Regione Veneto
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 13 aprile 2020, n. 40
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 13 aprile 2020, n. 50
Il Presidente
Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, altresì, sulla base dei dati forniti anche in data odierna da Azienda Zero, che permangono situazioni di contagio che impongono, per andamento cronologico e connotati quantitativi e qualitativi il mantenimento di misure di prevenzione anche più restrittive di quelle statali, essendo stati registrati nella medesima data odierna, n. 1672 di soggetti ricoverati, di cui n. 245 in terapia intensiva, n. 14.251 casi di tampone positivo, con incremento rispetto al giorno precedente di n. 81 unità, n. 10766 casi di soggetti attualmente positivi, n. 17902 di soggetti in isolamento domiciliare, dati che evidenziano una diffusione ancora significativa;
Considerata la competenza delle regioni in materia di tutela della salute, del commercio, del trasporto pubblico locale e della tutela della sicurezza nel lavoro;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Visto il decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Friuli n. 31 del 10/04/2020,
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
1. Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure:
a. è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;
b. è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell’allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;
c. negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;
d. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;
e. è vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
f. nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa;
g. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto da parte del genitore;
h. l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera c);
i. i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
j. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all’allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;
l. è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;
m. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell’articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull’applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;
n. nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;
o. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera k);
p. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;
q. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza;
r. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;
s. sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;
2. relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:
a) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su ferro, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
b) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
c) il periodo di cui al secondo alinea del punto 1 dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, viene integralmente sostituito dal seguente: “sia garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo.”;
d) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, così come modificata dalla precedente lettera c), già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;
e) la lettera c), del punto 1 dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, riguardante ulteriori misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale viene integralmente sostituita dalla seguente: “c) nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. È fatto obbligo nell’espletamento del servizio pubblico, dell’utilizzo da parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine. È fatto obbligo di trasportare un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo, sempre nel rispetto delle distanze di droplet consigliate. Si dovrà provvedere al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all’inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri”;
f) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, così come modificata dalla precedente lettera e), è prorogata sino al 3 maggio 2020.
3. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
4. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
5. di dare atto che all’applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la Direzione Protezione Civile;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia