECO individuati dal DPCM non comporta l’aumento del rischio di diffusione del COVID 19 sul territorio provinciale;

Attività svolte da un’unica persona anche presso gli impianti produttivi o da più persone in locali separati
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 2 del DPCM 10 aprile 2020 prevede che le attività sospese ai sensi del DPCM medesimo possano comunque proseguire in modalità di lavoro agile o a distanza;
CONSIDERATO che tali modalità lavorative non si differenziano, per quanto riguarda la diffusione del COVID 19 dalle attività che sono svolte al chiuso negli impianti produttivi o nei cantieri da un’unica persona o da più persone che operano in locali diversi, senza mai entrare in contatto;
CONSIDERATO, in riferimento a quanto disposto con ordinanza del Presidente della Provincia del 6 aprile 2020, che allo stato attuale risulta difficoltoso reperire sul mercato guanti monouso e che, al contrario, anche in ragione della distribuzione operata dalla Protezione civile, risultano disponibili per i cittadini le mascherine;
CONSIDERATO che l’utilizzo di soluzioni disinfettanti per le mani garantisce una protezione efficace quanto il ricorso ai guanti monouso, in relazione alle misure adottate per prevenire la diffusione del COVID-19 legata alla frequentazione delle attività di vendita di generi alimentari;
CONSIDERATO che in ragione dell’aumentata disponibilità di mascherine risulta possibile imporre il ricorso a tali dispositivi ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto pubblico locale, pur continuando ad ammettere che, in mancanza di tale presidio, i cittadini possano accedere al servizio di trasporto coprendosi naso e bocca con altro indumento adeguato;
CONSIDERATO che le misure adottate con ordinanza del Presidente della Provincia del 20 marzo 2020 e successivamente prorogate con ordinanza del Presidente della Provincia 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020 risultano a tutt’oggi adeguate a prevenire o limitare la diffusione del contagio da COVID - 19 e che, pertanto, risulta necessario disporne la proroga fino al 3 maggio 2020;
CONSIDERATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’ll marzo 2020, articolo 1, punto 2), è stata disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’ll marzo 2020, articolo 1, punto 4), restano altresì garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
CONSIDERATO che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, le attività corrispondenti al codice Ateco 01 (Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali) rientrano nell’elenco delle attività non sospese;
CONSIDERATO che, ai sensi della disciplina provinciale sull’agriturismo, l’attività agrituristica è svolta da parte di imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole, di società fra gli imprenditori agricoli costituite per esercitare attività agrituristica, di società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe, di società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi, di loro consorzi e associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite, nonché di cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi;
CONSIDERATO che, ai sensi della disciplina provinciale sull’agriturismo, è attività agrituristica la somministrazione di pasti e bevande tipici che valorizzano l’offerta enogastronomica trentina;
RITENUTO che la somministrazione in modalità con consegna a domicilio sia funzionale a disincentivare gli spostamenti nonché a limitare il sovraffollamento nei luoghi ove si svolge l’attività di vendita diretta di generi alimentari e di prima necessità, con conseguente riduzione delle occasioni di possibile contagio;
DATO ATTO che gli operatori agrituristici sono tenuti al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, parimenti alle attività per le quali il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’ll marzo 2020 ammette la ristorazione con consegna a domicilio;

Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina

esercizi commerciali

a) che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, non sia consentito sul territorio provinciale il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e di libri, ferma restando la possibilità, secondo quanto espresso in premessa, di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
b) che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, sul territorio provinciale, il commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria sia ammesso esclusivamente all’interno delle attività di vendita di prodotti alimentari e di tabaccai e di esercizi che effettuano commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici ei delle attività di vendita di carta, e il commercio al dettaglio di libri, ferma restando la possibilità, secondo quanto espresso in premessa, di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
 

attività all’aperto

c) che dal giorno 14 aprile 2020 le attività produttive che si svolgono esclusivamente all’aria aperta, senza la necessità che per la preparazione delle attività sia necessaria la compresenza di più persone in un ambiente chiuso, siano ammesse, previa comunicazione al Commissario del Governo, anche se non rientranti tra le attività consentite ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020;
d) che, ai sensi dell’articolo 2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2010, per lo svolgimento delle attività produttive che si svolgono all’aria aperta previste dalla lettera c) o comunque consentite ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 sia necessario il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e il rispetto delle norme di carattere generale previste dall’Allegato 4 del DPCM 10 aprile 2020. Il Commissario del Governo può inibire la prosecuzione di tali attività quando si ravvisa il mancato rispetto delle necessarie norme di sicurezza;
 

Attività produttive al chiuso

e) che dal 14 aprile 2020 sia ammesso lo svolgimento di attività produttive e attività di cantiere al chiuso non rientranti tra quelle ammesse ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, limitatamente alle operazioni che possono essere svolte senza la compresenza di più persone presso il medesimo impianto produttivo o cantiere o alle operazioni che possono essere svolte da più persone che, pur operando presso il medesimo impianto produttivo o cantiere, svolgono la propria attività in locali separati. Tali attività possono essere svolte previa comunicazione al Commissario del Governo della tipologia di attività svolta e previa dichiarazione del rispetto delle condizioni previste da questa lettera. Il Commissario del Governo può sospendere tali attività quando ritenga che non sussistono le condizioni di cui a questa lettera;
 

accesso alle attività di vendita di generi alimentari e fruizione del trasporto pubblico locale

f) che le misure disposte con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 6 aprile 2020, relative all’utilizzo di mascherine e guanti monouso per l’accesso alle attività di vendita di generi alimentari e per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, siano prorogate fino alla data del 3 maggio 2020, come modificate e integrate da questa ordinanza, nella formulazione integralmente riportata a seguito:
1. che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, l’accesso alle attività di vendita di generi alimentari indicate nell’Allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020 sia consentito solo a chi indossa mascherine, anche di tipo chirurgico, e guanti monouso, di qualunque tipologia;
2. che i guanti monouso, di qualunque tipologia, siano messi a disposizione dei clienti dalle attività di vendita di cui al punto 1;
3. che negli esercizi di cui al punto 1 sia effettuata dopo ogni utilizzo la pulizia con soluzione disinfettante delle manopole dei carrelli e dei manici dei cesti utilizzati dai clienti per la spesa;
4. che, nelle more della distribuzione delle mascherine di cui in premessa, la prescrizione di cui al punto 1, per le persone non in possesso di mascherina, sia rispettata attraverso l’utilizzo di altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca e che, in mancanza di guanti monouso, l’accesso alle attività di vendita di cui al punto 1 sia consentito previo utilizzo di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani;
5. che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, per chi opera nelle attività di vendita di generi alimentari sia obbligatorio l’utilizzo di dispositivi per la protezione individuale, in particolare mascherine e guanti;
6. che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, sia necessario l’utilizzo della mascherina ovvero, per le persone non in possesso di mascherina, l’utilizzo di altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca;
 

Proroga delle misure provinciali

h) ad integrazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020, la proroga dell’efficacia delle seguenti misure restrittive disposte con ordinanza 20 marzo 2020 e prorogate con ordinanza 3 aprile 2020:
1. la chiusura al pubblico della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, nonché, fatta eccezione per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, il divieto di transito sulle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale;
2. la chiusura al pubblico dei parchi e giardini pubblici e, comunque, di ogni area a verde pubblico e di ogni area pubblica provvista di parco-giochi e la conseguente interdizione per tutti a recarsi in tali luoghi e a permanervi;
3. le panchine pubbliche, ovunque collocate, siano utilizzate da una sola persona alla volta;
4. la chiusura nei giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari, elencate nell’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020;
 

attività funzionali ai servizi di pubblica utilità

i) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020, sono consentite, previa comunicazione al Commissario del Governo, in quanto funzionali ad assicurare le filiere delle attività dei servizi di pubblica utilità, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i lavori che comunque si svolgono sulla rete viaria pubblica o ad uso pubblico, anche quando tali attività non risultano comprese specificamente all’interno dell’Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020. Le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare la lettera g) del punto 1 dell’ordinanza del Presidente della Provincia del 27 marzo 2020 anche con riferimento agli acquisti di lavori, servizi e forniture relativi a servizi di pubblica utilità, derogando, quindi, alle misure di sospensione e proroga previste dalla medesima ordinanza;
 

spostamenti all’interno del comune di domicilio o residenza

j) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020 si evidenzia che rientrano tra gli spostamenti consentiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del medesimo DPCM quelli necessari alla cura dell’orto, se tali spostamenti sono effettuati all’interno del comune in cui la persona fisica si trova;
 

agriturismi

k) che fino alla cessazione del periodo di emergenza (fissato oggi per il 30 luglio 2020) dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, agli operatori agrituristici sia consentito lo svolgimento dell’attività di somministrazione di pasti e bevande in modalità con consegna a domicilio, nell’ambito della SCIA all’esercizio dell’attività agrituristica e con esclusione del computo di tale attività ai fini della determinazione del rapporto di connessione, in deroga alla legge provinciale sull'agriturismo, senza che sia necessario il compimento di ulteriori formalità e fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazioni per la consegna a domicilio disposte dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali con nota prot. n. 191072 del 1° aprile 2020.
 

e raccomanda, altresì:

1) che in tutte le attività economiche siano attivate misure volte a favorire il controllo della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37.5 gradi;
2) che negli ambienti di lavoro ogni lavoratore dia quotidianamente comunicazione che né il lavoratore medesimo, né i propri conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore);
3) che ogni lavoratore comunichi tempestivamente al medico competente e al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari il manifestarsi, in capo a sé o ad uno dei conviventi, di uno dei sintomi di cui al comma 2;
4) che sia promossa l’individuazione negli ambienti di lavoro di una figura professionale disponibile, a seguito di formazione erogata dal Servizio UOPSAL, a divenire referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19;
5) che da parte di tutti i cittadini sia rispettato con particolare scrupolo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 10 aprile 2020, e che conseguentemente chiunque presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37.5 gradi) resti presso il proprio domicilio o abitazione, limitando ogni contatto anche in ambito familiare e ricorrendo per le proprie esigenze ai servizi prestati a livello territoriale (per esempio, #resta a casa passo io).

Restano impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.