PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL COMMISSARIO DELEGATO
(ORDINANZA C.D. P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020)

Decreto n. 18/2020
Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Il Soggetto Attuatore
 

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’o.C.D.P.C. 630/2020 - n. 624 del 27 febbraio 2020 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
VISTI ALTRESÌ’:
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19” e, in particolare, l’art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l’inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” e, in particolare, l’art. 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto- legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
RICHIAMATI i propri decreti:
n° 5/2020 del 23 marzo 2020 recante “Attività cantieri strategici sul territorio della Regione Liguria: chiarimenti”;
n° 10/2020 del 29 marzo 2020 recante “Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: Disposizioni fino al 3 aprile 2020”;
n. 13/2020 del 3 aprile 2020 recante “Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: disposizioni fino al 13 aprile 2020”;
ATTESO CHE:
il d.P.C.M. 10 aprile 2020 introduce alcune misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività sul territorio nazionale ed in particolare:
1) all’allegato 3 prevede i nuovi codici ATECO inerenti le attività produttive industriali e commerciali escluse dal divieto di cui all’art. 2 comma 1 del medesimo d.P.C.M. e, ai fini che qui rilevano si richiamano:
- ATECO 2 “Silvicoltura ed utilizzo attività forestali”
- ATECO 42 “Ingegneria Civile” (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
- ATECO 81.3 “Cura e manutenzione del paesaggio” con esclusione delle attività di realizzazione;
2) all’art. 2 comma 12 ammette, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso per le attività produttive sospese ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
3) al medesimo art. 2 comma 12 ammette altresì, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
4) all’art. 1 comma 1 lett.ee) conferma che deve essere garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
il d.P.C.M. 10 aprile 2020 conferma all’art. 2 comma 3 le attività produttive che garantiscono la funzionalità di attività consentite previa comunicazione al Prefetto che, sentito il Presidente della Regione, può procedere alla sospensione;
il citato d.P.C.M. 10 aprile 2020 conferma le altre misure già adottate con i dd.pp.cc.mm.8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020 che hanno cessato di produrre effetti dalla data di efficacia del d.P.C.M. 10 aprile 2020;
in particolare il d.P.C.M. 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;
ATTESO ALTRESÌ CHE:
le Regioni svolgono l’attività di protezione civile finalizzata al superamento dell’emergenza consistente nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per rispristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
la vocazione turistica della Regione Liguria comporta la necessità di approntare da subito l’avvio di attività che, nel quadro normativo vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, garantiscano la ripresa della operatività del tessuto produttivo di settori che, altrimenti, sarebbero inattivi per tutta l’annualità 2020;
si rende necessario provvedere ad una interpretazione delle disposizioni nazionali da applicarsi sul territorio della Regione Liguria;
la classificazione ATECO rappresenta la classificazione delle attività economiche sviluppata e utilizzata dall’Istat esclusivamente per finalità statistiche e non sempre univocamente rappresentativa delle attività produttive;
nel novero delle attività a cui si fa riferimento vengono ricompresi gli interventi di norma eseguiti all’aperto ovvero in presenza di poche unità di personale precipuamente artigiani o piccole aziende o addirittura direttamente di concessionari e che, soprattutto, in genere non richiedono particolari allestimenti per spazi comuni di cantiere (spogliatoi, servizi igienici, magazzini e mense) e pertanto di per sé escluse dalle attività “industriali”;
abbiano pertanto titolo ad essere autorizzate in relazione a quanto precedentemente espresso:
1 ) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere purché le stesse siano svolte all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l’area di cantiere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei.
2) i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime modalità operative individuate nel precedente alinea;
3) le opere minori di cui al d.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” come di seguito indicate:
a) attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del d.P.R. 380/2001;
b) opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6bis del d.P.R. 380/2001.
4) Prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;
RILEVATO CHE: in ragione delle disposizioni di cui all’art.1 comma 1 lett. ee) del d.P.C.M. 10 aprile 2020 non sono previste limitazioni al normale svolgimento delle attività agricole stagionali (preparazione dei terreni, semina, potatura e gestione degli impianti arborei) e di quelle relative agli allevamenti (conduzione superfici foraggere, pascolamento, distribuzione reflui, governo e cura dei capi zootecnici) né allo svolgimento delle attività inerenti alle filiere agro-alimentari, assicurando quindi una continuità dei conferimenti e delle forniture, da parte delle aziende agricole alle imprese di trasformazione agro-alimentare, e il mantenimento dei flussi produttivi di alimenti;
il d.P.C.M. 10 aprile 2020 ha inoltre inserito tra i codici ATECO consentiti il codice 81.3 “Cura e manutenzione del paesaggio” con esclusione delle attività di realizzazione e assentendo pertanto quanto di seguito indicato:
• cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;
• cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo);
sulla base di quanto precede nel novero delle attività agricole consentite devono pertanto ritenersi comprese la manutenzione del verde pubblico e privato, per la sua valenza di tutela del patrimonio arboreo e colturale al fine di prevenire fitopatie, nonché il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
CONSIDERATO CHE:
Il d.P.C.M. 10 aprile 2020 ripristina la classe 42.91 “Costruzione di opere idrauliche”, a suo tempo esclusa con decreto del ministro dello sviluppo economico in data 25 marzo 2020, tra le attività consentite nell’ambito della categoria Ateco 42;
permane comunque la necessità di prosecuzione delle opere indifferibili, urgenti e di pubblica utilità disciplinate da altre disposizioni normative anche di pari rango o di rango superiore che avevano determinato l’adozione dei provvedimenti 10/2020 e 13/2020;
risulta indifferibile ed urgente, al fine di non pregiudicare - per quanto compatibile coi preminenti interessi di tutela della salute pubblica come ribaditi ed esplicitati nei provvedimenti assunti dal Governo e dalla Protezione Civile nazionale in relazione all’emergenza epidemiologica in atto - l’attività dei cantieri finalizzati al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e più in generale alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare;
si debba confermare la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall’appaltatore:
a) OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
b) OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
c) OG 5: DIGHE
d) OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
e) OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
f) OG 13; OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
g) 0S21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
h) OS23: DEMOLIZIONE DI OPERE
RILEVATO ALTRESÌ’ CHE:
il tessuto industriale della regione Liguria è fortemente caratterizzato da attività di cantieristica navale in ambito della quale sono presenti mezzi navali pronti per la consegna;
in relazione a quanto espresso all’art. 2 comma 12 del d.P.C.M. 10 aprile 2020 quanto precede connoti il requisito di “consegna di magazzino” e possa essere assentito - ivi comprese le manutenzioni propedeutiche e lo spostamento dal cantiere all’ormeggio finalizzato alla consegna - previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente - ed ottenuto l’ assenso delle parti sociali;
RITENUTO CHE:
in ragione delle motivazioni espresse si possa procedere ad autorizzare nel territorio della Regione Liguria le attività come individuate nel presente decreto stabilendo che le stesse dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” laddove applicabili;
relativamente ai cantieri pubblici che rientrano nelle tipologie elencate l’attività sia condizionata alla verifica, a cura delle rispettive stazioni appaltanti:
- del rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
delle indicazioni eventualmente formulate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in relazione ai compiti di cui all’art. 92 del d.lgs. 81/2008;
RITENUTO DA ULTIMO, in ragione delle competenze attribuite ai Prefetti, di esprimere l’auspicio della Regione Liguria di una ripartenza del tessuto industriale, soprattutto di quelle attività che non comportino interazioni sociali e laddove sussista il pieno accordo con i sindacati, nella consapevolezza che l’uscita dalla attuale emergenza non potrà che avvenire con gradualità;
 

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:
1. sul territorio della Regione Liguria sono autorizzate:
a) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
I. svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
II. l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;
b) le opere minori di cui al d.P.R. 380/2001 come di seguito indicate:
I. attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del d.P.R. 380/2001;
II. opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6bis del d.P.R. 380/2001;
c) Prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;
2. nel novero delle attività agricole consentite sono comprese, oltre la manutenzione del verde pubblico e privato il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
3. di confermare la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall’appaltatore:
a) OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
b) OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
c) OG 5: DIGHE
d) OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
e) OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
f) OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
g) OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
h) OS23: DEMOLIZIONE DI OPERE
4. le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l’assenso delle parti sociali;
5. le attività di cui ai punti 1 e 4 dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
6. le attività di cui al punto 2 dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali laddove applicabili;
7. l’attività nei cantieri che rientrano nelle tipologie di cui al punto 3 è condizionata alla verifica, a cura delle rispettive stazioni appaltanti:
- del rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
- delle indicazioni eventualmente formulate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in relazione ai compiti di cui all’art. 92 del d.lgs. 81/2008.
 

SIGNIFICA

Ai Prefetti l’auspicio della Regione Liguria di una ripartenza del tessuto industriale, soprattutto di quelle attività che non comportino interazioni sociali e laddove sussista il pieno accordo con i sindacati, nella consapevolezza che l’uscita dalla attuale emergenza non potrà che avvenire con gradualità.
 

MANDA

Copia del presente atto:
A. alle Prefetture,
B. ai Comuni liguri,
C. alla Città Metropolitana,
D. alle Province liguri.
E. all’ANCI
Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Genova, 13 aprile 2020.
 

Il Soggetto Attuatore
Giovanni Toti