Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 2009
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Unasca e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Autoscuole, scuole di nautica, studi di consulenza automobilistica e nautica
Fonte: UNASCA

Sommario:

  Verbale di accordo
Premessa
Capitolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Sfera di applicazione
Articolo 2 - Relazioni industriali
• Livello nazionale

• Ambito territoriale e aziendale
• Costituzione dell'Osservatorio Nazionale
• RSU
Articolo 2 Bis - Sicurezza sul lavoro
Articolo 3 - Assunzione
Articolo 4 - Periodo di prova
Articolo 5 - Classificazione del personale
Articolo 6 - Mutamento di mansioni
Articolo 7 - Cumulo di mansioni
Articolo 8 - Orario di lavoro
Articolo 9 - Riposo settimanale
Articolo 10 - Giorni festivi
Articolo 11 - Festività soppresse
Articolo 12 - Retribuzione
Articolo 13 - Indennità di cassa
Articolo 14 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale cosi riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
Articolo 15 - - Lavoro straordinario e banca ore
Articolo 16 - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 17 - Tredicesima mensilità
Articolo 18 - Quattordicesima mensilità
Articolo 19 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Articolo 20 - Diritto allo studio lavoratori studenti
Articolo 21 - Ferie
Articolo 22 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo
• A) Malattia
• B) Infortunio sul lavoro
• C) Malattie Professionali
• D) Malattia ed infortunio sul lavoro
• E) Tossicodipendenza
• F) Etilismo
  Articolo 23 - Tutela della maternità
Articolo 24 - Volontariato
Articolo 25 - Tutela delle persone diversamente abili
Articolo 26 - Servizio militare
Articolo 27 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
• Diritti e doveri del lavoratore
• Provvedimenti disciplinari
• Licenziamenti
Articolo 28 - Responsabilità dell'istruttore di guida
Articolo 29 - Ritiro patente
Articolo 30 - Manutenzione veicoli
Articolo 31 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Articolo 32 - Cessazione del rapporto di lavoro, liquidazione competenze e TFR
Articolo 33 - Indennità in caso di morte
Articolo 34 - Previdenza complementare
Articolo 35 - Secondo livello di contrattazione
Articolo 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Articolo 37 - Sostituzione degli usi
Articolo 38 - Diritti sindacali
• Diritti sindacali

• Contributi sindacali
Articolo 39 - Formazione continua
Capitolo II - Mercato del lavoro
Premessa
Articolo 40 - Contratti a tempo determinato
Articolo 41 - Lavoro a tempo parziale
Articolo 42 - Contratto di inserimento/reinserimento
Articolo 43 - Apprendistato professionalizzante
• Profili formativi
o Premessa

o Competenze tecnico professionali generali
o Competenze tecnico professionali specifiche dei profili formativi
Articolo 44 - Lavoro somministrato
Capitolo III - Disposizioni finali
Articolo 45 - Decorrenza e durata
Articolo 46 - Minimi tabellari
• Una tantum

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da autoscuole, scuole di nautica e studi di consulenza automobilistica e nautica

Verbale di accordo
In applicazione dell'accordo 25 luglio 2008, addì 28 luglio 2009 in Roma tra: l'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (Unasca) assistita dalla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil); la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl); l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (Uiltrasporti) è stato completato il nuovo testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuole, di scuole nautica e di studi di consulenza automobilistica e nautica.

Capitolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuole, di scuole nautica e di studi di consulenza automobilistica e nautica.

Articolo 2 - Relazioni industriali
Livello nazionale

L'Unasca e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1° quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale previsto dall'accordo interconfederale del 18 giugno 1990;
d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13.12.1984 n. 635 nonché di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
[…]
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti.

Ambito territoriale e aziendale
Nei principali territori, dove siano presenti un consistente numero di autoscuole e studi automobilistici, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni industriali del settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle RSU sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di tenuta e ampliamento occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.

Costituzione dell'Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio Nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla, soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall'evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli e ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati; l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77 e n. 125/91 e loro successive modificazioni; l'applicazione nel settore dell'apprendistato professionalizzante;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza con riferimento al decreto-legislativo n. 81/2008 (TU sulla sicurezza sul lavoro).
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU e OO.SS. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni assunte tra le parti.
Per questi compiti l'Unasca si farà carico delle spese necessarie a garantire la funzionalità dell'Osservatorio medesimo.
Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, le parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio ha sede presso l'associazione imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.

Articolo 2 Bis - Sicurezza sul lavoro
1. In conformità a quanto previsto dalla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere periodicamente ad una verifica congiunta al fine di monitorare la situazione afferente la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché la nomina dei rappresentanti per la sicurezza di cui agli artt. 47 e ss. del decreto legislativo n. 81/2008.
2. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata, oltre che dalle norme di cui al precedente comma, dall'accordo interconfederale Confetra e Cgil, Cisl e Uil del 24 luglio 1996.

Articolo 3 - Assunzione
[…]
4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
[…]

Articolo 8 - Orario di lavoro
1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore.
[…]
2. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro (comprensiva dell'orario normale contrattuale e dell'orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, non può superare le 57 ore settimanali.
3. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.
6. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 175 del decreto legislativo n. 81/2008, il lavoratore addetto, al video terminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Articolo 9 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.

Articolo 14 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale cosi riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
3. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
4. È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
[…]

Articolo 15 - - Lavoro straordinario e banca ore
1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra dette, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
[…]
8. La differenza tra le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale lavoro straordinario, in ragione di 20 ore mensili, può essere recuperata con riposi compensativi nell'arco di 6 mesi.
La decisione del pagamento o del recupero deve avvenire, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle del lavoratore, entro il mese ed il pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo.
[…]
10. Le ore straordinarie effettuabili annualmente non possono superare le 230 ore annue pro-capite.
11. Per le ore straordinarie che superino le 230 fino al raggiungimento delle 300 ore annue, il lavoratore, potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di permessi compensativi.
12. Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi anche a gruppi di 4 o 8 ore.
13. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla funzione, deve essere reso possibile compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
14. Le ore non godute come permessi compensativi dovranno essere retribuite alla fine di ogni anno.
[…]

Articolo 22 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo
B) Infortunio sul lavoro

Disposizioni normative
1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'Inail
2. Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (DPR 30 giugno 1965, n. 1124, DPR 27 aprile 1955 n. 547).
3. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail ed all'autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
[…]

C) Malattie Professionali
1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di legge (DPR 30 giugno 1965, n. 1124).

E) Tossicodipendenza
1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
[…]
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
[…]

Articolo 23 - Tutela della maternità
1. Ferme restando le disposizioni di cui al TU emanato con il D.Lgs. n. 151/2001 sulla tutela delle lavoratrici madri […]

Articolo 25 - Tutela delle persone diversamente abili
[…]
6. La persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
[…]

Articolo 27 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
Provvedimenti disciplinari

2. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
3. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
4. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze.
2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo […];
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al veicolo affidatogli o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[…]
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
3) il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
[…]
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
5. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
6. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
[…]

Articolo 28 - Responsabilità dell'istruttore di guida
[…]
4. A scanso di ogni responsabilità l'istruttore di guida, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
5. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo l'istruttore deve prendere tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo.

Articolo 30 - Manutenzione veicoli
1. L'istruttore deve curare la piccola manutenzione dei veicoli affidatigli per conservare gli stessi in buono stato di funzionamento. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
2. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Articolo 35 - Secondo livello di contrattazione
1. Il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL.
[…]
La contrattazione aziendale di secondo livello, dove realizzata, sostituirà la contrattazione territoriale.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.
[…]

Articolo 38 - Diritti sindacali
Diritti sindacali

Fermo restando le disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, per le imprese con meno di 15 dipendenti si conviene quanto segue:
1. Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concessi a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dall'orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.
2. Presso le predette unità produttive è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
3. Compito fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall'Azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.

Articolo 39 - Formazione continua
Le parti individuano in Forte (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua del terziario), il fondo di riferimento per le imprese del settore per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

Capitolo II - Mercato del lavoro
Premessa

Le parti, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro. Convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale da promuovere è quella del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo di forme flessibili condivise di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente CCNL e degli accordi aziendali, dove previsti.
Nelle materie del presente articolo troveranno applicazioni i principi di cui alla legge 125/91.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
a. Contratti a termine;
b. Lavoro a tempo parziale;
c. Contratto di inserimento/reinserimento;
d. Apprendistato professionalizzante;
e. Somministrazione a tempo determinato.
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratti atipici (a tempo determinato e Somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della legge 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore.

Articolo 40 - Contratti a tempo determinato
[…]
6. Le assunzioni con contratto a termine e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto.
[…]

Articolo 42 - Contratto di inserimento/reinserimento
[…]
4. Forma ed elementi del contratto e del progetto
a. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
[…]
d. Nel progetto verranno indicati:
[…]
- la durata e le modalità della formazione.
e. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
[…]
a. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 20 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
b. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di "libretto formativo", la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
8. Rapporto di lavoro
a. Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
[…]
11. Limitazioni sull'utilizzo
a. i datori di lavoro informeranno annualmente le RSU/RSA o in mancanza i sindacati territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto sull'andamento dei contratti di inserimento e comunque sui motivi delle eventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini degli stessi in rapporto al lavoro a tempo indeterminato.
[…]

Articolo 43 - Apprendistato professionalizzante
1. Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
4. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni o esterni all'azienda.
5. Disciplina del rapporto:
a. Per instaurare il rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, sulla base degli esiti della formazione aziendale o extraziendale, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
[…]
6. Svolgimento della formazione:
a. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
b. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono giudicate idonee alla formazione 120 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, in caso di contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata della formazione non è riproporzionata.
c. Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
d. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne o interne all'azienda.
e. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
f. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. […]

Profili formativi
Premessa

I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno per valutare eventuali armonizzazioni.

Competenze tecnico professionali generali
Parte comune a tutti i profili
[…]
- Conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.

Competenze tecnico professionali specifiche dei profili formativi
[…]
8) Insegnante e istruttore per conducenti professionali
[…]
- Elementi di sicurezza sul lavoro;
[…]
9) Insegnante ed istruttore per veicoli a due ruote
[…]
- Dispositivi di sicurezza attiva, passiva e attrezzatura di protezione individuale.

Articolo 44 - Lavoro somministrato
1. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro.
[…]
3. Il contratto di lavoro somministrativo è vietato nei seguenti casi:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 8% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato sino al limite di 5, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonché i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
5. I casi ammessi sono:
[…]
d. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro.
6. Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso.
7. L'azienda utilizzatrice informa la RSA, ovvero alle RSU se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine.