Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo quadro sulle misure di sicurezza
Data firma: 15 aprile 2020
Validità: 31 luglio 2020
Parti: Gruppo Marelli e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic Confsal, Uglm, Aqcfr, Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Gruppo Marelli
Fonte: fiom-cgil.it


Accordo quadro sulle misure di sicurezza 15 Aprile 2020

Tra Le società Marelli Europe spa, Marelli Automotive Lighting Italy spa, Marelli Aftermarket Italy spa, Marelli Suspension Systems Italy spa (di seguito “Gruppo Marelli”) e le Segreterie nazionali delle OOSS. Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic Confsal, Uglm, Aqcfr e Fiom-Cgil

Premesso che:
- Il Paese da alcune settimane è pesantemente colpito dalla diffusione del contagio da Coronavirus (Covid- 19);
- Per far fronte a tale gravissima emergenza sanitaria il Governo ha posto in essere, tramite una serie di decreti straordinari, un pacchetto di misure volte a contenere la diffusione del virus, anche attraverso eccezionali limitazioni alla libera circolazione dei cittadini;
- Il Governo ha individuato specifiche misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, da adottarsi da parte delle aziende nei luoghi di lavoro;
- L'Azienda si era già nel frattempo attivata per implementare, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, tutte le misure atte a minimizzare i rischi di contagio nell'ambito dell'attività lavorativa delle società del Gruppo Marelli, anche attraverso la tempestiva costituzione dei Comitati aziendali di cui all'art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
- Nel periodo intercorrente tra il 14 marzo a tutt'oggi i Comitati aziendali di cui all'art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 hanno proseguito la propria attività di monitoraggio, verifica ed implementazione delle misure definite nell'ambito del Protocollo medesimo, individuate in relazione alle diverse specificità delle singole unità produttive;
tutto ciò premesso,
Con il presente accordo le Parti confermano che le attività sviluppate localmente da parte dei Comitati aziendali di cui all'art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, composti da RSPP, HR, RSA ed RLS delle OOSS firmatarie del presente accordo, rappresentano le migliori misure atte a consentire la progressiva ripresa delle attività del Gruppo Marelli in Italia, anche cosiddette non essenziali, nei tempi e nei limiti che saranno fissati dal Governo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo stanti le ulteriori misure precauzionali aggiuntive individuate nelle singole unità produttive si evidenziano:
1. Igienizzazione di tutti gli ambienti di lavoro;
2. Informazione preliminare ai lavoratori;
3. Aggiornamento del DVR e integrazione del Piano di emergenza;
4. Pulizia e igienizzazione;
5. Mantenimento delle misure attivate prima della sospensione dell'attività;
6. Organizzazione del lavoro (es. mantenimento delle distanze di sicurezza; adozione della modalità di lavoro agile, ove compatibile con l'attività richiesta; certificazione timbratura in uscita da parte del responsabile anziché tramite timbratura da parte del lavoratore; sistemi di pausa; procedura gestione riunioni e spazi comuni);
7. Procedura di ingresso per la sicurezza del personale esterno;
8. Attivazione di nuove misure (es. misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei plants; fornitura di mascherine conformi ai requisiti di legge ed altri eventuali DPI specifici);
9. Gestione del lavoratore “ipersensibile”;
10. Trasporti maestranze collettivi (es. estensione del parco mezzi; igienizzazione del veicolo prima di ogni corsa).
Tali misure saranno applicate sia prima della ripresa dell'attività lavorativa che durante l'intera fase di emergenza sanitaria; queste ultime saranno oggetto di costante analisi da parte dei Comitati aziendali di cui all'art. 13 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 per eventuali ulteriori integrazioni e miglioramenti, alla luce delle indicazioni delle autorità pubbliche e della comunità scientifica.
Inoltre, al fine di realizzare le misure organizzative per la progressiva applicazione e messa a regime delle indicazioni previste nelle presenti misure e nei singoli protocolli aziendali, l'attività potrà essere avviata anche con un numero di addetti inferiore a quello normalmente necessario. I dipendenti temporaneamente sospesi per effetto di tale riduzione di attività sono collocati in CIGO; allo scopo di equilibrare i periodi di presenza/sospensione dall'attività lavorativa, sono adottati meccanismi di rotazione settimanale dei lavoratori all'interno di figure professionali fungibili.
Sarà inoltre garantita la presenza degli RSPP ed RLS in azienda durante il processo di riavvio delle attività.
Allo scopo di monitorare congiuntamente l'evoluzione di quanto previsto nella presente intesa, le Parti convengono di riaggiornarsi quanto prima al fine di verificare l'andamento e la corretta applicazione di quanto ivi definito.
In relazione alla durata dell'attuale fase di emergenza per l'epidemia di COVID-19, così come definita dalla decretazione governativa, il presente accordo resterà in vigore fino al 31 luglio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto