COVID-19 - Linee di indirizzo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari
 

Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, sono formulate le sotto riportate linee d'indirizzo per i datori di lavoro, relativamente agli ambienti di lavoro non sanitari, condivise con i servizi PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) delle Aziende USL toscane.
I seguenti indirizzi sono forniti in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 81/2008, ovvero nell'ambito di un'attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall'effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale.
Si richiama in toto quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio il 14 marzo 2020, e dal Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla “Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nei cantieri edili” del 20 marzo 2020, che contengono linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Si precisa che i contatti a rischio sono quelli per i quali è mantenuta una distanza inferiore a 1 metro, per un tempo superiore a 15 minuti.

Linee di indirizzo per il Datore di Lavoro
Si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive.
Al fine di limitare la diffusione del virus, contenendo gli spostamenti giornalieri delle persone e la compresenza sul luogo di lavoro, si raccomanda di sospendere per un periodo coerente con le disposizioni nazionali in relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria, per quanto possibile, l'attività dei reparti la cui produzione possa essere temporaneamente rimandata in quanto non essenziale e di non immediata rilevanza sociale o pubblica per il funzionamento complessivo dell'azienda, e di limitare l'attività di quei reparti che producono beni e prodotti la cui vendita e diffusione è attualmente sospesa o ridotta.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori e chiunque entri in azienda per qualsiasi motivo, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni devono riguardare:
✓ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali;
✓ la preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
✓ l'obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all'ingresso in azienda, si verifichino sintomi;
✓ la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani;
✓ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l'accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri lavoratori, osservare le regole di igiene delle mani).

INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI
• Secondo quanto stabilito dal DPCM dell'11 marzo 2020, si raccomanda che le figure professionali impiegatizie, che possono svolgere lavoro a distanza, attraverso l'utilizzo dello smart working, siano messe nelle condizioni di svolgere l'attività presso il proprio domicilio.
• Deve essere garantita la distanza di almeno un metro - adottare a riferimento 1.5-2 m considerando la valutazione speditiva - tra i lavoratori in tutto il ciclo di lavoro e all'interno degli uffici (in questi prevedere anche la necessaria ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti di lavoro), o in alternativa la dotazione di mascherine di tipo chirurgico. Se si utilizzano mascherine di tipo chirurgico, si raccomanda che queste siano indossate da tutti i presenti (compresi quelli che operano nello stesso ambiente, anche se generalmente a distanze maggiori di un metro) e non sporadicamente da qualcuno. Le due azioni, tuttavia, non possono essere considerate equivalenti: occorre principalmente garantire che i soggetti osservino sempre distanze adeguate ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto. Negli ambienti di lavoro unici, di particolare estensione, si raccomanda di separare gli ambienti di lavoro, anche con separazioni di tipo fisico, in modo da evitare occasioni di contatto tra gruppi di lavoro diversi, in particolare tra lavoratori dotati di mascherina e lavoratori privi di mascherina, garantendo la necessaria ventilazione, senza ricircolo, e ricambio d'aria.
• Relativamente agli autisti dei mezzi di trasporto per il rifornimento di eventuali magazzini, questi per quanto possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi rigorosamente alla distanza di almeno un metro.
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
• L'orario di lavoro deve essere organizzato al fine di limitare la compresenza dei lavoratori e comunque con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, evitando il “contatto” fra gruppi diversi.
• Devono essere limitati gli spostamenti all'interno dei luoghi di lavoro e contingentato l'accesso agli spazi comuni, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano.
• Soste per riposo o mensa, utilizzo degli spogliatoi, aree comuni: prevedere sempre il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, limitare gli accessi in funzione del mantenimento delle distanze anche attraverso opportuna turnazione delle pause, degli ingressi e dei turni di lavoro.
• Per cooperative, ditte o società in appalto e interinali - lavoratori temporanei, discontinui, autonomi od in somministrazione - oltre ad includere questo personale nelle procedure inerenti le misure di tutela riportate - introdurre nuovo personale solo se strettamente necessario e dopo una idonea formazione, informazione ed addestramento.
• Separare nettamente le attività di magazzino tra le zone di contatto con l'esterno (ricevimento e spedizione) e le altre parti, evitando il più possibile lo scambio di personale.
• Nel caso in cui esista una sala d'attesa per esterni, disporre i sedili in modo che non sia consentito di sedersi vicini, ma sia mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro.
• Ogni mezzo o strumento non deve essere usato da persone diverse durante il turno, se non dopo sanificazione prima del passaggio da un lavoratore all'altro. Prima di prenderlo o di riporlo, disinfettare le parti che abbiano avuto contatto con parti del corpo di lavoratori o lavoratrici.
• Gli automezzi utilizzati per gli spostamenti per motivi di lavoro, dovranno essere sanificati secondo modalità e periodicità individuate dal datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP e il medico competente, previa consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RLS, RSU, RSA), in funzione dell'uso specifico.

ULTERIORI INDICAZIONI PROCEDURALI PER NEGOZI E SUPERMERCATI
• Contingentare l'ingresso nel negozio in modo tale che all'interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.
• Consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, se autonoma nello svolgimento della spesa.
• Per quanto possibile, posizionare pannelli in plexiglas di separazione tra i lavoratori e l'utenza. È preferibile inoltre tenere aperta una cassa sì e una no.
• Posizionare dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente presso la zona di prelievo carrelli e presso la zona di prelievo dei dispositivi di registrazione in autonomia della spesa, e appositi cartelli che raccomandino all'utenza di pulire le mani e le zone di contatto con le mani prima di iniziare la spesa.
• Valutare la possibilità di distribuzione di mascherine chirurgiche o equivalenti all'ingresso nonché di guanti monouso, avendo cura di posizionare in maniera ben visibile le istruzioni circa il loro corretto utilizzo.
• Chiudere gli sportelli di comunicazione con il pubblico inerenti concorsi a premi o sconti fedeltà.
• Ridurre al minimo indispensabile la compresenza di personale nei reparti, privilegiando la turnazione.
• Valutare la possibilità di una campagna di comunicazione indirizzata ai cittadini per una corretta gestione della spesa a salvaguardia della salute pubblica e di quella dei lavoratori impegnati nel garantire le attività essenziali.

PULIZIA E SANIFICAZIONE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni. La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, con l'RSPP e il medico competente, previa consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RLS, RSU, RSA).
Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono essere dotati di tutti gli indumenti e dispositivi di protezione individuale; per tali operatori individuare appositi spogliatoi, se possibile, e individuare/installare servizi igienici dedicati.
In particolare, tutte le superfici dovranno essere accuratamente sanificate tramite soluzione disinfettante a base di alcol o utilizzo di prodotti germicidi a base di cloro (ad esempio Clorexidina al 1% - 10 cc. di prodotto + 1 lt. di acqua). A fine turno di lavoro, dovrà essere effettuata la sanificazione della strumentazione in uso ai lavoratori, sia negli uffici (tastiere, mouse, computer in genere...) sia nei reparti produttivi. La sanificazione deve essere attuata con particolare riferimento a tutte le superfici che entrano in contatto con il lavoratore, passando uniformemente tutte le parti in cui si appoggia o fa presa la persona, e lasciando poi asciugare. La dichiarazione dell'avvenuta sanificazione dovrà essere annotata dal personale che la esegue; le attività di sanificazione effettuate dovranno essere registrate dal datore di lavoro.
Qualora lo ritenga necessario, il lavoratore potrà procedere autonomamente alla sanificazione delle parti di dispositivi e apparecchiature con le quali viene a contatto. Tale sanificazione non deve in nessun caso considerarsi sostitutiva di quella primaria.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.
Nei negozi e supermercati con sistemi di pagamento in autonomia della spesa, occorre sanificare più volte al giorno le tastiere dei dispositivi per il pagamento.
Nei supermercati, prevedere la sanificazione giornaliera dei carrelli e cestelli spesa o almeno della barra dove poggiano le mani.
Il datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP e il medico competente, previa consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RLS, RSU, RSA) valuterà la necessità e la periodicità di una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro.
Per l'igiene personale dei lavoratori, il datore di lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

MASCHERINE
Premesso che occorre principalmente garantire che i soggetti osservino sempre distanze adeguate ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, relativamente alle mascherine, si richiama:
• quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”;
• quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 17 del 19 Marzo 2020 in ordine all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1, in assenza di mascherine chirurgiche marcate CE.

REINSERIMENTO DEI LAVORATORI
Eventuali lavoratori che fossero risultati positivi al COVID-19 potranno essere reinseriti sul posto di lavoro solo a seguito di diagnosi di completa guarigione, secondo le procedure stabilite dall'OMS e dall'ISS.
Sono comunque garantite le visite del medico competente al rientro dei periodi di malattia (Art. 41 c. 2 l. e-ter) del D.Lgs. 81/08).

LAVORATORI CON PATOLOGIE
Secondo quanto previsto dal dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, che li rendono particolarmente esposti alla possibilità di contagio. Il datore di lavoro provvede a quanto necessario alla loro tutela, nel rispetto della privacy.
Si richiama anche quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e eventuali chiarimenti che dovessero essere forniti a tale proposito nei prossimi giorni, tenuto conto delle numerose richieste inviate a INPS da associazioni sindacali e associazioni di cittadini.

MEDICO COMPETENTE
Relativamente all'attività del medico competente si richiama quanto già disciplinato dalla Delibera n. 318 del 09/03/2020 “COVID-19 - Approvazione Indicazioni per i medici competenti per la tutela della salute nei luoghi di lavoro”.

CONTROLLI
Si richiama quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, alla costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Si segnala l'opportunità di individuare un referente interno per la gestione della problematica COVID-19, che possa da un lato raccogliere osservazioni e predisporre modifiche in corso d'opera delle procedure gestionali, dall'altro monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche tecnico-normative.
I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo attuale di emergenza sanitaria, coerentemente con il D.Lgs. 81/08, indirizzano principalmente la propria attività all'informazione e assistenza - ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto - alle imprese, ai lavoratori, alle loro rappresentanze ed alle associazioni di categoria per l'applicazione di corrette misure di tutela della salute dei lavoratori; verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro di adeguate procedure di sicurezza anti-contagio in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il RLS, in conformità alle presenti linee guida, ai protocolli richiamati in premessa ed alle linee guida specifiche emanate dalla Regione Toscana su singoli settori.


Fonte: cnatoscana.it

Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale 27 marzo 2020